REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3386 - Risoluzione proposta dai consiglieri Richetti e Muzzarelli per impegnare la Giunta a sostenere la legislazione comunitaria e nazionale finalizzata al miglioramento della sicurezza e della salubrita' dei prodotti della filiera tessile, abbigliamento e calzature extra e intra Unione Europea

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
nell'ambito delle politiche pubbliche regionali l'iniziativa di tutela
e sostegno dei consumatori da tempo ha acquisito un'importanza
strategica. Alla Regione e' infatti sempre piu' riconosciuto un ruolo
di sostegno e stimolo all'iniziativa sia dei consumatori, anche in
forma organizzata, sia dei produttori e dei fornitori di servizi;
tenuto conto come
particolarmente importante ed urgente stia diventando l'attivita'
delle istituzioni pubbliche di prevenzione dei rischi connessi
all'utilizzo da parte dei consumatori di prodotti comunemente
reperibili sui mercati, soprattutto in ragione dell'incremento della
circolazione nei mercati cosiddetti "globalizzati" di beni e prodotti
di provenienza diversa, spesso esterna alla zona europea di vigenza
degli strumenti comunitari di regolazione delle produzioni e della
loro sicurezza e salubrita';
visti
gli interventi assunti nel tempo dal legislatore comunitario e
nazionale in ordine alla tutela dei consumatori dai rischi connessi
all'acquisto ed uso di prodotti e beni nel territorio dell'Unione
Europea, fermo restando i principi cardine del trattato istitutivo
della Comunita' Europea in ordine alla pienamente condivisa tutela
della concorrenza e del mercato e alla illegittimita' dell'adozione di
pratiche e norme che sistematicamente si caratterizzino come limitanti
la libera circolazione di merci e la libera concorrenza fra
operatori;
richiamati in proposito
la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/95/CE
relativa alla sicurezza generale dei prodotti e il DLgs 6 settembre
2005, n. 206 di approvazione del codice del consumo, che introducono
garanzie normative alla sicurezza dei prodotti immessi nel mercato
comunitario e nazionale;
tenuto conto come
benche' evolutosi negli ultimi anni, il quadro normativo nel suo
complesso non sia oggi dotato di tutte le misure necessarie alla
disciplina delle imponenti novita' che sulla circolazione di beni e
servizi, particolarmente di prodotti realizzati nei Paesi esterni
all'Unione Europea di nuovo dirompente sviluppo economico, si sono
rapidamente susseguite. Novita' che, come nel caso dei prodotti
riconducibili alla cosiddetta filiera TAC (acronimo di tessile,
abbigliamento e calzaturiero), consistono in una vera e propria
profonda modifica dello stesso contesto del rapporto domanda-offerta
di queste tipologie di beni di larghissimo consumo all'interno
dell'Unione Europea, con una pressoche' completa predominanza delle
produzioni extra UE nel soddisfacimento della domanda di beni a minor
valore aggiunto e posizionati sui livelli di prezzo piu' bassi;
considerato che
proprio tali produzioni, spesso, motivano il loro vantaggio di costo
(che pur in presenza di bassi livelli qualitativi contraddistinguono
comunque agli occhi del consumatore il bene come appetibile, stante il
suo rapporto qualita'/prezzo) oltre che con il basso costo della
manodopera, anche con l'utilizzo di beni intermedi e sostanze di
scarsa qualita', quando non addirittura insicure o insalubri. E
benche' il legislatore comunitario con l'adozione del Regolamento CE
1907/2006 del 18 dicembre 2006, meglio conosciuto come regolamento
REACH, relativo agli obblighi di registrazione, valutazione,
autorizzazione delle sostanze chimiche, abbia inteso introdurre rigide
norme a tutela dell'utilizzo nei prodotti di sostanze sicure per i
consumatori, la mancanza di strumenti utili a ricostruire il percorso
completo di realizzazione di beni provenienti da Paesi extra UE
costituisce ad oggi l'elemento di maggior debolezza a garanzia della
tutela del consumatore sulla non sicurezza e non salubrita' di certi
prodotti tessili, di abbigliamento e del calzaturiero in particolare;
preso atto che
l'esistenza di una proposta di regolamento del Consiglio, avanzata nel
dicembre 2005 dalla Commissione Europea, relativa all'indicazione del
Paese di origine di taluni prodotti importati da Paesi terzi, ivi
compresi quelli della filiera TAC, che consentirebbe di poter
individuare correttamente con il Paese di provenienza del bene anche
il relativo contesto legislativo in materia di garanzia della
sicurezza e della salubrita' delle sostanze utilizzate per la sua
realizzazione;
ravvisata
la crescente preoccupazione esistente anche in ambito medico
specialistico, relativamente agli effetti che ad esempio l'utilizzo di
vestiario contenente sostanze (nei tessuti, nei coloranti, etc.)
nocive per la salute provocherebbe alla pelle, costituendo queste
dunque fattore scatenante di patologie dermatologiche sempre piu'
diffuse;
tenuto conto
dell'esistenza di iniziative legislative all'esame del Parlamento
italiano, pienamente compatibili con le norme a governo della tutela
della concorrenza e del libero mercato, in ordine proprio
all'introduzione di strumenti ed iniziative in grado di favorire una
tutela della salute dall'utilizzo di prodotti della filiera TAC
realizzati con sostanze non sicure e nocive, attraverso la
costituzione di strumenti di indagine e monitoraggio degli effetti di
tali prodotti sulla pelle dei consumatori (osservatorio), la
realizzazione di un sistema a rete di laboratori di prima istanza, a
livello locale, e di laboratori di seconda istanza, a livello
nazionale, per l'analisi dei prodotti della filiera TAC,
l'individuazione infine dell'autorita' sanitaria giuridicamente
competente dell'effettuazione di controlli e alla gestione del sistema
di allerta rapido circa la pericolosita' di determinati prodotti gia'
in uso a livello comunitario in conseguenza proprio dell'attuazione
della direttiva 95/2001/CE;
considerato come
simili iniziative legislative, se approvate, garantirebbero anche
un'estensione di piu' stringenti controlli nei confronti dei prodotti
"intra" Unione Europea, favorendo al contempo lo stimolo a nuove
attivita' di ricerca e sviluppo di sostanze e processi produttivi
maggiormente in grado di garantire la sicurezza dei prodotti della
filiera TAC anche sotto l'aspetto della salute, particolarmente nella
condizione di prevenzione delle patologie dermatologiche;
ritenuto opportuno
promuovere un'azione istituzionale di sensibilizzazione circa
l'opportunita' di procedere nella legislazione comunitaria e statale a
rafforzare le misure di tutela della sicurezza per i consumatori dei
prodotti della filiera TAC, particolarmente per quelli di provenienza
extra UE, nella piena compatibilita' con le norme di tutela della
concorrenza e del mercato discendenti dal Trattato istitutivo della
Comunita' Europea;
considerato utile
attivare anche autonome iniziative che, nel rispetto delle competenze
istituzionalmente riconosciute, consentano di rafforzare il sistema di
valutazione e di prevenzione dei rischi connessi alla salute
dall'insalubrita' ed insicurezza dei prodotti della filiera TAC;
impegna la Giunta regionale
1) per quanto concerne le iniziative di sostegno alla innovazione
legislativa comunitaria e nazionale a sostegno di un miglioramento
della sicurezza e della salubrita' dei prodotti della filiera tessile,
abbigliamento e calzaturiero, extra ed intra Unione Europea:
a) a sollecitare il Parlamento a procedere all'adozione di norme che
consentano di introdurre monitoraggi effettivi ed efficaci dei
prodotti della filiera TAC sotto il profilo della loro compatibilita'
con le misure a tutela della salute umana, particolarmente per quanto
concerne le conseguenze sulla salute della pelle, magari procedendo
nella discussione ed approvazione dei progetti di legge ad oggi
giacenti;
b) ad invitare il Governo italiano a farsi promotore, in sede di
Consiglio di Europa, di una ripresa della valutazione della proposta
di regolamento inerente la disciplina dell'indicazione della
provenienza del Paese d'origine di taluni prodotti importati da Paesi
terzi, particolarmente per quelli della filiera TAC, riconoscendo in
tale processo di normazione un passaggio importante per consentire al
consumatore una migliore conoscenza delle norme che nei Paesi
d'origine sovrintendono alla sicurezza delle sostanze e dei processi
impiegati nella realizzazione di prodotti per l'esportazione;
c) ad invitare il Governo italiano a farsi promotore, sempre in sede
di Consiglio di Europa, di un rafforzamento delle norme di
regolamentazione delle attivita' di controllo sui prodotti della
filiera TAC proprio ai fini della verifica dell'effettiva condizione
di sicurezza per la salute degli stessi, con la previsione di efficaci
disposizioni in ordine ai controlli, al prelevamento di campioni, al
sequestro di prodotti insicuri, alla distruzione di quelli accertati
come tali, all'efficace e rapido scambio di informazioni fra i Paesi
membri dell'Unione e fra questi e la platea dei consumatori;
2) per quanto concerne le iniziative autonomamente assumibili a
livello regionale al fine di rafforzare la tutela dei consumatori
contro i rischi per la salute dall'utilizzo di prodotti insalubri ed
insicuri della filiera TAC:
a) a promuovere presso l'Osservatorio Epidemiologico dell'Agenzia
regionale di Sanita' un apposito studio per verificare il livello di
pervasivita' nella popolazione emiliano-romagnola di patologie
dermatologiche strettamente connesse all'utilizzo di capi di
abbigliamento o comunque prodotti riconducibili alla filiera TAC
realizzati con sostanze dannose per la pelle;
b) a favorire nell'ambito degli strumenti di incentivazione
all'innovazione di impresa, come il Piano regionale di sviluppo
economico, tutte quelle iniziative per la filiera produttiva tessile,
abbigliamento, calzaturiero direttamente dedicate al miglioramento
della qualita' di processo e di prodotto, con particolare riguardo
all'incremento della sicurezza e della salubrita' delle sostanze e dei
beni intermedi utilizzati per la realizzazione dei prodotti finiti.
Approvata a maggioranza nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2009.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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