COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di lago finalizzato all'attivita' estrattiva ed alla sicurezza idraulica e territoriale in loc. Ponte Tre Archi a S. Piero in Bagno

L'Autorita' competente Comune di Bagno di Romagna, comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al
"progetto di lago finalizzato all'attivita' estrattiva ed alla
sicurezza idraulica e territoriale" in loc. Ponte Tre Archi, a. S.
Piero in Bagno.
Il progetto e' stato presentato dalla ditta C.B. Srl.
Il progetto interessa il territorio del comune di Bagno di Romagna.
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4 - "Cave e
torbiere" della L.R.  9/99, come modificata dalla L.R. 35/00.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente:
Comune di Bagno di Romagna, con atto di Giunta comunale n. 231 del
19/12/2008, ha assunto la seguente decisione:
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis)	delibera:
(omissis)
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto di lago finalizzato
all'attivita' estrattiva ed alla sicurezza idraulica e territoriale in
loc. Ponte Tre Archi a S. Piero in Bagno, presentata, dalla ditta C.B.
Srl, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
1) le fasce boscate presenti lungo il corso del fiume Savio, in quanto
appartenenti al sistema forestale e boschivo di cui all'art 10 del
PTCP, e appartenenti alle categorie di cui all'art. 31, punto g. 4
della L.R. 17/91 non possono essere in alcun modo eliminate e/o
danneggiate e conseguentemente l'argine dell'invaso di progetto dovra'
essere realizzato in posizione piu' arretrata rispetto all'ipotesi
attuale;
2) per quel che riguarda la sistemazione finale, come sancito dal
P.A.E, "si prescrive la realizzazione di zone a profondita' diversa;
l'impianto di un gruppo arboreo lungo un quarto del perimetro piu'
prossimo alla fascia boscata naturale, con disposizione irregolare,
costituito da Alnus glutinosa; realizzazione di siepe polispecifica
naturaliforme che connetta tale impianto con la vegetazione spontanea"
e "dopo la coltivazione della cava si dovra' ritombare con almeno 70
cm. di terreno con caratteristiche biochimiche idonee alla
coltivazione, sopra l'eventuale substrato lapideo raggiunto con lo
scavo";
3) per quanto riguarda il materiale di scarto estratto nell'ambito
della attivita' di coltivazione, per i quali si prevede il pressoche'
completo riutilizzo in loco per i ritombamenti e per la realizzazione
del lago, l'accumulo temporaneo degli stessi dovra' essere realizzato
"all'interno dell'area di cava", come previsto dalle norme del PAE;
4) sulla base di quanto detto in merito all'individuazione dei
soggetti responsabili della gestione del lago e del mantenimento della
piena efficienza dell'invaso come riserva idrica, considerato che gli
obblighi convenzionali dell'esercente l'attivita' estrattiva si
esauriscono generalmente ad avvenuta sistemazione finale delle aree
escavate, la convenzione fra la ditta ed i soggetti, pubblici
coinvolti dovra' essere sottoscritta prima della realizzazione
dell'invaso artificiale;
5) al fine di accertare l'effettiva fruibilita' dell'invaso
artificiale come riserva idrica ad uso antincendio, si ritiene
necessaria l'acquisizione del parere dei Vigili del Fuoco e/o del
Corpo Forestale dello Stato, che valuti le possibili problematiche
connesse alla presenza di criticita' nel territorio limitrofo che
potrebbero rendere difficoltose le manovre di volo, come la presenza
del viadotto della E45, le alberature esistenti immediatamente a
ridosso del perimetro dell'invaso, la presenza di linee elettriche
aeree prospicienti le rive e chiarisca se sussistono le condizioni per
l'attingimento di acqua da parte sia dei mezzi aerei che di quelli a
terra;
6) prima che l'acqua presente nell'invaso artificiale venga utilizzata
per il soccorso zootecnico e comunque a seguito della completa
realizzazione del lago, dovranno essere eseguite le necessarie
verifiche volte all'accertamento dell'idoneita' qualitativa dell'acqua
rispetto all'uso previsto, in relazione alla salubrita' ed igiene
dell'ambiente in cui essa viene accumulata; l'idoneita' cosi'
accertata dovra' essere convalidata da parere sanitario del Servizio
Veterinario dell'AUSL competente;
7) dovra' essere realizzato, prima dell'inizio dell'attivita' di
coltivazione, un rilevato in terra di altezza pari a 4 m. e lunghezza
pari a 50 m. Il rilevato dovra' costeggiare il confine, lato fiume
Savio, della nuova perimetrazione dell'area di cava, individuata in
funzione delle prescrizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente
parere tecnico, a partire dall'estremita' a nord-ovest verso sud-est,
e dovra' essere interno alla nuova perimetrazione suddetta;
8) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti, atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase; in particolare
dovranno essere adottate le seguenti misure di mitigazione:
a) si' dovra' provvedere nei periodi secchi all'umidificazione dei
depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito e delle aree
non asfaltate;
b) gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non
in prossimita' dei ricettori presenti;
c) nei periodi aridi dovranno essere inumidite le pareti interne
dell'area estrattiva mediante autobotti e si dovra' procedere alla
bagnatura degli autocarri a carico completato o ad eventuale loro
completa copertura;
d) durante le operazioni di carico dei camion i motori degli stessi
dovranno essere tenuti spenti;
e) all'interno dell'area di cava, durante le operazioni di scavo e
coltivazione, non potra' essere funzionante piu' di un mezzo operatore
alla volta e un camion per il trasporto;
9) in merito all'edificio rappresentato sia nella Foto 1
dell'elaborato "Allegato A - Relazione tecnica generale", sia nella
planimetria catastale del  foglio n. 58 del Comune di Bagno di
Romagna, allegata all'elaborato "A - Documenti di carattere
amministrativo", ubicato, secondo la documentazione fornita,
immediatamente a nord degli edifici di proprieta' del sig. Spadaccini,
nel caso tale edificio sia adibito ad abitazione, prima dell'avvio
delle attivita', dovra' essere stipulala apposita scrittura privata
fra la ditta proponente ed i proprietari, tale da garantire la non
presenza di persone presso tale edificio per tutta la durata della
coltivazione e degli interventi di ripristino. Nel caso in cui il
citato edificio sia adibito ad abitazione lo svolgimento
dell'attivita' estrattiva e' subordinato all'accordo suddetto, e copia
della citata scrittura privata dovra' essere tempestivamente inviata
dal proponente al Comune di Bagno di Romagna;
10) durante le attivita' di coltivazione e ripristino dovranno essere
messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle
emissioni sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature
operanti in conformita' alle Direttive CE in materia di emissione
acustica ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle
singole attivita', sia mediante la realizzazione di misure di
mitigazione temporanee eventualmente necessarie oltre a quelle gia'
previste, alfine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in
prossimita' di tutti i ricettori presenti durante le fasi di
coltivazione e ripristino previste e nei periodi di loro attivita';
11) in relazione all'edificio maggiormente prossimo all'area di cava
dopo il ricettore R1, identificato nello studio come ricettori R2, si
ritiene che lo stesso, sebbene attualmente disabitato (e come
dichiarato nello studio attualmente non abitabile e raggiungibile) e
quindi attualmente non propriamente identificabile come ambiente
abitativo, sia da considerarsi potenziale ricettore sensibile in
relazione ad un suo, anche se non prevedibile, futuro utilizzo con
permanenza di persone. Cio' premesso, nel caso in cui durante il
periodo di esercizio dell'attivita' di cava si verifichi presso tale
ricettore la permanenza, anche saltuaria, di persone, dovra' essere
garantito presso lo stesso il rispetto di tutti i valori limite
vigenti realizzando tempestivamente, se necessario, e mettendo in atto
tutte le azioni e interventi di mitigazione acustica eventualmente
necessari a garantirne il rispetto;
12) relativamente alle eventuali acque rinvenute nello scavo in fase
di coltivazione, dovranno essere previste zone di calma per la
sedimentazione della frazione piu' grossolana prima dell'immissione
nel corpo recettore (fiume Savio);
13) in relazione alla necessita' di tutela ambientale della risorsa
idrica in termini quantitativi, sancita dal Titolo IV del Piano di
Tutela della Acque, approvato dall'Assemblea legislativa con
delibazione n. 40 del 21/12/2005, finalizzata alla "salvaguardia delle
caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche
chimico-fisiche delle acque", nonche' al "mantenimento delle biocenosi
tipiche delle condizioni naturali locali", qualunque interazione
dell'attivita' con il fiume Savio, dovra' garantire la permanenza
nell'alveo di una quantita' di acqua compatibile con il deflusso
minimo vitale, cosi' come definito dall'art. 52 del PTA;
14) per quel che riguarda le modalita' di impianto del gruppo arboreo
previsto dal PAE da realizzarsi lungo il corso del fiume Savio,
andranno prese a riferimento le indicazioni progettuali contenute nel
PAE, stesso; relativamente invece alle piantumazioni di progetto,
andranno seguite le indicazioni contenute nell'Allegato "C" - Analisi
degli aspetti vegetazionali e paesaggistici;
15) in merito alla ipotesi progettuale di realizzare una fascia
boscata accompagnata da una siepe ecotonale sia in corrispondenza del
perimetro del lago lato E45 per una superficie complessiva pari a
1747,2 mq. che ad ovest dello stesso per una superficie complessiva di
1592,8 mq., e relativamente alla piantumazione di 11 esemplari di
Populus alba in corrispondenza della nuova viabilita' di accesso alle
abitazioni presenti, si specifica e si prescrive che tali soluzioni
progettuali previste dal proponente e intese come spostamento degli
interventi di recupero previsti dal PAE lungo il fiume Savio, vengano
comunque realizzate, nonostante la necessita' inderogabile di
preservare i boschi tutelati. Tale scelta, che va a scapito dell'uso
agricolo del suolo previsto dal PAE, viene ritenuta preferibile, e
comunque legittimata dal PIAE che prevede un'utilizzazione del suolo
ad area sistemata di tipo agricolo e/o forestale, sia per il maggior
valore ecologico della compagine arboreo-arbustiva di progetto,
rispetto ad un uso di tipo agricolo, nel contesto territoriale in cui
l'attivita' in esame si colloca, che per il fatto che si configura
come un intervento di compensazione degli impatti indotti sia
dall'escavazione che dalla realizzazione del lago, in termini di uso
delle risorse, occupazione di suolo, ecc.;
16) durante l'attivita' estrattiva e nelle fasi realizzative del lago,
sara' necessario prestare la massima attenzione alla vegetazione
presente che non andra' in alcun modo danneggiata o eliminata.
Inoltre, gli interventi di manutenzione, che andranno effettuati con
le modalita' descritte negli elaborati di screening con particolare
riferimento all'Allegato "C" - Analisi degli aspetti vegetazionali e
paesaggistici, dovranno essere prolungati fino a 10 anni dall'impianto
delle compagini arboree ed arbustive;
17) si prescrive inoltre che sia sulla necessita' di mantenere intatto
e inalterato il bosco presente, che sulla necessita' di effettuare la
manutenzione degli impianti di progetto e di prolungarla fino al
decimo anno dall'impianto stesso, venga stipulata una adeguata
fideiussione a garanzia finanziaria dell'adempimento degli obblighi,
derivanti dalla convenzione, da stipularsi secondo le modalita'
previste dall'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;
b) di quantificare in Euro 212,40, pari allo 0,02 % del valore
dell'intervento come sopra determinato, le spese istruttorie che, ai
sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del
proponente;
c) di dare atto che la liquidazione del 90% dell'importo sopra
richiamato, pari a Euro 191,16, all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena per l'attivita' istruttoria da essa svolta, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 8 della convenzione tra Comune
e Provincia citata in premessa, verra' effettuata con successivo
atto.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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