COMUNE DI RUSSI (Ravenna)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione procedura di verifica (screening) del progetto di ampliamento della cava di argilla denominata "Cava Bosca" in comune di Russi

L'Autorita' competente Comune di Russi, comunica la decisione relativa
alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di
ampliamento della cava di argilla denominata "Cava Bosca" in comune di
Russi.
Il progetto e' presentato dalla ditta Calderana Srl - Via Deruta n. 9
- 48018 Faenza (RA).
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4) - Cave e
torbiere.
Il progetto e' localizzato: Via Calderana n. 24 - Russi (RA).
Il progetto interessa il territorio del comune di Russi e della
provincia di Ravenna.
Ai sensi del Titolo II della L.R.  18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente,
Comune di Russi, con deliberazione G.C. n. 32 del 2 aprile 2009 ha
assunto la seguente decisione:
delibera:
- di dichiarare, per le motivazione espresse in premessa, l'esito
della procedura di screening relativa al progetto di "Ampliamento
della cava di argilla denominata 'Cava Bosca' in comune di Russi Via
Calderana n. 24" come segue: verifica positiva ed esclusione
dall'ulteriore procedura di VIA con le prescrizioni di seguito
riportate, cui tenere conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva ed eventualmente di tutte le autorizzazioni,
pareri e nullaosta finalizzati alla realizzazione del progetto:
1) Progetto definitivo
Al fine del rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione e il
ripristino ad uso agricolo della cava nel polo "Bosca", deve essere
presentato un progetto definitivo di dettaglio al Comune di Russi (il
quale chiedera' parere alla CTIAE), che dovra' essere pienamente
conforme alle prescrizioni di seguito indicate.
2) Piezometri
Da quanto indicato nella documentazione presentata non devono essere
installati i piezometri in quanto gia' installati in situ. Dovranno
essere monitorati i piezometri PZ 1. PZ 5, PZ 6 ed i PZ 2 e PZ 4 al
posto del PZ 3) come invece veniva proposto dalla ditta.
3) Campionamento ante-operam
Come indicato nell'Allegato C punto 2 delle NTA del PAE di Russi, deve
esser prevista una campagna di analisi nei piezometri, da effettuarsi
prima dell'inizio di qualunque tipo di attivita' connessa a quella
estrattiva. Copia dei certificati di analisi di tale acque dovra'
essere inviata ad ARPA - Servizio Territoriale di Ravenna.
4) Piano di monitoraggio
Da quanto indicato nella documentazione presentata (e peraltro
nell'Allegato C punto 2 delle NTA del PAE di Russi), deve essere
eseguito un monitoraggio sia delle acque che si accumuleranno nel lago
di cava sia dei piezometri.
Per la gestione delle acque di fondo scavo si rimanda al successivo
punto 5 del presente atto, mentre per le acque dei piezometri, si
rimanda al paragrafo successivo.
Dovranno essere eseguite nei piezometri le analisi della qualita'
delle acque nel rispetto delle indicazioni contenute nel DLgs 152/06 e
s.m.i., e con frequenza semestrale, nel periodo di massima
stratificazione termica estiva e dopo le piene autunnali. I parametri
dovranno essere preventivamente concordati con ARPA - Servizio
territoriale di Ravenna i quali saranno subordinati alle
caratteristiche dei rifiuti autorizzati al tombamento ed
indicativamente potranno essere i seguenti: temperatura, salinita',
PH, conducibilita', solidi totali e solidi sospesi, ossigeno
disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto
totale, fosforo ortofosfato e fosforo totale, calcio, magnesio, sodio,
potassio, cloruri, solfati, alcalinita' totale, metalli pesanti (As,
Pb, Cd, Ni, Cr tot, Cr IV, Zn).
Si ricorda che al termine della fase di coltivazione della cava e
tombamento, il monitoraggio verra' protratto oltre il termine delle
operazioni, di scavo e di tombamento, fino a quando i dati analizzati
non risulteranno costanti e comunque per non meno di 2 anni oltre il
termine delle operazioni.
Copia dei certificati di analisi di tali acque dovra' essere inviata
ad ARPA - Servizio territoriale di Ravenna.
Si precisa che e' stato scelto di monitorare i PZ 2 e PZ 4 al posto
del PZ 3, come invece era stato proposto dalla ditta, in quanto il suo
monitoraggio sara' finalizzato sia al controllo della falda freatica e
sia agli eventuali percolamenti in falda derivanti dalla discarica RSU
presente all'interno del polo estrattivo "Bosca" poiche' all'atto
della realizzazione non era ancora vigente il DLgs 36/03.
5) Gestione delle acque di fondo scavo
Si rimanda alla fase di attivita' estrattiva, la valutazione sulle
caratteristiche chimiche delle acque di fondo scavo e del successivo
possibile recapito, fermo restando che tali acque non potranno essere
scaricate prima della loro caratterizzazione. Durante la fase di
coltivazione del primo lotto, nel momento in cui verranno ad
accumularsi nel fondo scavo le acque, queste dovranno essere raccolte
con le modalita' indicate dal proponente e successivamente analizzate
per verificarne le loro caratteristiche chimiche. Particolare
attenzione dovra' essere posta al parametro ferro e a tutta una serie
di parametri (ad esempio azoto ammoniacale, azoto nitrico e nitroso,
cromo VI, idrocarburi totali) da concordare con ARPA - Servizio
territoriale di Ravenna.
La frequenza di tali campionamenti dovra' essere di 45 giorni durante
tutto il periodo dell'attivita' estrattiva (4 anni), al fine di
verificare eventuali variazioni delle caratteristiche delle acque di
fondo scavo. La data dei campionamenti dovra' essere comunicata a
questo Servizio almeno 10 giorni prima per poter dare la possibilita'
ad ARPA di effettuare eventuali campioni in contraddittorio.
Dopo l'esito dei primi campionamenti, congiuntamente a questo
Servizio, sara' valutata la modalita' di scarico e di recapito di tali
acque, fermo restando che le stesse in caso di scarico,
necessariamente autorizzato, in acque superficiali dovranno sempre
rispettare i valori limite di accettabilita' previsti dalla tabella 3
Allegato 5 Parte III del DLgs 152/06 e s.m.i.
Copia dei certificati di analisi delle acque di fondo scavo dovra'
essere inviata ad ARPA - Servizio territoriale di Ravenna.
6) Stabilita' delle scarpate
Si consiglia di prescrivere un monitoraggio sulla stabilita' delle
scarpate di scavo in quanto, dai risultati ottenuti dal proponente,
emerge, considerata l'azione sismica, un Fs=l,58 a breve
termine e un Fs=l,60 a lungo termine. Inoltre e' previsto, come
si evince dalle cartografie allegate al progetto, che il passaggio dei
mezzi di trasporto del materiale avviene lungo la fascia di rispetto,
coincidente con il limite di proprieta' e distante 15 m dal ciglio
della scarpata di scavo; pertanto risulta necessario considerare il
carico indotto da tali mezzi nelle verifiche di stabilita' dei fronti
di scavo. Si ricorda infine che, in base all'Allegato B delle NTA del
PAE di Russi al punto 2.1 e), deve essere valutata la stabilita' dei
fronti di scavo che permetta di definire un profilo del terreno sulle
scarpate di escavazione con un adeguato margine di sicurezza.
7) Cumuli
Il PAE di Russi non da' prescrizioni relativamente all'altezza dei
cumuli del materiale estratto. Si precisa comunque che la ditta
Calderana Srl dovra' valutare e dare evidenza oggettiva in sede di
C.T.I.A.E della loro effettiva stabilita' e delle loro
caratteristiche.
8) Rifiuti per il tombamento
Per quanto riguarda il riutilizzo di rifiuti inerti per il tombamento
e recupero della cava, la materia e' di competenza provinciale ai
sensi di quanto previsto dal DLgs 152/06 e s.m.i. e della legislazione
vigente in materia.
In considerazione della proposta formulata si prescrive che per il
tombamento della Cava Bosca, sita in Russi, alle condizioni attuali
sono ammessi al conferimento esclusivamente i seguenti Codici CER:
- 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da
quelli di cui alla voce 010407 (rifiuti contenenti sostanze
pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non
metalliferi);
- 010408 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla
voce 010407 (rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da
trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi);
- 010412 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di
minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 (rifiuti
contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e
fisici di minerali non metalliferi) e 010411 (rifiuti della
lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce
010407);
- 101311 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di
cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 (rifiuti della
fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto) e 101310
(rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di
cui alla voce 101309);
- 101314 rifiuti e fanghi di cemento;
- 101206 stampi di scarto;
- 101208 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione (sottoposti a trattamento termico);
- 170101 cemento;
- 170102 mattoni;
- 170103 mattonelle e ceramica;
- 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti
sostanze pericolose);
- 170802 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di
cui alla voce 170801 (materiali da costruzione a base di gesso
contaminati da sostanze pericolose);
- 170904 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,
diversi da quelli di cui alle voci 170901 (rifiuti dell'attivita' di
costruzione e demolizione contenenti mercurio), 170902 (rifiuti
dell'attivita' di costruzione e demolizione contenenti pcb (ad esempio
sigillanti contenenti pcb, pavimentazioni a base di resina contenenti
pcb, elementi stagni in vetro contenenti pcb, condensatori contenenti
pcb)) e 170903 (altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e
demolizione (comprese i rifiuti misti) contenenti sostanze
pericolose);
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
(terra e rocce, contenenti sostanze pericolose);
- 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di
cui alla voce 170507 (pietrisco per massicciate ferroviarie contenente
sostanze pericolose);
- 190902 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua.
Si precisa che le attivita' di riutilizzo di rifiuti deve essere
autorizzata dalla Provincia di Ravenna la quale dovra' valutare, nel
dettaglio e sulla base di dati piu' concreti e circostanziati, altre
ed eventuali tipologie di rifiuti da riutilizzare.
In ogni caso, sulla base dei codici sopra confermati, dovranno essere
fornite indicazioni sulle tipologie che potranno essere considerate
piu' idonee sia per la compatibilita' dell'ambiente in cui vengono
depositati sia per la provenienza.
Altre tipologie di rifiuti saranno invece da valutare in maniera molto
approfondita e alla luce di elementi di compatibilita' non solo
rispetto alle loro caratteristiche ma anche rispetto alla presenza di
acqua sul fondo scavo, alle caratteristiche di impermeabilita' del
sito e, soprattutto, rispetto alla localizzazione della cava in un
territorio sensibile sotto l'aspetto ambientale.
9) Riutilizzo terreno superficiale
Nella documentazione presentata, e' indicato che prima dell'inizio dei
lavori di coltivazione verra' asportato il terreno superficiale e
riutilizzato nei lavori di sistemazione degli argini.
Nel caso in cui tale materiale fosse in eccesso e si rendesse
necessario un diverso riutilizzo sara' necessario sottostare ai
dettami dell'art. 186 del DLgs 152/06 modificato nel DLgs 4/08 che
fornisce disposizioni correttive ed integrative al DLgs 152/06. Tale
articolo infatti indica che:
a) le terre da scavo possono essere riutilizzate per rinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche' siano impiegate
direttamente nell'ambito di interventi preventivamente individuati e
definiti;
b) ci deve essere la certezza dimostrata dell'integrale riutilizzo e
senza la necessita' di preventivo trattamento o trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti idonei a garantire che il loro
impiego non produca impatti ambientali diversi da quelli consentiti e
autorizzati per il sito di destinazione;
c) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale e soprattutto
sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad
interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della parte IV del
suddetto decreto;
d) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che
il loro riutilizzo nel sito prescelto non determini rischi per la
salute e la qualita' delle matrici ambientali.
Pertanto, nel caso in cui non fosse prevista la ricollocazione in
sito, sarebbe necessario, come lo prevede la norma, garantire un
elevato livello di tutela ambientale e compatibilita' con il sito
afferente e quindi dovra' essere effettuato un campione del terreno.
10) Accorgimenti in fase di cantiere
Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli
effetti ambientali prodotti (ad esempio le emissioni diffuse e
puntuali di polveri, derivanti dalla movimentazione dei mezzi, possono
essere contenute attraverso l'umidificazione dei depositi dei
materiali temporanei, la bagnatura e copertura con teloni del
materiale trasportato, nonche' la pulizia dei camion) e tutti gli
accorgimenti in materia di attivita' di cantiere indicati delibera
della Giunta regionale 45/02.
11) Rumore in fase di attivita' estrattiva
a) Vista la mancanza di dati, oggettivi e riproducibili, sulle
apparecchiature relativamente al traffico indotto, anche se tuttavia
tali livelli dovrebbero rientrare entro valori compatibili con la
classe acustica IV ipotizzabile in adiacenza ad una struttura viaria
extraurbana di scorrimento, nonche' dell'indotto sulle strutture
viarie interessate occorre che, ad attivita' avviata, siano effettuati
dei monitoraggi presso la cava e presso i ricettori posti sulle
strutture viarie accertando il rispetto dei limiti previsti dalla
legge.
I monitoraggi presso i ricettori dovranno avere, ciascuno, una durata
non inferiore al tempo TR di riferimento diurno in cui viene svolta
l'attivita' di scavo.
b) Le abitazioni prossime all'area di scavo sono in parte disabitate
con preclusione di accesso (aperture murate) e/o facenti parte
dell'attivita' stessa e pertanto non sono da considerarsi ricettori.
Si evidenzia, in quanto necessaria all'atto formale di presentazione
della documentazione all'Autorita' competente che la relazione
continua a non essere firmata dal Tecnico competente in acustica che
ha effettuato, di fatto, i rilievi fonometrici indicati (condizione
necessaria al fine di rispondere agli obblighi di assunzione di
responsabilita' di cui all'art. 8, Legge 447/95 e prevista
nell'Allegato D del DM 16/03/98 alla presentazione dei risultati).
12) Deroghe e/o titoli autorizzativi
Dovranno essere richieste le seguenti deroghe:
1) per il posizionamento dei cumuli di cappellaccio e per la
realizzazione della pista di cantiere in fascia di rispetto stradale;
2) per il posizionamento dei cumuli di cappellaccio in fascia di
rispetto ferroviaria, nonche' nelle aree di franco di cui all'art. 34
delle NTA del vigente PAE;
3) per il posizionamento di pesa e baracche di cantiere in fascia di
rispetto dello scolo Pisinello, nonche' nelle aree di franco di cui
all'art. 34 delle NTA del vigente PAE.
13) Compatibilita' urbanistica
Si precisa che, ai sensi della vigente normativa di PRG e di PAE,
dovra' essere presentato contestualmente al progetto definitivo lo
studio geoambientale generale aggiornato alla situazione attuale della
porzione di suolo e sottosuolo contenente RSU, al fine di valutare
adeguatamente, ai sensi della normativa vigente in materia,
l'eventualita' di un intervento di bonifica su detta porzione di suolo
e sottosuolo. Inoltre il progetto di risistemazione finale del terreno
dovra' essere elaborato considerando quale area di intervento
l'estensione complessiva del polo estrattivo. Tale progetto unitario
dovra' precisare ed approfondire l'articolazione delle destinazioni
d'uso e le modalita' di gestione all'interno del perimetro
complessivo.
14) Compatibilita' con le prescrizioni sopra elencate
Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 9/99: nei casi in cui il progetto sia
realizzato in parziale o totale difformita' dalle prescrizioni
contenute nell'atto conclusivo della procedura di verifica
(screening), l'Autorita' competente, previa eventuale sospensione dei
lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o
intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le
modalita' di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto
stabilito nella diffida, l'autorita' competente revoca l'atto
conclusivo della procedura di verifica (screening) e dispone la
sospensione dei lavori nonche' la riduzione in pristino dello stato
dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del
responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inerzia
l'autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente;
di dare atto che le spese di istruttoria, che il proponente dovra'
corrispondere alla Autorita' competente - Comune di Russi - ai sensi
dell'art. 28 della L.R. 9/99, ammontano complessivamente a Euro 73,30
corrispondenti allo 0.02% del costo di realizzazione del progetto pari
ad Euro 366.500,00, comunicato dal proponente stesso nella domanda di
attivazione della procedura di verifica (screening);
di introitare la somma di Euro 14,66 al Cap. 2120 (Diritti di
segreteria per lo Sportello Unico) del Bilancio di previsione del 2009
(Acc 87/09);
di introitare la somma di Euro 58,64 al Cap. 5500 (Rimborso spese per
servizi per conto terzi) del Bilancio di previsione del 2009 (Acc
88/09);
di impegnare la somma di Euro 58,64 al Cap. 23500 (Spese per servizi
per conto terzi) del Bilancio di previsione del 2009 (Imp. 744/09 ) e
da liquidare dietro presentazione di regolare fattura a ARPA -
Servizio territoriale di Ravenna;
di dare mandato allo Sportello Unico per le Attivita' produttive del
Comune di Russi:
- di trasmettere la presente delibera al proponente e a tutte le
Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto, in base alla
vigente normativa, nonche' agli enti e agli organi competenti in
materia di controllo nelle materie ambientali;
- di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
per estratto, la decisione in merito alla procedura di verifica
(screening) ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni;
- di comunicare all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna la somma di
loro competenza per la predisposizione del consuntivo;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs n. 267 del 18/8/2000.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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