REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 1533

Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con la quale e'
stato modificato il Titolo V della Costituzione e, in particolare, gli
articoli 117 e seguenti, i quali hanno ricompreso la materia del
commercio tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto
materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;
visti:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, ed in particolare l'art. 17
disciplinante la vendita tramite apparecchi automatici;
- la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome del 12 ottobre 2000, che ha
definito i contenuti della modulistica da utilizzare per le
comunicazioni e le autorizzazioni di cui al DLgs 114/98, ed in
particolare il modello Com 5 relativo alle comunicazioni per
l'attivita' di vendita per mezzo di distributori automatici;
vista la determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e
igiene degli alimenti, n. 9223 dell'1 agosto 2008, "Procedura per la
registrazione delle attivita' e il riconoscimento degli stabilimenti
del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale di cui
alla DGR 1015/08", dove:
- nel modello A1 "Notifica ai fini della registrazione ai sensi art. 6
Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia-Romagna n.
9223 dell'1/8/2008" e' disposto che "per la vendita tramite
distributori automatici la notifica deve essere presentata da parte
del concessionario alla AUSL dove lo stesso ha sede allegando l'elenco
delle aziende, completo di indirizzo, dove tali distributori sono
collocati. Sara' obbligo del concessionario provvedere a trasmettere
copia dell'elenco anche alle altre AUSL eventualmente interessate
dalla collocazione dei distributori e ad aggiornarlo ogni 60 giorni
segnalando spostamenti, cessazioni, nuove collocazioni";
- al Capitolo 1 "Registrazione", punto 2.2 "Adempimenti dell'Azienda
USL", e' sancito che "l'Azienda USL, tramite il Dipartimento di
Sanita' pubblica, verifica la correttezza formale della dichiarazione
e della documentazione allegata, rilascia copia della notifica
timbrata per ricevuta, e procede all'inserimento/aggiornamento
dell'anagrafe, dandone comunicazione al Comune di competenza,
corredata da copia della notifica. Analoga comunicazione dovra' essere
fatta in caso di cessazione temporanea e /o chiusura di attivita' e
cessione di azienda";
preso atto che attualmente chi opera per mezzo di apparecchi
automatici deve dare comunicazione al Comune competente per territorio
in occasione dell'inizio e della cessazione dell'attivita', con
indicazione dell'ubicazione di tutti gli apparecchi utilizzati,
nonche' in caso di trasferimento di un apparecchio in una sede diversa
da quella originariamente indicata o di dismissione di un apparecchio
oppure di installazione di ulteriori distributori in altre strutture
all'interno del comune dove l'impresa gia' opera;
considerato che le informazioni relative all'ubicazione dei singoli
distributori di generi alimentari sono in possesso della pubblica
Amministrazione a seguito delle comunicazioni che gli utilizzatori
degli stessi devono fare all'AUSL dove hanno sede, secondo quanto
previsto dalla sopra citata determinazione dirigenziale  9223/08, e
che i Comuni acquisiscono queste informazioni dalla AUSL competente ai
sensi della medesima determinazione dirigenziale;
considerato che in caso di subingresso inter vivos o mortis causa ci
si trova di fronte ad una continuita' aziendale e conseguentemente si
ritiene dovuta unicamente la comunicazione al Comune, senza necessita'
dell'attesa dei trenta giorni per l'inizio dell'attivita' previsti dal
citato art. 17 del DLgs 114/98, in quanto il trascorrere del suddetto
termine confliggerebbe con evidenti ragioni di continuita' economica;
considerato che la necessita' del decorso del termine dei trenta
giorni, previsto dal citato art. 17 del DLgs 114/98, e' finalizzata
alla verifica del possesso dei requisiti e dei presupposti richiesti
per l'avvio dell'attivita', e che quindi richiederla in caso di
trasferimento di un apparecchio in una sede diversa da quella
originariamente indicata o di installazione di ulteriori distributori
in altre strutture, all'interno del medesimo comune, determinerebbe di
fatto un ostacolo all'iniziativa economica e alla necessita' di
riconoscere alla medesima il diritto di rispondere con efficienza alle
esigenze del mercato;
ritenuto, per le ragioni espresse, che si renda opportuno definire
modalita' operative che consentano la semplificazione dei procedimenti
a carico delle imprese che operano la vendita di beni tramite
apparecchi automatici basandosi sui seguenti criteri:
- le imprese devono comunicare al Comune dove intendono esercitare
l'attivita' l'inizio e la cessazione dell'attivita' di vendita nel
territorio comunale per mezzo di apparecchi automatici nel settore
alimentare o non alimentare mediante l'Allegato Com 5 Emilia-Romagna
(di seguito COM 5), ai sensi dell'art. 17 del DLgs 114/98;
- in caso di subingresso inter vivos o mortis causa nel settore
alimentare o non alimentare il subentrante effettua mediante
l'Allegato Com 5 apposita comunicazione al Comune e puo' iniziare
l'attivita' immediatamente;
- per i distributori di generi non alimentari il trasferimento di un
apparecchio in una sede diversa da quella originariamente indicata, la
dismissione di un apparecchio e la installazione di distributori in
altre strutture, all'interno del comune dove l'impresa gia' opera,
sono comunicate dall'impresa al Comune competente per territorio entro
novanta giorni mediante l'Allegato COM 5. Nel caso si proceda
all'installazione di ulteriori distributori in sede per la quale
l'impresa abbia gia' dato comunicazione al Comune, ovvero si proceda a
una sostituzione dei medesimi, non e' dovuta alcuna comunicazione al
Comune di riferimento;
- per i distributori di generi alimentari e non alimentari, nei casi
di trasferimento di un apparecchio in una sede diversa da quella
originariamente indicata o di installazione di distributori in altre
strutture, all'interno del Comune dove l'impresa gia' opera,
l'attivita' puo' essere esercitata immediatamente;
- per conoscere l'ubicazione degli apparecchi distributori di prodotti
alimentari, successivamente all'inizio dell'attivita', i Comuni si
avvalgono delle informazioni fornite dalle AUSL competenti ai sensi
della determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e
Igiene degli alimenti, n. 9223 dell'1 agosto 2008;
- tutti gli apparecchi distributori automatici devono recare la
ragione sociale dell'impresa utilizzatrice inamovibile e leggibile;
- la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito
locale ad essa adibito in modo esclusivo e' soggetta alle medesime
disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita, ai
sensi dell'art. 17, comma 4, del DLgs 114/98;
- la somministrazione mediante distributori automatici effettuata in
locali adibiti esclusivamente a tale attivita' e a tale scopo
appositamente attrezzati e' soggetta all'autorizzazione di cui
all'art. 8 della L.R. n. 14 del 2003;
preso atto che nella seduta del 25 maggio 2009 il Comitato di
Presidenza della Conferenza Regione Autonomie Locali ha ritenuto
esaustiva l'attivita' istruttoria svolta dal Servizio regionale
competente, e pertanto ha deciso di non iscrivere all'o.d.g. della
CRAL l'oggetto della presente deliberazione;
richiamata la propria deliberazione 2416/08 recante "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/07" e successive modifiche;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le seguenti modalita' semplificate per l'esercizio
dell'attivita' di vendita mediante distributori automatici:
a) al fine di semplificare i procedimenti a carico delle imprese che
commerciano tramite apparecchi automatici (art. 17 del DLgs 114/98),
queste devono comunicare al Comune dove intendono svolgere
l'attivita', utilizzando l'allegato modello COM 5, le seguenti
operazioni:
Settore Alimentare
- Avvio dell'attivita'
- Cessazione dell'attivita'
- Subingresso nell'attivita' (l'attivita' puo' iniziare
immediatamente).
Per conoscere l'ubicazione degli apparecchi distributori di prodotti
alimentari, successivamente all'inizio dell'attivita' o al
subingresso, i Comuni si avvalgono delle informazioni fornite dalle
AUSL competenti ai sensi della determinazione del Responsabile del
Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti, n. 9223 dell'1 agosto
2008.
Settore non alimentare
- Avvio dell'attivita'
- Cessazione dell'attivita'
- Subingresso nell'attivita' (l'attivita' puo' iniziare
immediatamente)
- Trasferimento di un apparecchio in una sede diversa da quella
originariamente indicata, all'interno del comune dove l'impresa gia'
opera (la comunicazione va effettuata entro novanta giorni
dall'evento. L'attivita' puo' iniziare immediatamente)
- Installazione di distributori in altre strutture, all'interno del
comune dove l'impresa gia' opera (la comunicazione va effettuata entro
novanta giorni dall'evento. L'attivita' puo' iniziare immediatamente)
- Dismissione di un apparecchio distributore (la comunicazione va
effettuata entro novanta giorni dall'evento).
Nel caso si proceda all'installazione di ulteriori distributori in
sede per la quale l'impresa abbia gia' dato comunicazione al Comune,
ovvero si proceda a una sostituzione dei medesimi, non e' dovuta
alcuna comunicazione al Comune di riferimento;
b) tutti gli apparecchi distributori automatici devono recare la
ragione sociale dell'impresa utilizzatrice inamovibile e leggibile;
c) la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito
locale ad essa adibito in modo esclusivo e' soggetta alle medesime
disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita, ai
sensi dell'art. 17, comma 4, del DLgs 114/98;
d) la somministrazione mediante distributori automatici effettuata in
locali adibiti esclusivamente a tale attivita' e a tale scopo
appositamente attrezzati e' soggetta all'autorizzazione di cui
all'art. 8 della L.R. n. 14 del 2003;
2) di approvare l'allegato modello denominato COM 5, da utilizzarsi
per le comunicazioni di cui sopra;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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