REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2009, n. 4

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO E DELLA MULTIFUNZIONALITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Finalita'
TITOLO I - AGRITURISMO ED ATTIVITA' CONNESSE
Art.	2 -  Funzioni della Regione, delle Province, delle Comunita'
montane e dei Comuni
Art.	3 -  Definizione di attivita' agrituristica
Art.	4 -  Connessione e complementarieta' con l'attivita' agricola
Art.	5 -  Ospitalita'
Art.	6 -  Somministrazione di pasti e bevande
Art.	7 -  Organizzazione di attivita' ricreative, culturali, sociali,
didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo
Art.	8 -  Abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica e
certificazione relativa al rapporto di connessione
Art.	9 -  Formazione per il sistema "Agriturismo"
Art.	10 -  Dichiarazione di inizio attivita' agrituristica
Art.	11 -  Immobili per attivita' agrituristica
Art.	12 -  Accessibilita' alle strutture
Art.	13 -  Norme igienico-sanitarie
Art.	14 -  Periodi di apertura e tariffe
Art.	15 -  Classificazione delle aziende agrituristiche
Art.	16 -  Ospitalita' rurale familiare
Art.	17 -  Club di eccellenza
Art.	18 -  Promozione e sviluppo dell'agriturismo
Art.	19 -  Obblighi e controlli
Art.	20 -  Sanzioni
Art.	21 -  Attivita' connesse
TITOLO II - FATTORIE DIDATTICHE
Art.	22 -  Definizione di fattoria didattica
Art.	23 -  Offerta formativa
Art.	24 -  Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
Art.	25 -  Iscrizione all'elenco provinciale ed attivita' di
controllo
Art.	26 -  Dichiarazione di inizio attivita' di fattoria didattica
Art.	27 -  Logo identificativo
Art.	28 -  Requisiti strutturali
Art.	29 -  Sanzioni
TITOLO III - ELENCHI PROVINCIALI
Art.	30 -  Elenchi provinciali degli operatori agrituristici e di
fattoria didattica
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.	31 -  Dichiarazione di inizio attivita' per attivita'
agrituristiche ed attivita' di fattoria didattica
Art.	32 -  Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie
didattiche sottratti all'attivita' venatoria
Art.	33 -  Comunicazione e diffusione dei dati contenuti negli elenchi
provinciali e di ulteriori dati in materia di ricettivita'
Art.	34 -  Disposizioni attuative e procedimentali
Art.	35 -  Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art.	36 -  Norma finanziaria
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con la legislazione
comunitaria e statale, al fine di valorizzare il patrimonio economico,
socio-culturale ed ambientale del proprio territorio attraverso le
attivita' del settore agricolo, promuove lo sviluppo dell'agriturismo
e della multifunzionalita' delle aziende agricole.
2. La presente legge e' volta in particolare a:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di
ciascun territorio;
b) favorire il mantenimento delle attivita' umane nelle aree rurali
con specifico riferimento alle zone montane;
c) sviluppare la multifunzionalita' in agricoltura e la
differenziazione dei redditi agricoli;
d) promuovere iniziative a difesa del suolo, del territorio e
dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso
l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita'
di vita;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo agricolo e forestale del
territorio rurale e la valorizzazione del sistema delle aree
protette;
f) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita'
paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;
g) sostenere ed incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di
qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
h) promuovere iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei servizi
offerti dall'azienda agricola multifunzionale;
i) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo
agricolo, alle sue tradizioni, alla sua cultura per favorire la
conoscenza del sistema agroalimentare regionale.
3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera g), la Regione promuove
inoltre la formulazione di linee guida a livello provinciale, in
accordo con le diverse rappresentanze dei settori del turismo e dei
produttori agricoli, atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione
delle produzioni tipiche e locali e della cultura enogastronomica
regionale.
TITOLO I
AGRITURISMO ED ATTIVITA' CONNESSE
Art. 2
Funzioni della Regione, delle Province,
delle Comunita' montane e dei Comuni
1. La Regione, ai sensi della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 15
(Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), in materia
di agriturismo svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo
e coordinamento.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente,
con apposito atto specifica, in applicazione della presente legge, i
criteri necessari per l'esercizio dell'attivita' agrituristica, le
modalita' di svolgimento della stessa nonche' le procedure
amministrative e di controllo applicabili.
3. Le Province e le Comunita' montane, ai sensi della Legge regionale
n. 15 del 1997, articolo 3, esercitano funzioni amministrative e di
controllo sulle attivita' agricole svolte dalle aziende agrituristiche
sui territori di loro competenza.
4. Le Province, in particolare, concedono l'abilitazione all'esercizio
dell'attivita' agrituristica, rilasciano il certificato relativo al
rapporto di connessione con l'attivita' agricola, detengono l'elenco
degli operatori agrituristici ed esercitano le funzioni amministrative
relative alla denuncia dei prezzi e alle rilevazioni statistiche
riguardanti la consistenza della ricettivita' ed il movimento
turistico. Le Province possono costituire commissioni consultive al
fine di valutare e monitorare l'andamento dell'offerta turistica
rurale.
5. I Comuni svolgono funzioni amministrative e di controllo
relativamente allo svolgimento dell'attivita' agrituristica.
Art. 3
Definizione di attivita' agrituristica
1. Per attivita' agrituristiche si intendono esclusivamente le
attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate in azienda dagli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
anche nella forma di societa' di capitali o di persone oppure
associati fra loro, in rapporto di connessione con le attivita'
agricole di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
2. Rientrano nell'agriturismo e sono assoggettate alle prescrizioni di
cui alla presente legge le seguenti attivita', anche se svolte
disgiuntamente:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti attrezzati destinati
alla sosta;
b) somministrare pasti e bevande;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali trasformati in
prodotti enogastronomici ivi inclusa la mescita dei vini;
d) organizzare attivita' ricreative, culturali, sociali, didattiche,
di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche in
convenzione con enti pubblici, finalizzate alla valorizzazione del
territorio, delle attivita' e del patrimonio rurale.
3. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle attivita'
svolte da cooperative sociali iscritte alla sezione B) dell'Albo
regionale istituito ai sensi della Legge regionale 4 febbraio 1994, n.
7 (Norme per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione
sociale, attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381), nell'ambito
dell'attivita' agricola rientra anche l'attivita' agrituristica.
4. Possono essere addetti all'attivita' agrituristica l'imprenditore
agricolo ed i suoi familiari, ai sensi dell'articolo 230-bis del
codice civile, nonche' tutti i lavoratori dipendenti regolarmente
assunti dall'impresa agricola.
5. E' altresi' ammesso l'utilizzo di lavoratori esterni all'impresa,
liberi professionisti, artigiani o artisti, solo per attivita'
occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente legate alla
valorizzazione di eventi culturali, sportivi ed ambientali del
patrimonio rurale locale e per l'animazione territoriale o per le
attivita' e servizi complementari all'agriturismo.
Art. 4
Connessione e complementarieta'
con l'attivita' agricola
1. La connessione dell'attivita' agrituristica rispetto a quella
agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di
lavoro.
2. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate
di lavoro da impiegare nell'attivita' agricola sono superiori a quelle
calcolate per svolgere l'attivita' agrituristica.
3. La determinazione delle giornate di lavoro deve tener conto di
situazioni di particolare disagio operativo in relazione alle
caratteristiche del territorio e alle condizioni socio-economiche
della zona, nonche' delle tecniche colturali adottate stabilmente
dall'imprenditore agricolo.
Art. 5
Ospitalita'
1. L'ospitalita' e' ammessa nel numero massimo di dodici camere
ammobiliate nei fabbricati adibiti all'attivita' agrituristica e fino
ad un massimo di otto piazzole in spazi aperti.
2. I limiti di cui al comma 1 del presente articolo sono elevati a
diciotto camere e quindici piazzole nei parchi nazionali, nelle aree
protette e nei siti della Rete Natura 2000 di cui al Titolo III della
Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e
della gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti
della Rete Natura 2000), nonche' nei territori delle Comunita' montane
o delle Unioni di Comuni montani.
3. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in ordine alla
metratura minima di superficie delle camere, non possono essere
previsti mediamente piu' di tre posti letto per singola camera
ammobiliata.
4. L'impresa agrituristica che da almeno tre anni aderisce ad un Club
di eccellenza, di cui all'articolo 17 della presente legge, puo'
derogare ai limiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo fino ad
un massimo di ulteriori cinque camere.
5. Le camere, nei limiti di quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 del
presente articolo e nel rispetto dell'articolo 11, commi 1 e 4, della
presente legge, possono essere organizzate in appartamenti
agrituristici indipendenti. Le piazzole devono essere adeguatamente
attrezzate e prive di strutture fisse.
Art. 6
Somministrazione di pasti e bevande
1. L'attivita' di somministrazione di pasti e bevande all'interno
dell'impresa agrituristica e' ammessa nei limiti determinati dalla
disponibilita' della materia prima agricola aziendale, dalla idoneita'
sanitaria dei locali utilizzati e comunque per un volume non superiore
alla media di cinquanta pasti giornalieri su base mensile.
2. Il limite di cui al comma 1 e' elevabile di ulteriori due pasti per
ogni camera o piazzola prevista nella dichiarazione di inizio
attivita' di cui all'articolo 10.
3. Il pasto e le bevande offerti al pubblico devono essere espressione
e valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche tipiche locali e
della cultura alimentare dell'Emilia-Romagna.
4. Nella somministrazione di pasti e bevande possono essere impiegate
le seguenti tipologie di prodotto:
a) prodotti propri dell'azienda agricola e prodotti ricavati da
materie prime dell'azienda anche attraverso lavorazioni effettuate da
terzi;
b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, QC e
tipici regionali inseriti nell'apposito Albo ministeriale, prodotti
biologici regionali acquistati da aziende agricole del territorio
regionale o loro consorzi, nonche' prodotti di altre aziende agricole
regionali acquistati direttamente dai produttori, con preferenza a
quelli della zona, o da loro strutture collettive di trasformazione e
commercializzazione.
5. I prodotti propri devono rappresentare, in valore, almeno il 35 per
cento del prodotto totale annuo utilizzato. Tale percentuale e'
ridotta al 25 per cento per le aziende situate nel territorio
ricompreso in Comunita' montane o in Unioni di Comuni montani.
6. La somma dei prodotti di cui al comma 4, lettere a) e b), del
presente articolo  deve essere superiore, in valore, all'80 per cento
del prodotto totale annuo utilizzato.
7. La rimanente quota di prodotto deve provenire preferibilmente e per
quanto possibile da artigiani alimentari della zona e riferirsi a
produzioni agricole regionali.
8. Il Comune, su richiesta del singolo imprenditore, puo' autorizzare
lo svolgimento dell'attivita' agrituristica di somministrazione di
pasti e bevande, in deroga ai limiti indicati ai commi precedenti, per
un periodo massimo di sei mesi, in presenza di cause di forza maggiore
dovute in particolare a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie
che hanno colpito l'impresa agricola e sono state accertate dai
competenti organi regionali.
Art. 7
Organizzazione di attivita' ricreative,
culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva,
escursionistiche e di ippoturismo
1. Al fine di valorizzare l'ambiente, il patrimonio storico e rurale o
le risorse agricole aziendali, possono essere organizzate e dare luogo
ad un corrispettivo autonomo attivita' ricreative, culturali, sociali,
didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo per
tutti gli ospiti aziendali.
2. Le attivita' ricreative e culturali che non realizzano le finalita'
di cui al comma 1 non possono dare luogo ad un autonomo corrispettivo
e devono essere offerte solo agli ospiti che usufruiscono dei servizi
di ospitalita' o ristorazione agrituristica.
Art. 8
Abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica
e certificazione relativa al rapporto di connessione
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attivita'
agrituristica devono ottenere dalla Provincia l'abilitazione
all'esercizio dell'attivita' medesima ed apposita certificazione
relativa al rapporto di connessione con l'attivita' agricola di cui
all'articolo 4 della presente legge.
2. L'abilitazione viene rilasciata agli imprenditori agricoli
provvisti di attestato di frequenza ai corsi previsti dall'articolo 9
della presente legge che dimostrano di non essere in una delle
condizioni ostative al rilascio previste dalla Legge 20 febbraio 2006,
n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), articolo 6, comma 1.
3. La certificazione del rapporto di connessione rilasciata dalla
Provincia, sulla base di una descrizione dell'azienda agricola
comprensiva di un dettagliato elenco delle attivita' agricole
esercitate, definisce le attivita' agrituristiche che potranno essere
svolte nel rispetto del principio di connessione.
Art. 9
Formazione per il sistema "Agriturismo"
1. Gli imprenditori agricoli che intendono ottenere l'abilitazione
all'attivita' agrituristica devono essere in possesso, al momento
della domanda, di un attestato di frequenza ad un corso per operatore
agrituristico con verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della Legge regionale 30
giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro), promuove e disciplina
azioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori del settore
agrituristico.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione
professionale gestiscono sia i corsi specialistici sia i corsi di
aggiornamento con il coordinamento delle Province.
Art. 10
Dichiarazione di inizio attivita' agrituristica
1. Coloro che intendono esercitare attivita' di agriturismo presentano
al Comune in cui ha sede l'azienda dichiarazione di inizio attivita'
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), articolo 19.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1, attestante il possesso dei
requisiti igienico-sanitari dei locali e degli spazi destinati allo
svolgimento dell'attivita' di impresa secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, devono essere allegati:
a) descrizione dettagliata, comprensiva di elaborati grafici, dei
locali, delle attrezzature e degli spazi esterni da destinare
all'attivita';
b) autoclassificazione dell'azienda;
c) dichiarazione concernente l'iscrizione all'elenco provinciale degli
operatori agrituristici;
d) dichiarazione relativa ai contenuti del certificato di
connessione.
3. Eventuale documentazione detenuta da altre pubbliche
amministrazioni ed utile all'istruttoria dovra' essere acquisita
d'ufficio dal Comune.
4. In caso di variazione della tipologia delle attivita' indicate
nella dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo, il
titolare dell'attivita' agrituristica e' tenuto a darne comunicazione
al Comune entro quindici giorni, confermando, sotto la propria
responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di
legge.
5. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 2, comma 2,
della presente legge, individua l'ulteriore documentazione necessaria
per la presentazione della dichiarazione di inizio attivita', approva
la modulistica e definisce i criteri per attuare le procedure
amministrative e di controllo delle attivita' agrituristiche.
Art. 11
Immobili per attivita' agrituristica
1. Possono essere utilizzati per le attivita' agrituristiche tutti gli
edifici, sia a destinazione abitativa che strumentali all'attivita'
agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Gli interventi edilizi sugli immobili da destinare all'attivita'
agrituristica devono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui
al capo A-II, articolo A-9, e al capo A-IV (Territorio rurale)
dell'allegato (Contenuti della pianificazione) alla Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio).
3. Il recupero e riuso del patrimonio edilizio dell'azienda agricola
ai fini dell'ospitalita' agrituristica e' disciplinato dal regolamento
urbanistico edilizio comunale in conformita' alle previsioni dettate
dai Piani strutturali comunali o dal vigente strumento urbanistico.
4. Eventuali ampliamenti dei fabbricati agrituristici possono essere
concessi dai Comuni solo se contemplati dagli strumenti urbanistici
comunali e nel regolamento urbanistico edilizio.
5. I Comuni possono prevedere norme specifiche per nuove costruzioni
da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attivita'
agrituristica quando le norme urbanistiche consentono un'ulteriore
potenzialita' edificatoria agricola.
6. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli
ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonche' delle
caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
7. I fabbricati utilizzati per l'attivita' agrituristica, compresi
quelli per l'ospitalita', sono considerati beni strumentali
dell'azienda agricola.
Art. 12
Accessibilita' alle strutture
1. La conformita' degli edifici adibiti ad agriturismo alle norme in
materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche
e' assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente
normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralita'
degli edifici.
2. Al fine di garantire alle persone disabili la fruizione delle
strutture e dei servizi connessi alle attivita' agrituristiche, devono
comunque essere garantiti i requisiti di accessibilita' ad almeno una
camera con relativo bagno nell'ambito della ricettivita' ed alla sala
ristorazione e ad un bagno quando e' prevista l'attivita' di
somministrazione di pasti e bevande.
Art. 13
Norme igienico-sanitarie
1. Le strutture ed i locali destinati all'attivita' agrituristica
devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti
per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e
d'igiene, salvo le norme piu' restrittive previste dalla presente
legge o dalle disposizioni di attuazione approvate dalla Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.
2. Le normative igienico-sanitarie specifiche per il settore
agrituristico devono tener conto delle caratteristiche strutturali,
rurali, architettoniche e tipologiche degli immobili da utilizzare
nonche' della specificita' delle produzioni e delle attivita'
agrituristiche che in essi verranno svolte.
3. Per le attivita' di ospitalita' in spazi aperti, le piazzole di
sosta per campeggio dovranno essere dotate di servizi igienici e di
allacciamenti elettrici.
4. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la
somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle normative
nazionali e comunitarie vigenti.
5. Le attivita' di produzione, preparazione, confezionamento e
conservazione di prodotti agricoli effettuate nella cucina
agrituristica o in un laboratorio pluriuso sono soggette a
registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 del 29 aprile 2004
sull'igiene dei prodotti alimentari con le procedure e le modalita'
definite dalla Regione in attuazione della predetta normativa
comunitaria.
6. La macellazione degli animali e' consentita esclusivamente negli
impianti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 del 29 aprile
2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene degli
alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del
Reg. (CE) n. 853/2004 e puo' quindi avvenire in assenza di strutture
dedicate, la macellazione sino a 3.500 capi/anno di avicunicoli ed il
prelievo di prodotti di acquicoltura, esclusi i molluschi bivalvi,
destinati alla vendita diretta al consumatore o alla ristorazione
agrituristica nell'ambito della stessa azienda di produzione.
7. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di
autocontrollo igienico-sanitario le procedure necessarie a garantire
che l'attivita' di produzione, preparazione, confezionamento,
conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel
rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.
8. Per la preparazione di pasti e bevande nel numero massimo di dieci
coperti per ciascuno dei due pasti principali, puo' essere previsto
l'uso della cucina domestica presente nella parte abitativa del
fondo.
Art. 14
Periodi di apertura e tariffe
1. Entro il 1° ottobre di ogni anno, il titolare dell'impresa
agrituristica comunica al Comune e alla Provincia il calendario di
apertura dell'azienda e l'elenco dei prezzi che intende applicare per
il servizio di somministrazione pasti e bevande e per il
pernottamento.
2. In caso di mancata comunicazione si intendono confermati i prezzi
in vigore l'anno precedente.
3. Eventuali variazioni dell'elenco prezzi dovranno essere
preventivamente comunicate al Comune e alla Provincia entro il 31
marzo di ogni anno.
4. L'attivita' ricettiva, per esigenze di conduzione dell'impresa,
puo' essere sospesa per un periodo massimo di cinque giorni, previa
comunicazione al Comune, fatti salvi i diritti dei clienti presenti o
prenotati.
Art. 15
Classificazione delle aziende agrituristiche
1. La Giunta regionale adotta simboli e definisce modalita' per il
rilascio e la gestione dei marchi di classificazione delle aziende
agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi della Legge n. 96
del 2006, articolo 9.
Art. 16
Ospitalita' rurale familiare
1. E' istituita una forma specifica di agriturismo denominata
"Ospitalita' rurale familiare", in attuazione della Legge n. 96 del
2006 e della Legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative
ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e
forestale), articolo 23, che puo' essere svolta esclusivamente nei
territori delle Comunita' montane o delle Unioni di Comuni montani,
nelle aree svantaggiate, naturali e protette, nelle zone siti di
interesse comunitario e zone di protezione speciale.
2. L'attivita' puo' essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo
professionale (IAP) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte
abitativa del fabbricato rurale ed e' incompatibile con qualsiasi
altra forma ricettiva o di ospitalita' agrituristica.
3. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di mantenere la residenza nel
fabbricato adibito all'attivita'.
4. Nell'ambito dell'Ospitalita' rurale familiare la ricettivita' e'
limitata ad un massimo di nove persone al giorno; la somministrazione
dei pasti puo' essere effettuata solo ed esclusivamente a coloro che
usufruiscono anche dell'ospitalita'.
5. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono quelli delle
abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attivita' e' necessario il
possesso della certificazione di conformita' edilizia ed agibilita' o
della dichiarazione di conformita' di un professionista abilitato.
6. Per gli operatori che svolgono l'attivita' di Ospitalita' rurale
familiare e' prevista specifica annotazione nell'elenco degli
operatori agrituristici di cui all'articolo 30, comma 1, della
presente legge.
7. Le attivita' di Ospitalita' rurale familiare devono fregiarsi di un
ulteriore apposito logo predisposto ed approvato dalla Regione.
8. In relazione alle caratteristiche dell'Ospitalita' rurale familiare
la connessione di cui all'articolo 4 della presente legge s'intende
soddisfatta senza alcuna valutazione in ordine alla prevalenza delle
giornate lavoro.
9. Per quanto non specificatamente previsto, si applicano per
l'Ospitalita' rurale familiare le disposizioni relative all'attivita'
agrituristica.
Art. 17
Club di eccellenza
1. La Regione riconosce e sostiene Club di aziende d'eccellenza che
valorizzano specializzazioni agrituristiche sia in termini di servizi
erogati che di prodotti offerti.
2. I Club, costituiti da imprese agrituristiche, per ottenere il
riconoscimento regionale devono essere organizzati e coordinati da un
apposito organismo di gestione, cui spettano compiti di progettazione,
realizzazione, valorizzazione e promozione del Club, nonche', se
previste, attivita' di commercializzazione dei servizi offerti dai
soci.
3. I Club devono inoltre adottare un disciplinare che, in relazione
alla specializzazione delle aziende aderenti, definisca i criteri
qualitativi, adotti un proprio marchio distintivo ed un sistema di
controllo interno ed autodisciplina che selezioni le aziende e ne
garantisca nel tempo il mantenimento delle specificita'.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce apposite procedure
e criteri per il riconoscimento dei Club di eccellenza.
5. Nell'individuazione dei criteri di cui al comma 4 si fara'
riferimento tra l'altro all'utilizzo prevalente dei prodotti propri o
tipici a diffusione sub-regionale nella preparazione dei pasti, al
recupero di immobili di valore storico-culturale nonche' alla
qualificazione dell'accoglienza ed al possesso di certificazioni di
qualita' aziendali anche di tipo ambientale.
6. Le aziende agrituristiche che aderiscono ai Club di eccellenza
potranno avvalersi di specifiche priorita' definite nei piani di cui
all'articolo 18 e nei provvedimenti regionali di attuazione della
normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale.
Art. 18
Promozione e sviluppo dell'agriturismo
1. La Regione approva piani regionali per la valorizzazione ed il
sostegno delle attivita' agrituristiche.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge
possono essere concessi contributi per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) recupero di fabbricati esistenti a scopi agrituristici ed acquisto
di attrezzature;
b) sistemazioni di aree esterne a servizio delle attivita'
agrituristiche con finalita' non produttiva agricola;
c) acquisto di cavalli da sella.
3. La Regione puo' promuovere e realizzare, direttamente o in
collaborazione con altri enti ed organismi specializzati, iniziative
di studio, ricerca e sperimentazione finalizzate alla promozione e
sviluppo dell'attivita' agrituristica.
4. Possono inoltre essere concessi contributi ai Club di eccellenza di
cui all'articolo 17 della presente legge per progetti ed attivita' di
qualificazione e organizzazione dell'offerta agrituristica e di
promozione delle relative specificita'.
5. La Giunta regionale da' attuazione ai piani di cui al comma 1 del
presente articolo, individuando i criteri di intervento e le
percentuali di contributo per le iniziative di cui al presente
articolo nel rispetto dei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza
minore (de minimis) in applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato CEE.
Art. 19
Obblighi e controlli
1. L'operatore agrituristico e' soggetto al rispetto dei seguenti
obblighi:
a) esporre al pubblico copia della dichiarazione di inizio attivita'
ed il marchio dell'agriturismo;
b) rispettare i periodi di apertura dell'agriturismo;
c) svolgere l'attivita' nei limiti e con le modalita' previste nella
presente legge;
d) esporre il listino prezzi al pubblico;
e) rispettare le tariffe massime trasmesse al Comune ed alla
Provincia;
f) mantenere in essere un'attivita' agricola almeno pari, in giornate
agricole, a quella attestata nella certificazione relativa al rapporto
di connessione;
g) fornire tutti i dati statistici richiesti dalla Provincia, dal
Comune e dall'ISTAT per monitorare la tipologia e la quantita'
dell'attivita' svolta.
2. La Provincia effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle
aziende agrituristiche per verificare la permanenza dei requisiti
soggettivi e produttivi che hanno dato diritto al rilascio
dell'abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica e della
certificazione relativa al rapporto di connessione.
3. A seguito dei controlli la Provincia puo' emettere nuova
certificazione che tiene conto delle mutate condizioni aziendali.
4. Il Comune effettua a cadenza almeno triennale controlli nelle
aziende agrituristiche al fine di verificare che l'attivita' sia
svolta nel rispetto delle normative vigenti.
5. Le Province ed i Comuni possono programmare l'effettuazione
congiunta dei controlli di cui ai commi 2 e 4.
6. Le Comunita' montane effettuano attivita' di controllo sulle
aziende agrituristiche del territorio di competenza, ai fini della
valutazione della permanenza dei requisiti produttivi, sulla base di
una programmazione concordata con le Province a cui verranno trasmessi
i relativi esiti.
7. I servizi dei dipartimenti di Sanita' pubblica delle AUSL
effettuano i controlli di competenza in materia di igiene, sicurezza
alimentare ed ambienti di lavoro.
8. Le commissioni consultive di cui all'articolo 2, comma 4, della
presente legge possono avvalersi dei risultati dei controlli per
formulare proposte in ordine all'offerta turistica locale.
Art. 20
Sanzioni
1. Chiunque svolge attivita' agrituristica o di Ospitalita' rurale
familiare oppure si fregia del marchio agriturismo, senza aver
presentato la necessaria dichiarazione di inizio attivita' e' punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro
6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune
dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
2. Chiunque non espone al pubblico il marchio dell'agriturismo, non
rispetta i periodi di apertura dell'azienda agrituristica o non espone
il listino prezzi e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
3. Chiunque non mantiene in essere un'attivita' agricola con volumi
almeno pari a quelli attestati nella certificazione relativa al
rapporto di connessione, senza le opportune comunicazioni di
variazione, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
4. Chiunque non rispetta i limiti e le modalita' di esercizio
dell'attivita' agrituristica previsti dalla presente legge e' punito
con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400,00 a Euro
2.400,00.
5. In caso di reiterate violazioni alla presente legge, il Comune puo'
provvedere alla sospensione temporanea dell'attivita' da tre a sei
mesi.
6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle
sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla Legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle
sanzioni amministrative di competenza regionale).
7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1,
2 e 4 e' il Comune.
8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3
e' la Provincia.
9. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal Titolo I
della presente legge o dagli atti della Giunta regionale e' punita dal
Comune, dalla Provincia e dalla Comunita' montana con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
Art. 21
Attivita' connesse
1. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57), articolo 15, i
Comuni, le Province, le Comunita' montane ed altri enti pubblici
possono istituire elenchi di imprese agricole cui affidare attivita'
funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla
salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al
mantenimento dell'assetto idrogeologico nonche' a promuovere
prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del
territorio.
2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 della presente
legge possono individuare quali soggetti con cui convenzionarsi anche
le imprese agrituristiche per le attivita' tipicamente gestite dagli
operatori agrituristici. Ogni impresa puo' richiedere di essere
iscritta per le attivita' per cui possiede professionalita' e
attrezzature adeguate, a norma delle disposizioni vigenti.
TITOLO II
FATTORIE DIDATTICHE
Art. 22
Definizione di fattoria didattica
1. La Regione, nell'ambito delle attivita' di orientamento dei consumi
e di educazione alimentare, cosi' come previsto dalla Legge regionale
4 novembre 2002, n. 29 (Norme per l'orientamento dei consumi e
l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di
ristorazione collettiva), articolo 2, comma 1, lettera d), riconosce
come fattorie didattiche le imprese agricole singole o associate, che
svolgono oltre alle tradizionali attivita' agricole, anche attivita'
educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica e alle
altre tipologie di utenze, finalizzate:
a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi
prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e
patrimonio storico-culturale;
b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione
delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed
ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;
c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei
processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti
agricoli locali in relazione alle attivita' agricole praticate in
azienda.
2. Le fattorie didattiche realizzano, di norma, le loro attivita'
nell'arco di un'unica giornata ed utilizzano metodologie di
apprendimento attivo nei locali ove si svolgono le attivita'
produttive, in spazi agricoli aperti nonche' in ambienti appositamente
allestiti.
3. La Giunta regionale, con apposito atto, definisce i criteri ed i
requisiti necessari per l'esercizio dell'attivita' di fattoria
didattica, nonche' le procedure amministrative e di controllo
applicabili.
4. Le fattorie didattiche che offrono anche la somministrazione di
pasti o il pernottamento devono ottemperare a tutti gli obblighi
previsti al Titolo I della presente legge in materia di agriturismo.
Art. 23
Offerta formativa
1. L'offerta formativa della fattoria didattica deve essere coerente
con l'orientamento produttivo aziendale e rispondere ai criteri
fissati dalla Giunta regionale.
2. L'offerta formativa proposta di cui al comma 1 e' approvata dalla
Provincia competente per territorio, cui spetta l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di orientamento dei consumi
alimentari, ai sensi della Legge regionale n. 15 del 1997, articolo 3,
comma 2, entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di
ricezione da parte dell'ente. Decorso tale termine senza che la
Provincia si sia espressa, l'offerta formativa s'intende approvata.
3. L'operatore che esercita l'attivita' didattica, prima della visita
in azienda, deve concordare con i docenti o gli accompagnatori gli
obiettivi educativi da raggiungere, in coerenza con la programmazione
didattica della scuola interessata, con le potenzialita' dell'azienda
e con le valenze territoriali ed ambientali. Deve concordare inoltre
la durata del programma educativo e la relativa tariffa.
Art. 24
Formazione per il sistema "Fattorie didattiche"
1. Lo svolgimento di attivita' di fattoria didattica e' consentito a
chi ha frequentato il corso di formazione per operatore di fattoria
didattica, con verifica dell'apprendimento.
2. La Giunta regionale, in applicazione della Legge regionale n. 12
del 2003, promuove azioni formative e di aggiornamento rivolte agli
operatori delle fattorie didattiche nonche' a docenti interessati che
intervengono nelle iniziative didattiche.
3. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione
professionale gestiscono i corsi con il coordinamento delle Province.
4. Qualora l'attivita' agricola sia esercitata in forma societaria il
possesso dei requisiti di professionalita' e' richiesto in capo al
legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all'attivita' didattica.
Art. 25
Iscrizione all'elenco provinciale
ed attivita' di controllo
1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare nella propria
azienda l'attivita' di fattoria didattica devono fare richiesta alla
Provincia competente per territorio ed essere iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco provinciale degli operatori di fattoria didattica
di cui all'articolo 30.
2. L'iscrizione e' effettuata dalla Provincia previa approvazione
dell'offerta formativa di cui all'articolo 23, comma 2, ed a seguito
dei necessari controlli.
3. Le Province trasmettono copia degli elenchi o dei relativi
aggiornamenti alla Regione.
4. Le Province, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti
richiesti per l'iscrizione all'elenco provinciale, provvedono altresi'
ad effettuare controlli periodici con cadenza almeno triennale presso
le fattorie didattiche.
Art. 26
Dichiarazione di inizio attivita' di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare attivita' di
fattoria didattica devono presentare dichiarazione di inizio
attivita', ai sensi della Legge n. 241 del 1990, articolo 19, al
Comune presso cui ha sede l'azienda, attestante tra l'altro il
possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 dovranno essere allegati i
documenti indicati nell'atto di cui all'articolo 22, comma 3, della
presente legge, nonche' specifica dichiarazione attestante
l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori di fattoria
didattica, fermo restando l'eventuale acquisizione d'ufficio da parte
del Comune della documentazione detenuta da altre pubbliche
amministrazioni per il completamento dell'istruttoria.
3. Non possono esercitare l'attivita' di fattoria didattica, salvo che
abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso
dei requisiti morali previsti dalla Legge n. 96 del 2006 per
l'esercizio dell'attivita' agrituristica, articolo 6, comma 1.
Art. 27
Logo identificativo
1. Le fattorie didattiche sono tenute ad utilizzare un logo
identificativo approvato dalla Regione.
2. Il logo identificativo e' riportato su tutto il materiale
informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica,
secondo limiti e modalita' di utilizzo fissate dalla Giunta
regionale.
Art. 28
Requisiti strutturali
1. Nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in
materia igienico-sanitaria, di ricettivita' ed ospitalita' e di
sicurezza, le fattorie utilizzano per le attivita' didattiche locali e
beni strumentali dell'azienda agricola.
2. Le fattorie didattiche devono garantire un'organizzazione ed una
strutturazione aziendale adeguata in funzione del numero dei
partecipanti e degli operatori presenti in azienda.
3. Le fattorie didattiche devono inoltre assicurare, se richiesto
dalla tipologia del percorso formativo, la presenza di locali o
ambienti coperti attrezzati per lo svolgimento delle attivita'
educative da adibire anche ad eventuale sala ristoro.
4. L'operatore di fattoria didattica individua gli ambienti aziendali
e le attrezzature agricole che rappresentano un pericolo per i
fruitori delle attivita', vietandone l'accesso al pubblico ed
utilizzando adeguata segnalazione.
5. I requisiti dei locali destinati all'esercizio dell'attivita' di
fattoria didattica sono definiti dalla Giunta regionale, tenuto conto
delle particolari caratteristiche del sistema insediativo rurale e di
quelle architettoniche di cui alla Legge regionale n. 20 del 2000,
nonche' in relazione alle dimensioni dell'attivita'.
6. La conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di
superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere
provvisionali.
7. Le fattorie didattiche per la semplice preparazione di assaggi,
spuntini o merende legati allo svolgimento dell'offerta formativa
possono utilizzare la cucina domestica.
8. La Regione, nel quadro delle azioni e degli interventi previsti
dalla normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale, concede
contributi alle imprese agricole per la predisposizione e
l'allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento
dell'attivita' didattica.
Art. 29
Sanzioni
1. Chiunque svolge attivita' di fattoria didattica senza aver
presentato la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 26
della presente legge e' punito con una sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla
sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione
dell'attivita'.
2. Chiunque svolge l'attivita' di fattoria didattica senza la
necessaria iscrizione all'elenco provinciale o esercita attivita' non
conformi all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23
della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da Euro 1.000,00 a Euro 6.000,00.
3. Chiunque utilizza impropriamente il logo identificativo delle
fattorie didattiche senza essere iscritto all'elenco provinciale o non
rispetta i limiti definiti dalla Giunta regionale ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della presente legge e' punito con sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
4. Chiunque esercita in una fattoria didattica attivita' non conformi
all'offerta formativa approvata ai sensi dell'articolo 23 della
presente legge e' soggetto, altresi', alla cancellazione dall'elenco
provinciale.
5. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dal presente
Titolo II o dagli atti della Giunta regionale e' punita con sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla Legge
regionale n. 21 del 1984.
7. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste ai commi
2 e 3 del presente articolo e' la Provincia.
8. L'ente competente all'irrogazione delle sanzioni previste al comma
1 del presente articolo e' il Comune.
9. Per quanto concerne le sanzioni richiamate al comma 5, la
competenza dell'ente e' individuata in relazione ai contenuti delle
disposizioni violate.
TITOLO III
ELENCHI PROVINCIALI
Art. 30
Elenchi provinciali degli operatori agrituristici
e di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal
Titolo I "Agriturismo ed attivita' connesse" o dal Titolo II "Fattorie
didattiche", sono iscritti in un elenco unico, istituito da ciascuna
Provincia, suddiviso rispettivamente nella sezione degli operatori
agrituristici e nella sezione degli operatori di fattoria didattica.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalita' per
l'iscrizione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
Dichiarazione di inizio attivita' per attivita' agrituristiche ed
attivita' di fattoria didattica
1. Gli imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alle sezioni di
operatore agrituristico e di fattoria didattica dell'elenco
provinciale di cui all'articolo 30, che intendano avviare entrambe le
attivita' possono presentare al Comune in cui ha sede l'azienda una
unica dichiarazione di inizio attivita' corredata dalla necessaria
documentazione.
Art. 32
Fondi delle aziende agrituristiche
e delle fattorie didattiche sottratti all'attivita' venatoria
1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumita' degli ospiti
delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari
dell'impresa agricola possono richiedere alla Provincia l'istituzione
del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalita'
di cui Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria), articolo 15.
2. La Provincia competente si pronuncia sulla richiesta valutando le
situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al
divieto, che puo' essere istituito anche solo su parte del fondo.
Art. 33
Comunicazione e diffusione
dei dati contenuti negli elenchi provinciali
e di ulteriori dati in materia di ricettivita'
1. I dati relativi ai soggetti iscritti nell'elenco previsto
all'articolo 30, comma 1, sono costituiti da quelli riguardanti
ciascuna impresa agrituristica e fattoria didattica presente sul
territorio provinciale ed in particolare: i nominativi o la
denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche
telematici forniti dagli interessati, la consistenza aziendale, la
tipologia dei servizi offerti, i nominativi di eventuali referenti 
agrituristici e didattici.
2. Per le finalita' previste dalla presente legge, per il monitoraggio
a fini statistici, per la promozione e valorizzazione del territorio e
del turismo regionale, nei limiti delle competenze attribuite a
ciascun ente, i dati di cui al comma 1 ed i dati relativi alla
denuncia dei prezzi ed alle rilevazioni statistiche riguardanti la
consistenza della recettivita' ed il movimento turistico sono
comunicati alla Regione da Province, Comunita' montane e Comuni anche
per via telematica.
3. Per le finalita' previste dalla presente legge, i dati di cui ai
commi 1 e 2 possono essere oggetto di comunicazione, anche mediante
interconnessione, tra Regione, Province, Comunita' montane e Comuni,
attraverso i sistemi informativi di ciascun ente richiamati nella
presente legge o utilizzati per il compimento di attivita'
istruttorie.
4. Per le finalita' della presente legge, la Regione puo' istituire
una banca dati contenente i dati di cui ai commi 1 e 2 che possono
essere comunicati, anche mediante interconnessione, alle Province, ai
Comuni ed alle Comunita' montane, secondo modalita' d'accesso
stabilite dalla Regione medesima.
5. Per le medesime finalita' indicate al comma 2, la Giunta regionale
puo' diffondere, anche per via telematica, i dati di cui al comma 1,
riferiti ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, in osservanza
dei principi di necessita' e non eccedenza.
Art. 34
Disposizioni attuative e procedimentali
1. Le imprese agrituristiche che all'entrata in vigore della presente
legge sono titolari di una autorizzazione comunale di cui alla Legge
regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio
dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro
promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8), o di una
comunicazione di inizio attivita' rilasciata ai sensi della Legge n.
96 del 2006, non sospesa o revocata dal Comune, sono iscritte
d'ufficio nell'elenco provinciale degli operatori agrituristici con le
tipologie di servizio ed i volumi di attivita' gia' autorizzati.
2. Le imprese iscritte d'ufficio devono provvedere a comunicare i dati
autorizzativi e di rilevazione entro venti giorni dalla richiesta
della Provincia, pena l'applicazione della sanzione richiamata
all'articolo 20, comma 9, della presente legge.
3. Le imprese cancellate devono sospendere l'attivita' agrituristica
ed eventualmente presentare una nuova dichiarazione di inizio
attivita' ai sensi della presente legge.
4. Le autorizzazioni comunali e le denunce/comunicazioni di inizio
attivita' in essere all'entrata in vigore della presente legge
conservano la loro validita' e possono essere modificate, su richiesta
del titolare dell'azienda agrituristica, nei limiti delle disposizioni
di cui alla presente legge.
5. I corsi per operatore agrituristico di cui alla Legge regionale n.
26 del 1994 ed i corsi per operatore di fattoria didattica gia'
frequentati alla data di entrata in vigore della presente legge sono
considerati validi per le finalita' di cui agli articoli 9 e 24 della
presente legge.
6. Per quanto attiene la classificazione delle aziende agrituristiche
fino alla data di approvazione dei criteri da parte della Giunta
regionale, previsti all'articolo 2, comma 2, della presente legge si
applica, per quanto compatibile, la disciplina vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Gli imprenditori agricoli titolari di fattorie didattiche
accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge
conformemente alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 84 del
24 ottobre 2006 (Attuazione della Legge regionale 4 novembre 2003, n.
29, articolo 3. Approvazione del programma per l'orientamento dei
consumi e l'educazione alimentare. Triennio 2006/2008), sono iscritti
d'ufficio all'elenco provinciale degli operatori di fattorie
didattiche.
8. Le fattorie didattiche gia' accreditate che non rispettino i
requisiti strutturali di cui all'articolo 28 della presente legge o
non siano in possesso dei necessari requisiti igienico-sanitari cui e'
assoggettato l'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 26
della presente legge, provvedono all'adeguamento entro il termine
massimo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 35
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La Legge regionale n. 26 del 1994 ed il Regolamento regionale 3
maggio 1996, n. 11 (Regolamento regionale relativo agli edifici e ai
servizi di turismo rurale in applicazione dell'articolo 20, comma 3,
della L.R. 28 giugno 1994, n. 26), sono abrogati.
2. Fino all'adozione degli atti di Giunta regionale, di cui agli
articoli 2 e 22 della presente legge, continuano ad applicarsi, per
quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2002, n. 2706 recante
"L.R. 26/94 - Approvazione programma regionale agrituristico e di
rivitalizzazione delle aree rurali - biennio 2002/2003. Riparto a
Comunita' montane risorse esercizio 2002", ratificata con
deliberazione del Consiglio regionale del 12 febbraio 2003 n. 456, e
di cui alla deliberazione dell'Assemblea regionale n. 84 del 2006.
Art. 36
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unita' previsionali di
base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati
della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio, a norma dell'articolo 37, della Legge regionale
15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 31 marzo 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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