REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2008, n. 2346

Approvazione Accordo per il triennio 2008-2010 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria
garantite dal Servizio Sanitario nazionale, richiamando a tal
proposito:
- l'art. 8 quater e quinquies del DLgs 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre
2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che prevede,
in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i
cicli di prestazioni idrotermali;
vista la Legge del 24 ottobre 2000, n. 323 "Riordino del settore
termale", che all'art. 3, comma 5 recita "Le cure termali sono erogate
a carico del Servizio Sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate,
ai sensi dell'articolo 8-quater del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'articolo 8 del DLgs 19 giugno 1999, n. 229";
richiamate:
- la propria deliberazione n. 638/97, ratificata dal Consiglio
regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si e', tra
l'altro, provveduto ad approvare le "linee generali per
l'accreditamento delle aziende termali presso le Aziende USL";
- la circolare regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i
criteri generali per l'attuazione dell'istituto dell'accreditamento e
del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori;
- la propria deliberazione 636/06 avente ad oggetto: "Modifiche ed
integrazioni al punto 4) della deliberazione di Giunta regionale n.
218 del 14 febbraio 2005";
richiamata, altresi', la propria deliberazione 2234/07 di approvazione
dell'Accordo per il triennio 2006-2008 tra la Regione Emilia-Romagna e
le Aziende termali regionali, con la quale:
- sono stati fissati i tetti di spesa massimi regionali per gli anni
2006 e 2007, per la fornitura di prestazioni termali in regime di
accreditamento erogate ai cittadini emiliano-romagnoli;
- e' stato stabilito che, relativamente al tetto di spesa massimo
complessivo per l'anno 2008, si provvedesse alla sua definizione,
anche in considerazione dei consuntivi 2006-2007, con apposita Intesa
entro il 29 febbraio 2008, in modo tale da consentire alle Aziende
termali ogni loro utile programmazione;
tenuto conto che, relativamente al tetto di spesa massimo complessivo
per l'anno 2008, gli incontri tra le parti hanno preso avvio sin dal
mese di gennaio, e che, anche in considerazione dei consuntivi
2006-2007, si e' convenuto, oltre alla definizione del tetto di spesa
massimo complessivo per l'anno 2008, di estendere tale determinazione
all'anno 2009;
considerato, pertanto, che si e' ritenuto di procedere alla
definizione di un Accordo regionale per il triennio 2008-2010, per la
regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e Aziende
termali regionali, relativamente alla fornitura di prestazioni termali
in regime di accreditamento ai cittadini emiliano-romagnoli;
ritenuto quindi necessario, a tal fine, recepire l'Accordo, parte
integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto in data 18
dicembre 2008 dall'Assessore alle Politiche per la salute e dalle
Aziende termali accreditate della Regione Emilia-Romagna;
tenuto conto che con il suddetto Accordo:
- si regolamentano i rapporti per la fornitura, ai cittadini residenti
nella regione, di prestazioni termali da erogare a carico del SSR, per
gli anni 2008, 2009 e 2010;
- viene definito il tetto di spesa massimo complessivo regionale per
gli anni 2008 e 2009, tenendo conto della sostenibilita' del quadro
complessivo delle risorse del SSR;
preso atto che i consuntivi di spesa dei bilanci di esercizio per le
prestazioni termali riferiti agli anni 2006 e 2007 sono pari
rispettivamente ad Euro 16.419 (in migliaia di Euro) e Euro 16.469 (in
migliaia di Euro), a fronte di un tetto di spesa di Euro 16.550.000,00
per il 2006 e di Euro 17.046.500,00 per il 2007, da cui si evidenzia
un mancato utilizzo delle risorse pari a Euro 708.500,00;
considerato, pertanto:
- di stabilire che l'incremento - da determinarsi rispetto al tetto di
spesa regionale dell'anno precedente - per gli anni 2008 e 2009, e'
del 2,2% annuo (per un importo pari a Euro 17.421.523,00 nel 2008 e a
Euro 17.804.796,51 nel 2009);
- di tenere anche conto, nella determinazione del tetto di spesa
massimo complessivo regionale, dei sopraccitati consuntivi di spesa
dei bilanci di esercizio per le prestazioni termali riferiti agli anni
2006 e 2007;
- di determinare, conseguentemente, che gli importi massimi di spesa
regionale ammontano rispettivamente a Euro 17.830.023,00 per il 2008 e
a Euro 18.104.796,51 per il 2009;
- di convenire che, per l'anno 2010, l'eventuale incremento del tetto
di spesa massimo complessivo regionale, sara' definito sulla base di
Euro 17.804.796,51 e che per la sua definizione si terra' conto degli
incrementi reali del Fondo sanitario nazionale, tenendo anche in
considerazione i consuntivi relativi agli anni 2008-2009;
tenuto conto che con il suddetto Accordo si condivide l'avvio di nuove
modalita' relative al processo di accreditamento degli stabilimenti
termali, ai sensi dell'art. 8-quater del DLgs 502/92 e successive
modificazioni;
preso atto altresi' che l'Accordo di cui sopra prevede che:
- i rapporti tra le Aziende USL e le Aziende termali della regione
siano definiti da contratti di fornitura improntati a principi di
lealta', correttezza e trasparenza;
- l'affermazione di tali principi debba caratterizzare le modalita' di
rendicontazione delle prestazioni rese e la fornitura dei relativi
dati di attivita';
considerato quindi che l'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le
Aziende termali regionali sara' sottoposto alle Aziende USL, le quali
sottoscrivendolo, si assumono l'impegno di:
- ricevere la fatturazione delle prestazioni rese;
- verificare la correttezza amministrativa;
- eseguire i controlli previsti dalla normativa;
- effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni;
valutato che in proposito, nel corso del 2009 la Regione
Emilia-Romagna porra' in essere, in modo condiviso con le Aziende
termali, puntuali indicazioni circa i contenuti dei rapporti
contrattuali del presente provvedimento, al fine di pervenire a
contratti di fornitura nell'ambito del nuovo processo di
accreditamento degli stabilimenti termali, di cui all'art. 8-quater
del DLgs 502/92 e successive modificazioni;
preso atto che le Aziende firmatarie si sono impegnate, nell'ambito
delle proprie scelte aziendali, a rispettare gli importi massimi di
spesa regionale per gli anni 2008 e 2009, secondo le modalita'
riportate nell'Accordo suindicato, parte integrante e sostanziale del
presente atto, sottoscritto in data 18 dicembre 2008 dall'Assessore
alle Politiche per la salute e da tutte le Aziende termali accreditate
della Regione Emilia-Romagna;
preso atto che le Aziende termali hanno individuato e concordato i
criteri, in merito al rispetto degli importi massimi di spesa
regionali per gli anni 2008 e 2009,   riportati nel documento, che le
Aziende stesse hanno sottoscritto e che costituisce parte integrante e
sostanziale dell'Accordo allegato al presente atto;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
successive modifiche e della propria deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la  Salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che si
intendono qui integralmente riportate, l'Accordo tra la Regione
Emilia-Romagna e le Aziende termali regionali per la fornitura, ai
cittadini emiliano-romagnoli, di prestazioni termali in regime di
accreditamento per il triennio 2008-2010 - sottoscritto in data 18
dicembre 2008 dall'Assessore alle Politiche per la salute e dalle
Aziende termali accreditate della Regione Emilia-Romagna - quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che il suddetto Accordo fissa gli importi massimi di
spesa regionale, per l'anno 2008 pari a Euro 17.830.023,00 e per il
2009 pari a Euro 18.104.796,51;
- di prendere atto che le Aziende termali firmatarie hanno
sottoscritto il documento che costituisce parte integrante e
sostanziale dell'Accordo allegato al presente atto, in cui sono
riportati i criteri, in merito al rispetto degli importi massimi di
spesa regionali per gli anni 2008 e 2009;
- di stabilire che, per l'eventuale incremento del tetto di spesa
massimo complessivo regionale per l'anno 2010, si provvedera', con
apposita intesa, sulla base di Euro 17.804.796,51 e che per la sua
definizione si terra' conto degli incrementi reali del Fondo sanitario
nazionale, tenendo anche in considerazione i consuntivi relativi agli
anni 2008-2009;
- di sottoporre alle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna la
sottoscrizione dell'Accordo in oggetto al fine di assumere impegno a:
- ricevere la fatturazione delle prestazioni rese;
- verificare la correttezza amministrativa;
- eseguire i controlli previsti dalla normativa;
- effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni.
Accordo per il triennio 2008-2010 tra la Regione Emilia-Romagna e le
Aziende termali regionali per la fornitura ai cittadini
emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento
Premessa
Con DGR 2234/07 e' stato approvato l'Accordo regionale per il triennio
2006-2008 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali
regionali, con cui sono stati fissati i tetti di spesa massimi
regionali per gli anni 2006 e 2007, per la fornitura di prestazioni
termali in regime di accreditamento erogate ai cittadini
emiliano-romagnoli.
Relativamente al tetto di spesa massimo complessivo per l'anno 2008 si
era convenuto di provvedere alla sua definizione, con successiva
intesa; a tal proposito, gli incontri tra le parti hanno preso avvio
sin nel mese di gennaio, e, anche in considerazione dei consuntivi
2006-2007, si e' convenuto, oltre alla definizione del tetto di spesa
massimo complessivo per l'anno 2008, di estendere tale determinazione
all'anno 2009.
Ambiti di intervento dell'Accordo regionale per il triennio 2008-2010
Il presente Accordo relativo al triennio 2008-2010 viene stipulato tra
la Regione Emilia-Romagna e le Aziende termali regionali per
regolamentare i rapporti per la fornitura, ai cittadini
emiliano-romagnoli, di prestazioni termali in regime di
accreditamento, definire, per gli anni 2008 e 2009, un tetto di spesa
massimo complessivo regionale, coerente con i fabbisogni assistenziali
e il quadro complessivo delle risorse assegnate alle Regioni dal FSN.
Con riferimento alla spesa termale occorre tenere conto che il
fabbisogno di assistenza termale per i cittadini della regione
Emilia-Romagna risulta essere ampiamente soddisfatto dagli
stabilimenti termali accreditati presenti nella regione, considerata
l'elevata potenzialita' degli stessi.
Sulla base di quanto sopra, a seguito di un ampio e articolato
confronto, le parti convengono:
- di mantenere stabili i volumi di attivita' delle prestazioni
termali;
- di non procedere all'accreditamento di nuovi stabilimenti termali
nell'ambito della programmazione regionale, in quanto il fabbisogno di
assistenza termale per i cittadini della regione Emilia-Romagna
risulta essere ampiamente soddisfatto dagli stabilimenti termali
accreditati nella regione;
- di precisare che gli stabilimenti termali della Regione
Emilia-Romagna gia' accreditati potranno ottenere il riconoscimento
per l'erogazione di nuovi cicli di cura in regime di accreditamento
e/o l'attribuzione di un diverso livello tariffario, qualora in
possesso degli ulteriori requisiti e standard di qualita', previsti
dagli atti nazionali e regionali di attuazione, convenendo che i
maggiori costi derivanti dovranno essere ricompresi all'interno del
tetto complessivo di spesa qui definito;
- di condividere l'avvio di nuove modalita' relative al processo di
accreditamento degli stabilimenti termali, ai sensi dell'art. 8-quater
del DLgs 502/92 e succ. mod. ed integrazioni;
- di convenire che i rapporti intercorrenti tra le Aziende USL
regionali e le Aziende termali, oggetto del contratto di fornitura,
quale espressione del SSR, debbono essere improntati ai principi di
lealta', correttezza e trasparenza. Conseguentemente le Aziende
termali regionali si impegnano a garantire la trasparenza e la
correttezza dei dati relativi alle prestazioni rese;
- di convenire, inoltre, che la Regione si impegna ad assicurare che
le Aziende USL regionali applichino, in modo omogeneo sul territorio,
le indicazioni inerenti il sistema regionale dei controlli delle
prestazioni sanitarie rese;
- di addivenire, tra l'Assessore regionale alle Politiche per la
salute e le Aziende termali gia' accreditate della Regione, alla
definizione dell'Accordo triennale, che:
- regolamenta i rapporti per la fornitura, ai cittadini residenti
nella regione, di prestazioni termali da erogare a carico del SSR, per
gli anni 2008, 2009 e 2010;
- definisce il tetto di spesa massimo complessivo regionale per gli
anni 2008 e 2009, tenendo conto della sostenibilita' del quadro
complessivo delle risorse del SSR;
- di prendere atto che i consuntivi di spesa dei bilanci di esercizio
per le prestazioni termali riferiti agli anni 2006 e 2007 sono pari
rispettivamente ad Euro 16.419 (in migliaia di Euro) e Euro 16.469 (in
migliaia di Euro), a fronte di un tetto di spesa di Euro 16.550.000,00
per il 2006 e di Euro 17.046.500,00 per il 2007, da cui si evidenzia
un mancato utilizzo delle risorse pari a Euro 708.500,00;
- di stabilire che l'incremento - da determinarsi rispetto al tetto di
spesa regionale dell'anno precedente - per gli anni 2008 e 2009, e'
del 2,2% annuo (per un importo pari a Euro 17.421.523,00 nel 2008 e a
Euro 17.804.796,51 nel 2009);
- di tenere anche conto, nella determinazione del tetto di spesa
massimo complessivo regionale, dei sopraccitati consuntivi di spesa
dei bilanci di esercizio per le prestazioni termali riferiti agli anni
2006 e 2007;
- di determinare, conseguentemente, che gli importi massimi di spesa
regionale ammontano rispettivamente a Euro 17.830.023,00 per il 2008 e
a Euro 18.104.796,51 per il 2009;
- di convenire che, per l'anno 2010, l'eventuale incremento del tetto
di spesa massimo complessivo regionale, sara' definito sulla base di
Euro 17.804.796,51 e che per la sua definizione si terra' conto degli
incrementi reali del Fondo Sanitario nazionale, tenendo anche in
considerazione i consuntivi relativi agli anni 2008-2009;
- di convenire inoltre che in caso di produzione eccedente l'importo
massimo di spesa regionale per l'anno 2008 (Euro 17.830.023,00) le
Aziende termali s'impegnano a rientrare nell'anno 2009, nel rispetto
dell'importo massimo di spesa regionale (Euro 18.104.796,51);
- di convenire che in caso di mancato utilizzo del tetto di spesa
massimo complessivo regionale per l'anno 2008, per un importo non
superiore al 20% del medesimo, il tetto di spesa massimo complessivo
regionale per l'anno 2009 sara' incrementato della somma
corrispondente;
- di precisare che nell'ambito delle risorse complessive del Fondo
Sanitario nazionale, le Aziende termali dell'Emilia- Romagna
beneficiano, oltre al tetto di spesa massimo regionale concordato e
definito, anche dell'importo relativo al ticket dovuto da parte del
cittadino (nel 2007 pari circa a Euro 3.836.000,00). Conseguentemente
le risorse complessive relative alle prestazioni erogate per conto del
SSR dal sistema termale regionale, sono a livello regionale stimate
pari a circa Euro 21.665.000,00 nell'anno 2008, a circa Euro
21.940.000,00 nell'anno 2009;
- di precisare che gli incrementi tariffari per gli anni 2008 e 2009
per l'erogazione delle prestazioni termali, dovranno essere ricompresi
all'interno degli importi massimi di spesa definiti a livello
regionale.
Conseguentemente a cio', le Aziende firmatarie si impegnano,
nell'ambito delle proprie scelte aziendali, a rispettare i tetti di
spesa massimi regionali per gli anni 2008 e 2009, secondo le modalita'
soprariportate, in particolare, ai casi di produzione eccedente e di
mancato utilizzo del tetto di spesa massimo complessivo, di cui alle
procedure gia' consolidate in merito, concordate tra le Aziende
termali e sottoscritte da tutte le stesse Aziende, riportate in un
documento che costituisce parte integrante del presente Accordo.
In considerazione dei termini del presente Accordo e tenuto conto
dell'esigenza di raccogliere dati analitici relativamente a tutte le
prestazioni incluse nei LEA, si conviene di precisare il debito
informativo a carico delle Aziende termali dell'Emilia-Romagna, con
l'impegno di inviare alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo di
ogni anno, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativamente
a quanto segue:
- prestazioni erogate;
- spesa per tipologia di prestazioni;
- gettito complessivo del ticket, distinguendo la quota relativa
all'esenzione parziale da quella dovuta dai cittadini non esenti.
Bologna, 18 dicembre 2008
L'ASSESSORE REGIONALE
ALLE POLITICHE PER LA SALUTE
Giovanni Bissoni
per LA FEDERTERME REGIONALE
Achille Borrini
per IL COTER
Aldo Ferruzzi

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