REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 aprile 2009, n. 1

SOSTITUZIONE DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO 27 DICEMBRE 1995, N. 61 "REGOLAMENTO REGIONALE DI CONTABILITA' ECONOMICA. PRIMA PARTE DEL COMPLESSIVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL'ART. 21 DELLA L.R. 20 DICEMBRE 1994, N. 50 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE)" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con delibera n. 412 del 30 marzo 2009
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 108 dell'8 aprile 2009
il seguente regolamento:
Art. 1
Sostituzione di allegati
1. Gli Allegati n. 1, n. 2, e n. 3 al Regolamento regionale 27
dicembre 1995, n. 61 "Regolamento regionale di contabilita' economica.
Prima parte del complessivo Regolamento di contabilita' di cui
all'art. 21 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di
programmazione, contabilita', contratti e controllo delle Aziende
unita' sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere)" come modificato
dal Regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 "Modifica al
Regolamento 27 dicembre 1995, n. 61 'Regolamento regionale di
contabilita' economica. Prima parte del complessivo Regolamento di
contabilita' di cui all'art. 21 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50
(Norme in materia di programmazione, contabilita', contratti e
controllo delle Aziende unita' sanitarie locali e delle Aziende
ospedaliere)'" sono sostituiti dai seguenti allegati:
a) Allegato n. 1 "Schema di conto economico del bilancio pluriennale
di previsione (art. 6, comma 4, L.R. n. 50/1994) e Schema di
Rendiconto di liquidita' (Fonti-Impieghi)";
b) Allegato n. 2 "Schema di conto economico del bilancio economico
preventivo (art. 7, comma 1, L.R. n. 50/1994)  e Schema di Rendiconto
di liquidita' (Fonti-Impieghi)";
c) Allegato n. 3 "Schema del bilancio d'esercizio - Stato patrimoniale
e Conto economico (art. 13, comma 3, L.R. n. 50/1994) e Schema di
Rendiconto di liquidita' (Fonti-Impieghi).
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(seguono allegati)
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 8 aprile 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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