COMUNE DI BERCETO (Parma)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 17 luglio 2009, n. 57

Modifica art. 44 dello Statuto comunale "Difensore civico"

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)	delibera:
1) di modificare l'art. 44 del vigente Statuto comunale come segue:
"Art. 44
Difensore civico
1. E' prevista l'istituzione del Difensore civico per garantire e
tutelare d'ufficio o su istanza di cittadini (singoli od associati)
gli interessi dei cittadini stessi nonche', l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'Amministrazione segnalando abusi, disfunzioni, carenze
e ritardi dell'Amministrazione comunale.
2. Il Difensore civico:
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per
l'elezione a consigliere/a comunale e della necessaria preparazione ed
esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo;
- svolge la sua funzione in piena liberta' ed indipendenza;
- non e' soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o
funzionale;
- esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che
spettano ai consiglieri comunali;
- si avvale della struttura burocratica del Comune;
- svolge gratuitamente la sua funzione, salvo rimborso delle spese
sostenute in esecuzione dell'incarico.
3. II Difensore civico viene scelto in una lista formata previo
invito, a mezzo apposito bando, a presentare le candidature.
4. La scelta effettiva del Difensore civico viene effettuata dal
Sindaco tra quelli che, avendo i requisiti prescritti dal presente
articolo e dal bando di cui al comma precedente, avranno formulato
apposita istanza.
5. Il Difensore civico dura in carica tre anni e decade dall'ufficio
per il sopravvenire di cause di ineleggibilita' o incompatibilita'.
6. Il Difensore civico invia al Sindaco ogni sei mesi una relazione
dell'attivita' svolta con eventuali proposte di innovazioni.
Il Sindaco e' tenuto a comunicare al Consiglio comunale, nella seduta
immediatamente successiva il contenuto di tali relazioni.
Il Consiglio comunale puo' chiedere al Sindaco di invitare in sede
consiliare il Difensore civico affinche' riferisca su aspetti
particolari della propria attivita'.
Lo stesso Difensore civico puo' avanzare apposita richiesta in tal
senso, al Sindaco.
L'audizione del Difensore civico dovra' avvenire nella seduta
consiliare immediatamente successiva alla formulazione della
richiesta.
7. Il Difensore civico puo' essere revocato per gravi motivi dal
Sindaco, previa apposita mozione del Consiglio comunale presentata da
almeno un terzo, ed approvata a maggioranza di due terzi, dei
consiglieri assegnati.
8. II Sindaco e la Giunta possono interpellare il Difensore civico per
chiarimenti sull'attivita' svolta.";
2) di pubblicare la presente delibera all'Albo pretorio per trenta
giorni consecutivi, dando atto che la modifica statutaria entra in
vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio;
3) di pubblicare, altresi', la modifica statutaria di che trattasi nel
Bollettino Ufficiale della Regione e di trasmetterla al Ministero
dell'Interno, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6 del DLgs
267/00.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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