PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Testo vigente degli artt. 9 e 10 dello Statuto modificati con delibera di Consiglio provinciale n. 20 del 17/3/2009

Si pubblicano gli artt. 9 e 10 dello Statuto della Provincia di
Bologna come modificati con atto consiliare n. 20 del 17/3/2009,
pubblicato all'Albo pretorio della Provincia di Bologna dal 24/3/2009
al 22/4/2009.
"Art. 9 - Finalita' della Provincia
1. La Provincia di Bologna, nel rispetto del principio di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, propone, promuove e
coordina programmi e attivita', volte alla rimozione degli squilibri
economici e sociali, realizza opere finalizzate allo sviluppo
sostenibile ed al progresso civile, culturale, economico, sociale
della Comunita' che rappresenta, perseguendo il soddisfacimento dei
bisogni e delle esigenze dalla stessa espresse.
2. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, in
particolare:
a) promuove e tutela il diritto alla salute, al lavoro,
all'istruzione, alla sicurezza, alla cultura ed ogni altro diritto
della persona;
b) promuove, la parita' giuridica, sociale ed economica delle donne,
attraverso azioni positive, volte a contrastare le discriminazioni e
qualunque forma di violenza, a garantire il pieno e sostanziale
rispetto della liberta' di determinazione, nonche' a rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscano l'effettivo godimento da parte loro
dei diritti di cittadinanza1;
c) favorisce e tutela l'iniziativa economica pubblica e privata di cui
promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di
associazionismo economico e di cooperazione;
d) promuove la partecipazione della comunita' ai procedimenti ed alle
attivita' amministrative, attraverso iniziative sia dei singoli
cittadini, sia delle loro associazioni;
e) promuove il pluralismo associativo e valorizza la funzione sociale
di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni
costituite senza scopo di lucro, favorendo il volontariato individuale
e di gruppo per la promozione di un sistema solidaristico diffuso,
anche attraverso la sua partecipazione alla gestione delle strutture
di servizio, garantendo qualita' e rispetto dei ruoli;
f) tutela la salute dei cittadini anche favorendo uno sviluppo
economico del territorio il cui parametro fondamentale sia la
sostenibilita' ambientale, attraverso l'integrazione delle
problematiche ambientali nelle politiche settoriali, promuovendo la
partecipazione sociale nelle azioni di tutela del territorio, delle
risorse naturali, della biodiversita', del patrimonio storico
culturale, rendendo conto ai cittadini dei risultati raggiunti
attraverso rapporti e pratiche di bilancio e contabilita' ambientale;
g) persegue la tutela delle attivita' culturali locali nelle varie
forme espressive;
h) promuove la piu' ampia integrazione etnica e sociale degli
immigrati, garantendo le diverse identita' culturali nel rispetto dei
principi fatti propri dall'Ente;
i) promuove la cultura della pace, della soluzione non armata e non
violenta dei conflitti, nel rispetto dei diritti umani mediante
iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione sia
direttamente, sia in collaborazione con scuole di pace, istituzioni
culturali e scolastiche, enti, associazioni e gruppi di volontariato e
di cooperazione internazionale;
l) assicura alla Comunita' il diritto all'informazione sugli atti e
sulle attivita' in osservanza del principio della trasparenza
amministrativa;
m) assicura alla Comunita' la partecipazione alle attivita' dell'Ente
anche attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
forme sociali;
n) indirizza la propria azione, nell'esercizio delle attivita' e dei
servizi, al miglioramento della qualita' ed alla applicazione del
principio della massima semplificazione amministrativa;
o) concorre alla cooperazione internazionale e partecipa alla
costruzione politica dell'Europa e coopera con i Paesi in via di
sviluppo anche, attraverso forme di partnernariato tese a sviluppare i
processi di crescita economica e civile dei territori;
p) favorisce interventi concreti a sostegno della popolazione colpita
da avversita' naturali e conflitti armati;
q) favorisce scambi culturali con altri popoli attraverso iniziative
anche mirate a sostegno di realta' diverse, sia sul piano nazionale
che internazionale, realta' altrimenti sconosciute ed isolate;
r) sostiene processi di innovazione istituzionale ed organizzativa al
fine della modulazione del sistema di governo locale alla migliore
soddisfazione delle esigenze della comunita' rappresentata.
Art. 10
Pari opportunita'
1. La Provincia promuove le parita' di accesso delle donne, oltre che
alle cariche elettive, anche nella composizione della Giunta
provinciale, delle Commissioni consiliari, delle Commissioni
tecnico-consultive e degli Organi collegiali di enti, aziende ed
istituzioni dipendenti dalla Provincia o nei quali la stessa abbia
controllo o partecipazione.
2. La Provincia adotta un codice di comportamento che assicuri un
clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne,
con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di
molestie sessuali" 2.
1 Lettera cosi' modificata come da deliberazione del Consiglio
provinciale n. 20 del 17/3/2009.
2 Comma cosi' inserito come da deliberazione del Consiglio provinciale
n. 20 del 17/3/2009.
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Diquattro

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina