COMUNE DI SARSINA (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Procedura in materia di impatto ambientale - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) (Titolo II) concernente il progetto per la coltivazione di una cava di arenaria (pietra serena)

L'Autorita' competente: Comune di Sarsina - Ufficio Urbanistica -
Edilizia privata comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernente il progetto per la coltivazione di
una cava di arenaria (pietra serena).
Il progetto e' presentato da: ditta Emporio della Pietra di
Giovannetti Lino con sede in loc. Ca' Para - Mazzi 47028 Verghereto
(FC).
Il progetto e' localizzato: in localita' Lastreto - Fosso Taverna.
Il progetto appartiene alla seguente categoria B. 3.4 cave e
torbiere.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sarsina e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificato
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente con atto
G.C. n. 113 del 10/12/2009 ha assunto la seguente decisione:
a) di escludere, dall'ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art.
10, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modificazioni ed integrazioni, il progetto di coltivazione della cava
di arenaria, ambito estrattivo 10s "Lastreto - Fosso Taverna 1" in
comune di Sarsina (FC), con le seguenti prescrizioni:
1) la coltivazione e il ripristino dell'area di cava dovranno
attenersi scrupolosamente a quanto precisato nel progetto autorizzato
anche per quanto concerne il contenimento degli impatti ambientali;
2) le condizioni di equilibrio dei fronti di scavo dovranno essere
periodicamente controllate in corso d'opera ed a recupero morfologico
esaurito nel tratto piu' acclive della pendice sistemata;
3) durante le operazioni di estrazione, lavorazione e trasporto fuori
cava dei materiali, dovranno essere messi in opera tutti gli
accorgimenti utili al contenimento delle emissioni di polveri, di
inquinanti e sonore (attrezzature conformi alle norme vigenti,
opportuna organizzazione delle attivita' ecc.);
4) l'eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti, allo scopo
di ridurre il rischio di possibili dispersioni e contaminazioni al
suolo, dovra' avvenire in apposite aree isolate dalla rete scolante;
5) il ripristino della copertura vegetale dovra' essere attuato
secondo le linee definite da un apposito progetto da presentare e il
suo attecchimento dovra' essere seguito per cinque anni, provvedendo
anche alla sostituzione delle eventuali piante morte;
6) l'importo della fideiussione, a garanzia finanziaria
dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da
stipularsi secondo le modalita' previste dall'art. 12 della L.R. 18
luglio 1991, n. 17, dovra' essere tale da consentire effettivamente il
ripristino ambientale previsto dal progetto anche nel caso
d'inadempienza della ditta interessata;
7) l'impresa esercente dovra' provvedere all'immediato ripristino e
manutenzione a regola d'arte degli eventuali danni provocati al tratto
di strada comunale interessato al transito degli automezzi di cava e
dovra' impegnarsi altresi' a presentare al Comune apposita
fideiussione di importo adeguato per i succitati lavori di ripristino
e manutenzione;
b) di quantificare in Euro 310,00 pari allo 0,05% del valore
dell'intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e s.m.i. sono a carico del proponente.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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