REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2

TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI EDILI E DI INGEGNERIA CIVILE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Principi e norme generali
Art.	1 -  Principi
Art.	2 -  Definizioni
CAPO II - Disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute e
del lavoro nei cantieri edili pubblici e privati
Art.	3 -  Promozione della sicurezza nei cantieri
Art.	4 -  Razionalizzazione dell'attivita' amministrativa
Art.	5 -  Attivita' di monitoraggio e segnalazione
Art.	6 -  Requisiti tecnici
CAPO III - Strumenti di incentivazione e disciplina dei contributi
regionali
Art.	7 -  Incentivi al committente
Art.	8 -  Incentivi alle imprese
Art.	9 -  Disposizioni relative alla tutela e sicurezza del lavoro nei
cantieri di edilizia residenziale pubblica e sociale
Art.	10 -  Selezione degli operatori economici che realizzano lavori
pubblici
Art.	11 -  Norma finanziaria
CAPO I
Principi e norme generali
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, promuove livelli
ulteriori di intervento e garanzia rispetto a quanto previsto dalla
normativa statale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri edili e di ingegneria civile, temporanei o mobili, a
committenza pubblica o privata.
2. La Regione esercita le proprie competenze ai sensi dell'articolo
117, comma terzo, della Costituzione nel rispetto dei principi
fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di tutela
e sicurezza sul lavoro.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni di cui
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonche' le definizioni che
seguono:
a) "lavoratore": oltre ai soggetti individuati dalle disposizioni
statali vigenti in materia sono equiparati le persone fisiche che a
qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, svolgono un'attivita'
nell'ambito del cantiere;
b) "lavori particolarmente complessi": le lavorazioni inerenti ad
opere e impianti di particolare complessita' esecutiva, ovvero ad
elevata componente tecnologica, nonche' le lavorazioni che si svolgono
mediante l'organizzazione di piu' cantieri logisticamente connessi o
interferenti;
c) "lavori particolarmente pericolosi": le lavorazioni individuate
dalla Giunta regionale, in particolare sulla base delle informazioni
desunte dai dati statistici comunicati dalla struttura con funzioni di
osservatorio di cui all'articolo 5, nonche' le lavorazioni comportanti
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come
definite dall'Allegato XI del decreto legislativo n. 81 del 2008.
CAPO II
Disposizioni in materia di sicurezza
e tutela della salute e del lavoro
nei cantieri edili pubblici e privati
Art. 3
Promozione della sicurezza nei cantieri
1. La Regione promuove la realizzazione di interventi diretti alla
tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto
dell'irregolarita' delle condizioni di lavoro, alla diffusione della
cultura della sicurezza, della legalita' e della qualita' del lavoro,
favorendo la piena e piu' efficace applicazione, anche in sede locale,
dei relativi strumenti normativi ed attuativi.
2. A tal fine la Regione promuove:
a) la realizzazione di attivita' formative rivolte ai lavoratori che
operano nel cantiere, comprensive dei percorsi volti a garantire gli
standard formativi individuati dalla Giunta regionale per
l'apprendistato in edilizia;
b) la realizzazione di attivita' formative rivolte ai lavoratori e ai
soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva
l'adozione delle misure di sicurezza, relativamente a lavori
particolarmente complessi o pericolosi;
c) la realizzazione di attivita' formative per il personale preposto
alla vigilanza sui cantieri;
d) la sottoscrizione di accordi con ordini e collegi professionali,
organismi paritetici di settore ed altri enti competenti, al fine di
assicurare il coordinamento delle attivita' di formazione e il
riconoscimento di crediti formativi previsti dalle disposizioni
vigenti;
e) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e
sulla tutela della salute nei cantieri per giovani e adulti non
occupati che frequentano percorsi di formazione professionale
finalizzati all'inserimento lavorativo in edilizia;
f) la realizzazione di moduli formativi specifici sulla sicurezza e
sulla tutela della salute rivolti agli imprenditori e ai lavoratori
autonomi che operano nel cantiere, nonche' ai soggetti che intendono
intraprendere tali attivita'.
3. La Regione promuove, altresi', la sottoscrizione di accordi con gli
enti competenti nelle materie di cui alla presente legge e le
associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di
settore, finalizzati:
a) all'informazione, assistenza e consulenza ai lavoratori e alle
imprese;
b) al perseguimento della legalita' e regolarita' del lavoro;
c) al miglioramento dei livelli di tutela definiti dalle disposizioni
vigenti;
d) alla valorizzazione della responsabilita' sociale delle imprese;
e) all'adozione di modelli di organizzazione e di gestione ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
f) a definire forme di incentivazione, anche economica, a favore dei
lavoratori correlate all'adozione di misure di sicurezza e tutela
della salute ulteriori rispetto a quelle previste dalle disposizioni
vigenti.
4. Ai sensi del comma 3 la Regione promuove, in particolare, la
sottoscrizione di accordi preordinati alla definizione di un sistema
di prescrizioni rivolte alle imprese ed ai soggetti che a qualunque
titolo operano nei cantieri. Tali accordi vincolano gli aderenti al
rispetto di quanto in essi disposto e possono essere riconosciuti
dalla Regione, che a tal fine si esprime sentito il Comitato regionale
di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81
del 2008, a condizione che prevedano:
a) prescrizioni volte a definire buone prassi, norme di buona tecnica
ovvero codici di condotta, da adottare nello svolgimento delle
attivita' in cantiere;
b) la definizione delle modalita' organizzative e procedimentali di
individuazione e di aggiornamento delle prescrizioni di cui alla
lettera a);
c) la definizione delle modalita' di adesione volontaria, piena e
incondizionata, alle prescrizioni di cui alla lettera a) da parte dei
soggetti esecutori che, a qualunque titolo, svolgono la propria
attivita' nell'ambito del cantiere;
d) l'individuazione di idonee e specifiche modalita' di controllo
sull'effettiva adozione delle prescrizioni di cui alla lettera a) da
parte delle imprese che hanno sottoscritto tali accordi.
5. Nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente
pericolosi, gli accordi di cui al comma 4 possono essere definiti
direttamente tra i committenti, le imprese esecutrici e le
associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di
settore.
6. La Regione approva gli indirizzi per la tutela della salute e la
prevenzione degli infortuni nel comparto delle costruzioni, sentito il
Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, in coerenza con gli accordi tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome per la tutela della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro.
7. La Regione promuove, anche attraverso la rete degli sportelli unici
per le attivita' produttive e per l'edilizia, l'informazione e la
divulgazione ai cittadini, alle imprese, ai professionisti del settore
e alle relative associazioni, ordini e collegi, delle informazioni
relative agli strumenti di incentivazione di cui al Capo III e agli
atti di attuazione della presente legge.
Art. 4
Razionalizzazione dell'attivita' amministrativa
1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle
competenze del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo
7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, promuove la sottoscrizione
di accordi con gli enti pubblici competenti in materia, finalizzati a
razionalizzare e semplificare l'attivita' amministrativa, nonche' a
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' di vigilanza e di
controllo dei cantieri. A tal fine la Regione valorizza gli strumenti
di collaborazione istituzionale di cui al Capo IV della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione).
2. In particolare, gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) a semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di
trasmissione dei dati, le procedure di rilascio o di ricevimento dei
documenti, tra i quali quelli riguardanti la notifica preliminare e il
titolo abilitativo edilizio, con cui i soggetti interessati possono
adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti e, ove
queste lo richiedano, possono attestare l'adempimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali, nonche' il rispetto degli obblighi
relativi alla sicurezza dei lavoratori e alla corresponsione delle
retribuzioni;
b) a semplificare ed uniformare gli adempimenti documentali necessari
ai fini dell'attivita' di vigilanza e controllo dei cantieri e delle
imprese;
c) a semplificare l'attivita' di monitoraggio e vigilanza, mediante
sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle
presenze autorizzate nei cantieri, volti al riconoscimento
dell'identita', dell'accesso e della permanenza nei cantieri degli
addetti e dei lavoratori autorizzati;
d) ad incentivare le attivita' della polizia amministrativa locale di
prevenzione e controllo in edilizia favorendone lo svolgimento secondo
criteri di omogeneita', nonche' ad incentivare le attivita' di
supporto agli organi di vigilanza preposti alla verifica della
sicurezza e regolarita' del lavoro, ai sensi della legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza).
Art. 5
Attivita' di monitoraggio e segnalazione
1. La Regione svolge funzioni di osservatorio per la sicurezza e
tutela del lavoro nei cantieri, anche mediante integrazione con le
attivita' dell'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e con le attivita' del Servizio
Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Le funzioni di osservatorio per la sicurezza e tutela del lavoro
sono finalizzate a supportare l'attivita' di promozione, prevenzione e
controllo della sicurezza e regolarita' del lavoro degli enti
competenti, nonche' l'attivita' del Comitato regionale di
coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del
2008.
3. Presso la struttura che esercita le funzioni di osservatorio e'
istituito un sistema informativo di monitoraggio e raccolta delle
informazioni rilevanti ai fini del comma 4. Concorrono
all'integrazione del sistema informativo le Aziende unita' sanitarie
locali, gli Enti locali e, previo accordo, la Direzione regionale del
lavoro, la Direzione regionale dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la Direzione
regionale dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), i
Dipartimenti territoriali dell'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro (ISPESL), gli organismi paritetici di settore e
gli altri enti competenti in materia.
4. La Regione mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio:
a) concorre, con gli enti competenti, al monitoraggio
dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, delle norme
di buona tecnica, dei codici di condotta e delle buone prassi;
b) segnala alle autorita' e agli enti competenti possibili fenomeni di
inosservanza o violazione delle disposizioni vigenti in materia;
c) cura l'elaborazione dei dati, raccolti dal sistema informativo, al
fine della programmazione e qualificazione dell'attivita' di vigilanza
e di promozione della sicurezza;
d) individua, ai sensi dell'articolo 2, l'elenco dei lavori
particolarmente pericolosi;
e) rileva, sulla base delle informazioni raccolte, i fabbisogni
formativi dei lavoratori;
f) svolge le analisi dei costi della sicurezza e del lavoro, anche al
fine di valutarne l'incidenza sui prezzi di esecuzione dei lavori;
g) raccoglie le informazioni relative ai titoli abilitativi
all'attivita' edilizia rilasciati dagli Enti locali e alle notifiche
preliminari comunicate alle Aziende unita' sanitarie locali e alle
Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'articolo 99 del decreto
legislativo n. 81 del 2008;
h) raccoglie le informazioni relative agli incentivi e ai contributi
di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Art. 6
Requisiti tecnici
1. L'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e
coordinamento tecnico, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio), concernenti i requisiti tecnici cogenti di cui
all'articolo 33, comma 2, lettera a) della legge regionale 25 novembre
2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). Tali requisiti
tecnici cogenti, obbligatori su tutto il territorio regionale, sono
finalizzati a soddisfare le esigenze previste dalle disposizioni
vigenti in materia di sicurezza, nell'esecuzione di successivi
interventi di manutenzione nel manufatto esistente, qualora comportino
l'esecuzione di lavori particolarmente pericolosi. Tali atti di
indirizzo e coordinamento tecnico sono sottoposti a revisione
periodica.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa regionale gli
atti di indirizzo e coordinamento tecnico di cui al comma 1, sentite
le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese di
settore, gli enti ed organismi competenti in materia, nonche' gli
ordini, i collegi professionali e le organizzazioni di categoria
interessati.
3. I requisiti di cui al comma 1 sono formulati in termini
prestazionali e sono definiti avendo riguardo alle tipologie
d'intervento, secondo criteri di proporzionalita' ed adeguatezza al
fine di ridurre al minimo l'impatto sulle costruzioni.
4. La Giunta regionale adotta linee guida e soluzioni conformi
mediante le quali e' possibile realizzare le prestazioni di cui al
comma 3 e ne assicura la diffusione a tutti gli operatori del
settore.
5. I Comuni adeguano il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) a
quanto previsto degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale
termine i requisiti obbligatori trovano diretta applicazione.
CAPO III
Strumenti di incentivazione
e disciplina dei contributi regionali
Art. 7
Incentivi al committente
1. La Regione definisce gli incentivi economici, anche a seguito di
accordi con altri enti interessati, a favore dei committenti che
affidano l'esecuzione di lavori ad imprese che svolgono la loro
attivita' secondo principi di responsabilita' sociale, cosi' come
specificati nel presente articolo.
2. Al fine di ottenere gli incentivi di cui al comma 1, l'esecuzione
dei lavori deve essere affidata ad imprese che:
a) si impegnino a garantire, in riferimento a tutta la durata dei
lavori, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi, da parte degli
organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si
svolgono i lavori stessi, finalizzati a verificare l'applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della
salute sui luoghi di lavoro, nonche' il rispetto delle norme
contrattuali di lavoro vigenti e degli indici minimi di congruita' ivi
previsti, secondo modalita' definite dal Comitato regionale di
coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del
2008;
b) abbiano prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) corredato
della dicitura "antimafia", ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) si impegnino ad attuare gli accordi, ove esistenti, di cui
all'articolo 3, comma 4, riconosciuti dalla Regione;
d) si impegnino ad applicare gli standard formativi per
l'apprendistato in edilizia individuati dalla Giunta regionale;
e) nel caso di lavori particolarmente complessi o particolarmente
pericolosi, si impegnino a sottoscrivere ed attuare gli accordi, ove
esistenti, di cui all'articolo 3, comma 5, riconosciuti dalla
Regione;
f) si impegnino ad adottare idonei sistemi informatici di controllo e
registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri,
volti al riconoscimento dell'identita', dell'accesso e della
permanenza nei cantieri degli addetti e dei lavoratori autorizzati,
secondo modalita' definite dalla Regione;
g) si impegnino a dare applicazione ai contratti collettivi, nazionale
e territoriale, in vigore per il settore e per la zona in cui e'
ubicato il cantiere e, in particolare, in ordine alle modalita' di
iscrizione alla cassa edile ove prevista dai suddetti accordi
collettivi.
3. Qualora l'impresa esecutrice si avvalga nello svolgimento delle
attivita' di cantiere, a qualunque titolo, di soggetti o imprese
terze, gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione
che anche tali soggetti o imprese soddisfino le medesime condizioni
previste per l'impresa incaricata dal committente.
4. La Giunta regionale, in conformita' ai principi ed alle finalita'
della presente legge, sentito il Comitato regionale di coordinamento
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la
competente Commissione assembleare, puo' modificare, integrare o
graduare le condizioni e i requisiti di cui ai commi 2 e 3.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta
regionale definisce le modalita' di presentazione dell'istanza
relativa agli incentivi economici di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di riconoscimento, erogazione, controllo e revoca di cui ai
commi 6 e 7.
6. Le condizioni e i requisiti di cui al comma 2 sono dichiarati
dall'impresa ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi al
committente che provvede a trasmettere la relativa documentazione
all'amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori. Copia
delle dichiarazioni di cui al comma 2, e' detenuta dall'impresa nel
cantiere durante tutta la durata dei lavori, al fine di consentire la
loro verifica da parte degli enti competenti e degli organismi
paritetici di settore, i quali, in caso di difformita' rispetto agli
obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e
tutela della salute e del lavoro, provvedono a darne segnalazione agli
organi competenti.
7. L'amministrazione competente procede alla revoca degli incentivi
economici di cui al comma 1, qualora nei confronti del committente sia
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
Codice di procedura penale, in riferimento alle fattispecie previste
dall'articolo 157, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n.
81 del 2008.
Art. 8
Incentivi alle imprese
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione
di contributi alle imprese edili previsti dalle vigenti leggi
regionali di settore, prevede che tra i requisiti o i criteri di
valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad attuare
livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri, cosi' come specificati da un apposito atto approvato
dalla Giunta regionale, in coerenza con i principi della
responsabilita' sociale delle imprese.
2. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi:
a) con gli enti pubblici competenti al fine di favorire la piu' ampia
e coordinata applicazione degli incentivi e dei benefici previsti
dalle disposizioni vigenti in materia di obblighi assicurativi e
previdenziali, nonche' di sicurezza dei lavoratori;
b) con gli istituti di credito, consorzi fidi e con le associazioni di
rappresentanza delle imprese, finalizzati ad agevolare l'accesso al
credito per le imprese che realizzino interventi volti a garantire
livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle disposizioni
vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nei cantieri.
Art. 9
Disposizioni relative alla tutela
e sicurezza del lavoro nei cantieri di edilizia
residenziale pubblica e sociale
1. La Regione, nella redazione dei bandi finalizzati alla concessione
di contributi richiesti da committenti per la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale previsti dalle
vigenti leggi regionali di settore, prevede che tra i requisiti e i
criteri di valutazione vi siano anche quelli riguardanti l'impegno ad
attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei cantieri.
2. Qualora il contributo di cui al comma 1 venga richiesto da enti
pubblici, la concessione dello stesso e' subordinata all'impegno
dell'ente richiedente di prevedere l'obbligo, per l'impresa
esecutrice, di attuare livelli ulteriori rispetto a quanto previsto
dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori nei cantieri.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Giunta
regionale, con apposito atto, specifica i livelli ulteriori di cui ai
commi 1 e 2 sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti
dall'articolo 7.
Art. 10
Selezione degli operatori economici
che realizzano lavori pubblici
1. Qualora il contratto sia affidato con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto
legislativo n. 163 del 2006, la stazione appaltante puo' prevedere,
nel bando di gara o nella lettera di invito, che uno dei sub-criteri
di valutazione dell'offerta sia costituito dall'impegno per l'impresa
aggiudicataria di soddisfare, prima dell'inizio dei lavori, le
condizioni preordinate al miglioramento delle condizioni di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere ove verranno svolti i lavori, rispetto ai
livelli minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 7 della presente legge si fa fronte mediante
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 2 marzo 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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