REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2009, n. 1125

Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2009/2010 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonche' delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile
2008 relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e
(CE) n. 1493/1999, ed in particolare l'Allegato V;
visti del predetto allegato:
- la Sezione A:
- che prevede, al punto 1, che - qualora le condizioni climatiche lo
richiedano - gli Stati membri possano autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo
ancora in fermentazione e del vino;
- che consente, al punto 2, per la zona viticola C, comprendente la
Regione Emilia-Romagna, l'aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale minimo fino al limite di 1,5% vol.;
- la Sezione B che fissa le modalita' per le operazioni di
arricchimento;
- la Sezione D che stabilisce ulteriori disposizioni in merito alle
pratiche di arricchimento;
considerato che il Regolamento (CE) n. 491 del Consiglio del 25 maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche
per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), dispone:
- all'art. 3, comma 1, l'abrogazione del Regolamento 479/2008 e che i
riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui
all'Allegato XXII dello stesso regolamento;
- all'art. 4, che esso si applica a decorrere dall'1 agosto 2009;
visti, inoltre:
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008
recante modalita' di applicazione del predetto Regolamento (CE) n.
479/2008 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009
recante alcune modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, che si
applica a decorrere dall'1 agosto 2009;
- la Legge 10 febbraio 1992 n. 164 concernente la disciplina delle
denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 19, comma
1, che prevede compiti consultivi dei Consorzi volontari di tutela nei
riguardi della Regione;
- la Legge 20 febbraio 2006, n. 82 "Disposizioni di attuazione della
normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino";
- il decreto 8 agosto 2008 del MIPAAF, pubblicato nella G.U. n. 224
del 24/9/2008, recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei
Regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della
Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura
dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ed
all'acidificazione dei prodotti della vendemmia";
preso atto altresi':
- che l'art. 9, comma 2, della Legge 82/06 dispone che le Regioni e le
Province Autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento,
l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti
destinati a divenire vini da tavola, vini a Indicazione Geografica
Tipica (IGT), Vini di Qualita' Prodotti in Regioni Determinate
(VQPRD), nonche' delle partite dei vini spumanti, ivi compresi i Vini
Spumanti di Qualita' (VSQ), i Vini Spumanti di Qualita' Prodotti in
Regioni Determinate (VSQPRD) anche del tipo aromatico;
- che il citato DM 8/8/2008 prevede che le Regioni e Province Autonome
autorizzino, previo accertamento della sussistenza delle condizioni
climatiche che ne giustificano il ricorso, l'arricchimento dei
prodotti della vendemmia e trasmettano copia del provvedimento
adottato al MIPAAF;
considerato che:
- l'andamento irregolare dell'annata vitivinicola 2009, con alternanze
di periodi di caldo secco e periodi freddi e piovosi, ha determinato
effetti negativi sul ciclo vegetativo che hanno compromesso
l'equilibrata maturazione delle uve e hanno agevolato lo sviluppo di
malattie;
- per le motivazioni di cui sopra e' tecnicamente opportuno il ricorso
all'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2009 (mosti,
vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP), come si evince
dalla relazione tecnica del Centro Ricerche Produzioni Vegetali
(CRPV), conservata agli atti del Servizio Produzioni vegetali della
Direzione generale Agricoltura;
atteso che l'esigenza di ricorrere all'arricchimento, per il
ripristino dell'equilibrio fra le varie componenti fisiche e
sensoriali del vino, e' stata manifestata anche dalle Centrali
Cooperative della regione per i vini, vini base spumante e vini IGP e
DOP e dai Consorzi di tutela relativamente ai vini IGP e DOP;
ritenuto pertanto opportuno consentire, per la campagna vitivinicola
2009/2010, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i
mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP;
viste, infine:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare  art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 in data 29 dicembre 2008;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale,
di cui al Regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito denominato
arricchimento), per un massimo di 1,5% vol., secondo le modalita'
previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia,
delle uve, mosti e vini ottenuti dalle uve delle varieta' idonee alla
coltivazione in regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a
diventare:
- vini;
- vini a Indicazione Geografica Protetta;
- vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito indicati - fatte
salve le misure piu' restrittive previste dagli specifici disciplinari
di produzione: Bosco Eliceo, Cagnina di Romagna, Colli Bolognesi,
Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Colli di Rimini, Colli di
Scandiano e Canossa, Colli Piacentini, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco
Salamino di Santa Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro,
Pagadebit di Romagna, Reggiano, Reno Trebbiano di Romagna;
2) di consentire l'arricchimento per un massimo di 1% vol. per i DOC
Sangiovese di Romagna (tutte le tipologie) e Colli d'Imola (tutte le
tipologie);
3) di consentire l'arricchimento della partita (cuve'e) dei prodotti
atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualita' e vini
spumanti di qualita' a denominazione di origine protetta a condizione
che:
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da uve raccolte nel
territorio della regione Emilia-Romagna;
- le operazioni di arricchimento siano effettuate nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
- nessun componente della partita (cuve'e) sia gia' stato arricchito;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- l'arricchimento sia effettuato secondo le modalita' previste dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale in materia e l'incremento
del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5 %vol.;
4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna dando mandato
alla Direzione generale Agricoltura di trasmetterla al Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, ad AGEA, ad AGREA,
all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari di Bologna, alle Amministrazioni provinciali, alle
Organizzazioni professionali regionali e ai Consorzi di Tutela Vini,
assicurandone altresi' la diffusione nel sito Internet della Regione
Emilia-Romagna.

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina