PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di coltivazione e sistemazione dell'area estrattiva "Rio Eremo" IR

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al
progetto di coltivazione e sistemazione dell'area estrattiva "Rio
Eremo" IR.
Il progetto e' stato presentato dal Comune di Cesena.
Il progetto interessa il territorio della provincia di Forli'-Cesena e
del comune di Cesena.
Il progetto rientra nella categoria B.3.4) "Cave e torbiere" della
L.R. 9/99 e s.m.i., integrata dal DLgs l52/06 e s.m.i.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i.,
l'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 71166/369 del 4/8/2009, ha assunto la seguente
decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche
descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto di
coltivazione e sistemazione dell'area estrattiva "Rio Eremo" IR,
presentato dal Comune di Cesena dall'ulteriore procedura di VIA con le
seguenti prescrizioni:
1) la sistemazione finale dell'Ambito IR in esame, deve essere
caratterizzata esclusivamente da un uso agricolo e/o forestale il
quale dovra' essere puntualmente definito tramite un progetto di
dettaglio da approvare in sede di autorizzazione. La sistemazione
finale attualmente proposta, che prevede la possibilita' di costruire,
all'interno del fondo, 300 mq. di SUL a destinazione residenziale,
potra' essere attuata solo a seguito dell'approvazione di una
specifica variante urbanistica che legittimamente assegni quella
capacita' edificatoria a quell'area;
2) vengano cedute le piante vive costituenti l'uliveto eliminato
durante l'attivita' di escavazione (a titolo oneroso o gratuito) ad
aziende vivaistiche o ad altri Enti individuati dal proponente. Gli
atti di cessione dovranno essere trasmessi al Servizio Pianificazione
territoriale della Provincia di Forli'-Cesena;
3) dovra' essere rilevato l'effettivo stato di fratturazione della
roccia, al momento di esecuzione dello scavo, al fine di confermare
quanto emerso dalle verifiche di stabilita' effettuate. Qualora lo
stato di fratturazione rilevato comportasse una variazione delle
condizioni analizzate, dovranno essere messe in atto idonee misure di
salvaguardia;
4) venga eseguito il calcolo del necessario dimensionamento dei fossi
al piede delle scarpate da un tecnico abilitato, al momento di
realizzazione degli stessi; la rete di drenaggio dovra' tener conto
anche dei sedimenti provenienti dalla scarpata retrostante;
5) l'area ubicata in posizione retrostante rispetto ai capannoni
avicoli esistenti venga piantumata utilizzando le specie ed i sesti di
impianto, identificati come Tipo A alla Tav "proposta di ripristino a
fine coltivazione-Integrazione", gia' previsti dal progetto presentato
nelle porzioni che a fine coltivazione presentano pendenze meno
significative; la piantumazione dovra' estendersi per una superficie
almeno pari a 2000 mq., in continuita' con il bosco esistente;
6) venga realizzato l'inserimento di essenze arboree, sulle scarpate
esistenti, definendo localmente i punti piu' adatti all'inserimento in
fase di impianto, per un numero pari a 50 esemplari;
7) al fine di ottenere un efficace schermo visivo dei gradoni
esistenti le essenze arboree impiantate dovranno essere accompagnate
dall'inserimento di uno strato arbustivo in grado di fornire
all'impianto una maggior complessita' in senso verticale;
8) la scelta delle essenze arboree ed arbustive da inserire dovra'
avvenire in conformita' con quanto previsto dal progetto di ripristino
dell'area soggetta ad escavazione inclusa nel progetto attualmente
presentato, privilegiando, quindi, specie autoctone, rustiche e con
buona capacita' di sopravvivenza e di diffusione, ed, in particolare,
utilizzando le specie arboree individuate per il ripristino dell'area
soggetta ad escavazione (Tipo A e Tipo B), in continuita' con la
vegetazione presente allo stato attuale;
9) gli interventi di manutenzione previsti (risarcimenti delle piante,
ripulitura dalle piante infestanti ed irrigazioni di soccorso)
dovranno essere effettuati nei primi 5 anni successivi all'impianto
per le nuove essenze messe a dimora e dovranno essere prolungati, se
necessario, fino al completo e definitivo attecchimento. Analoghi
interventi dovranno essere estesi, se necessario, anche alla
vegetazione gia' esistente sui gradoni risultanti dalla precedente
attivita' estrattiva;
10) dovra' essere fornita al Servizio Pianificazione territoriale
della Provincia di Forli'-Cesena, dichiarazione del proprietario del
fabbricato in esame di mancata presenza all'interno dell'abitazione
durante l'attivita' lavorativa della cava; tale dichiarazione dovra'
pervenire prima dell'inizio dell'attivita' di escavazione e dovra'
riportare le firme in originale dei dichiaranti;
11) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e tutelare la salute pubblica; in particolare dovranno essere
adottate le seguenti misure di mitigazione, gia' in parte previste dal
progetto presentato:
- uso di mezzi meccanici con consumi contenuti ed in condizioni
ottimali di combustione;
- abbattimento delle polveri prodotte dall'attivita' di escavazione
tramite umidificazione durante i periodi secchi dei depositi di
accumulo provvisorio e delle vie di transito alle aree di scavo non
asfaltate, dei piazzali di carico e manovra abbattimento delle polveri
generate dal traffico indotto mediante inumidimento prima di ogni
viaggio;
- lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava;
12) per la verifica dei limiti di immissione assoluti e differenziali
presso i ricettori devono essere eseguiti, secondo le modalita'
stabilite dalla normativa vigente, rilievi in esterno del livello di
rumore ambientale in periodo diurno, di durata non inferiore alle 16
ore in continuo;
13) le rilevazioni di cui al punto precedente vanno effettuate in
prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area di impianto e
nelle situazioni ritenute peggiorative per gli stessi (Ra, in assenza
della dichiarazione di cui al punto 10 o qualora si verifichi la
permanenza di persone durante l'attivita' di cava, R2 (o R1) R3 ed
R5);
14) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno
essere eseguiti entro 2 mesi dall'inizio dell'attivita' estrattiva;
15) la comunicazione di inizio dell'attivita' estrattiva dovra' essere
trasmessa, a cura del proponente, al Comune di Cesena ed
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale;
16) l'esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui ai punti
precedenti dovra' avvenire, con oneri a carico della societa'
proponente, in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un tecnico
competente in acustica (art. 2, Legge 447/95), nominato dalla societa'
proponente. La data ed il programma d'esecuzione dei rilievi
fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest'ultimo
non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e comunicati al
Comune di Cesena ed alla Provincia di Forli'-Cesena Servizio
Pianificazione territoriale;
17) eventuali modifiche relative alla modalita' di esecuzione dei
rilievi fonometrici di cui ai punti precedenti o al termine entro cui
tali attivita' devono essere eseguite, potranno essere disposte dai
competenti uffici tecnici provinciali su proposta motivata di ARPA,
ferme restando le finalita' di controllo del rispetto dei limiti
imposti dalla normativa vigente;
18) tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni
dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
19) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti,
dovranno essere messe in atto dal proponente, a proprio carico entro 2
mesi dal termine della campagna di monitoraggio, idonee misure di
mitigazione acustica per l'abbattimento dei livelli alle sorgenti al
fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso i
ricettori presenti;
b) di quantificare in Euro 4,88, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono
a carico del proponente;
c) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs 18
agosto 2000, n. 267;
d) di trasmettere la presente delibera all'Amministrazione comunale di
Cesena, ad ARPA - Sezione provinciale di Forli'-Cesena ed al Servizio
Ambiente della Provincia di Forli'-Cesena;
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza;
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
s.m.i., il presente partito di deliberazione.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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