COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto per cambio di tipologia di allevamento all'interno di immobili esistenti in loc. Meleto di Sotto

L'Autorita' competente: Comune di Sogliano al Rubicone - U.D.P.
Edilizia privata Urbanistica - Piazza della Repubblica n. 35 -
Sogliano al Rubicone comunica la decisione relativa alla procedura di
verifica (screening) concernete il progetto per cambio di tipologia di
allevamento all'interno di immobili esistenti in loc. Meleto di
Sotto.
Il progetto e' presentato da Ruffilli Elio, Via Meleto di Sotto n.
111, Sogliano al Rubicone e gli immobili oggetto di cambio di
tipologia di allevamento sono localizzati in loc. Meleto di Sotto -
Sogliano al Rubicone.
Il progetto interessa il territorio del comune di Sogliano al Rubicone
e della provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000 n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Sogliano al Rubicone con atto delibera di Giunta comunale n.
41 del 24/3/2009 ha assunto la seguente decisione:
1) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L.R. 9/99 e
s.m.i., in considerazione dello scarso rilievo degli interventi
previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo al
cambio di tipologia di allevamento all'interno degli immobili
esistenti in loc. Meleto di Sotto, presentato dal sig. Ruffilli Elio,
dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
a) dovra' essere presentato, all'Amministrazione comunale di Sogliano
al Rubicone, il progetto per la sostituzione dei combustibili liquidi,
attualmente utilizzati per il riscaldamento del capannone 1, con
combustibili gassosi;
b) dovranno essere effettuati trattamenti periodici di demuscazione,
intervenendo sia nelle zone limitrofe ai capannoni di allevamento, sia
sulla pollina al momento dell'asportazione dai capannoni, sia sui
cumuli a pie' di campo realizzati, in particolare nei periodi estivi;
in merito alle modalita' e periodicita' di tali trattamenti si dovra'
fare riferimento al Regolamento d'igiene in vigore;
c) al fine di evitare periodi prolungati di stoccaggio della pollina
prodotta a pie' di campo, come peraltro gia' previsto dallo studio
presentato, lo spandimento durante i mesi primaverili - estivi ed in
concomitanza delle lavorazioni dei terreni dovra' avvenire
direttamente al termine delle operazioni di pulizia a fine ciclo;
d) al fine inoltre di ottenere una riduzione delle emissioni di
ammoniaca, le deiezioni dovranno essere incorporate entro le 24 ore
successive allo spandimento su arativi su almeno il 50 % della
superficie destinata a tale attivita' ed entro le 48 ore successive
allo spandimento nella restante superficie;
e) dovra' essere aumentata l'ampiezza del filare gia' realizzato lungo
il perimetro dei capannoni 2 e 3 tramite la piantumazione di
un'ulteriore fascia vegetazionale costituita da un filare di alberi ad
alto fusto, da collocare in posizione sfalsata rispetto a quelli
esistenti, e da una compagine arbustiva, da collocare in posizione
esterna rispetto alle file alberate sopraccitate. Le specie da mettere
a dimora dovranno essere scelte facendo riferimento a quelle
costituenti il filare gia' esistente;
f) la fascia arboreo-arbustiva di cui al punto precedente dovra'
essere estesa, fino a coprire interamente il lato N-E del capannone
3;
2) di quantificare in Euro 63,01 pari allo 0,02 % del valore economico
della realizzazione dei capannoni 2 e 3 oggetto di cambio di tipologia
di allevamento, le spese istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della
L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente;
3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti locali".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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