COMUNE DI BORGHI (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Titolo III - Procedura di VIA - Deliberazione relativa alla decisione finale della procedura di VIA concernente il progetto relativo al Piano di coltivazione e progetto di sistemazione della cava di calcare, argilla e arenaria denominata Ripa Calbana per complessivi mc. 7.700.000 in un decennio

L'Autorita' competente Comune di Borghi - Ufficio Tecnico - Piazza
Lombardini n. 7 - 47030 Borghi, comunica la deliberazione relativa
alla decisione finale della procedura di VIA concernente il progetto
relativo al piano di coltivazione e progetto di sistemazione della
cava di calcare, argilla e arenaria denominata Ripa Calbana per
complessivi mc. 7.700.000 in un decennio.
Il progetto e' stato presentato da:
- CEISA SpA, Via Emilia Est n. 11 - 47039 Savignano sul Rubicone
(FC);
- CABE Srl Via Portici Torlonia n. 16 - 47822 Santarcangelo di Romagna
(RN).
Il progetto e' localizzato nel territorio del comune di Borghi in
localita' Masrola nella provincia di Forli-Cesena e relativamente ai
potenziali impatti l'intervento estrattivo interessa anche il
territorio del comune di Torriana e della provincia di Rimini.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
con atto di Giunta municipale n. 42 del 9/5/2009, ha assunto la
seguente decisione:
delibera:
1) di ritenere la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, per il piano di coltivazione e il progetto di
sistemazione della cava Ripa Calbana polo estrattivo 12 in localita'
Masrola di Borghi, presentato dalle ditte CEISA SpA Via Emilia Est n.
11 Savignano sul Rubicone e CABE Srl, Via Portici Torlonia n. 16
Santarcangelo di Romagna, poiche' il progetto in narrativa, secondo
gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno
23/4/2009 e relativo rapporto ambientale, e' nel complesso
ambientalmente compatibile;
2) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito
integralmente riportate ed indicate nelle conclusioni del "Rapporto
sull'impatto ambientale", sottoscritto il 23/4/2009 nell'apposita
Conferenza dei Servizi, ed accettato senza riserve dalle ditte
proponenti, rapporto ambientale che, anche se materialmente non
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante
e sostanziale:
"A conclusione delle valutazioni espresse nel presente rapporto, si
ritiene che il progetto relativo alla coltivazione e sistemazione del
Polo estrattivo Ripa Calbana, in localita' Masrola nel comune di
Borghi, presentato dalle ditte C.E.I.S.A. SpA (con sede legale
Savignano sul Rubicone (FC), in Via Emilia Est n. 11) e CABE Srl (con
sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN), in Via Dante di Nanni
16/c), sia nel complesso ambientalmente compatibile.
Si ritiene comunque che, in base alle valutazioni espresse nel
presente rapporto, il progetto in esame possa essere realizzato a
condizione che vengano ottemperate le prescrizioni precedentemente
citate nei punti 1.C, 2.C, 3.C, 4.C e 5.C del presente rapporto, che
si riportano di seguito per semplicita' di lettura, e quelle stabilite
dagli Enti competenti al rilascio delle specifiche autorizzazioni che
vengono ricomprese dalla presente procedura, con particolare
riferimento a:
- prescrizioni impartite dalla Comunita' Montana dell'Appennino
Cesenate, riportate all'interno dei pareri in Allegato 3 (parte
integrante del presente rapporto ambientale), ai fini del superamento
del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23);
- prescrizioni espresse dalla Commissione Infraregionale delle
Attivita' estrattive (Allegato 7), al cui parere e' subordinato il
successivo rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva da
parte del Comune di Borghi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17 luglio
1991, n. 17. Si precisa che quanto sotto riportato rappresenta
l'integrazione delle valutazioni risultanti da due distinte fasi
istruttorie da parte della Commissione: la prima (seduta della
Commissione del 10/11/2008) relativa al progetto iniziale ed alle
successive integrazioni e la seconda (seduta della Commissione del
9/3/2009) a seguito delle ulteriori modifiche apportate al progetto
dalle ditte nel mese di gennaio 2009, sulla base del confronto con la
Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici di Ravenna;
1) alla luce di quanto valutato al paragrafo 1.B.4 del presente
rapporto ambientale e di quanto emerso dal parere della Commissione
tecnica infraregionale per le attivita' estrattive, i quantitativi
oggetto dell'autorizzazione alle attivita' estrattive dovranno essere
verificati alla luce delle potenzialita' complessive espresse per il
decennio, dei quantitativi gia' estratti e commercializzati a far data
dall'adozione del PAE, degli eventuali quantitativi di materiale
giacente presso l'area di cava e commercializzabili, nonche' delle
ultime modifiche progettuali;
2) in sede di autorizzazione alle attivita' estrattive, dovra' essere
prevista idonea garanzia fideiussoria, relativa agli interventi di
sistemazione finale, mitigazione e compensazione, per un importo
totale non inferiore a 1.840.000/00 Euro complessivi, comprensivi dei
contributi di entrambe le ditte;
3) dovra' essere approfondita la conoscenza e dovranno essere
monitorati i dissesti (frana attiva e frana quiescente) che rientrano
nei confini del Polo estrattivo, anche se non coinvolti direttamente
dall'attivita' estrattiva, identificati all'interno della Tavola 1
"Carta inventario dei dissesti" del P.A.I., allo scopo di verificarne
l'interferenza e la compatibilita' con l'attivita' di escavazione;
4) dovranno essere eseguite opportune indagini archeologiche
preventive prima dell'avvio di qualunque intervento che alteri lo
stato morfologico attuale; tali indagini dovranno essere effettuate a
mezzo ricognizioni da parte di personale specializzato ed
eventualmente con limitate trincee di verifica;
5) la convenzione fra proponenti e Comune di Borghi, relativa alla
nuova autorizzazione estrattiva, dovra' prevedere esplicite
indicazioni nel caso di rinvenimenti archeologici, coerentemente con
quanto gia' previsto dall'art. 24 della convenzione stipulata nel 2003
fra i soggetti sopraccitati; in particolare, la convenzione dovra'
fare esplicito obbligo alle ditte di sostenere gli oneri di un
eventuale scavo archeologico, poiche' infatti eventuali rinvenimenti
imporrebbero, non la semplice rimozione dei reperti, ma indagini
archeologiche scientificamente condotte da personale specializzato;
6) preliminarmente all'autorizzazione alle attivita' estrattive del
primo quinquennio, ai fini del rilascio della stessa, dovranno essere
presentate al Comune di Borghi idonee verifiche su sezioni
caratteristiche dei previsti gradoni di altezza pari a 16 m, oppure
dovra' essere definito e verificato un diverso profilo, ferma restando
la necessita' di salvaguardia della porzione di bosco tutelata dal
PAE;
7) al momento della presentazione dell'istanza per l'ottenimento
dell'autorizzazione per il piano di coltivazione relativo al secondo
quinquennio in esame, dovranno essere ripresentate al Comune di Borghi
le tavole (planimetrie e sezioni) adeguate secondo i medesimi criteri
di modifica applicati a quelle del primo quinquennio, ripresentate in
sede di integrazioni, in particolare in relazione alla necessita' di
salvaguardia delle aree boscate tutelate dal PAE; a tal fine si cita a
riferimento la tavola 10q MOD. del mese di settembre 2008, in cui
vengono evidenziate le porzioni che sono state oggetto di modifica per
quanto riguarda il Piano quinquennale;
8) nel caso venissero a decadere le condizioni per una prosecuzione
congiunta dell'attivita' da parte delle due ditte, per entrambe le
fasi autorizzative relative al decennio in esame, dovra' essere
attivata nuova procedura di valutazione di impatto ambientale (a cui
seguira' nuova autorizzazione) da ciascuno dei proponenti
distintamente;
9) non si ritiene che sia ammissibile il protrarsi della situazione
attuale e degli impatti da essa derivanti a carico della popolazione
di Masrola, oltre il termine temporale che le ditte stesse individuano
come limite massimo per la realizzazione dello
spostamento/sostituzione o eliminazione previsti per l'impianto n. 2
di pertinenza di C.E.I.S.A. SpA in corrispondenza della cosiddetta
"trincea di base"; non sara' quindi concessa la nuova autorizzazione
all'attivita' estrattiva per il quinquennio successivo, a meno che, al
momento del rilascio della nuova autorizzazione non si sia provveduto
allo spostamento/sostituzione o eliminazione dell'impianto n. 2;
10) in riferimento alla prescrizione precedente, nel caso
sopravvenissero condizioni ostative alla sostituzione dell'attuale
impianto n. 2 della ditta C.E.I.S.A. SpA, ad oggi non preventivabili e
comunque non connesse alla volonta' della ditta, si potra' valutare la
possibilita' di ricorrere ad una mera delocalizzazione dell'impianto
attuale; si sottolinea comunque che non potra' essere rilasciata
alcuna ulteriore autorizzazione all'attivita' estrattiva se non si
perverra' allo spostamento dell'impianto di frantumazione rispetto
alla posizione che ad oggi occupa, in favore di un'ubicazione piu'
arretrata e maggiormente distante dal centro abitato di Masrola di
Sotto, oppure, in alternativa, semplicemente alla sua dismissione e
conseguente rimozione;
11) dovra' essere data tempestiva comunicazione all'Amministrazione
Provinciale di Forli'-Cesena Servizio Pianificazione territoriale, ad
ARPA e ad AUSL dell'avvenuta realizzazione di una delle prescrizioni
di cui ai 2 punti precedenti;
12) come stabilito dall'art. 5, comma 4 del DLgs 117/08, il Piano di
Gestione "e' modificato se subentrano modifiche sostanziali nel
funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione o
nel tipo di rifiuti di estrazione depositati ed e' comunque
riesaminato ogni cinque anni. Le eventuali modifiche sono notificate
all'autorita' competente". Pertanto il Piano dovra' essere riesaminato
in caso di richiesta di prolungamento di un anno dell'autorizzazione
all'attivita' estrattiva (facolta' prevista dalla L.R. 17/91), in caso
di prosecuzione dell'attivita' estrattiva per il secondo quinquennio
in esame e comunque nell'eventualita' che vengano variate le previste
aree di deposito. Inoltre, qualora il prolungamento della coltivazione
oltre i 5 anni, ad esempio in virtu' della proroga della prima
autorizzazione quinquennale, comporti il superamento del limite dei 3
anni previsto per il deposito di rifiuti derivanti da operazioni di
estrazione e trattamento, le strutture di deposito che si verranno
cosi' ad individuare dovranno essere oggetto di apposita
autorizzazione ai sensi dell'art. 7 ed in tal caso comporteranno gli
ulteriori adempimenti di cui agli artt. 9 e 11 del DLgs 117/08;
13) qualora l'attivita' estrattiva prosegua oltre il primo quinquennio
autorizzativo ed in riferimento a quanto prescritto ai precedenti
punti 9 e 10, in previsione del rinnovo dell'autorizzazione il
piazzale in cui e' attualmente ubicato l'impianto n. 2 della ditta
C.E.I.S.A. SpA, dovra' risultare sgombro e le attivita' di
sistemazione dovranno essere realizzate secondo quanto previsto al
punto 21 del paragrafo 3.C.2 "Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi e
paesaggio". La documentazione attestante la sistemazione dell'area
dovra' essere presentata contestualmente alla relazione annuale da
consegnare al Comune (report periodici relativi ai quantitativi
annualmente estratti), per l'anno di coltivazione successivo a quello
della delocalizzazione dell'impianto suddetto;
14) la realizzazione dell'invaso di ritenuta per l'accumulo ed il
riutilizzo della risorsa idrica previsto dal progetto di ripristino
quinquennale cosi' come modificato a gennaio 2009, dovra' essere
oggetto di screening di competenza regionale, che dovra' risultare
gia' concluso al momento della presentazione della richiesta di nuova
autorizzazione estrattiva per il secondo quinquennio;
15) al termine del primo quinquennio autorizzativo, indipendentemente
dall'effettiva cessazione o meno dell'attivita' estrattiva sull'area
in esame, dovra' essere avviata, all'interno del polo estrattivo, la
realizzazione dell'invaso di cui al punto precedente, di capacita'
minima pari a 300 mc. ed idoneo a raccogliere le acque destinate a
soddisfare almeno parzialmente il fabbisogno idrico delle aree a
verde;
16) rispetto al piano di ripristino decennale presentato, dovranno
essere aggiunti ulteriori piazzali intermedi, di larghezza sufficiente
alla messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, finalizzati alla
rottura della monotonia visiva ed alla creazione di macchie di
vegetazione quanto piu' possibile consistenti ed in continuita' con la
vegetazione gia' in progetto. Dovranno essere previsti, in
particolare, un ulteriore piazzale nella porzione sommitale, ad
interrompere la serie di gradoni compresi tra le quote 264 m e 352 m,
ed un altro sul fronte di cava lato ovest, ad intervallare la prima
serie di gradoni che si incontra tra la trincea di base e la quota 200
m; tali modifiche progettuali non dovranno comportare una maggiore
pendenza delle scarpate;
17) in merito alla realizzazione della fascia arborata come
schermatura dell'abitato di Masrola, si prescrive che le azioni di
mitigazione dovranno interessare le aree non soggette all'attivita' di
cava ubicate tra la viabilita' interna al polo di collegamento, tra
gli impianti n. 1 e n. 2 ditta C.E.I.S.A. SpA e la S.P. Uso,
rappresentate nella Fig. 1 del paragrafo 3.B.3 "Flora, vegetazione,
fauna ed ecosistemi". Dal momento che la funzione principale di tale
intervento e' quella di costituire uno schermo rispetto alla
dispersione delle polveri e in secondo luogo di diminuire la
visibilita' dell'area estrattiva relativamente alle abitazioni ad essa
piu' prossime, si ritiene che il sesto di impianto scelto debba
portare alla realizzazione di una cortina spessa e continua, nella
quale sia gli alberi che gli arbusti vengano messi a dimora in piu'
file sfalsate al fine di limitare il piu' possibile la presenza di
spazi vuoti. Si ritiene, inoltre, necessario privilegiare, per quel
che riguarda le essenze da impiantare, specie poco idroesigenti e
capaci di resistere a prolungati periodi siccitosi e si specifica che
devono essere utilizzate esclusivamente essenze autoctone;
18) sottolineando inoltre che la misura mitigativa di cui al punto
precedente e' ritenuta di fondamentale rilevanza come schermatura
dalle emissioni provenienti principalmente dall'impianto n. 2 della
ditta C.E.I.S.A. SpA e di conseguenza necessaria fin dai primi anni
dell'attivita' di coltivazione dal momento che per l'impianto citato
e' previsto il futuro spostamento in zone gia' schermate
morfologicamente, la messa a dimora degli elementi vegetali arborei e
arbustivi dovra' essere effettuata e conclusa durante il primo anno
del quinquennio attualmente in fase autorizzativa;
19) come previsto dalle ditte nelle integrazioni presentate in data
gennaio 2009, dovra' essere dato riscontro, nelle comunicazioni
annuali al Comune di Borghi, dello stato di avanzamento delle misure
adottate, attraverso relazioni tecnico descrittive e documentazioni
fotografiche che attestino l'effettiva realizzazione degli interventi
con cadenza annuale e l'efficacia di tali misure;
20) in riferimento a quanto valutato al paragrafo 3.B.3 "Flora,
vegetazione, fauna ed ecosistemi" e a quanto prescritto al punto 16
del presente rapporto ambientale, in merito alle previsioni relative
alle opere di ripristino previste alla fine del piano di estrazione
decennale ed in particolare alla necessita' di prevedere ulteriori
gradoni di ampiezza utile alla piantumazione di essenze
arboreo-arbustive, sul fronte di cava lato Ovest, si prescrive che
l'impianto vegetativo dovra' seguire gli stessi criteri adottati per i
terrazzamenti gia' previsti;
21) relativamente al piazzale-area lavoro dell'impianto 2 della ditta
C.E.I.S.A. SpA si ritiene che la sistemazione di tale area debba
seguire i criteri definiti dalla Tav. 2 "Planimetria di progetto"
allegata alla relazione tecnica relativa alle "Opere naturalistiche di
compensazione e mitigazione degli impatti" (Modifiche gennaio 2009).
Il ripristino di tale area dovra', inoltre, essere previsto sia a
seguito della dismissione completa dell'impianto in esame,
nell'ipotesi di cessazione completa dell'attivita' a fine quinquennio,
sia a seguito della spostamento/dismissione dell'impianto stesso,
condizione ritenuta propedeutica alla prosecuzione dell'escavazione
durante il secondo quinquennio autorizzativo;
22) relativamente ai sistemi di irrigazione della vegetazione ed alle
fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, le medesime tecniche di
irrigazione previste dal progetto di ripristino decennale, come
definito nelle integrazioni presentate nel settembre 2008, dovranno
essere applicate anche agli impianti relativi al ripristino al termine
del primo quinquennio autorizzativo e a quelli relativi agli
interventi di mitigazione a schermatura dell'abitato di Masrola;
23) successivamente alla realizzazione di un invaso di ritenuta della
risorsa idrica, da ubicarsi all'interno del polo estrattivo, come
prescritto ai punti 14 e 15 del presente rapporto ambientale, per la
manutenzione degli impianti relativi al ripristino al termine del
secondo quinquennio autorizzativo e a quelli relativi agli interventi
di mitigazione a schermatura dell'abitato di Masrola, si dovra'
utilizzare, in prima istanza, l'acqua ritenuta nell'invaso in esame
ed, in caso di insufficienza di tale risorsa, si potra' ricorrere
all'uso di autobotti e cisterne, secondo le modalita' previste dai
proponenti;
24) in merito al piano-programma di manutenzione, si ritiene che il
risarcimento delle fallanze nell'impianto arbustivo ed arboreo, da
eseguire nel periodo autunnale, le ripuliture degli impianti arbustivi
e arborei tramite sfalcio delle erbe infestanti, da effettuare
all'inizio del periodo estivo, e l'irrigazione di soccorso da
effettuare ogni qualvolta se ne presenti la necessita' andranno estese
ai primi cinque anni successivi l'impianto, sia per quanto concerne
gli interventi di mitigazione che di ripristino quinquennale e
decennale; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni
previsti sara' necessario prolungare gli interventi fino alla completa
e definitiva riuscita dell'impianto, nel caso in cui si presentino
situazioni di criticita'/sofferenza, legati sia alla carenza idrica,
che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che,
ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita
e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti e tali per
cui non sia piu' garantita la funzione che l'intervento in esame e'
chiamato a svolgere, e cioe' di formare una barriera per le polveri e
di diminuire la visibilita' dell'area di cava;
25) posto che in sede di sopralluogo del 16/10/2008 e' stata rilevata
una presenza consistente di materiale polverulento depositato al suolo
e lungo la viabilita', in particolare sui piazzali relativi agli
impianti di lavorazione della ditta C.E.I.S.A. SpA, si ritiene
necessaria l'effettuazione di controlli analitici che permettano la
determinazione delle frazioni gralulometriche. Si valutino le
metodologie di campionamento piu' idonee ad ottenere una
caratterizzazione rappresentativa, considerando anche l'opportunita'
di prelevare campioni da punti diversi e/o con metodologie diverse
qualora risultasse necessario per la finalita' suddetta; i risultati
dei controlli analitici eseguiti a carico dei proponenti dovranno
essere inviati ad AUSL, all'Amministrazione comunale di Borghi e
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale, contestualmente ai risultati del piano di
monitoraggio di cui al punto seguente;
26) alla luce di quanto evidenziato nello studio presentato e dei
risultati delle simulazioni effettuate, di quanto esposto al paragrafo
3.B.5 "Aria" e di quanto espressamente presentato dal proponente in
merito all'esecuzione di un monitoraggio, si ritiene necessario
pianificare e predisporre un programma di monitoraggio della qualita'
dell'aria della zona, a carico delle ditte, seguendo le indicazioni
operative di seguito riportate:
a) e' necessario prevedere un piano di monitoraggio della qualita'
dell'aria durante lo svolgimento delle attivita' di coltivazione
caratterizzato, come minimo, da una campagna di monitoraggio estiva
della durata di 15 giorni consecutivi ciascuna per ogni singolo
ricettore, in modo da poter verificare il livello di qualita'
dell'aria nei periodi monitorati e l'eventuale impatto prodotto
dall'attivita' estrattiva. Tali campagne dovranno essere effettuate in
periodi caratterizzati da operazioni di coltivazione particolarmente
gravosi in termini di emissioni di inquinanti in relazione
all'ubicazione dei punti di monitoraggio e dei ricettori esistenti; le
rilevazioni dovranno essere corredate da annotazioni, per ogni
giornata della campagna, riguardanti lo stato di funzionamento del
frantumatore piu' prossimo nonche' l'intensita' e la direzione del
vento e le condizioni meteoclimatiche; tale monitoraggio dovra' essere
effettuato nella prima stagione estiva successiva all'autorizzazione;
b) le campagne di monitoraggio dovranno essere effettuate in
prossimita' dei ricettori individuati, indicati come R2 ed R3
nell'elaborato 2.4. "Relazione sullo stato previsionale della qualita'
dell'aria" allegato al SIA, preferibilmente sul lato piu' lontano
dalla S.P. n. 13, in direzione del polo estrattivo e comunque
preventivamente concordati, anche per quel che riguarda le metodologie
di analisi e l'elaborazione dei dati, con AUSL, Comune di Borghi e
Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione
territoriale;
c) dovranno essere monitorati i parametri PM10, PM2,5 e polveri totali
sospese, mediante mezzo mobile, oppure attraverso altra metodologia di
campionamento ritenuta maggiormente significativa e utile allo scopo
prefissato;
d) nell'eventualita' che durante le campagne di monitoraggio si
verifichino (secondo quanto disposto e previsto dagli Enti sopra
citati) condizioni (sia in termini di presenza e modalita' di
lavorazioni e coltivazioni sia in termini di condizioni meteo o eventi
di altro genere) che possano causare l'acquisizione di dati non
significativi per gli scopi prefissati, la campagna specifica dovra'
essere ripetuta;
e) nell'eventualita' che le campagne di misure effettuate durante la
coltivazione della cava evidenzino situazioni di criticita' in termini
di qualita' dell'aria e di protezione della salute umana e della
vegetazione, verranno immediatamente identificate e messe in atto, dal
proponente, misure di mitigazione opportune in grado di garantire il
rispetto dei limiti di legge;
27) il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovra' essere ripetuto,
presso gli stessi ricettori gia' considerati nella campagna relativa
allo stato attuale, qualora si verifichino cambiamenti strutturali e
gestionali negli impianti e nelle operazioni di coltivazione. In
particolare dovra' essere eseguita una campagna di monitoraggio della
qualita' dell'aria, con modalita' analoghe a quelle di cui al punto
precedente, a seguito dello spostamento/dismissione dell'attuale
impianto n. 2 della ditta C.E.I.S.A. SpA e della prevista
realizzazione del nuovo impianto. Tali rilievi dovranno essere svolti
entro 6 mesi dalla dismissione o delocalizzazione del vecchio
impianto;
28) gli esiti dei monitoraggi di cui ai punti precedenti, dovranno
essere inviati entro 3 mesi dall'effettuazione delle campagne, ad
AUSL, all'Amministrazione comunale di Borghi e all'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
29) in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e tutelare la salute pubblica; in particolare dovranno essere
adottate le seguenti misure di mitigazione, gia' in parte previste dal
progetto presentato:
• diminuzione delle altezze di caduta dei materiali estratti dal banco
conseguita dall'introduzione di gradoni intermedi lungo i fronti di
scavo principali;
• attivazione di pratiche estrattive in trincea alla base dei fronti
principali di scavo;
• asportazione dei materiali in rapida successione dalla fase di
abbattimento dal banco;
• umidificazione durante i periodi secchi dei depositi di accumulo
provvisorio e delle vie di transito alle aree di scavo non asfaltate,
dei piazzali di carico e manovra;
• ulteriori misure di mitigazione, in aggiunta alla bagnatura dei
percorsi, quali ad esempio interventi periodici di raccolta o di
aspirazione (con filtro ad acqua) della polvere depositata in tutte le
sedi ove esiste la possibilita' di un risollevamento per effetto
eolico o per transito di mezzi, ecc., previa verifica di fattibilita'
ed efficacia della misura stessa, in particolare relativamente al
primo quinquennio autorizzativo, antecedente la
dismissione/delocalizzazione dell'attuale impianto n. 2 della ditta
C.E.I.S.A. SpA;
• mantenimento in efficienza del dispositivo per l'aspirazione delle
polveri prodotte dalla macchina impiegata per l'esecuzione dei fori
per le mine;
• ubicazione degli accumuli di materiale movimentato non in
prossimita' dei ricettori presenti;
• durante il trasferimento dei materiali negli impianti potranno
essere utilizzati solo autocarri dotati di teloni copri scopri;
• lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell'uscita dall'area di cava;
• impiego di nebulizzatori o sistemi di abbattimento polveri similari
in corrispondenza dei vagli e dei mulini, in particolare relativamente
al nuovo impianto in progetto;
• tutti i nastri trasportatori, utilizzati per i materiali piu'
sottili dovranno essere dotati di braccio mobile al fine di limitare
la caduta dei materiali durante l'accumulo;
• spazzatura costante delle polveri nei tratti di viabilita' pubblica
limitrofa all'uscita delle cave;
• introduzione di strutture schermanti e piantumazione di essenze
arbustive particolarmente efficaci a intercettare le polveri sospese,
giustamente posizionate nelle aree piu' prossime agli impianti e alle
periferie del polo estrattivo maggiormente interessate dall'azione dei
venti dominanti (come meglio indicato al paragrafo 3.C.1 "Flora,
vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio");
30) durante il periodo di operativita' della cava deve essere prevista
l'effettuazione di rilievi fonometrici secondo modalita' di seguito
descritte:
a) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori
limite differenziali di rumore in periodo diurno presso i ricettori
presenti maggiormente esposti, ricettori R1, R2 (o R5) ed R3. Tali
rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti abitativi
monitorando il rumore residuo in assenza di attivita' di coltivazione
e il livello equivalente di rumore ambientale in fase di esercizio;
b) devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore
ambientale in periodo diurno, della durata non inferiore alle 16 ore
in continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi
all'area di cava e alla viabilita' di accesso ricettori R1, R2 (o R5)
ed R3, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente, sia in
assenza di attivita' di cava che in fase di esercizio, al fine di
verificare i possibili incrementi di rumorosita' prodotti
dall'attivita' in esame rispetto ai livelli esistenti ed il rispetto
dei valori limite vigenti nelle aree monitorate;
c) il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovra' essere
effettuato, con oneri a carico della societa' proponente, entro 3 mesi
dalla data di entrata in vigore dell'autorizzazione all'escavazione e
comunque in condizioni di lavorazione maggiormente gravose per i
singoli ricettori monitorati al fine di disporre di dati significativi
per la valutazione dello stato attuale;
d) il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovra' essere ripetuto,
presso gli stessi ricettori gia' considerati nel rilevamento dello
stato attuale, qualora si verifichino cambiamenti strutturali e
gestionali negli impianti e nelle operazioni di coltivazione. In
particolare dovranno essere eseguiti rilievi fonometrici a seguito
dello spostamento/dismissione dell'attuale impianto n. 2 della ditta
C.E.I.S.A. SpA e/o della prevista realizzazione del nuovo impianto; in
entrambi i casi le scelte progettuali dovranno comprendere sistemi di
insonorizzazione dei frantoi. Tali rilievi dovranno essere svolti
entro 3 mesi dalla dismissione o delocalizzazione del vecchio impianto
avendo cura di evitare il periodo di attivita' di cantiere relativo
alla dismissione stessa;
e) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno
essere eseguiti in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un
tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalle
societa' proponenti. La data ed il programma d'esecuzione dei rilievi
fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest'ultimo
non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e comunicati al
Comune di Borghi ed alla Provincia di Forli'-Cesena Servizio
Pianificazione territoriale;
31) tutti i risultati e le relative conclusioni, dovranno essere
trasmessi, entro 3 mesi dall'effettuazione dei rilievi fonometrici di
cui alla prescrizione precedente, all'Amministrazione comunale di
Borghi, all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio
Pianificazione territoriale e ad ARPA;
32) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti,
dovranno tempestivamente essere messe in atto dai proponenti, a
proprio carico, idonee misure di mitigazione acustica al fine di
garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori
presenti, quali ad esempio il posizionamento di barriere antirumore,
di schermature alla stregua di ricomposizioni morfologiche e cortine
vegetative ad integrazione di quanto gia' realizzato e presente in
sito; dovra', inoltre, essere dato riscontro, contestualmente alla
presentazione dei risultati dei monitoraggi, della realizzazione delle
eventuali misure di mitigazione previste;
33) durante le attivita' di coltivazione dovranno comunque essere
messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle
emissioni sonore sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature
ed il mantenimento in buono stato delle stesse, operanti in
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole
attivita';
34) alla luce delle considerazioni esposte in merito alle opere di
compensazione e in relazione alla effettiva disponibilita' delle aree
gia' allo stato attuale in quanto non interessate dall'attivita'
estrattiva, si prescrive che le piantumazioni previste vengano
effettuate in periodo idoneo ai fini dell'attecchimento e concluse
entro il secondo anno dell'autorizzazione relativa al primo
quinquennio. L'area da piantumare dovra' corrispondere a quella
individuata alla Tav. 2 "Planimetria di progetto" allegata alle
modifiche ed integrazioni progettuali presentate da Studio Verde SpA
nel mese di gennaio 2009 a cui dovra' essere aggiunta una ulteriore
area, collocata ad Ovest rispetto a quella identificata ed a Nord
rispetto all'impianto della ditta CABE S.r.l., inclusa nella tavola di
progetto di sistemazione quinquennale "Planimetria stato finale" (Tav.
12q), presentata dalle ditte proponenti in data aprile 2008, tra le
AREE 1, rappresentata nella Fig. 2 del paragrafo 5.B "Valutazioni in
merito alle misure di compensazione";
35) gli interventi di manutenzione, comprendenti il risarcimento delle
fallanze, le ripuliture degli impianti arbustivi e arborei tramite
sfalcio delle erbe infestanti e l'irrigazione di soccorso da
effettuare nel periodo estivo ogni qualvolta se ne presenti la
necessita', dovranno avvenire secondo quanto gia' prescritto al punto
24 del paragrafo 3.C.2 "Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi e
paesaggio" relativamente alle opere di ripristino e mitigazione;
36) relativamente ai sistemi di irrigazione della vegetazione ed alle
fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, si fa riferimento a
quanto prescritto ai punti 22 e 23 del paragrafo 3.C.2 "Flora,
vegetazione, fauna, ecosistemi e paesaggio";
37) al fine di monitorare l'effettivo stato di attecchimento
dell'impianto, come peraltro gia' previsto dalle ditte nelle
integrazioni presentate in data gennaio 2009, dovra' essere inviata al
Comune, con cadenza annuale, da far coincidere con i report relativi
ai quantitativi di materiale annualmente estratto, una relazione
tecnica e descrittiva delle opere realizzate corredata da
documentazione fotografica;
38) le ditte dovranno rendersi disponibili a partecipare ai Consigli
aperti che verranno indetti dal Comune di Borghi, almeno con cadenza
annuale, per argomentare in merito ai punti definiti dall'ordine del
giorno della seduta in relazione allo stato di avanzamento della
coltivazione e della messa in opera delle mitigazioni e compensazioni,
nonche' della dismissione/spostamento/sostituzione dell'impianto n. 2
della ditta C.E.I.S.A. SpA, o di eventuali modifiche sostanziali delle
previsioni gestionali di progetto fin qui esplicitate.
Infine si da' atto di quanto dichiarato dalle ditte, ovvero che quanto
autorizzato ai sensi degli artt. 269 e 281 del DLgs 152/06, Parte
Quinta, Titolo I (emissioni in atmosfera) e ai sensi del DLgs 152/06,
DGR 286/05, DGR 1860/06 e L.R. 3/99 (scarico in acque superficiali)
non subira' modifiche. Pertanto si confermano le prescrizioni
contenute negli atti di autorizzazione rilasciati dai competenti
uffici provinciali, di cui di seguito si riportano gli estremi:
emissioni in atmosfera
- autorizzazione n. 69 dell'8/2/2008 rilasciata alla ditta C.E.I.S.A.
SpA;
- autorizzazione n. 70 dell'8/2/2008 rilasciata alla ditta CABE Srl;
scarico in acque superficiali
- autorizzazione n. 118 del 4/3/2008 rilasciata alla ditta C.E.I.S.A.
SpA;
- autorizzazione n. 192 del 16/4/2009 rilasciata alla ditta CABE Srl.
Per ulteriore chiarezza e semplicita' ad uso delle ditte, si
riassumono di seguito le informazioni che dovranno essere trasmesse al
Comune di Borghi, unitamente ai report periodici relativi ai
quantitativi annualmente estratti:
- stato di avanzamento del piano di coltivazione in relazione alle
tempistiche ipotizzabili per la dismissione/spostamento/sostituzione
dell'impianto n. 2 della ditta C.E.I.S.A. SpA;
- stato di avanzamento degli interventi di sistemazione dell'attuale
piazzale dell'impianto n. 2 della ditta C.E.I.S.A. SpA, a seguito
della rimozione dello stesso;
- stato di avanzamento della messa in opera delle misure di
mitigazione/compensazione.";
3) di dare atto che la procedura di VIA conclusasi con una valutazione
ambientale complessiva positiva, ricomprende e sostituisce gli atti
autorizzativi gli atti di assenso comunque denominati in materia di
tutela ambientale e paesaggistico territoriale, di competenza della
Regione, della Provincia, del Comune, ma di ritenere opportuno, data
la complessita' e la necessita' di coordinazione degli interventi
estrattivi in parola, procedere al rilascio di singole autorizzazioni
all'attivita' estrattiva, facendole precedere dalla sottoscrizione
della convenzione tipo regionale in materia di attivita' estrattiva di
cui alla L.R. 17/91, opportunamente integrata con le prescrizioni, le
tempistiche e le indicazioni salienti del rapporto ambientale
sottoscritto in data 23/4/2009, distinte per i diversi soggetti
attuatori;
4) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 10 dalla data di esecutivita' della presente deliberazione;
5) di quantificare in Euro 30.510,95 pari allo 0,04 % del valore
dell'intervento, come determinato in narrativa, le spese istruttorie
che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico
delle ditte proponenti;
6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione tra Comune
di Borghi e Provincia di Forli'-Cesena, citata in premessa, il 90%
dell'importo sopra citato, pari a Euro 27.459,86, spetta alla
Provincia, per l'attivita' istruttoria da essa svolta;
7) di provvedere ad effettuare il pagamento delle suddette spese di
istruttoria di spettanza della Provincia, pari a Euro 27.459,86 dopo
aver incassato il versamento che verra' effettuato dalle societa'
proponenti CEISA SpA e CABE Srl;
8) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alle societa' proponenti CEISA SpA e CABE Srl;
9) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alle Amministrazioni interessate;
10) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione;
11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del DLgs 267/00, stante l'urgenza dei
successivi adempimenti.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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