REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 3

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL POLO DI PIACENZA DEL POLITECNICO DI MILANO-POLIPIACENZA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' e condizioni per la partecipazione
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare
all'"Associazione per lo sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico
di Milano-POLIPIACENZA", con sede in Piacenza, di seguito denominata
associazione. L'associazione persegue quali finalita' quelle di:
a) consolidare l'attivita' di ricerca e armonizzare l'attivita' di
formazione del Polo di Piacenza del Politecnico di Milano con
l'attivita' di ricerca e formazione sviluppata sul territorio;
promuovere iniziative ritenute strategiche a supporto del
consolidamento e dello sviluppo del Polo di Piacenza del Politecnico
di Milano;
b) favorire l'individuazione di scelte di formazione superiore e di
ricerca coerenti con le vocazioni di sviluppo del territorio, anche
rivolte a sostenere l'internazionalizzazione di tali attivita';
c) sviluppare e promuovere attivita' di innovazione, trasferimento
tecnologico e d'incubazione di nuove imprese, favorendo un sistematico
raccordo tra imprese e istituzioni universitarie.
2. La Regione Emilia-Romagna partecipa in qualita' di socio fondatore,
ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dell'associazione.
3. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua scopi di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalita' giuridica.
4. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione
della Regione Emilia-Romagna all'associazione. I diritti attinenti
alla qualita' di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della
Giunta regionale, ovvero dall'assessore competente per materia
appositamente delegato.
Art. 2
Nomina del rappresentante della Regione
1. La Giunta regionale provvede alla nomina del rappresentante della
Regione nel Consiglio d'amministrazione dell'associazione.
Art. 3
Partecipazione finanziaria
1. La Regione Emilia-Romagna partecipa alla costituzione del
patrimonio dell'associazione con una quota di adesione una tantum,
pari a Euro 1.000,00. La Regione e', altresi', autorizzata a concedere
un contributo annuale il cui importo viene determinato nell'ambito
delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di
approvazione del bilancio regionale a norma di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 3 della
presente legge, la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi a
tale specifico scopo accantonati, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 1.7.2.2.29100 "Fondi speciali per provvedimenti legislativi in
corso di approvazione" a valere sul Capitolo 86350 "Fondo speciale per
far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali
in corso di approvazione. Spese correnti", voce n. 19 dell'elenco n. 2
allegato alla legge regionale 19 dicembre 2008, n. 23 (Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario
2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011) e con l'istituzione e la
dotazione, nella parte spesa del bilancio regionale, di appositi
capitoli nell'ambito di unita' previsionali di base esistenti o
mediante l'istituzione di nuove apposite unita' previsionali di base.
2. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad apportare
per l'esercizio finanziario 2009, con proprio atto, le opportune
variazioni di competenza e di cassa ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2008.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 2 marzo 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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