REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 647

Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. n. 34/2002 per l'anno 2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art. 9, comma 1 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per
la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10", a norma del quale la
Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al
registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di
interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e
dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli
associativi e di raccordo interassociativo;
c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con
piu' di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e
immobile di valore storico;
ritenuto di dover provvedere alla definizione delle modalita' di
accesso ai contributi di cui trattasi riportate nell'Allegato A parte
integrante del presente atto deliberativo;
dato atto che al finanziamento dei contributi in oggetto e' destinata
la somma complessiva di Euro 200.000,00, con imputazione della spesa
sul Capitolo 57705 "Contributi alle associazioni di promozione sociale
iscritte nel registro regionale per la realizzazione di progetti
specifici di interesse e diffusione regionale (art. 9, comma 1, L.R. 9
dicembre 2002, n. 34), afferente all'UPB 1.5.2.2. 20120 del Bilancio
per l'esercizio finanziario 2009;
dato atto del parere allegato alla presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e
di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del
Terzo Settore, Anna Maria Dapporto;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato A che forma parte integrante della presente
deliberazione, concernente la definizione delle modalita' di accesso
ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 per l'anno
2009;
2) di dare atto che:
a) con successiva propria deliberazione si provvedera'
all'individuazione delle iniziative ammesse a contributo,
all'assegnazione e concessione dei contributi stessi a favore delle
associazioni beneficiarie e, ricorrendone le condizioni previste dalla
L.R. 40/01, all'assunzione del relativo impegno di spesa;
b) alla liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di
pagamento a favore dei beneficiari individuati cosi' come previsto al
punto precedente, provvedera' con propri atti formali in applicazione
della normativa regionale vigente, il Dirigente competente per materia
con le modalita' indicate al paragrafo 9 "Erogazione dei contributi"
dell'Allegato A;
c) la presente deliberazione sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Regionale.
ALLEGATO A
Modalita' di accesso ai contributi di cui all'art. 9, comma 1 della
L.R. 34/02 per l'anno 2009
1. Premessa
Gli interventi regionali previsti all'art. 9, comma 1 della L.R. 34/02
sono finalizzati alla realizzazione di progetti specifici di interesse
e diffusione regionale.
2. Soggetti destinatari
Destinatarie dei contributi in oggetto sono esclusivamente le
associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3
della L.R. 34/02 che, alla data della deliberazione regionale che
approva il presente bando, risultano iscritte da almeno un anno nel
registro regionale di cui al primo comma del citato art. 4 della L.R.
34/02.
3. Oggetto dei contributi
Nell'ambito dell'art. 9, comma 1 della L.R. 34/02 sono finanziabili i
progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:
a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e
dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli
associativi e di raccordo interassociativo;
c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con
piu' di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e
immobile di valore storico.
Restano esclusi dal finanziamento sulla L.R. 34/02 i progetti
riguardanti le specifiche attivita' (sociali, sportive, culturali,
ecc.) attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle varie
associazioni, nonche' le ricerche, gli studi relativi a dette
attivita' specifiche attualmente svolte dalle associazioni.
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera a) sono
finanziabili iniziative tese alla divulgazione delle attivita' svolte
dalle associazioni, alla pubblicazione e alla divulgazione di ricerche
anche con l'utilizzo di supporti multimediali e all'attuazione di
mostre, convegni e celebrazioni.
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera b) sono
finanziabili iniziative tese al rafforzamento dei raccordi fra livelli
centrali e livelli periferici delle associazioni, ai raccordi
interassociativi anche internazionali e alla presa di coscienza del
significato e delle opportunita' dell'operare associativo.
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera c) sono
finanziabili iniziative formative e di aggiornamento dei dirigenti non
riguardanti attivita' specifiche (sociali, sportive, culturali . . .)
delle associazioni, nonche' azioni formative e di aggiornamento degli
addetti ad attivita' amministrativo-contabili e degli operatori della
comunicazione associativa.
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera d), per "servizi"
si intendono rispettivamente:
1) servizi di supporto alla struttura organizzativa delle associazioni
o alle attivita' attraverso cui si realizzano i fini istitutivi delle
stesse.
Sono quindi finanziabili, in via esemplificativa e non esaustiva,
l'istituzione in proprio o l'accesso a servizi di documentazione e
banche dati e la fruizione di consulenze
fiscali-giuridiche-contabili.
Resta invece escluso dal finanziamento tutto quanto riguarda
direttamente la gestione dei servizi specifici - ad es. di assistenza
o consulenza agli utenti, di gestione di impianti sportivi o di bar,
ecc. - forniti dalle varie associazioni ai singoli associati o
fruitori;
2) attrezzature di supporto alla struttura organizzativa
dell'associazione.
Sono quindi finanziabili gli acquisti di attrezzature informatiche nei
limiti indicati al successivo paragrafo 4.
Sono invece escluse dal finanziamento le spese relative agli arredi ed
al ripristino o ristrutturazione dei locali.
Sono comunque escluse dal finanziamento le spese correnti.
Restano altresi' esclusi dal finanziamento gli acquisti delle
attrezzature specifiche - ad es. sportive, sanitarie, strumenti
musicali, ecc. - occorrenti alle associazioni per attuare le proprie
finalita'.
Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera e) sono
finanziabili iniziative volte alla divulgazione della conoscenza delle
attivita' svolte dalle associazioni storiche, alla pubblicazione e
divulgazione di ricerche e all'attuazione di mostre, convegni e
celebrazioni finalizzati alla valorizzare delle associazioni stesse.
Sono altresi' finanziabili iniziative volte alla conservazione ed al
restauro dei materiali storici e culturali di proprieta' delle
associazioni, purche' resi disponibili al pubblico e significativi
delle attivita' istituzionali delle associazioni stesse.
I progetti e le iniziative possono riguardare sia i livelli regionali
che i livelli locali delle associazioni di rilevanza regionale.
Sono ammissibili a contributo sia progetti ed iniziative gia' avviati
(purche' nell'anno in corso), che progetti e iniziative ancora da
avviare; a condizione che questi vengano avviati entro il 31/12/2009.
Qualora le associazioni presentassero piu' di un progetto, ai fini
dell'ammissione a contributo, dovranno indicare l'ordine di priorita'
dei progetti.
4. Quadro economico
I progetti presentati dovranno essere corredati da specifico quadro
economico da cui risultino in modo dettagliato e distinto le diverse
voci di spesa imputabili direttamente, anche in quota parte, alla
realizzazione dei progetti stessi.
Non sono ammesse a finanziamento:
- spese imputabili ad altre leggi regionali;
- spese sostenute per la gestione corrente e/o ordinaria delle
attivita' istituzionali del soggetto richiedente o di eventuali
partner;
- spese che comportino aumento di patrimonio, ad eccezione di spese
per l'acquisto di attrezzature informatiche nel limite del 10% del
costo totale del progetto;
- spese per il miglioramento del patrimonio gia' esistente;
- spese per la progettazione.
Sono ammesse spese per il personale del soggetto proponente relative
alla quota parte di tempo destinato esclusivamente al progetto, fino
alla concorrenza massima del 5% del costo totale del progetto.
Non saranno ammessi a finanziamento progetti che non prevedano quote
di autofinanziamento da parte dei soggetti proponenti.
5. Criteri di priorita'
La graduatoria dei progetti sara' stilata da un'apposita Commissione
nominata con proprio atto dal Responsabile regionale competente.
La Commissione valutera' come ammissibili esclusivamente i progetti di
promozione sociale a provata rilevanza regionale: pertanto che
rappresentino azioni quantitativamente e qualitativamente rilevanti e
di valore aggiunto sia per le associazioni proponenti, sia per il
contesto piu' generale dell'associazionismo emiliano-romagnolo.
La graduatoria dei progetti ammessi saranno comunque valutati
considerando come prioritari:
a) progetti gestiti in rete da piu' associazioni iscritte nel registro
regionale aventi titolo a partecipare al presente bando;
b) i progetti che favoriscono la partecipazione della rete associativa
di base ai Piani sociali di Zona nelle forme previste dalla L.R. 2/03
o ad altre programmazioni territoriali di settore. Per tali progetti
dovranno essere dettagliatamente descritti azioni e livelli di
partecipazione;
c) i progetti concernenti attivita' volte al potenziamento del
fenomeno associativo di base, con particolare riferimento ai giovani e
ai cittadini immigrati;
d) i progetti riferiti ad un elevato numero di cittadini e con un
elevato livello di coinvolgimento;
e) i progetti che prevedono un adeguato piano di monitoraggio per la
verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati;
f) progetti che presentino una quota di autofinanziamento superiore al
50%.
6. Modalita' di presentazione delle domande
La richiesta di ammissione a contributo deve essere indirizzata alla
Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Sviluppo del
sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, Terzo Settore,
Servizio civile - Viale Aldo Moro n. 21, 40127 Bologna.
La richiesta, redatta come da fac-simile Allegato 1, in regola con le
vigenti norme sull'imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell'associazione interessata.
La domanda deve essere corredata da schede analitiche che illustrino
obiettivi, contenuti e consistenza economica delle iniziative, come da
Allegati 2 e 3.
Le associazioni che presentano piu' di un progetto dovranno indicare,
come da Allegato 1, l'ordine di priorita' dei progetti presentati. I
progetti non di prima priorita' saranno valutati in subordine e
qualora il finanziamento dei progetti di prima priorita' non assorba
l'intera somma disponibile.
7. Termini
I progetti dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale.
Le domande inoltrate per posta sono considerate presentate in tempo
utile qualora il timbro postale rechi una data non successiva alla
predetta data.
Il funzionario regionale referente per ogni chiarimento o informazione
e' il dr. Mario Ansaloni, tel. 051/5277532, fax 051/5277080, e-mail:
mansaloni@regione.emilia-romagna.it.
8. Risorse finanziarie disponibili ed entita' dei contributi
Per il presente bando e' disponibile la somma complessiva di Euro
200.000,00.
Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, le stesse
verranno assegnate sulla base della graduatoria stilata in ordine al
presente bando, secondo le modalita' indicate.
Restano esclusi progetti che non prevedono quote di costo a carico
dell'associazione richiedente e, per i progetti di cui alla lett. a)
del paragrafo 5, delle altre associazioni interessate.
L'entita' dei finanziamenti e' determinata, in misura percentuale,
fino alla concorrenza massima del 50% delle spese ritenute
ammissibili, con variazioni connesse ad arrotondamenti, ne' potra'
eccedere in ogni caso la somma necessaria per completare il
finanziamento dell'iniziativa tenuto conto delle risorse impegnate
dall'associazione e di eventuali altri contributi pubblici o privati.
Il contributo regionale non potra' comunque eccedere per ciascun
progetto finanziato l'importo di Euro 20.000,00.
Qualora l'importo complessivo dei finanziamenti assegnabili per il
sostegno ai progetti ritenuti accoglibili superi l'ammontare massimo
delle risorse destinate, i contributi erogabili a fronte di ogni
progetto verranno rideterminati con riduzione percentuale omogenea in
ragione del punteggio di graduatoria.
Non saranno ammessi a contributo i soggetti richiedenti che non hanno
presentato regolare rendicontazione a seguito di assegnazione di
precedenti contributi regionali e i soggetti che non hanno ottemperato
a procedure attivate dalla Regione per la verifica del permanere dei
requisiti necessari all'iscrizione nel registro regionale di cui
all'art. 4, comma 1 della L.R. 34/02.
La concessione dei finanziamenti avverra' secondo la graduatoria di
cui al paragrafo 5.
9. Erogazione dei contributi
L'erogazione dei contributi avverra' in un'unica soluzione dietro
presentazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di
comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di dichiarazione, resa ai
sensi dell'art. 47 e ss. del DPR 445/00, a firma del legale
rappresentante dell'associazione beneficiaria, che attesti:
1) l'avvenuto avvio delle iniziative ammesse a contributo;
2) gli estremi dell'atto con cui l'organo competente dell'associazione
beneficiaria ha deliberato l'impegno  della quota di spesa rimasta a
carico dell'associazione.
10. Rendicontazione finale
Entro il termine di un anno dall'avvenuta erogazione del contributo
regionale, le associazioni beneficiarie dovranno far pervenire:
a) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, resa ai
sensi dell'art. 47 e ss. del DPR 445/00, attestante l'avvenuta
attuazione dell'iniziativa ammessa a contributo e recante
l'elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute;
b) relazione a firma del legale rappresentante dell'associazione, da
cui risultino le modalita' di attuazione dell'iniziativa ed i
risultati quantitativi e qualitativi raggiunti (quanti soggetti o
persone coinvolti, materiale realizzato, significativita' nel tempo
del progetto, impatto nel territorio, ecc.).
L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere la documentazione
delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dall'erogazione
del contributo.
Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente
sostenute per la realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo
risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta ammissibile per lo
stesso progetto, nel rispetto comunque delle condizioni e dei limiti
di cui al paragrafo 8, la Regione si riserva di procedere al recupero
della quota proporzionale di contributo erogata in eccedenza.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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