REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2009, n. 667

Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli
selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", con
le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e
vegetali, nonche' gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli
Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di importanza
comunitaria) e come ZPS (Zone di protezione speciale) i territori piu'
idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita
"Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione
della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120,
con i quali, unitamente alla Legge 157/92, si da' applicazione in
Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il decreto ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le "Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero
dell'Ambiente e Tutela del territorio;
- il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi
per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali
di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- il decreto ministeriale "Elenco delle Zone di protezione speciale
(ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in
data 5/7/2007;
- il decreto ministeriale "Elenco dei Siti di importanza comunitaria
(SIC), per la regione biogeografica continentale, ai sensi della
Direttiva n. 92/43/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio in data 26/3/2008;
- la Decisione con la quale la Commissione Europea in data 12/12/2008
ha approvato l'Elenco dei Siti di importanza comunitaria per la
regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva
92/43/CEE, all'interno della quale ricadono tutti i SIC della regione
Emilia-Romagna;
- la L.R. n. 7 del 14/4/2004 denominata "Disposizioni in materia
ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei
diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria
92/43/CEE, nonche' gli strumenti e le procedure per la gestione dei
siti della Rete Natura 2000;
- la L.R. n. 6 del 17/2/2005 denominata "Disciplina della formazione e
della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e
dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 167 del 13/2/2006, n. 456 del 3/4/2006 e
n. 512 del 20/4/2009, con le quali sono stati individuati ed
aggiornati i Siti di importanza comunitaria (SIC) e le Zone di
protezione speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e
"Habitat";
- la propria deliberazione n. 1191 del 30/7/2007 "Approvazione
direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la
conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS,
nonche' le linee guida per l'effettuazione della valutazione di
incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 7/04" con la quale
si definiscono le procedure amministrative per la proposta di
aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti
e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di
conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello
specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti;
- la propria deliberazione n. 1224 del 28/7/2008, "Recepimento DM
184/07: criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone
di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione per la gestione
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive
79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm., e del DM del 17/10/2007",
che definisce le misure generali di conservazione per le ZPS;
considerato che:
- con la sopracitata deliberazione della G.R. 1191/07 al cap. 5 e'
stato stabilito l'ambito di applicazione della valutazione di
incidenza individuando i Piani, i Progetti e gli Interventi che devono
sottostare alla suddetta valutazione comprendenti anche gli interventi
periodici e ricorrenti che rientrano in progetti di manutenzione
ordinaria, come quelli relativi alla manutenzione dei fiumi e dei
canali;
- con la suddetta Direttiva e' stata, altresi', stabilita
l'opportunita' che, nelle more della compiuta approvazione delle
Misure di conservazione e/o degli eventuali Piani di gestione dei siti
Natura 2000, i soggetti competenti per la gestione dei corsi d'acqua e
dei canali elaborino specifici "Disciplinari tecnici" di manutenzione,
che tengano conto delle peculiarita' dei singoli siti della Rete
Natura 2000 interessati periodicamente da tali interventi;
- tutti i progetti o gli interventi di manutenzione ordinaria che si
atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalita' di esecuzione
previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere piu' soggetti ad
ulteriori valutazioni di incidenza;
- al fine di stabilire un indirizzo unitario per tutto il territorio
regionale, si e' predisposto un Disciplinare tecnico per tutte le
categorie di interventi di manutenzione ordinaria che interessano i
corsi d'acqua (fiumi e canali) e le opere di difesa della costa
ubicati all'interno dei siti della Rete Natura 2000;
considerato, inoltre, che:
- nelle Misure di conservazione valide per le ZPS della tipologia
ambientale "Acque lotiche", di cui alla propria deliberazione 1224/08,
quarto alinea, sono indicate le modalita' ed i divieti di taglio,
sfalcio e trinciatura della vegetazione nei corsi d'acqua naturali ed
artificiali;
- tali modalita' di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione
previsti dalle Misure di conservazione valide per le ZPS, sono di
fatto superate dalle disposizioni del suddetto disciplinare, in quanto
l'osservanza di tali disposizioni garantisce una corretta gestione
degli ambiti fluviali, compatibilmente con le esigenze di gestione
della risorsa idrica;
- gli interventi che non rientrano tra quelli previsti dal
Disciplinare tecnico allegato sono obbligatoriamente assoggettati alla
fase di pre-valutazione o di valutazione di incidenza ordinaria e,
quindi, non e' piu' prevista la deroga alle Misure di conservazione
delle ZPS da parte dell'Ente gestore del sito, in quanto e' di
competenza dell'Ente che approva la valutazione di incidenza del
singolo intervento verificarne la compatibilita' con la conservazione
delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nel
sito ed eventualmente prescrivere misure di mitigazione o di
compensazione;
- nel caso in cui il soggetto proponente lo ritenga opportuno e
funzionale, nel momento in cui sottopone a pre-valutazione o a
valutazione di incidenza i progetti che riguardano interventi che non
rientrano tra quelli indicati dal disciplinare tecnico allegato, puo'
richiedere che la valutazione di incidenza abbia un valore pluriennale
(massimo 5 anni); cio' al fine di semplificare l'iter procedurale
riducendo il numero di pratiche amministrative, garantendo nel
contempo la corretta gestione del sito, in quanto l'Ente, attraverso
un'unica valutazione di incidenza con validita' pluriennale, puo'
valutare l'incidenza ambientale di interventi ripetitivi nel tempo e
similari fra loro;
- il suddetto Disciplinare tecnico si applica sia per gli interventi
ricadenti all'interno delle ZPS, sia per quelli ricadenti nei SIC;
ritenuto che:
- le tipologie e le modalita' di intervento contenute nel suddetto
Disciplinare non determinano incidenze negative significative sulle
ZPS e sui SIC interessati;
- le tipologie di intervento ivi descritte, qualora progettate ed
eseguite secondo le disposizioni tecniche (modalita', frequenza,
intensita', periodo, ecc.) contenute nel Disciplinare, comprese le
prescrizioni, possono rientrare nella Tabella E "Tipologie di progetti
ed interventi ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 che non
determinano incidenze negative significative sui siti stessi", punto
10, di cui all'Allegato B "Linee guida per la presentazione dello
studio di incidenza e lo svolgimento della valutazione di incidenza di
piani, progetti ed interventi" della direttiva approvata con propria
deliberazione 1191/07 per le quali non si applica la pre-valutazione,
ne' la valutazione di incidenza;
dato atto che:
- con la determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa n. 5519 del 15/5/2008, integrata con successiva
determinazione n. 16515 del 23/12/2008, e' stato costituito un Gruppo
di lavoro per la predisposizione del suddetto manuale composto, fra
l'altro, da collaboratori dei Servizi Tecnici di Bacino, dell'AIPO,
dell'ARNI, dell'URBER e dei Consorzi di bonifica;
- il suddetto Gruppo di lavoro dopo aver analizzato approfonditamente
le problematiche legate alle diverse tipologie di intervento afferente
la normale manutenzione dei canali e dei corsi d'acqua e le opere di
difesa della costa, ha predisposto un articolato disciplinare cui
possono attenersi gli operatori nell'esecuzione dei lavori di
ordinaria manutenzione lungo i canali e i corsi d'acqua e delle opere
di difesa della costa ricompresi all'interno delle aree individuate
come Zone di protezione speciale (ZPS) e come Siti di importanza
comunitaria (SIC) costituenti la Rete Natura 2000;
- il testo del Disciplinare tecnico in questione e' stato sottoposto
all'esame ed alle osservazioni degli Enti preposti alla manutenzione
ed alla gestione dei canali e dei corsi d'acqua e della difesa della
costa (Servizi Tecnici di Bacino, AIPO, ARNI, Consorzi di bonifica ed
URBER);
visto l'elaborato tecnico costituente il Disciplinare tecnico,
composto dalle seguenti quattro sezioni:
- taglio della vegetazione in alveo e ripariale;
- espurghi e risagomature di canali artificiali;
- manutenzione delle opere idrauliche;
- manutenzione delle opere di difesa della costa;
dato atto, infine, che le disposizioni cogenti afferenti ogni singola
sezione contengono modalita' di intervento di tipo prescrittivo e sono
seguite da indicazioni di buone pratiche da intendersi come
suggerimenti operativi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ai
fini di una maggiore conservazione della biodiversita' e degli habitat
presenti in loco;
ritenuto, pertanto, di approvare il Disciplinare tecnico intitolato
"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua
naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti
della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" quale parte integrante della
presente deliberazione;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile Lino
Zanichelli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato A "Disciplinare tecnico per la manutenzione
ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di
difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)", quale
parte integrante del presente atto;
2) di stabilire che gli interventi previsti nel Disciplinare allegato,
qualora progettati ed eseguiti secondo le disposizioni tecniche
(modalita', frequenza, intensita', periodo, ecc.) in esso contenute,
comprese le prescrizioni, non necessitano di una pre-valutazione o di
valutazione di incidenza, anche se ricadenti all'interno di siti della
Rete Natura 2000;
3) di stabilire che gli interventi che non rientrano tra le tipologie
descritte nel disciplinare tecnico o che non rispettano le
disposizioni tecniche (modalita', frequenza, intensita', periodo,
ecc.) in esso contenute, comprese le prescrizioni, qualora ricadenti
all'interno di siti della Rete Natura 2000 possono essere approvati
solo previa pre-valutazione o valutazione di incidenza, da effettuarsi
da parte dell'Ente competente ai sensi della L.R. 7/04 e della propria
deliberazione 1191/07;
4) di stabilire che la valutazione di incidenza degli interventi che
non rientrano tra le tipologie descritte nel Disciplinare allegato o
che non rispettano le disposizioni tecniche in esso contenute,
comprese le prescrizioni, puo' avere valenza pluriennale, qualora
opportunamente esplicitato nel relativo provvedimento autorizzativo;
5) di stabilire che il quarto alinea delle Misure di conservazione
valide per le ZPS della tipologia ambientale "Acque lotiche", di cui
alla propria deliberazione 1224/08, contenente i divieti di taglio,
sfalcio e trinciatura della vegetazione previsti e' di conseguenza
soppresso, in quanto superato dalle disposizioni tecniche contenute
nel disciplinare allegato;
6) di stabilire che il Disciplinare tecnico allegato si applica sia
per gli interventi ricadenti all'interno delle ZPS, sia per quelli
ricadenti nei SIC;
7) di stabilire che il Disciplinare tecnico allegato, costituendo un
documento a carattere sperimentale la cui applicazione concreta sul
territorio necessita di un monitoraggio, potra' essere integrato e
modificato in futuro, qualora la Regione ne ravvisi l'opportunita' a
seguito di verifiche tecniche specifiche;
8) di approvare la valutazione di incidenza del Disciplinare tecnico
prevista dalla normativa vigente, in quanto gli interventi indicati
nel disciplinare non hanno incidenze negative significative su habitat
e specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti
della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e, quindi, le opere sono da
considerarsi compatibili con la corretta gestione dei suddetti siti, a
condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni tecniche
esecutive indicate;
9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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