PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un nuovo stabilimento di rendering presso il sito produttivo Avi.Coop. sito nel comune di Cesena in Via del Rio n. 336

L'autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al
progetto di un nuovo stabilimento di rendering presso il sito
produttivo Avi.Coop. sito nel comune di Cesena in Via del Rio n. 336.
Il progetto e' stato presentato da Avi.Coop. Societa' Cooperativa
agricola.
Il progetto interessa il territorio della provincia di Forli'-Cesena e
del comune di Cesena.
Il progetto rientra nella categoria B.2.30 "Macelli aventi una
capacita' di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al
giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di
residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno" della L.R. 9/99 e s.m.i.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i.,
l'Autorita' competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta
provinciale prot. n. 60531/305 del 6/7/2009, ha assunto la seguente
decisione:
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche
descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell'art. 10,
comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto di un
nuovo stabilimento di rendering presso il sito produttivo Avi.Coop.,
sito nel comune di Cesena in Via del Rio n. 336, presentato da
Avi.Coop. Societa' Cooperativa Agricola dall'ulteriore procedura di
VIA con le seguenti prescrizioni:
1) al momento dell'acquisizione del titolo abilitativo alla
realizzazione del nuovo stabilimento di rendering, dovranno essere
puntualmente definiti gli standard pubblici relativi al verde e ai
parcheggi per il comparto produttivo in esame, stante l'intervenuta
efficacia della variante sopramenzionata;
2) la necessita' di richiedere autorizzazione in deroga per
particolari attivita' a carattere temporaneo (art. 11, comma 1 della
L.R. 15/01) dovra' essere valutata in dettaglio, oltre che per le due
fasi di cantiere individuate dal proponente (livellamento del terreno
e montaggio degli elementi prefabbricati), anche per il periodo
previsto per gli interventi relativi alle finiture esterne;
3) dovranno essere realizzate le barriere acustiche previste per il
rispetto dei limiti differenziali ai recettori n. 2 e 4, nel rispetto
delle disposizioni della strumentazione urbanistica e del Codice
civile;
4) qualora non risulti possibile agire sulle singole sorgenti,
abbattendo direttamente la loro potenza sonora o la loro emissione
(differente scelta dei macchinari o incapsulamento degli stessi),
dovra' essere realizzata la barriera acustica a schermatura degli
impianti esterni del nuovo rendering prevista dallo studio
presentato;
5) si ritiene necessaria la realizzazione di una barriera a
schermatura della rotonda per mitigare l'effetto dell'avvicinamento
della viabilita' ai recettori presenti e previsti, dovuto alla
realizzazione della nuova rotonda; la barriera dovra' essere
realizzata contestualmente alla rotonda stessa;
6) si chiede di anticipare le tempistiche previste dall'AIA per la
realizzazione della separazione delle acque di processo dalle acque
meteoriche relative alle coperture della nuova centrale termica e
dell'impianto di rendering, affinche' a progetto realizzato il
contributo idrico proveniente dai tetti delle strutture suddette non
gravi sul depuratore aziendale;
7) dato che le verifiche in tempo di pioggia risultano soddisfatte
avendo assunto che il livello in vasca di equalizzazione e' mantenuto
circa a meta' del riempimento massimo, lasciando un volume di
disponibile di accumulo di circa 500 mc., tale accorgimento dovra'
essere costantemente garantito durante la gestione dell'impianto;
8) dall'analisi svolta e' risultato che, oltre al punto precedente,
dovra' essere posta particolare attenzione al possibile, anche se
limitato, incremento di temperatura dovuto agli apporti dei reflui
delle nuove unita' produttive; dovra' pertanto essere valutata ed
opportunamente monitorata la necessita' di potenziare in estate, in
tempo secco, l'apporto di ossigenazione in vasca;
b) di quantificare in Euro 3.327,00, pari allo 0,02% del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono
a carico del proponente;
c) di trasmettere la presente delibera all'Amministrazione comunale di
Forli', ad Avi.Coop. Societa' Cooperativa agricola ed al Servizio
Ambiente della Provincia di Forli'-Cesena;
d) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione
territoriale per il seguito di competenza;
e) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
f) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
ai sensi dell'art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
s.m.i., il presente partito di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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