REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2009, n. 1172

Reg. (CE) 1234/2007 e delibera assembleare 120/2007 concernenti miglioramento produzione e commercializzazione prodotti apicoltura. Disposizioni procedurali per presentazione istanze su stralcio 2009-2010 preliminarmente ad assegnazione finanziaria MIPAAF. Programma nazionale triennale 2008/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e
forestali del 23 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 del 13 marzo 2006, sono state approvate le linee guida per
l'attuazione - secondo le disposizioni recate dagli allora vigenti
Regolamenti (CE) n. 797/2004 del Consiglio e n. 917/2004 della
Commissione - di azioni di miglioramento della produzione e della
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura;
- che le predette linee guida stabilivano in particolare, all'art. 3,
che tali azioni fossero attuate attraverso un Programma nazionale
triennale composto dai sottoprogrammi di pari durata elaborati dalle
Regioni ed articolati per stralci annuali decorrenti dall'1 settembre
al 31 agosto dell'anno successivo;
- che con deliberazione n. 120 del 13 giugno 2007 l'Assemblea
legislativa, su proposta della Giunta 601/07, ha provveduto ad
approvare - ai sensi della citata normativa comunitaria - il nuovo
Programma regionale triennale 2008-2010 di applicazione del Reg. (CE)
n. 797/2004, rinviando ad atti della Giunta:
- l'adeguamento del Programma medesimo e dello stralcio 2007/2008 alle
eventuali modifiche decise in sede nazionale e/o comunitaria;
- l'approvazione dei criteri e delle modalita' operative per
l'attuazione degli interventi contributivi, nella forma di avviso
pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai
finanziamenti previsti;
- l'approvazione degli stralci relativi alle successive annualita'
2008-2009 e 2009-2010;
- che con Decisione C(2007)3805 del 10 agosto 2007 la Commissione
Europea ha approvato il Programma nazionale in questione per il
triennio 2008-2010 definendo contestualmente l'entita' della
contribuzione finanziaria comunitaria a favore dell'Italia per
ciascuna annualita';
- che con propria deliberazione n. 1958 del 10 dicembre 2007 si e'
pertanto provveduto a disporre l'adesione al Programma nazionale e si
e' posta in attuazione la prima annualita' (2007-2008);
rilevato:
- che con Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007,
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), sono
state fissate alcune disposizioni relative al settore dell'apicoltura
(Sezione VI, articoli da 105 a 110);
- che il citato Regolamento - che peraltro mantiene inalterate  le
regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare le
condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti
dell'apicoltura - prevede che la Commissione fissi le modalita' di
applicazione della Sezione VI ed abroga, a far data dall'1 gennaio
2008 il citato Reg. (CE) n. 797/2004 (rispettivamente art. 110 e art.
201, paragrafo 1);
- che detta abrogazione lascia impregiudicata la vigenza degli atti
comunitari adottati in base ai regolamenti abrogati, come
espressamente stabilito al paragrafo 3, lettera a), del medesimo
articolo 201;
dato atto che, secondo quanto previsto al punto 3 del dispositivo
della citata deliberazione assembleare 120/07, con propria
deliberazione n. 1209 del 28 luglio 2008 si e' data attuazione alla
seconda annualita' 2008-2009 (periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto
2009) del Programma regionale triennale 2008-2010 e sono stati
approvati i criteri e le modalita' operative in forma di avviso
pubblico per la presentazione delle relative domande;
considerato:
- che la Commissione non ha ancora emanato le disposizioni attuative
delle norme recate dal citato Reg. (CE) n. 1234/2007 concernenti il
miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell'apicoltura;
- che pertanto il Programma stralcio per la terza annualita'
(2009-2010) deve essere posto in attuazione in conformita' alle
disposizioni comunitarie e nazionale attualmente in vigore;
atteso:
- che il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali non
ha ancora disposto il riparto fra le Regioni delle risorse destinate
al finanziamento delle azioni da realizzare nell'ultima annualita';
- che non sono noti i tempi entro i quali detto riparto sara'
formalizzato;
- che, in ogni caso, la predetta annualita', ai fini della
realizzazione degli interventi e dell'eligibilita' delle spese,
decorre dall'1 settembre 2009;
ritenuta, pertanto, l'opportunita' di preordinare le condizioni al
fine di non arrecare pregiudizio ai soggetti potenzialmente
ammissibili ai finanziamenti attivati nell'ambito dello stralcio
2009-2010 del Programma triennale in questione;
considerato:
- che, in via generale, la terza annualita' 2009-2010 del Programma
debba essere attuata in linea di continuita' con le azioni gia'
programmate e realizzate nello stralcio 2008-2009, ora in fase di
ultimazione;
- che, al fine di consentire la presentazione di istanze relative ad
interventi potenzialmente ammissibili ai contributi di cui al Reg.
(CE) n. 1234/2007, possano pertanto ritenersi confermati gli
interventi, i limiti di spesa e le percentuali di contributo fissati
nell'avviso pubblico approvato con la citata deliberazione 1209/08,
fatte salve le seguenti modifiche:
- l'innalzamento dal 30 al 50 della percentuale di contributo prevista
per l'azione E), sottoazione e1) per l'acquisto di sciami di api;
- l'introduzione, in via del tutto eccezionale, di una deroga al
requisito di rappresentativita' delle forme associate che possono
presentare domanda per interventi previsti nell'ambito dell'azione A
(Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori),
della sottoazione b.4 (Acquisto degli idonei presidi sanitari -
trattamento materiale apistico con raggi gamma) e dell'azione D
(Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi). Tale deroga
prevede che la percentuale richiesta del 5% del patrimonio apistico
regionale possa scendere fino alla soglia del 4% per cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali che determinino una riduzione
significativa del patrimonio apistico posseduto o controllato, ferma
restando la necessita' che tali condizioni siano debitamente
documentate da parte delle stesse forme associate;
ritenuto pertanto:
- di approvare, nella formulazione di cui all'allegato parte
integrante e sostanziale, le "Disposizioni procedurali e tecniche per
l'avvio di azioni di miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ammissibili agli
aiuti Reg. CE 1234/2007 - Annualita'  2009-2010" finalizzate alla
ricezione delle domande di finanziamento, dando atto che saranno
elegibili a contributo le spese relative agli interventi attuati
sostenute dopo la presentazione delle domande da parte dei richiedenti
il beneficio e comunque successivamente all'1 settembre 2009;
- di stabilire:
- che le istanze di cui trattasi potranno essere presentate a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che l'avviso approvato con la presente deliberazione conserva
validita' fino all'adozione degli strumenti definitivi di attuazione
dello stralcio annuale 2009-2010 del Programma triennale;
dato atto:
- che le disposizioni approvate con la presente deliberazione hanno il
solo scopo di permettere agli interessati di avviare gli interventi
senza che cio' comporti preclusione all'eventuale accesso ai benefici
previsti dal Reg. (CE) n. 1234/2007 per la realizzazione delle azioni
contenute nello stralcio annuale 2009-2010 del piu' volte citato
Programma triennale;
- che, pertanto, l'avvio di specifici progetti o interventi rimane ad
esclusivo rischio del diretto interessato, restando l'Amministrazione
sollevata da ogni responsabilita' ed impegno circa l'ottenimento di
eventuali contributi che saranno in ogni caso subordinati:
- alle disposizioni definite in sede nazionale con particolare
riferimento al riparto della quota di risorse spettante alla Regione
Emilia-Romagna;
- all'adozione, in forma di avviso pubblico, del successivo atto
regionale necessario a dare definitiva attuazione allo stralcio
2009-2010;
- all'esito dell'istruttoria tecnica e di merito sulle domande
definitive che saranno presentate sul predetto avviso pubblico;
considerato, per quanto attiene la titolarita' del procedimento
amministrativo finalizzato alla concessione dei contributi agli aventi
titolo:
- che la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R.
27 agosto 1983, n. 34" attribuisce alle Province e alle Comunita'
Montane l'esercizio, in materia di agricoltura, di tutte le funzioni
amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- che la L.R. 30 giugno 2008, n. 10 "Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni" ha disposto la revisione degli
ambiti territoriali delle Comunita' Montane, in funzione della
riduzione del loro numero complessivo, e l'eventuale subentro di
Unioni di Comuni;
rilevato:
- che, sulla base del preesistente assetto e secondo le norme recate
dalla citata L.R. 15/97, la competenza alla gestione delle azioni di
livello subregionale per l'attuazione dei precedenti programmi
stralcio afferenti il miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura era in capo alle
Province ed alle Comunita' Montane dell'Appennino Reggiano e delle
Cinque Valli Bolognesi, avendo le restanti Comunita' Montane delegato
alle Amministrazioni provinciali di riferimento l'esercizio delle
relative funzioni;
- che - ai sensi dell'art. 6, comma 5, della richiamata L.R. 10/08 -
le Unioni di Comuni istituite o ampliate a seguito dello scioglimento
di Comunita' Montane assumono le funzioni della Comunita' Montana
preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi, e avendo la potesta' di svolgere le funzioni,
esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti,
adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunita' Montane
dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti;
dato atto pertanto che, in virtu' del riordino di cui alla citata L.R.
10/08, all'attuazione delle azioni qui considerate per l'annualita'
2009-2010 provvederanno le Province, le Comunita' Montane e le Unioni
di Comuni subentranti nell'esercizio di funzioni amministrative in
materia di agricoltura a seguito dello scioglimento di Comunita'
Montane preesistenti;
ritenuto inoltre di stabilire che l'eventuale delega di funzioni alle
Province in materia di azioni di miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura di cui al Reg. (CE)
n. 1234/2007 da parte di Comunita' Montane e/o Unioni di Comuni debba
essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;
atteso:
- che la gestione delle risorse per l'applicazione del Reg. (CE) n.
1234/2007 spetta all'Agenzia regionale per le Erogazioni in
agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- che non e' previsto ne' onere finanziario a carico della Regione ne'
transito dei fondi comunitari e nazionali nel bilancio regionale;
- che, per quanto riguarda le modalita' di presentazione delle istanze
e con particolare riguardo alla modulistica, gli interessati dovranno
pertanto fare riferimento agli specifici documenti gia' approvati da
AGREA per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007;
sentito il parere espresso da parte delle Organizzazioni professionali
agricole ed apistiche regionali, degli Enti, degli Istituti di ricerca
e delle cooperative operanti nel settore dell'apicoltura riuniti in
data 23 giugno 2009;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, quarto comma;
- la propria deliberazione n. 2416 in data 29 dicembre 2008 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/07" e successive modifiche;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di dare corso all'attuazione dello stralcio annuale 2009-2010 del
Programma regionale triennale per azioni di miglioramento della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ai sensi
del Reg. (CE) n. 1234/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea
legislativa 120/07;
3) di confermare - al fine di consentire la presentazione di istanze
relative ad interventi potenzialmente ammissibili ai contributi di cui
al Reg. (CE) n. 1234/2007 nelle more del perfezionamento degli atti
ministeriali di riparto delle risorse a favore delle Regioni - gli
interventi, i limiti di spesa e le percentuali di contributo fissati
nell'avviso pubblico approvato con la citata deliberazione 1209/08,
fatte salve le seguenti modifiche:
- l'innalzamento dal 30 al 50 della percentuale di contributo prevista
per l'azione E), sottoazione e1) per l'acquisto di sciami di api;
- l'introduzione, in via del tutto eccezionale, di una deroga al
requisito di rappresentativita' delle forme associate che possono
presentare domanda per interventi previsti nell'ambito dell'azione A
(Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori),
della sottoazione b.4 (Acquisto degli idonei presidi sanitari -
trattamento materiale apistico con raggi gamma) e dell'azione D
(Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi). Tale deroga
prevede che la percentuale richiesta del 5% del patrimonio apistico
regionale possa scendere fino alla soglia del 4% per cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali che determinino una riduzione
significativa del patrimonio apistico posseduto o controllato, ferma
restando la necessita' che tali condizioni siano debitamente
documentate da parte delle stesse forme associate;
4) di approvare, nella formulazione di cui all'allegato parte
integrante e sostanziale, le "Disposizioni procedurali e tecniche per
l'avvio di azioni di miglioramento della produzione e
commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura ammissibili agli
aiuti Reg. CE 1234/2007 - Annualita'  2009-2010" con valenza di avviso
pubblico finalizzato alla ricezione delle domande di finanziamento;
5) di stabilire:
- che le istanze di finanziamento potranno essere presentate a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- che l'avviso approvato con la presente deliberazione conserva
validita' fino all'adozione degli strumenti definitivi di attuazione
dello stralcio annuale 2009-2010 del Programma triennale;
- che saranno elegibili a contributo le spese relative agli interventi
attuati sostenute dopo la presentazione delle domande da parte dei
richiedenti il beneficio e comunque successivamente all'1 settembre
2009;
6) di dare atto:
a) che le disposizioni approvate con la presente deliberazione hanno
il solo scopo di permettere agli interessati di avviare gli interventi
senza che cio' comporti preclusione all'eventuale accesso ai benefici
previsti dal Reg. (CE) n. 1234/2007 per la realizzazione delle azioni
contenute nello stralcio annuale 2009-2010 del piu' volte citato
Programma triennale;
b) che l'avvio di specifici progetti o interventi rimane ad esclusivo
rischio del diretto interessato, restando l'Amministrazione sollevata
da ogni responsabilita' ed impegno circa l'ottenimento di eventuali
contributi che saranno in ogni caso subordinati:
- alle disposizioni definite in sede nazionale con particolare
riferimento al riparto della quota di risorse spettante alla Regione
Emilia-Romagna;
- all'adozione, in forma di avviso pubblico, del successivo atto
regionale necessario a dare definitiva attuazione allo stralcio
2009-2010;
- all'esito dell'istruttoria tecnica e di merito sulle domande
definitive che saranno presentate sul predetto avviso pubblico;
7) di dare atto, per quanto attiene alla titolarita' del procedimento
amministrativo finalizzato alla concessione dei contributi agli aventi
titolo, che - in virtu' del riordino di cui alla L.R. 10/08 -
all'attuazione delle azioni di livello subregionale per l'annualita'
2009-2010 provvederanno, ai sensi della L.R. 15/97, le Province e le
Comunita' Montane territorialmente competenti, nonche' le Unioni di
Comuni subentranti nell'esercizio di funzioni amministrative in
materia di agricoltura a seguito dello scioglimento di Comunita'
Montane preesistenti;
8) di stabilire che l'eventuale delega di funzioni alle Province da
parte di Comunita' Montane e/o Unioni di Comuni debba essere
comunicata alla Regione Emilia-Romagna;
9) di stabilire:
a) che, per quanto riguarda le modalita' di presentazione delle
istanze e con particolare riferimento alla modulistica, gli
interessati dovranno fare riferimento agli specifici documenti gia'
approvati da AGREA per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007;
b) che, in sede di presentazione della domanda definitiva, la
documentazione allegata alla domanda presentata in esito all'avviso
qui approvato dovra' essere eventualmente integrata sulla base di
quanto stabilito nel provvedimento definitivo di attuazione
dell'intervento per l'annualita' 2009-2010;
10) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e di pubblicizzarne
i contenuti nel sito internet della Regione Ermesagricoltura.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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