REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2009, n. 721

Modifiche e integrazioni ad alcune disposizioni contenute nelle delibere n. 1242 del 28/7/2008 e n. 1583 del 29/10/2007 relative alla gestione del Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta'

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive
modificazioni ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2005 avente ad
oggetto "Orientamenti propedeutici al Programma di edilizia agevolata
alloggi per l'affitto e la prima casa di proprieta'";
- la propria deliberazione n. 159 del 13 febbraio 2006 avente ad
oggetto "Proposta all'Assemblea legislativa regionale: Programma di
edilizia agevolata per la realizzazione di 3000 case per l'affitto e
la prima casa di proprieta'" adottata dall'Assemblea legislativa con
proprio atto n. 47 del 22 febbraio 2006;
- la propria deliberazione n. 946 del 3 luglio 2006 avente ad oggetto
"L.R. 24/01 - Approvazione bando per l'attuazione del Programma
relativo alla realizzazione di 3000 case per l'affitto e la prima casa
di proprieta' approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa
47/06";
- la propria deliberazione n. 1619 del 21 novembre 2006 avente ad
oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 946/06 - proroga termine
presentazione domande e integrazioni";
- la propria deliberazione n. 269 del 5 marzo 2007 avente ad oggetto
"Deliberazione della Giunta regionale 946/06 - proroga termine
presentazione domande";
- la propria deliberazione n. 868 dell'11 giugno 2007 avente ad
oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 946/06 - proroga termine
presentazione domande";
- la propria deliberazione n. 130 del 4 febbraio 2008 avente ad
oggetto "Programma di edilizia agevolata '3000 case per l'affitto e la
prima casa di proprieta'' approvato con deliberazione dell'Assemblea
legislativa 47/06. Specificazioni sul nucleo di valutazione di cui
alla delibera di G.R. 946/06 e sulla procedura di formulazione della
graduatoria";
- la propria deliberazione n. 1027 del 7 luglio 2008 avente ad oggetto
"L.R. 24/01. Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di
proprieta'. Approvazione graduatoria proposte di intervento,
localizzazione interventi e determinazione contributi";
- la propria deliberazione n. 1277 del 28 luglio 2008 avente ad
oggetto "Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di
proprieta'. Completamento finanziario proposte di intervento
parzialmente finanziate e attribuzione importo contributo a seguito
dello scorrimento della graduatoria di cui alla tab. 8 all. f alla
propria deliberazione 1027/08";
- la propria deliberazione n. 1242 del 28 luglio 2008 avente ad
oggetto "Approvazione procedure e definizione dei requisiti soggettivi
da applicare per la gestione del Programma 3000 case per l'affitto e
la prima casa di proprieta'";
- la propria deliberazione n. 1583 del 29 ottobre 2007 avente ad
oggetto "L.R. 24/01, art. 11 bis. fondo di rotazione per la
realizzazione di politiche per la casa. approvazione dello schema di
convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e gli Istituti di credito";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008
avente ad oggetto "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui
requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione
energetica degli edifici";
considerato che si rende opportuno rivedere alcuni punti della
deliberazione 1242/08 e 1583/07 al fine di contribuire a fronteggiare
l'acutizzarsi della attuale situazione economica generale che ha
colpito in misura rilevante anche il settore edilizio a causa
dell'impoverimento delle famiglie, dell'incremento del costo del
denaro, delle difficolta' di accesso al credito;
considerato che tutti gli interventi ritenuti ammissibili sono stati
finanziati;
ritenuto pertanto opportuno modificare alcune disposizioni contenute
nelle suddette deliberazioni al fine:
a) di variare la durata massima del periodo di preammortamento dei
mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito convenzionati da 24
a 36 mesi, considerato che, in base alla normativa vigente, i lavori
di realizzazione degli interventi devono essere ultimati entro il
termine massimo di tre anni dalla data del rilascio del titolo
abilitativo;
b) di stabilire che l'avvio del piano di rimborso, da parte del
beneficiario del mutuo, della quota del capitale messa a disposizione
dal fondo di rotazione della Regione possa essere differito fino ad un
massimo di anni 7 rispetto alla data di avvio dell'ammortamento del
mutuo ordinario;
c) di elevare in quattro anni dall'ultimazione dei lavori  il termine
entro il quale deve aver luogo l'assegnazione in proprieta' e
locazione degli alloggi realizzati nell'ambito del Programma 3000 case
per l'affitto e la prima casa di proprieta', pena la decadenza dal
contributo;
d) di stabilire che non costituisce causa di decadenza il mancato
rispetto di impegni assunti relativi alla applicazione di tecnologie
che permettono di perseguire obiettivi di risparmio energetico, nel
caso in cui il soggetto beneficiario debba osservare i requisiti
previsti dalla precitata deliberazione 156/08;
e) di stabilire che non costituisce causa di decadenza il mancato
rispetto di impegni assunti relativi alla adozione di soluzioni che
riducano il carico ambientale degli interventi o che migliorano
l'ambiente interno degli alloggi, nel caso in cui in alternativa agli
impegni assunti,  il soggetto beneficiario propone la applicazione di
altri impegni tra quelli previsti,  al punto 11.2 tabella 6
progressivo 11.2.B e 11.2.C del bando di cui alla propria
deliberazione 946/06 e successive modificazioni, almeno a parita' di
punteggio;
f) di stabilire che non costituisce causa di revoca la
rilocalizzazione dell'intervento nel medesimo Comune in lotti,
comparti o aree diversi rispetto a quelli indicati nella
partecipazione al bando, fermo restando che l'intervento da realizzare
mantenga le stesse caratteristiche e requisiti costruttivi
dell'intervento che il soggetto operatore propone di rilocalizzare. La
richiesta di rilocalizzazione deve essere autorizzata dal Comune e
comunicata alla Regione;
g) di stabilire, in conformita' a quanto previsto al punto 10) del
bando, che i Comuni possano realizzare gli interventi finanziati
attraverso il loro affidamento in concessione di progettazione,
realizzazione e gestione con il ricorso agli articoli 143 e 153 del
DLgs 163/06. Il Comune deve attivare tutte le procedure previste dalla
normativa sopracitata e rispettare le modalita' previste al punto 10)
del bando di cui alla delibera 946/06;
h) di stabilire che i Comuni possano realizzare direttamente gli
interventi ammessi a finanziamento da realizzare con il ricorso alla
concessione ai sensi degli artt. 143 e 153 del DLgs 163/06 nel caso in
cui, a conclusione della procedura prevista dalla normativa in materia
di concessione e di finanza di progetto, non hanno individuato nessun
soggetto promotore;
i) di stabilire che l'atto costitutivo dell'ATI puo' specificare quali
sono le Imprese partecipanti oltre alla capogruppo che diventano
titolari dell'intervento e del relativo finanziamento, le quali
diventano anch'esse solidamente responsabili nei confronti della
Regione;
j) di stabilire che non si considerano superfici non residenziali
(SNR) nella progettazione e realizzazione, ai fini del rispetto del
rapporto SNR/SU, le superfici di uso comune o pubblico quali per
esempio salette condominiali, spazi per attivita' sociali e
ricreative, porticati, previste dagli strumenti urbanistici e dalle
norme di attuazione dei Comuni;
k) di stabilire che nel caso in cui il soggetto beneficiario in sede
di progettazione e di realizzazione dell'intervento debba applicare i
requisiti minimi previsti dalla deliberazione dell'Assemblea
legislativa 156/08, non gia' oggetto di impegno assunto nella domanda
di contributo, il valore del Pica o del Cira puo' essere aumentato di
un importo pari alla differenza tra il costo che il soggetto
beneficiario avrebbe sostenuto attuando l'intervento con le
caratteristiche previste nella domanda di contributo ed il costo che
deve sostenere per rispettare quanto previsto dalla citata normativa
regionale;
valutato, al fine di semplificare e rendere piu' snella la procedura,
di delegare al Dirigente competente l'approvazione delle eventuali
variazioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del Programma
"3000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta'";
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
Organizzazione, Gian Carlo Muzzarelli,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, esplicitare ed integrare, per le motivazioni esposte
in premessa che qui si intendono integralmente riportate, alcune
disposizioni contenute nelle suddette deliberazioni 1242/08 e 1583/07
con le seguenti:
a) di variare la durata massima del periodo di preammortamento dei
mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito convenzionati da 24
a 36 mesi, considerato che, in base alla normativa vigente, i lavori
di realizzazione degli interventi devono essere ultimati entro il
termine massimo di tre anni dalla data del rilascio del titolo
abilitativo;
b) di stabilire che l'avvio del piano di rimborso da parte del
beneficiario del mutuo della quota del capitale messa a disposizione
dal fondo di rotazione della Regione possa essere differito fino ad un
massimo di anni 7 rispetto alla data di avvio dell'ammortamento del
mutuo ordinario;
c) di elevare in quattro anni dall'ultimazione dei lavori il termine
entro il quale deve aver luogo l'assegnazione in proprieta' e
locazione degli alloggi realizzati nell'ambito del Programma 3000 case
per l'affitto e la prima casa di proprieta', pena la decadenza dal
contributo;
d) di stabilire che non costituisce causa di decadenza il mancato
rispetto di impegni assunti relativi alla applicazione di tecnologie
che permettono di perseguire obiettivi di risparmio energetico, nel
caso in cui il soggetto beneficiario debba osservare i requisiti
previsti dalla precitata deliberazione 156/08;
e) di stabilire che non costituisce causa di decadenza il mancato
rispetto di impegni assunti relativi alla adozione di soluzioni che
riducano il carico ambientale degli interventi o che migliorano
l'ambiente interno degli alloggi, nel caso in cui in alternativa agli
impegni assunti, il soggetto beneficiario propone la applicazione di
altri impegni tra quelli previsti, al punto 11.2 tabella 6 progressivo
11.2.B e 11.2.C del bando di cui alla propria deliberazione 946/06 e
successive modificazioni, almeno a parita' di punteggio;
f) di stabilire che non costituisce causa di revoca la
rilocalizzazione dell'intervento nel medesimo Comune in lotti,
comparti o aree diversi rispetto a quelli indicati nella
partecipazione al bando, fermo restando che l'intervento da realizzare
mantenga le stesse caratteristiche e requisiti costruttivi
dell'intervento che il soggetto operatore propone di rilocalizzare. La
richiesta di rilocalizzazione deve essere autorizzata dal Comune e
comunicata alla Regione;
g) di stabilire, in conformita' a quanto previsto al punto 10) del
bando, che i Comuni possano realizzare gli interventi finanziati
attraverso il loro affidamento in concessione di progettazione,
realizzazione e gestione con il ricorso agli articoli 143 e 153 del
DLgs 163/06. Il Comune deve attivare tutte le procedure previste dalla
normativa sopracitata e rispettare le modalita' previste al punto 10)
del bando di cui alla delibera 946/06;
h) di stabilire che i Comuni possano realizzare direttamente gli
interventi ammessi a finanziamento da realizzare con il ricorso alla
concessione  ai sensi degli artt. 143 e 153 del DLgs 163/06 nel caso
in cui a conclusione della procedura prevista dalla normativa in
materia di concessione e di finanza di progetto non hanno individuato
nessun soggetto promotore;
i) di stabilire che l'atto costitutivo dell'ATI puo' specificare quali
sono le Imprese partecipanti oltre alla capogruppo che diventano
titolari dell'intervento e del relativo finanziamento, le quali
diventano anch'esse solidamente responsabili nei confronti della
Regione;
j) di stabilire che non si considerano superfici non residenziali
(SNR) nella progettazione e realizzazione, ai fini del rispetto del
rapporto SNR/SU, le superfici di uso comune o pubblico quali per
esempio salette condominiali, spazi per attivita' sociali e
ricreative, porticati, previste dagli strumenti urbanistici e dalle
norme di attuazione dei Comuni;
k) di stabilire che nel caso in cui il soggetto beneficiario in sede
di progettazione e di realizzazione dell'intervento debba applicare i
requisiti minimi previsti dalla deliberazione dell'Assemblea 156/08,
non gia' oggetto di impegno assunto nella domanda di contributo, il
valore del Pica o del Cira puo' essere aumentato di un importo pari
alla differenza tra il costo che il soggetto beneficiario avrebbe
sostenuto attuando l'intervento con le caratteristiche previste nella
domanda di contributo ed il costo che deve sostenere per rispettare
quanto previsto dalla citata normativa regionale;
2) di stabilire, al fine di semplificare e rendere piu' snella la
procedura, di delegare al Dirigente competente l'approvazione delle
eventuali variazioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del
Programma "3000 case per l'affitto e la prima casa di proprieta'";
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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