REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2009, n. 2

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLE COMMISSIONI E DI ALTRI ORGANISMI COL- LEGIALI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 19 FEBBRAIO 2008, N. 4

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con deliberazione n. 451 del 6 aprile 2009
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 118 del 23 aprile 2009
il seguente regolamento:
TITOLO I
OGGETTO
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento da' attuazione all'art. 8, comma 1, della
Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 (Disciplina degli accertamenti
della disabilita'. Ulteriori misure di semplificazione ed altre
disposizioni in materia sanitaria e sociale), procedendo a sopprimere
o ridisciplinare le Commissioni e gli altri organismi collegiali
operanti in materia sanitaria e sociale elencati al comma 1 del
medesimo articolo, di seguito specificatamente indicati al Titolo II e
al Titolo III del presente Regolamento.
TITOLO II
COMMISSIONI
E ORGANISMI COLLEGIALI SOPPRESSI
Art. 2
Soppressione di Commissioni e di organismi collegiali
1. Sono soppressi i seguenti organismi:
a) Commissione per l'ampliamento dei cimiteri di cui all'articolo 9
della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e
farmaceutica);
b) Commissione tecnica per la ricerca sanitaria finalizzata di cui
agli articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12
(Promozione della ricerca sanitaria finalizzata);
c) Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti
di cui all'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33
(Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di
prevenzione);
d) Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i
rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 11 della Legge
regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni
in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica);
e) Consulta regionale per il termalismo di cui all'articolo 3 della
Legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali
e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo);
f) Comitato per la gestione del Centro regionale di riferimento per i
trapianti di cui agli articoli 6 e 7 della Legge regionale 4 settembre
1995, n. 53 (Norme per il potenziamento, la razionalizzazione ed il
coordinamento dell'attivita' di prelievo e di trapianto d'organi e
tessuti);
g) Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui
all'articolo 9 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33
(Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di
prevenzione).
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessano
di avere efficacia le seguenti disposizioni:
a) articolo 9 Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
b) articoli 5 e 6 della Legge regionale 25 marzo 1983, n. 12;
c) articolo 15 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33;
d) articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
e) articolo 3 della Legge regionale 17 agosto 1988, n. 32;
f) articoli 6 e 7 della Legge regionale 4 settembre 1995, n. 53;
g) articolo 9 della Legge regionale 7 settembre 1981, n. 33.
TITOLO III
COMMISSIONI
E ORGANISMI COLLEGIALI RIDISCIPLINATI
CAPO I
Commissione Consultiva tecnico-scientifica
sul percorso nascita
Art. 3
Istituzione e finalita'
1. E' istituita la "Commissione Consultiva tecnico-scientifica sul
percorso nascita", con la finalita' di assistere la Giunta regionale
nel perseguimento degli obiettivi individuati dalla Legge regionale 11
agosto 1998, n. 26 (Norme per il parto nelle strutture ospedaliere,
nelle case di maternita' e a domicilio) e dall'art. 8 della Legge
regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di
politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di
cura verso i figli).
Art. 4
Modalita' di funzionamento e compiti
1. La Commissione svolge la propria attivita' con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:
a) valutazione della qualita' dell'assistenza alla gravidanza, al
parto e al puerperio, relativamente a tempestivita' di accesso ai
servizi, continuita' dell'assistenza, appropriatezza delle procedure,
stato di salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle
donne riguardo alle diverse modalita' assistenziali e di espletamento
del parto;
b) valutazione della qualita' delle informazioni ricevute dalle donne
relative al percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del
parto;
c) monitoraggio delle modalita' dei parti avvenuti nel territorio
regionale;
d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto
nelle Aziende sanitarie;
e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle piu'
appropriate ed efficaci modalita' organizzative per l'assistenza
ostetrica e perinatale.
2. La Commissione individua le tematiche prioritarie su cui
lavoreranno appositi gruppi che saranno coordinati da singoli suoi
componenti e che vengono istituiti con determinazione del Direttore
generale Sanita' e Politiche sociali anche con la partecipazione di
esperti individuati dalla Commissione stessa. Gli elaborati prodotti
da tali gruppi saranno valutati dalla Commissione.
3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il
funzionamento interno e le modalita' di svolgimento dei compiti ad
essa assegnati.
4. La Commissione puo' avvalersi, per ogni esigenza di tipo
organizzativo ed operativo, del supporto dei Servizi della Direzione
generale Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.
Art. 5
Composizione
1. La Commissione e' composta dall'Assessore competente in materia di
politiche per la salute, o suo delegato, che la presiede e da
professionisti ed esperti coinvolti a diverso livello nel "Percorso
nascita" di cui all'art. 8 della Legge regionale n. 27 del 1989, che
siano rappresentativi delle diverse realta' territoriali e dei servizi
regionali competenti.
Art. 6
Nomina e durata
1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione
provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in
materia di politiche per la salute.
2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono
essere nuovamente nominati.
Art. 7
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di
avere efficacia l'art. 10 della Legge regionale 11 agosto 1998, n. 26,
nonche' ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella
programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.
CAPO II
Commissione Consultiva tecnico-scientifica
per gli interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS
Art. 8
Istituzione e finalita'
1. E' istituita la "Commissione Consultiva tecnico-scientifica per gli
interventi di prevenzione e lotta contro l'AIDS" con la finalita' di
assistere la Giunta regionale nel perseguimento degli obiettivi
individuati dalla Legge regionale 16 giugno 1988, n. 25 (Programma
regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS).
2. In particolare la Commissione collabora alla predisposizione della
relazione tecnica prevista dall'art. 7 della Legge regionale n. 25 del
1988 sulla evoluzione della malattia e sulla efficacia degli
interventi adottati per combatterla e prevenirla.
Art. 9
Modalita' di funzionamento e compiti
1. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il
funzionamento interno e le modalita' di svolgimento dei compiti ad
essa assegnati.
2. La Commissione individua i settori o i compiti specifici su cui
lavoreranno appositi gruppi di lavoro, che sono istituiti con
determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali
anche con la partecipazione di esperti individuati dalla Commissione
stessa.
Art. 10
Composizione
1. La Commissione e' composta dall'Assessore regionale competente in
materia di politiche per la salute, o suo delegato, che la presiede,
ed e' composta da esperti di diversa professionalita' tra le
discipline interessate alla prevenzione, cura e assistenza delle
persone sieropositive HIV e da esperti provenienti dal volontariato,
operanti a livello regionale, impegnati nella prevenzione e assistenza
alle persone HIV positive.
Art. 11
Nomina e durata
1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione
provvede la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in
materia di politiche per la salute.
2. La Commissione resta in carica tre anni e i suoi componenti possono
essere nuovamente nominati.
Art. 12
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di
avere efficacia l'art.3 della Legge regionale 16 giugno 1988, n. 25,
nonche' ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella
programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.
CAPO III
Commissione per l'addestramento al trattamento
domiciliare delle malattie emorragiche congenite
Art. 13
Istituzione e finalita'
1. Per l'espletamento dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 2 della
Legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento
domiciliare dell'emofilia), finalizzati alla formazione e
all'addestramento dei pazienti affetti da malattie emorragiche
congenite e dei loro assistenti, le Aziende sanitarie istituiscono una
Commissione aziendale per l'addestramento al trattamento domiciliare
delle Malattie Emorragiche Congenite.
Art. 14
Modalita' di funzionamento e compiti
1. La Commissione svolge la propria attivita' con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:
a) determinazione del programma teorico-pratico dei corsi di
formazione e addestramento e delle relative modalita' di svolgimento;
b) ammissione al corso del paziente o del suo assistente o di
entrambi, previo accertamento:
1) della loro idoneita' psicofisica all'addestramento e alla pratica
della autoinfusione o dell'infusione certificata dal Medico di
Medicina generale;
2) della diagnosi di malattia emorragica congenita del paziente;
c) verifica collegiale, al termine del corso, della idoneita' del
paziente o del suo assistente ad effettuare l'autoinfusione o
l'infusione.
2. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il
funzionamento interno e le modalita' di svolgimento dei compiti ad
essa assegnati.
Art. 15
Composizione
1. La Commissione e' presieduta dal Direttore Sanitario dell'Azienda o
da un suo delegato ed e' composta da esperti in malattie emorragiche
congenite che rappresentino le diverse professionalita' coinvolte
nell'addestramento dei pazienti affetti da tali patologie o dei loro
assistenti. Fanno altresi' parte della Commissione rappresentanti
delle associazioni degli utenti.
Art. 16
Nomina e durata
1. La Commissione ed i suoi componenti sono nominati dal Direttore
generale dell'Azienda sanitaria ove si svolge il corso, che ne
determina la durata in carica.
Art. 17
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di
avere efficacia l'art. 3 della Legge regionale 20 aprile 1977, n. 17,
nonche' ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella
programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.
CAPO IV
Commissione consultiva sulla cooperazione sociale
Art. 18
Istituzione e finalita'
1. E' istituita la "Commissione Consultiva sulla cooperazione sociale"
con la finalita' di collaborare con la Giunta regionale in materia
sociale, sanitaria, educativa, di formazione professionale e di
sviluppo dell'occupazione favorendo il raccordo tra le politiche
regionali e il ruolo svolto dalla cooperazione sociale in tali
ambiti.
Art. 19
Modalita' di funzionamento e compiti
1. La Commissione svolge la propria attivita' consultiva attraverso il
rilascio di pareri e proposte con particolare riguardo a:
a) definizione ed esame dei provvedimenti programmatori relativi alle
politiche e ai settori di interesse della cooperazione sociale;
b) individuazione di specifici strumenti e modalita' organizzative
adatti al raggiungimento degli obiettivi programmati;
c) definizione di provvedimenti relativi alla gestione dell'Albo
regionale delle cooperative sociali;
d) definizione di provvedimenti concernenti criteri e proposte per la
concessione di contributi alle cooperative sociali previsti dalla
normativa regionale vigente;
e) monitoraggio sul rapporto pubblico - privato sociale e sulle
attivita' della cooperazione sociale nel territorio regionale.
2. Nell'atto di nomina di cui al successivo articolo 21, la Giunta
regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore,
individua, nell'ambito dei compiti affidati alla Commissione, gli
obiettivi prioritari verso cui orientare i lavori della stessa per la
durata del mandato.
3. La Commissione adotta un proprio regolamento che ne disciplina il
funzionamento interno e le modalita' di svolgimento dei compiti.
4. La Commissione riferisce periodicamente sui propri lavori alla
Conferenza regionale del Terzo settore.
5. La Commissione, per ogni esigenza di tipo organizzativo ed
operativo, puo' avvalersi del supporto dei Servizi della Direzione
Generale Sanita' e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna.
Art. 20
Composizione
1. La Commissione e' composta dall'Assessore regionale competente in
materia di politiche sociali, o suo delegato, che la presiede, da
rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative sociali piu'
rappresentative a livello regionale e da esperti in possesso di
comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale.
2. In ordine agli argomenti di volta trattati possono altresi', essere
chiamati a partecipare ai lavori della Commissione Assessori
regionali, o loro delegati, le Presidenze delle Commissioni
Assembleari competenti per materia, nonche' rappresentanti delle
Autonomie locali, o di altri organismi che possano essere coinvolti in
merito a problematiche inerenti la cooperazione sociale.
Art. 21
Nomina e durata
1. All'individuazione ed alla nomina dei componenti della Commissione
provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di politiche sociali.
2. La Commissione resta in carica per il periodo coincidente con il
mandato della Giunta regionale che ha provveduto alla sua nomina e i
suoi componenti possono essere riconfermati.
Art. 22
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessano
di avere efficacia gli artt. 21 e 22 della Legge regionale 4 febbraio
1994, n. 7 e successive modifiche, nonche' ogni altra disposizione
contenuta nella normativa e nella programmazione regionale
incompatibile con il presente Capo.
CAPO V
Commissione per l'abilitazione
all'impiego dei gas tossici
Art. 23
Composizione
1. Nella Commissione esaminatrice di cui all'articolo 32  del Regio
decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale
per l'impiego dei gas tossici) ed all'art. 10 della Legge regionale 4
maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica), i componenti
di spettanza regionale sono individuati e nominati dal Direttore
generale dell'Azienda USL competente per territorio d'intesa con la
sezione dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA)
competente per territorio assicurando la partecipazione a tale
Commissione di un laureato in chimica e di un rappresentante del
Dipartimento di Sanita' pubblica.
Art. 24
Cessazione di efficacia
1. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di
avere efficacia l'art. 10 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19,
nonche' ogni altra disposizione contenuta nella normativa e nella
programmazione regionale incompatibile con il presente Capo.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 25
Norme transitorie e finali
1. Le Commissioni e gli organismi gia' costituiti continuano ad
operare con le modalita' e le funzioni previste nelle disposizioni
vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento
fino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi
collegiali ridisciplinati ai sensi del Titolo III.
2. La Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni
ionizzanti di cui all'articolo 15 della Legge regionale 7 settembre
1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di
prevenzione) e la Commissione per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui
all'articolo 11 della Legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,
veterinaria e farmaceutica), continuano ad operare sino
all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5
dell'art. 5 della Legge regionale 10 febbraio 2006, n. 1 (Norme per la
tutela sanitaria della popolazione dai rischi derivanti dall'impiego
di sorgenti di radiazioni ionizzanti) ed alla delibera di Giunta
regionale n. 2347 del 29 dicembre 2008.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 aprile 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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