REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2009, n. 796

Procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni relativa alla realizzazione di un impianto produttivo per la produzione di silicio policristallino ad uso solare all'interno del polo industriale e tecnologico di Ferrara - sottozona D.5.1, localizzata in Ferrara proposto dalla Societa' Estelux

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un impianto
produttivo per la produzione di silicio policristallino ad uso solare
all'interno del polo industriale tecnologico di Ferrara - sottozona
D.5.1, localizzata nel comune di Ferrara (FE) in Piazzale Donegali n.
12, presentato dalla Societa' Estelux, poiche' il progetto in oggetto,
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 19
marzo 2009, e' realizzabile a condizione che siano rispettate le
prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto
conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato A,
di seguito sinteticamente riportate:
1) la ditta dovra' realizzare l'area di compensazione individuata alla
tavola Q del Piano particolareggiato approvato dal Comune di Ferrara
con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 16 marzo 2009 (PG
106913/07);
2) in ragione della classificazione a corridoio ecologico secondario
del canale Boicelli (corso d'acqua prossimo all'area interessata dalla
variante), anche in ragione dei possibili impatti sulla componente
acque superficiali indotti dagli scarichi indiretti degli impianti che
si insedieranno nell'area di Piano particolareggiato, dovranno essere
realizzate idonee misure di mitigazione/compensazione, nel rispetto
delle indicazioni contenute nell'abaco per gli interventi per la rete
ecologica contenuto nel PTCP vigente - Variante "Reti Ecologiche";
3) il progetto dovra' essere conforme a quanto previsto dal NOF
rilasciato dal CTR di cui al verbale n. 272/09 del 28/1/2009, prot. n.
1735 del 5/2/2009 e acquisito dalla Regione Emilia-Romagna con prot.
n. 2009.40384 del 17/2/2009 sia per quanto riguarda gli elaborati
progettuali presentati per il rilascio di tale parere sia per le
prescrizioni nel parere contenute e cioe':
- le aree sottostanti i punti dei pipe-rack ove le relative tubazioni
sono dotate di flange e/o valvole devono essere pavimentate e dotate
di pendenza convogliante il rilascio ad un fire-pit; i suddetti punti
dovranno essere protetti nei confronti di eventuali jet-fire diretti
verso tubazioni adiacenti;
- l'intervento dei rivelatori di HCl deve comportare l'automatica
intercettazione delle linee ed il blocco di pompe e compressori;
inoltre si ritiene che, in una logica ridondante, il numero di
rivelatori di HCl non deve mai essere inferiore a 2 per ogni singola
area monitorata;
- valutare l'opportunita' di incrementare il numero di fire-pit
laddove l'estensione del bacino di raccolta e delle relative canalette
e' molto ampia (p.e. in zona pompe area stoccaggio);
- occorre presentare in fase di istuttoria del RdS per progetto
particolareggiato la seguente documentazione:
• per le attivita' soggette al DM 16/2/1982 relazione tecnica ed
elaborati grafici ai fini dell'espressione del parere di conformita'
antincendio;
• (rif. pag. 33 integrazioni): dettaglio dei loop di comando e
controllo (analisi SIL), giustificando l'esclusione dell'over filling
dei serbatoi di stoccaggio; il suddetto sistema deve essere
assolutamente indipendente da quello di gestione dei blocchi di
emergenza degli impianti;
• indicazioni di maggior dettaglio circa le misure organizzative di
cui all'allegato all'app. A del SIA (che determinano una riduzione
delle frequenze di accadimento di eventi "random"), oggetto di
specifiche procedure o istruzioni operative inserite nel SGS;
• appositi elaborati grafici illustranti in dettaglio il sistema di
convogliamento dei rilasci ai fire-pit per ogni singola area dello
stabilimento (anche all'interno di edifici);
• a valutazione dell'estensione delle aree di danno riferita anche al
LOC;
• i lineamenti del PEI e l'indicazione dei DPI in dotazione al
personale in caso di emergenza;
• descrizione dettagliata degli impianti per l'estinzione degli
incendi ed in particolare dell'impianto di spegnimento a schiuma;
• chiarimenti in merito a ubicazione, caratteristiche e movimentazione
del punto di carico in autocisterna di HCl al 33%;
• le risultanze delle analisi di rischio (HAZOP, FEMA, SIL analysis,
ecc.) effettuate sul progetto definitivo a completamento dell'analisi
condotta in sede di NOF;
• indicazione dello stoccaggio delle cisternette da 1 m3 di miscela
acida nitrico-fluoridrica e descrizione delle operazioni di travaso e
movimentazione cui sono soggette;
4) la ditta dovra' provvedere, cosi' come previsto nel SIA,
all'installazione sui tetti degli edifici di proprieta' Estelux
dell'impianto a pannelli fotovoltaici, con una potenza installata di
almeno 200 kW;
5) entro 6 mesi dal rilascio della VIA, dovra' essere presentata una
proposta progettuale secondo un accordo da stipulare con il Comune e
la Provincia di Ferrara per l'installazione a spese della ditta di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante la
realizzazione di coperture con tetti fotovoltaici di edifici pubblici
e/o privati all'esterno del polo industriale, per una potenza
installata di almeno 200 kW, nel territorio del comune di Ferrara
privilegiando gli abitati di Barco e Pontelagoscuro; in tale accordo
deve essere previsto che quota parte dell'energia prodotta,
corrispondente a quella consumata, vada ai proprietari degli edifici
ed alla ditta Estelux, i proventi della vendita del surplus di energia
alle condizioni incentivanti previste dalla normativa vigente;
6) la ditta dovra' presentare a Provincia, ARPA, AUSL e Comune di
Ferrara, entro 6 mesi dal rilascio della VIA, uno studio di
fattibilita' tecnico/economica per l'applicazione di un monitoraggio
in continuo delle principali emissioni in atmosfera; tale studio sara'
approvato dalla Provincia di Ferrara ed ARPA al fine di decidere sulla
sua realizzazione;
7) la ditta dovra' presentare a Provincia e Comune di Ferrara, entro
12 mesi dal rilascio della VIA, uno studio di fattibilita'
tecnico/economica per il riutilizzo dell'acqua delle torri evaporative
nel sistema di teleriscaldamento gestito da HERA; tale studio sara'
approvato dal Comune di Ferrara;
8) dovra' essere predisposto un collegamento con la rete acque di
processo per il recapito nella stessa delle eventuali acque di
spegnimento o di altri reflui connessi con le emergenze;
Fase di cantiere:
9) per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere dovranno essere
adottate tutte le misure precauzionali previste nel progetto
definitivo, nel SIA e nelle integrazioni e qui di seguito elencate:
- movimentazione dei mezzi di trasporto delle terre con l'utilizzo di
accorgimenti idonei ad evitare la dispersione di pulviscolo (bagnatura
dei cumuli e delle vie di accesso al cantiere, telonatura e lavaggio
dei mezzi di trasporto);
- accorgimenti e dispositivi antinquinamento per i mezzi di cantiere
(sistemi insonorizzanti, serbatoi a tenuta, etc.); regolamenti di
sicurezza volti a prevenire i rischi di incidente;
- adozione di tutte le precauzioni e accorgimenti possibili
finalizzati ad evitare sversamenti o gocciolamenti, in assenza di
superfici pavimentate; dotare le eventuali aree di sosta e di
rifornimento di carburante e lubrificante di tutti gli appositi
sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale
e dalle acque di prima pioggia;
- impiego, per quanto possibile, di mezzi e macchinari di nuova
generazione, in ogni caso a norma; rispetto dei limiti degli orari di
cantiere;
- i rifiuti derivanti dall'attivita' di cantiere dovranno essere
depositati nelle aree preventivamente individuate e comunicate agli
organi di controllo; dovra' essere previsto un piano di gestione di
tali aree in particolare, cosi' come previsto nel SIA:
• i rifiuti prodotti dalle imprese operanti in sito, dovranno essere
conferiti giornalmente presso le aree comuni di deposito;
• e' vietato costituire deposito di materiale e rifiuti presso il
ciglio degli scavi o in luoghi non idonei;
• presso le aree comuni di deposito i rifiuti saranno collocati, da
parte del personale di ogni impresa, in un numero sufficienti di
cassoni, contenitori, big bags, per ciascuna tipologia di rifiuti,
secondo lo specifico codice CER;
• i rifiuti solidi speciali pericolosi dovranno essere stoccati in
corrispondenza di superfici impermeabilizzate, in appositi
cassoni/cassonetti e/o big bags, per ciascuna tipologia;
• i rifiuti solidi speciali non pericolosi e rifiuti da imballaggio
dovranno essere stoccati in cassoni/cassonetti che a seconda del
rifiuto dovranno essere a tenuta e munito di coperchio/copertura;
• i rifiuti liquidi speciali dovranno essere stoccati in contenitori
dotati di vasca di contenimento, e ubicati su superfici impermeabili;
• i rifiuti stoccati nelle aree comuni dovranno essere smaltiti da
ditte specializzate;
- dovra' essere inviato preventivamente agli Enti preposti un progetto
di riutilizzo delle terre e rocce di scavo, sul quale andranno
riportate le modalita' di campionamento, le determinazioni analitiche
eseguite unitamente ai Rapporti di Prova, sia terreno asportato per le
fondazioni, sia per le zone di effettivo riutilizzo;
- dovra' preventivamente essere comunicato alla Provincia di Ferrara,
ARPA e Comune le date di inizio e fine lavori e la data di inizio
dell'attivita';
- dovra' essere predisposto e presentato, con congruo anticipo, al
Servizio Mobilita' del Comune di Ferrara un piano del traffico al fine
di valutare la possibilita' di utilizzare vie di accesso al polo
industriale e tecnologico alternative alla Via Eridano, Via Michelini
e Via Marconi. Tale piano si rende necessario anche per valutare
eventuali interferenze con cantieri presenti nelle aree limitrofe;
- le acque di falda superficiale, derivante dalle operazioni di well
point, che si rende necessario per lo scavo delle fondazioni
superficiali, dovranno essere recapitate nella fognatura di processo
dello stabilimento;
- qualora a causa dei lavori di costruzione si rendesse necessaria
l'eliminazione di piezometri esistenti, prima dell'esecuzione delle
opere relative la ditta dovra' concordare con il Comune e la Provincia
di Ferrara le modalita' di chiusura dell'esistente, nonche'
l'ubicazione e le modalita' di esecuzione del nuovo;
- se nel corso della realizzazione dell'opera, e specialmente nel
corso della realizzazione delle fondazioni, si riscontrasse qualche
fenomeno di contaminazione, i soggetti attuatori, non appena rilevato
il superamento o il pericolo concreto ed attuale del superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), dovranno darne
comunicazione secondo quanto previsto dagli artt. 242 e 245 del DLgs
sopraccitato, assumendosi integralmente l'iniziativa degli interventi
necessari;
- dovra' essere prodotta la documentazione di valutazione di impatto
acustico, redatta ai sensi della Legge 447/95, della L.R. 15/01, delle
delibere di Giunta regionale  673/04 e 45/02, per le attivita' di
cantiere al fine dell'eventuale rilascio delle autorizzazioni in
deroga ai limiti di rumore da parte del competente Servizio Ambiente
del Comune di Ferrara;
Fase di esercizio:
10) l'attivita' dovra' essere classificata come industria insalubre di
Prima Classe, lettera A, n. 100: Silicio: Produzione (DM 5/9/1994) e
pertanto dovra' essere condotta con modalita' e mezzi tecnici tali da
evitare inconvenienti ambientali, igienico sanitari, danni o nocumento
alcuno per l'ambiente e la popolazione;
11) gli impianti e le strutture dovranno essere regolarmente
sottoposti a manutenzione e conservati in perfetta efficienza, secondo
le eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco, SPSAL, ISPESL e degli
ulteriori organi di controllo, al fine di garantire la sicurezza per
il personale addetto e la popolazione residente;
12) le schede di sicurezza indicative delle materie prime e di
servizio/ausiliarie identificate quali sostanze o preparati
pericolosi, utilizzate/prodotte dalla ditta dovranno essere conformi
al Decreto Ministeriale del 7/9/2002 s.m.i e tenute a disposizione
degli organi di controllo;
13) nella realizzazione e conduzione dell'attivita' dovra' essere
rispettato il dettato del DLgs 81/08 in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla realizzazione
dei punti di prelievo e di accesso agli impianti per gli Organi di
controllo;
14) il gestore deve trasmettere alla Provincia, ARPA e Comune, una
comunicazione a firma del Direttore Lavori e del Legale Rappresentante
della ditta Estelux Srl, che attesti che le opere sono state
realizzate conformemente al progetto valutato per il rilascio del
presente atto;
15) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della
gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno
comunicazione entro trenta giorni alla Provincia, anche nelle forme
dell'autocertificazione;
16) qualora il gestore intenda cessare l'attivita', deve
tempestivamente comunicarlo al SUAP del Comune di competenza. La
Provincia, a seguito della citata comunicazione, stabilira' una
scadenza entro la quale il gestore dovra' presentare, alla Provincia
stessa, nonche' al Comune ed all'ARPA, un adeguato piano di
dismissione e ripristino del sito;
17) il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate
dell'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del
DLgs 59/05 al SUAP. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia,
ai sensi dell'art. 10 del DLgs 59/05;
18) il gestore dell'impianto e' tenuto a presentare annualmente alla
Provincia, ARPA e Comune, entro il 30/4 (a partire dall'anno
successivo all'attivazione dell'impianto stesso) una relazione
relativa all'anno solare precedente;
Componente atmosfera:
19) per l'attivazione delle emissioni E1, E2, E3, E5, E8 ed E9
dovranno essere osservate le seguenti procedure:
- la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto)
dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con
almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia, Comune di Ferrara e
ARPA;
- entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al
precedente punto, l'impianto deve essere messo a regime;
- dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla
stessa, la ditta dovra' effettuare, sulle emissioni E1, E5, E8 ed E9,
almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti; entro 15
giorni dalla stessa data la ditta e' tenuta a trasmettere i dati
rilevati nel corso dei tre controlli alla Provincia, Comune di Ferrara
e ARPA;
- i camini dovranno avere un'altezza tale da essere almeno superiore
al colmo del tetto e comunque devono rispettare quanto previsto in
materia dal Regolamento di Igiene del Comune di Ferrara;
20) i camini in cui si devono eseguire i controlli manuali e/o
automatici devono essere dotati di prese di misura posizionate in
accordo a quanto specificato nei metodi di riferimento e dimensionate
in accordo a quanto indicato dall'ARPA (Sez. provinciale di Ferrara);
21) per quanto riguarda l'accessibilita', per l'esecuzione dei
controlli alle emissioni autorizzate, la ditta e' tenuta a renderle
accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme
tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza
(DLgs. 81/08 e s.m.i);
22) per quanto riguarda i lavori da eseguire per svolgere i controlli
alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto
posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonche'
l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, tali compiti possono
essere verificati e prescritti da Arpa, che ne puo' fissare i termini
temporali per la loro realizzazione;
23) nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi
richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili;
24) i rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono essere
almeno conformi a quanto indicato al punto 7 del rapporto ISTISAN
91/41;
25) i risultati dei controlli e la relativa relazione tecnica,
previsti dal Piano di autocontrollo, devono essere tenuti a
disposizione degli Organi di controllo;
26) tale relazione tecnica dovra' contenere le valutazioni in merito
al rispetto o meno dei valori limite autorizzati con particolare
riferimento agli interventi eseguiti a seguito dell'applicazione delle
BAT;
27) i limiti da rispettare, per i vari parametri, sono quelli
riportati nella successiva tabella. Tali valori limite si intendono
normalizzati ad una temperatura dei fumi di 273°K, una pressione di
101,3 KPa, sul gas secco;
28) i risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono
riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con
particolare riferimento all'indicazione dell'incertezza della/e
misura/e, di cui si terra' conto nell'espressione del risultato ai
fini della valutazione del rispetto dei valori limiti autorizzati.
Qualora i parametri della validazione non venissero indicati, si
prendera' in considerazione il valore assoluto della misura, eccezion
fatta per gli SME (automatici) in cui l'incertezza della misura puo'
essere calcolata matematicamente anche dagli Organi di controllo,
sulla base dei dati forniti dal gestore (ditta);
29) i limiti da rispettare sono indicati nella tabella sottostante:
(segue allegato fotografato)
30) il gestore e' tenuto ad effettuare gli adempimenti e gli
autocontrolli delle proprie emissioni con la frequenza e le modalita'
stabilite nel Piano di monitoraggio e controllo (Par. D3)
dell'autorizzazione integrata ambientale;
31) considerato che la documentazione SIA presentata relativa alla
componente atmosfera e' stata successivamente integrata e/o modificata
in piu' punti, la ditta dovra' produrre un quadro aggiornato delle
ricadute immissive e una valutazione degli impatti sulla qualita'
dell'aria: la modellistica diffusionale dovra' essere effettuata (su
base sia annua che stagionale) entro sei mesi dalla messa a regime
dell'impianto, sulla base dei dati emissivi effettivamente misurati,
relativamente a tutti gli inquinanti autorizzati in emissione. La
relativa documentazione (contenente gli esiti delle simulazioni e i
dati in input al modello) dovra' essere trasmessa a Provincia, Comune,
ARPA - Sezione prov.le e AUSL di Ferrara, che provvederanno a valutare
l'opportunita' di far realizzare all'azienda eventuali ulteriori
simulazioni modellistiche;
32) la ditta dovra' provvedere, entro sei mesi dalla messa a regime
dell'impianto, all'effettuazione, sulle proprie emissioni
atmosferiche, di determinazioni analitiche, secondo modalita'
concordate con ARPA, volte alla caratterizzazione del particolato
emesso in termini sia granulometrici che qualitativi, oltre che alla
rilevazione degli elementi potenzialmente contenuti, in tracce, come
impurezze dalle materie prime (come l'Arsenico). Tutte le citate
indagini dovranno essere effettuate almeno per due volte. Tali dati
dovranno essere trasmessi a Provincia, Comune, ARPA - Sezione prov.le
e AUSL di Ferrara;
33) rispetto al monitoraggio delle immissioni, e' necessario che la
ditta elabori una proposta di misura della concentrazione di acido
cloridrico (HCl) nell'area interessata alla ricaduta dall'impianto, da
formularsi sulla base degli esiti di specifica modellistica
diffusionale; tale proposta, debitamente corredata degli esiti della
simulazione e dei dati in input al modello, dovra' essere sottoposta e
approvata dagli Enti competenti (Provincia, Comune, ARPA, AUSL). Il
monitoraggio dovra' essere effettuato in condizioni ante e
post-operam;
34) ulteriori monitoraggi immissivi potranno essere prescritti
successivamente in relazione ad un'attenta valutazione integrata delle
emissioni dell'azienda con le corrispondenti emissioni del Polo
chimico e delle confinanti aree con impianti industriali significativi
(PMI di Cassana e aree con impianti immediatamente circostanti la
cinta muraria del Polo chimico);
Componente acque superficiali:
35) gli scarichi delle acque dello stabilimento non potranno aver
luogo fino a che la Societa' IFM, che gestisce le reti di stabilimento
(acque bianche e acque di processo), non avra' ottenuto la modifica
delle autorizzazioni di cui e' attualmente in possesso, in relazione
all'ampliamento delle reti fognarie necessarie per l'esercizio
dell'attivita' in oggetto;
36) per lo scarico delle acque reflue domestiche e acque meteoriche da
dilavamento piazzali e aree di processo si dovra' prevedere:
- le acque reflue domestiche dovranno essere immesse in vasche Imhoff
e successivamente in vasche ad ossidazione totale di adeguate
capacita' prima dell'immissione nella rete di acque bianche di
stabilimento;
- dovra' essere garantito nel tempo il corretto stato di manutenzione
e funzionamento degli impianti, nel rispetto della Tabella A della DGR
1053/03;
- dovra' essere predisposto un pozzetto di ispezione e campionamento,
posto prima dell'immissione delle acque bianche dell'impianto alla
rete di stabilimento. L'esatta collocazione di tale pozzetto dovra'
essere comunicata alla Provincia, tramite apposita planimetria, prima
dell'inizio dell'attivita';
- devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla
Tab. 3, colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza
del DLgs 152/06, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato
nella planimetria di cui al precedente punto;
- lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte deve essere
attivato ad evento meteorico esaurito e deve essere completato nelle
48 ore successive e dovranno essere scaricate nella rete acque di
processo dello stabilimento;
37) la rete fognante dovra' essere mantenuta in buona efficienza al
fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni
per difficolta' di deflusso;
38) gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili
per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella
planimetria allegata, per gli accertamenti;
39) e' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione
previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo
scopo;
40) e' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento
proveniente dallo scarico;
41) tutti gli scarichi domestici che recapitano in acqua superficiale
dovranno rispettare il disposto della DGER 1053/03 per quanto riguarda
i manufatti depurativi;
42) prima dell'immissione dei reflui di scarico nella rete aziendale
gestita da IFM dovranno essere realizzati dei pozzetti di
campionamento, sia per le acque bianche sia per le acque di processo,
i quali dovranno essere contrassegnati con sigla;
43) la ditta dovra' rispettare i limiti della Tabella 3, Allegato 5,
colonna "scarico in acque superficiali", parte 3, del DLgs 152/06 per
gli scarichi nella rete acque bianche;
44) i pozzetti di campionamento dovranno essere muniti di coperchio a
perfetta tenuta, un unico ingresso ed un'unica uscita. Inoltre non
dovranno esserci confluenze di scarichi a valle dello stesso prima del
recapito nel corpo recettore. In caso di sostituzione inoltre i
pozzetti dovranno avere dimensioni di almeno 70x70x70 cm, e una
differenza di quota fra i due condotti (ingresso nel pozzetto ed
uscita dallo stesso) tale da permettere il campionamento del refluo a
caduta;
45) i punti di prelievo dovranno essere posizionati e manutentati in
modo da garantire l'accessibilita' in ogni momento e da permettere il
campionamento in sicurezza nel rispetto del DLgs 81/08 e s.m.i.
Inoltre la ditta dovra' assicurare la presenza di idonei strumenti per
l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) dei pozzetti d'ispezione onde
consentire il prelievo dei reflui;
46) dovranno essere eseguiti almeno due autocontrolli annuali delle
acque reflue domestiche, dopo il trattamento di depurazione e prima
della immissione nella rete delle acque bianche di stabilimento cosi'
come stabilito dalla DGR 1053/03;
47) i pozzetti di campionamento, parimenti agli altri manufatti quali
tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo
ecc, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi
da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e
la loro depurazione;
48) il gestore e' tenuto ad effettuare gli autocontrolli degli
scarichi con la frequenza e le modalita' stabilite nel Piano di
monitoraggio e controllo (Par. D3) contenuto nell'Autorizzazione
integrata ambientale;
Componente suolo e sottosuolo:
49) il gestore nell'ambito dei propri controlli produttivi deve
monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza
di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito
onde evitare contaminazioni del suolo;
50) le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere realizzate con
pavimentazioni impermeabili e dovranno presentare delle cordolature di
contenimento delle acque di dilavamento e di possibili sversamenti;
51) solo a seguito della conclusione della procedura di bonifica in
corso riguardante le matrici superficiali (suolo e falda superficiale)
potranno iniziare i lavori nell'area corrispondente;
Componente rumore:
52) la ditta dovra' eseguire un monitoraggio dell'impatto acustico
determinato dall'esercizio dell'impianto secondo le modalita' e le
specifiche riportate nel Piano di monitoraggio e controllo (Par. D.3)
allegato all'Autorizzazione Integrata Ambientale che costituisce
l'Allegato B alla presente delibera;
Rifiuti:
53) i rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree indicate nel SIA;
54) il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, dovra' avvenire
secondo modalita' che consentano la perfetta separazione tra le varie
tipologie, con particolare riferimento al divieto di miscelare tra
loro categorie diverse di rifiuti pericolosi e rifiuti pericolosi con
rifiuti non pericolosi;
55) il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dovra' avvenire
esclusivamente al riparo del dilavamento meteorico per quelle
tipologie che possano rilasciare sostanze inquinanti e comunque
all'interno di contenitori a tenuta. Per le rimanenti tipologie
dovranno comunque essere adottate le cautele del caso onde impedire la
contaminazione dell'ambiente;
56) la Societa' dovra' accertarsi che i terzi ai quali verranno
affidati i rifiuti oggetto della presente autorizzazione, per il
recupero e/o lo smaltimento finale, siano in possesso delle regolari
autorizzazioni ai sensi del DLgs 152/06 e successive modifiche ed
integrazioni;
57) la ditta dovra' conservare a disposizione degli Organi di
Vigilanza, copie delle autorizzazioni delle ditte alle quali affida i
propri rifiuti per tutte le fasi della gestione degli stessi
(trasporto, smaltimento, ecc.);
58) devono essere regolarmente tenuti presso l'impianto i registri di
carico e scarico previsti dal DLgs 152/06 e successive modifiche ed
integrazioni;
59) devono essere tenuti presso l'impianto i formulari di
identificazione previsti dal DLgs 152/06 e successive modifiche;
60) la ditta dovra' provvedere annualmente alla compilazione del MUD
che dovra' essere tenuto presso l'impianto a disposizione degli organi
di controllo;
61) il gestore e' tenuto ad effettuare relativamente alla gestione dei
rifiuti quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo (Par D3)
contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale;
Campi elettromagnetici:
62) la ditta dovra' eseguire, con impianto a regime, un monitoraggio
dei campi elettromagnetici determinati dalle diverse sorgenti presenti
nell'impianto. Tale monitoraggio dovra' essere condotto al fine della
verifica dei limiti di esposizione stabiliti dalle normative vigenti.
In particolare dovra' essere verificato che:
a) non sia superato il V.L.E. (valore limite di esposizione) di 100
mT;
b) per permanenze ³ 4 h giornaliere, sia rispettato l'obiettivo di
qualita' di 3 mT;
c) qualora si riscontrasse superamenti, dovra' essere predisposto
entro 1 mese un piano di risanamento che consenta il rientro nei
limiti di legge;
Energia:
63) il gestore e' tenuto ad effettuare relativamente all'energia
quanto previsto nel Piano di monitoraggio e controllo (Par. D.3)
allegato all'autorizzazione integrata ambientale che costituisce
l'Allegato B alla presente delibera;
Formazione del personale:
64) il gestore deve assicurare che l'impianto e' gestito da personale
adeguatamente preparato e pertanto tutti i lavoratori debbono essere
opportunamente informati e formati, utilizzando anche, ove necessario,
l'affissione di apposita cartellonistica, in merito a:
- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale
esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- l'importanza delle attivita' individuali ai fini del rispetto delle
condizioni di autorizzazione;
- effetti potenziali sull'ambiente dell'esercizio degli impianti in
condizioni anomale e di emergenza;
- azioni da mettere in atto quando si verificano condizioni anomale o
di emergenza;
Manutenzione della struttura e degli impianti:
65) tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenuti in
buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e dovra'
essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e
manutenzioni;
Preparazione all'emergenza:
66) il gestore dovra' predisporre istruzioni atte a confinare gli
eventi di emergenza, entro tre mesi dall'avvio dell'attivita';
67) la ditta dovra' comunicare ad ARPA, Comune, Provincia e USL
tempestivamente e non oltre 60 minuti (compatibilmente con la gestione
dell'emergenza) a mezzo fax eventuali malfunzionamenti o avarie di
impianto (incidenti); tale comunicazione dovra' essere seguita da una
dichiarazione di fine emergenza ed entro 15 gg. da una relazione
tecnica esaustiva contenente le cause delle anomalie intercorse e i
provvedimenti intrapresi per la loro risoluzione;
68) la ditta dovra' annotare su registro vidimato (manuale o su
supporto informatico) le operazioni di manutenzione eseguite sulle
parti dell'impianto soggette ad usura, sia per quanto riguarda la
manutenzione ordinaria sia per quella straordinaria;
Raccolta dati e informazioni:
69) il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel
Piano di monitoraggio Par. D.3 dell'autorizzazione integrata
ambientale;
70) in particolare il gestore dovra' dotarsi di "uno o piu' Registri
di Autocontrolli" (d'ora in poi "Registro"), con pagine numerate,
timbrate a cura dell'ARPA e firmato dal responsabile dell'impianto, o
un registro gestito su supporto informatico, tramite l'utilizzo di un
software che non consenta la modifica delle registrazioni effettuate,
a disposizione dei competenti organi di controllo, sul quale riportare
le prove documentali stabilite dal Piano di monitoraggio (cap. D3). In
particolare, sul Registro dovranno essere annotati in modo chiaro e
dettagliato:
- gli eventi accidentali ed anomalie di funzionamento (esclusi i
transitori) indicati nel paragrafo C2.1.9 dell'autorizzazione
integrata ambientale;
- altri eventi incidentali che procurino un impatto ambientale non
previsti al paragrafo C2.1.9 dell'Autorizzazione integrata ambientale
su suolo, acque e atmosfera;
- gli interventi manutenzione ordinaria e straordinaria (es.:
manutenzione filtri, manutenzione vasca di prima pioggia, manutenzione
rete fognaria);
71) inoltre il gestore dovra' dotarsi di strumenti informatici o
cartacei che consentano di tenere le registrazioni stabilite dal Piano
di monitoraggio (Cap. D3), ove non sia espressamente richiesta la
vidimazione da parte di ARPA (es. registro materie prime, sintesi di
produzione rifiuti, ecc.);
72) sia le registrazioni su documenti vidimati che quelle per cui non
sono richiesti registri vidimati, devono essere attivate entro 30
giorni dalla data di ritiro o di avvenuta notifica del presente atto;
Inquinamenti eccezionali:
73) la ditta dovra' fornire, agli Organi di controllo, prova
documentale del numero e durata, dei casi di eventi incidentali,
nonche' delle procedure (azioni adottate) al fine di ridurre i
quantitativi di inquinanti emessi nell'ambiente (sversamenti sul
suolo, contaminazioni degli scarichi idrici, ecc.);
Gestione del fine vita dell'impianto:
74) il gestore dovra' provvedere:
- a lasciare il sito in sicurezza;
- a svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori,
stoccaggi rifiuti, reti di raccolta acque (canalette, fognature),
provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
75) prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, il
gestore deve comunicare al SUAP del Comune di Ferrara un
cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli
interventi previsti. La ditta dovra' eseguire un piano di monitoraggio
e ripristino delle aree, nonche' la caratterizzazione del sito secondo
quanto previsto dal DLgs 152/06 s.m.i.;
76) l'esecuzione di tale programma e' vincolato a nulla osta scritto
della Provincia di Ferrara che provvedera' a disporre sopralluogo
iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per
verificarne la corretta esecuzione;
b) di dare atto che la Provincia di Ferrara ha rilasciato
l'autorizzazione integrata ambientale con nota, a firma del Dirigente
del Servizio Risorse idriche e Tutela ambientale, ing. Paola Magri,
con PG 35711, fascicolo 3336/2008 del 5 maggio 2009 e che costituisce
l'Allegato B della presente delibera;
c) di dare atto che il Comitato Tecnico Regionale (CTR) di cui
all'art. 19 del DLgs 334/99 e successive modifiche ed integrazioni ha
rilasciato il nulla osta di fattibilita' (NOF) con nota, a firma del
Dirigente di supporto c/o Direzione regionale Vigili del Fuoco
Emilia-Romagna, ing. Luigino Ercoli, con prot. 1735 del 5 febbraio
2009, acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n. 2009.40384
del 17 febbraio 2009 e che costituisce l'Allegato C della presente
delibera;
d) di dare atto che il Consiglio comunale di Ferrara ha approvato con
delibera n. 13 del 16 marzo 2009 il Piano particolareggiato di
iniziativa privata in variante al PRG/V per la realizzazione di un
impianto produttivo per la produzione di silicio solare all'interno
del Petrolchimico di Ferrara, Sottozona D.5.1, Piazzale Donegali n. 12
e costituisce l'Allegato D della presente delibera;
e) di dare atto che il Comune di Ferrara e la Provincia di Ferrara
hanno espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 17, comma 2 della
L.R. 9/99 all'interno del Rapporto ambientale che costituisce
l'Allegato A alla presente delibera;
f) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Societa' Estelux;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Ferrara, al
Comune di Ferrara, all'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara, all'AUSL
Ferrara;
h) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 5;
i) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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