REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2009, n. 788

L.R. 15/07, art. 4, c. 4 - Approvazione criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 15/07 "Sistema regionale integrato di interventi e
servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione",
ed in particolare:
- l'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), secondo cui la Giunta
regionale, previo parere della Commissione assembleare competente,
approva i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda
regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito Azienda) dei
requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi
attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di
reddito e di merito, i limiti minimi e massimi entro i quali sono
fissati gli importi dei sostegni economici, nonche' i criteri per
perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi ed
interventi di sostegno economico;
- l'articolo 19, comma 2, lett. a), secondo cui l'Azienda provvede,
tra l'altro, a definire annualmente, sulla base di quanto stabilito
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della L.R.
15/07, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il
sistema tariffario riferito ai diversi servizi e ad approvare i
relativi bandi di concorso;
visti inoltre:
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando il
Titolo V della parte II della Costituzione, rende l'ambito del diritto
allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo
Stato la competenza di determinare i livelli essenziali delle
prestazioni;
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli
studi universitari;
- il DPCM 9 aprile 2001, avente ad oggetto "Uniformita' di trattamento
sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della
Legge 2 dicembre 1991, n. 390";
- il DLgs 262/07 "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli
studenti nei percorsi di istruzione";
vista la propria deliberazione n. 946 del 23/6/2008 avente per oggetto
"L.R. 15/07: Direttive all'Azienda regionale per il diritto agli studi
superiori per emanazione bandi di concorso per concessione dei
benefici per l'a.a. 2008/2009 (art. 4); indirizzi per la concessione
dei prestiti (art. 11), assegnazione del finanziamento nazionale e
assunzione relativo impegno di spesa";
valutato che l'azione dell'Azienda nel primo anno di operativita',
impegnato per svolgere i complessi adempimenti derivanti dalla citata
legge regionale ed in particolare per garantire l'attivazione degli
interventi e dei servizi relativi all'a.a. 2008-2009 senza soluzione
di continuita' a favore degli studenti, ha consentito di raggiungere
l'obiettivo prioritario della totale copertura (100%) del fabbisogno
di borse di studio per tutti gli studenti universitari aventi diritto,
nonche' di avviare le azioni per dare uniformita' ai servizi offerti
su tutto il territorio regionale, perseguendo un sostanziale
equilibrio nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno
economico, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, lett. d) della
sopracitata legge;
ritenuto necessario provvedere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.
b), c) e d) della L.R. 15/07, all'approvazione dei criteri ivi
previsti, al fine di consentire all'Azienda lo svolgimento delle
procedure per la realizzazione degli interventi, con specifico
riferimento all'emanazione dei bandi di concorso per la concessione
dei benefici e dei servizi, contenuti nell'allegato, parte integrante
della presente deliberazione, in tempo utile per assicurarne la
conoscenza e l'accesso da parte degli studenti;
dato atto che quanto contenuto nell'allegato, parte integrante della
presente deliberazione, si intende valido anche per gli anni
accademici successivi al 2009-2010, al fine di fornire agli studenti
un riferimento stabile, semplificando ed agevolando in tal modo le
procedure di accesso ai benefici e ai servizi, fatta salva l'esigenza
di apportare nei prossimi anni adeguamenti agli importi indicati o ad
altre parti sostanziali del citato allegato;
sentita la Consulta regionale degli studenti, ai sensi dell'art. 6,
comma 5 lett. b) della L.R. 15/07, in data 28/4/2009, acquisendo
pareri e proposte;
sentita l'Azienda, al fine di acquisire valutazioni e proposte;
acquisito il parere della Commissione assembleare competente "Turismo
Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport", ai sensi dell'art. 4, comma 4
della L.R. 15/07, espresso in data 20/5/2009;
richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n.
1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 2006;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del
29/12/2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), c) e d)
della L.R. 15/07, i criteri per la determinazione da parte
dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dei
requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi
attribuibili per concorso, contenuti nell'allegato parte integrante
della presente deliberazione;
2) di stabilire che quanto contenuto nell'Allegato, di cui al
precedente punto 1), si intende valido anche per gli anni accademici
successivi al 2009-2010, al fine di fornire agli studenti un
riferimento stabile, semplificando ed agevolando in tal modo le
procedure di accesso ai benefici e ai servizi, fatta salva l'esigenza
di apportare nei prossimi anni adeguamenti agli importi indicati o ad
altre parti sostanziali del citato allegato;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il
diritto agli studi superiori dei requisiti per l'accesso e la
fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso
(L.R. 15/07,  art. 4, comma 4)
1) Borse di studio
1.A) Destinatari
Ai sensi dell'art. 10 della L.R.  15/07, la borsa di studio e' una
provvidenza resa in denaro e/o servizi, riservata agli studenti, in
possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi
paragrafi 1.B) e 1.C), iscritti per la prima volta ai corsi di laurea,
di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di
specializzazione (esclusi quelli dell'area medica), nonche' ai corsi
degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui
all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli altri
Istituti superiori di grado universitario che rilasciano
corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della
tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore
della Regione Emilia-Romagna.
1.B) Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono riferite agli Indicatori
ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) e ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolati sulla
base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei
patrimoni posseduti, ai sensi dell'art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.
L'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non puo'
superare il limite di 32.320,64 Euro.
L'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non puo'
superare il limite di 19.152,97 Euro.
Al fine di premiare le eccellenze, l'Azienda puo' prevedere requisiti
economici di accesso piu' favorevoli per gli studenti matricole che,
ai sensi del DLgs 262/07 "Disposizioni per incentivare l'eccellenza
degli studenti nei percorsi di istruzione", abbiano conseguito la lode
all'esame di Stato della scuola secondaria superiore.
1.C) Requisiti di merito
I requisiti di merito sono determinati dall'Azienda ai sensi degli
artt. 10 e 11 della L.R. 15/07 e dall'art. 6 del DPCM 9 aprile 2001,
sentite le Universita', gli Istituti di alta formazione artistica e
musicale e gli altri Istituti superiori di grado universitario.
L'Azienda puo' innalzare i limiti previsti al citato articolo del DPCM
in misura non superiore al 25% per i corsi ad accesso programmato
delle Universita' statali e non statali, sentite le Universita'.
L'Azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del DPCM, nei casi in cui,
nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, non siano
immediatamente applicabili i crediti, fa riferimento ai criteri di
determinazione del merito definiti dall'art. 4 del DPCM 30 aprile
1997.
In riferimento all'art. 14, commi 2 e 5 del DPCM, l'Azienda puo'
stabilire per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66%
requisiti di merito individualizzati, che possono discostarsi da
quelli previsti dal DPCM sino ad un massimo del 40%, d'intesa con le
strutture delegate dalle Universita' ai sensi della Legge 18 gennaio
1999, n. 17.
1.D) Tipologie degli studenti
Ai fini della concessione delle borse di studio:
- sono considerati "Fuori sede" gli studenti residenti in un comune la
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo superiore a novanta minuti e che prendano
alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo oneroso e per un
periodo non inferiore a dieci mesi. Le suddette condizioni di
onerosita' e di durata devono essere dimostrate a norma di legge; ai
sensi del DPCM del 9 aprile 2001, qualora tali studenti prendano
alloggio nei pressi della sede universitaria a titolo non oneroso per
almeno 10 mesi, sono considerati studenti pendolari; qualora tali
studenti prendano alloggio nei pressi della sede universitaria per un
periodo inferiore a 10 mesi, sono considerati studenti in sede;
- sono considerati "Pendolari" gli studenti residenti in un comune la
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo compreso fra 45 e 90 minuti;
- sono considerati "In sede" gli studenti residenti nel comune sede
del corso di studio frequentato. Sono considerati "In sede" anche gli
studenti residenti in un comune la cui distanza dalla sede del corso
frequentato sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo
inferiore ai 45 minuti.
1.E) Modalita' di assegnazione delle borse di studio
Al fine di perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di
servizi ed interventi di sostegno economico e di assicurare
l'uniformita' di trattamento su tutto il territorio regionale,
l'Azienda emana un bando di concorso unico, composto da una parte
generale, contenente le norme che riguardano tutti gli studenti
interessati, e da parti specifiche che indicano le particolarita'
inerenti le diverse Universita' e Istituti superiori di grado
universitario di riferimento.
Le borse di studio sono concesse ai destinatari elencati al paragrafo
1.A) secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 della L.R.15/07 e
dall'art. 4 del DPCM 9 aprile 2001, fatta eccezione per la previsione
di erogazione della seconda rata della borsa di studio entro il 30
giugno dell'anno successivo.
Ai sensi degli artt. 10 e 11 della L.R. 15/07, la borsa di studio puo'
costituire un prestito, che diventa a fondo perduto, e quindi non deve
essere restituito, qualora gli studenti conseguano determinati
requisiti di merito nell'anno accademico per il quale la borsa di
studio viene assegnata; il merito e' pertanto valutato sia ai fini
dell'accesso che per confermare l'assegnazione. Nel bando, tale
modalita' deve essere chiaramente esplicitata affinche' non si
ingeneri confusione negli studenti.
In caso di reiscrizione agli studi a seguito di formale rinuncia, lo
studente ha titolo per concorrere alla concessione della borsa, a
condizione che abbia restituito la borsa precedentemente percepita e
che sia in possesso dei requisiti richiesti.
Al fine di raggiungere l'obiettivo della piu' ampia copertura
finanziaria a favore degli studenti idonei, garantendo l'uniformita'
di trattamento su tutto il territorio regionale, l'Azienda procede,
compatibilmente con le risorse disponibili (calcolate sommando la
previsione del gettito della tassa regionale, la previsione della
quota del Fondo integrativo nazionale, eventuali fondi propri, ivi
compresi quelli messi a disposizione da altri soggetti, pubblici e
privati), alla individuazione di budgets o alla determinazione del
numero dei benefici da attribuire, nonche' alla predisposizione di
distinte graduatorie, per ciascuna delle seguenti tipologie:
- laurea triennale;
- laurea specialistica a ciclo unico/magistrale;
- laurea del vecchio ordinamento;
- laurea specialistica/magistrale;
- corsi di specializzazione;
- studenti stranieri matricole;
- matricole.
Dovranno inoltre essere previste apposite graduatorie per gli iscritti
ai corsi di Alta Formazione Artistica e Musicale - autorizzati, anche
in via sperimentale, dal MIUR  in attuazione della Legge 508/99 - per
il conseguimento di titoli accademici di I e II livello, nonche' di
perfezionamento; apposita graduatoria dovra' altresi' essere prevista
per gli iscritti alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici San
Pellegrino di Misano Adriatico, relativamente ai corsi di studi
superiori per mediatori linguistici di durata triennale, riconosciuti
con apposito decreto ministeriale.
Agli studenti stranieri, che percepiscono redditi in Italia o il cui
nucleo familiare risiede e percepisce redditi in Italia, si applicano
le stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
L'assegnazione dei benefici ai destinatari avviene a seguito dello
scorrimento delle rispettive graduatorie nei limiti del budget o del
numero dei benefici evidenziati nei bandi di concorso. L'elaborazione
di graduatorie di merito tiene conto, a parita' di crediti, in via
subordinata anche del numero di bonus utilizzati. In via ancora
subordinata, in caso di parita' di merito, la posizione in graduatoria
e' determinata con riferimento alla condizione economica.
Qualora Fondazioni, Enti locali o altri soggetti, pubblici e privati,
mettano a disposizione dell'Azienda risorse per finanziare i benefici
di cui al presente atto, tali risorse saranno utilizzate dall'Azienda
per la concessione dei benefici secondo i requisiti previsti dalla
normativa vigente e nel rispetto delle condizioni stabilite dai
soggetti finanziatori, evidenziate in apposita convenzione da
stipularsi da parte dell'Azienda con tali soggetti.
Il bando per l'attribuzione dei benefici deve essere pubblicato almeno
quarantacinque giorni prima della relativa scadenza. La scadenza della
presentazione delle domande per la concessione della borsa di studio
non puo' essere fissata in data antecedente al 15 settembre.
Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, e comunque entro
e non oltre il 31 dicembre, e' erogata agli studenti beneficiari,
attraverso la messa in pagamento, la prima rata semestrale delle borse
di studio, in servizi ed in denaro.
Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio in base
al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al
merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle
disponibilita' finanziarie, sono ammessi a fruire del servizio di
ristorazione nella stessa misura degli studenti assegnatari.
Qualora venga garantita la concessione delle borse di studio a tutti
gli idonei, eventuali ulteriori risorse disponibili potranno essere
destinate alla concessione delle integrazioni delle borse a favore
degli studenti che conseguano il titolo di studio di laurea e di
laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi
ordinamenti didattici, nonche' alla concessione, a favore degli
studenti in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 5, 
dell' accesso gratuito al servizio ristorativo, per un valore pari al
contributo massimo previsto per i borsisti che abbiano convertito una
quota della borsa in servizio ristorativo.
1.F) Importi delle borse di studio
Gli importi delle borse di studio sono i seguenti:
- studenti fuori sede: 4.523,78 Euro;
- studenti pendolari : 2.493,88 Euro;
- studenti in sede: 1.705,11 Euro.
Tali importi sono da considerare minimi; possono essere aumentati
attraverso la previsione di una quota integrativa con l'opzione di
conversione in servizi ristorativi, anche  di importo differenziato
per ampliare la scelta dello studente.
Per la definizione degli importi, l'Azienda puo' individuare tre fasce
di condizione economica corrispondenti alla concessione della borsa
rispettivamente di importo massimo, di importo intermedio o di valore
pari alla meta' dell'importo massimo.
La borsa verra' corrisposta integralmente agli studenti il cui
Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare
convenzionale sia inferiore o uguale ai 2/3 del limite ISEE previsto
al paragrafo 1.B). Per valori superiori, fino al raggiungimento del
predetto limite, la borsa viene ridotta gradualmente fino alla meta'
dell'importo minimo.
L'importo delle borse di studio puo' essere incrementato, nel caso di
studenti disabili al fine di assicurare l'accesso e la frequenza dei
corsi universitari; inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, possono essere concessi contributi e servizi aggiuntivi,
in relazione alla specificita' delle esigenze individuali ed alla
effettivita' dei bisogni.
2) Contributi
I contributi di cui all'art. 13 della L.R. 15/07, sono attributi
tramite concorso, previa predeterminazione da parte dell'Azienda del
budget previsto per tale tipologia di intervento.
I contributi di cui all'art. 13 della L.R. 15/07 sono attributi con i
seguenti criteri:
- contributi di cui al citato art. 13, c. 1, lett. a), sulla base di
requisiti economici e di merito. A tal fine possono essere previste
soglie economiche piu' elevate rispetto a quelle previste dalla borsa
di studio, fino ad un massimo di Euro 35.000,00 per ISEE e Euro
58.000,00 per ISPE.
I requisiti di merito per l'accesso sono:
- avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale
entro la durata normale del corso di studi, piu' un anno;
- la conferma del contributo e' subordinata al raggiungimento del
titolo o il conseguimento dell'attestato di frequenza entro la durata
prevista dall'ordinamento del corso.
Per l'assegnazione di tali tipologie di contributi, possono essere
previsti i seguenti criteri di priorita':
a) voto di laurea,
b) la durata degli studi universitari,
c) condizioni economiche piu' disagiate;
- contributi di cui al citato art. 13, comma 1, lett. b): secondo i
criteri previsti dall'art. 10 del DPCM 9/4/2001;
- contributi di cui al citato art. 13, comma 1, lett. c): secondo i
requisiti previsti per l'accesso alle borse di studio, in caso di
parita', e' accordata priorita' agli studenti che presentano le
condizioni economiche piu' sfavorevoli;
- contributi di cui al citato art. 13, comma 1, lett. d): fatto salvo
il medesimo requisito economico per l'accesso alle borse di studio,
l'Azienda deve verificare attentamente le ragioni, adeguatamente
documentate, del ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.
3) Assegni formativi
Qualora siano disponibili risorse finanziarie aggiuntive, possono
essere erogati agli studenti frequentanti master e percorsi di alta
formazione e specializzazione gli assegni formativi previsti all'art.
12 della L.R. 15/07. Gli importi degli assegni formativi per la
iscrizione e frequenza ai master si diversificano in ragione delle
tasse di iscrizione e delle condizioni economiche.
Gli assegni formativi sono erogati tramite concorso sulla base di
requisiti economici e di merito.
I requisiti economici per l'accesso sono riferiti all'Indicatore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e all'Indicatore
ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) calcolati
sulla base della composizione del nucleo familiare e dei patrimoni
posseduti. L'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non
puo' superare il limite di 35.000,00 Euro. L'Indicatore ISPE del
nucleo familiare dello studente non puo' superare il limite di
58.000,00 Euro.
I requisiti di merito per l'accesso sono:
- avere conseguito la laurea o la laurea specialistica/magistrale
entro la durata normale del corso di studi, piu' un anno;
- la conferma dell'assegno formativo e' subordinata al raggiungimento
del titolo entro la durata prevista dall'ordinamento del percorso
formativo.
Per l'assegnazione degli assegni formativi, possono essere previsti i
seguenti criteri di priorita':
- voto di laurea;
- durata degli studi universitari;
- condizioni economiche piu' disagiate.
In caso di parita', e' accordata priorita' agli iscritti ai master di
primo livello.
Gli assegni formativi di cui all'art. 12 della L.R. 15/07 non sono, di
norma, cumulabili con altre tipologie di assegni formativi concessi
dalla Regione Emilia-Romagna.
4) Prestiti
I prestiti di cui all'art. 11 comma 3 della L.R.  15/07, per studenti
e neolaureati, anche per favorire percorsi di mobilita'
internazionale, rappresentano la possibilita' per accedere a forme di
finanziamento a condizioni particolarmente agevolate e senza la
necessita' di presentare garanzie reali o personali di terzi. Tale
strumento, volto ad ampliare l'offerta dei benefici rivolti agli
studenti universitari, e' finalizzato a sopperire alle difficolta' di
carattere economico legate alla frequenza degli studi universitari.
4.1) Destinatari
Sono destinatari dei prestiti di cui al comma 3 dell'art. 11 della
L.R. 15/07 gli studenti capaci e meritevoli, in possesso dei requisiti
di reddito e di merito di cui al successivo paragrafo 4.2), sulla base
di graduatorie predisposte dall'Azienda in ordine crescente in base
all'Indicatore della situazione economica equivalente, iscritti alle
Universita' di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma e
Piacenza, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e alle Scuole
Superiori per Mediatori Linguistici, di cui al DM 10 gennaio 2002, n.
38, con sede in Emilia Romagna, ai seguenti corsi:
- al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di
I livello e delle Scuole Superiori per mediatori linguistici;
- agli ultimi tre anni dei corsi di laurea  specialistica o magistrale
a ciclo unico;
- ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma
accademico di II livello;
- ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area
medica di cui al DLgs 17 agosto 1999, n. 368;
- ai corsi di dottorato di ricerca;
- ai master di cui all'art. 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n.
509 e all'articolo 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270, con
l'esclusione dei  master per i quali sono previsti altri interventi
pubblici (es. assegni formativi).
Qualora si presentino sul territorio situazioni tali da indurre alla
predisposizione di prestiti per finalita' specifiche, i suddetti
requisiti sono suscettibili di revisione da parte dell'Azienda, previa
richiesta di parere all'Assessorato regionale competente.
4.2) Modalita' attuative e condizioni per l'accesso ai prestiti
L'Azienda, cosi' come previsto dall'art. 11, comma 3 della L.R. 15/07,
attiva convenzioni con istituti di credito per la concessione di
prestiti, costituendo un apposito fondo che puo' essere alimentato
oltre che dalle risorse messe a disposizione dall'Azienda, anche dagli
interessi attivi che su tale fondo maturano e da risorse di enti
pubblici e privati.
L'Azienda procede in modo da assicurare che i servizi resi
dall'istituto di credito convenzionato siano espletati a titolo
gratuito e nella trattativa di affidamento ha cura di definire i
migliori assetti organizzativi per la gestione del servizio e le
migliori condizioni a favore degli studenti.
Il prestito e' accordato nella misura massima annua di Euro 23.000,00,
in funzione della tipologia dei beneficiari e del residuo periodo di
studio da completare.
Ai sensi dell'art. 11, comma 4 della L.R. 15/07, il prestito di cui al
comma 3 dell'art. 11 (da restituire con interessi) e' cumulabile con
la borsa di studio, l'assegno formativo e i contributi previsti dalla
medesima legge. Tale prestito non e' cumulabile con altre tipologie di
prestiti concessi dalle Universita' o da altri soggetti, pubblici o
privati.
Per quanto concerne i requisiti di merito:
- per studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di
quelli dell'area medica di cui al DLgs 17 agosto 1999, n. 368; ai
corsi di dottorato di ricerca; ai master di cui all'art. 3, comma 8
del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e all'articolo 3, comma 9 del
decreto 22 ottobre 2004, n. 270, con l'esclusione dei  master per i
quali sono previsti altri interventi pubblici:
- se iscritti al primo anno: nessun requisito preliminare oltre
all'avvenuta iscrizione;
- se iscritti ad anni successivi: avere superato le verifiche previste
per l'ammissione al nuovo anno di corso;
- per studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale,
dei corsi accademici di I livello e delle Scuole Superiori per
Mediatori Linguistici; agli ultimi tre anni dei corsi di laurea 
specialistica o magistrale a ciclo unico; ai corsi di laurea
specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello:
a) non essere mai stati iscritti in "fuori corso" o "ripetente" negli
anni accademici precedenti;
b) aver acquisito tutti i crediti formativi o aver superato tutti gli
esami previsti dal proprio ordinamento didattico per gli anni
precedenti, esclusi quelli da acquisire mediante tirocini dell'anno
accademico precedente.
Gli iscritti al primo anno di laurea specialistica devono avere
conseguito la laurea entro la durata normale del corso di studi.
Per quanto concerne i requisiti di reddito, i richiedenti devono avere
un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a 37.500,00 Euro ed un Indicatore della situazione
patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a 62.000,00 Euro.
Gli studenti, per poter beneficiare del prestito, devono risultare
incensurati e non aver subito protesti.
4.3) Bando e criteri di priorita'
Al fine della concessione dei prestiti, l'Azienda, sentite le
Universita', gli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e la
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, predispone il bando di
concorso, prevedendo piu' scadenze per la presentazione delle domande
nell'arco dell'anno accademico.
Il bando di concorso contiene l'indicazione di:
- beneficiari;
- requisiti di ammissione (generali e di merito ed eventuale
reddito);
- termini e modalita' per la presentazione delle domande;
- numero ed entita' dei prestiti/contributi in conto interessi messi a
concorso;
- criteri e modalita' di selezione e di costruzione delle
graduatorie;
- cause di incompatibilita';
- modalita' e durata della concessione del prestito;
- modalita' e tempi di rimborso;
- procedure e tempi di recupero dei crediti in caso di insolvenza.
Nella definizione delle graduatorie, e' data priorita' agli studenti
idonei non assegnatari di borse di studio nell'anno accademico di
riferimento.
In subordine, hanno priorita' gli studenti:
- iscritti ai corsi di laurea magistrale;
- iscritti ai corsi afferenti a settori disciplinari scientifici e
tecnologici;
- in condizioni economiche piu' disagiate;
- in particolari situazioni familiari (per es. figli a carico, ecc.);
- residenti in Emilia-Romagna.
5) Servizi abitativo e ristorativo
La Regione persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione delle
risorse a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi
e del contenimento dei costi di gestione dei servizi per il diritto
allo studio universitario. Pertanto l'Azienda deve perseguire
obiettivi di ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e di
razionalizzazione della spesa, attenendosi anche alle disposizioni
contenute nella L.R. 11/04, in particolare agli artt. 19 e 21.
L'Azienda stabilisce le modalita' di utilizzazione del servizio di
ristorazione, nonche' la partecipazione degli utenti al costo del
servizio, al fine di garantire l'economicita' della gestione.
L'Azienda puo' prevedere, compatibilmente con le risorse disponibili
dopo l'esaurimento delle graduatorie degli idonei alla borsa di
studio, di concedere, tramite concorso, l'accesso gratuito al servizio
ristorativo, per un valore pari al contributo massimo previsto per i
borsisti che abbiano convertito una quota della borsa in servizio
ristorativo, a studenti in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti economici:
l'Indicatore ISPE del nucleo familiare dello studente non puo'
superare il limite di 40.713,99 Euro;
l'Indicatore ISEE del nucleo familiare dello studente non puo'
superare il limite di 24.126,80 Euro;
- requisiti di merito:
sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla borsa
di studio di cui al paragrafo 1.C.
I criteri per la formulazione delle graduatorie sono gli stessi
previsti per le borse di studio al paragrafo 1.E.
Ai fini dell'assegnazione del servizio abitativo agli studenti capaci,
meritevoli e privi di mezzi, l'Azienda pubblica il bando di concorso
rivolto ai destinatari e secondo i requisiti di reddito e merito
previsti per le borse di studio e indicati nel precedente paragrafo
1). Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie e' garantito
il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite
massimo degli alloggi effettivamente a disposizione dell'Azienda.
Le tariffe del servizio abitativo vengono determinate dall'Azienda in
modo differenziato in relazione alle diverse tipologie di alloggio e
al grado di comfort offerto.
Il servizio abitativo dovra' progressivamente prevedere nuovi standard
prestazionali e omogenei in tutte le sedi, anche attraverso politiche
tariffarie mirate, tenuto conto della necessita' di attivare e
strutturare un servizio in grado di accogliere una platea di ospiti
piu' ampia rispetto ai soli studenti idonei, con particolare
attenzione alla dimensione internazionale. Dovranno, quindi, essere
adottate tutte le misure utili per garantire la massima facilitazione
nell'accesso al servizio abitativo per tutti i destinatari di cui alla
L.R. 15/07. Dovranno altresi' essere previste modalita' di fornitura
del servizio finalizzate a contemperare l'economicita' della gestione
con le condizioni di fruizione da parte degli studenti.
6) Modalita' per l'accesso ai benefici
Ferma restando la garanzia dell'uniformita' di trattamento nel caso di
studenti che si trasferiscono da una sede universitaria all'altra del
territorio regionale, le domande per l'accesso agli interventi e ai
servizi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni
economiche e di merito, nonche' all'alloggio per gli studenti fuori
sede, sono presentate dagli studenti avvalendosi della facolta' di
presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti
di notorieta' ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa.
Per quanto concerne i controlli e le sanzioni si fa riferimento a
quanto previsto dagli artt. 17 e 18 della L.R. 15/07.
In particolare, al fine di assicurare agli studenti le condizioni piu'
agevoli per la gestione dei benefici ottenuti, soprattutto per quanto
attiene alle procedure per la concessione o la revoca (ed eventuale
restituzione) dei benefici concessi, l'Azienda definisce nei bandi di
concorso i termini temporali entro i quali saranno espletati i
controlli necessari a validare o a revocare i benefici medesimi. Le
verifiche sui requisiti devono essere espletate dall'Azienda nei tempi
piu' brevi possibili. A tal fine per quanto riguarda le previste
verifiche sul merito (la cui certificazione compete alle Universita'
di riferimento), l'Azienda d'intesa con le Universita', mettera' in
atto tutti i dispositivi,  soprattutto col ricorso alle tecnologie
informatiche, per fare in modo che gli studenti possano contribuire ai
procedimenti di valutazione del merito e dei controlli, fornendo
tempestivamente  tutte le informazioni utili per un piu' rapido
incrocio con i dati in possesso delle Universita'.
Le procedure per il recupero dei benefici devono prevedere modalita'
di rateizzazione per importi e scadenze dilazionate nel tempo che
tengano conto delle condizioni economiche degli studenti; tali
modalita' di rateizzazione devono essere particolarmente agevolate e
diluite nel tempo per gli studenti nelle situazioni economiche piu'
disagiate.
I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi
abitativi devono essere stabiliti, anche differenziando i tempi per
gli iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti ad anni
successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative
siano completate e rese pubbliche almeno quindici giorni prima
dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei
corsi per le borse di studio, con la pubblicazione di graduatorie
redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.
Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui sopra, i
controlli e le verifiche sulla veridicita' delle autocertificazioni
degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente alla
erogazione dei benefici.
In direzione di garantire la piu' ampia conoscenza, l'accessibilita' e
il rispetto dei termini, e' opportuno che sul sito dell'Azienda
vengano pubblicati i bandi e le informazioni piu' significative almeno
in lingua inglese, in forma di abstract.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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