REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 28

INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEGLI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. In attuazione delle indicazioni contenute nella Comunicazione della
Commissione Europea 18 giugno 2003, n. 302, Politica integrata dei
prodotti - Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale", e nel
programma Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in
Italia, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica con deliberazione 2 agosto 2002, n. 57 e del Piano d'azione
per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione, anche detto Piano nazionale d'azione sul
Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con decreto ministeriale
11 aprile 2008, le stazioni appaltanti della pubblica amministrazione
e la centrale di committenza, costituita ai sensi della legge
regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione), introducono nelle procedure di acquisto criteri di
sostenibilita' ambientale (GPP - Green Public Procurement) rivolti ad
orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse
naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi
disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento
responsabile nei confronti dell'ambiente.
Art. 2
Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi pubblici
1. Nel Programma regionale per la tutela dell'ambiente, denominato
Piano d'azione ambientale, di cui all'articolo 99 della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), sono contenuti i criteri per la sostenibilita' ambientale dei
consumi pubblici di cui all'articolo 1. Nel rispetto del Piano di cui
all'articolo 1, la Regione introduce i criteri piu' avanzati di
sostenibilita' ambientale.
2. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di linee
guida, i Piani d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi
pubblici dei Comuni, delle Province, delle Unioni dei Comuni e degli
altri enti pubblici, finalizzati ad orientare le rispettive stazioni
appaltanti all'integrazione delle esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi, vincolando
la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani
stessi.
3. La Regione, le Province e i Comuni, con l'eccezione di quelli con
popolazione residente inferiore ai cinquemila abitanti, approvano
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un
Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un
programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle
procedure d'acquisto di forniture di beni e servizi.
4. L'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici -
Intercent-ER elabora la propria programmazione annuale coerentemente
con gli obiettivi dei piani di azione per la sostenibilita' ambientale
dei consumi pubblici di cui al comma 2.
5. La Regione, le Province, le Unioni dei Comuni e i Comuni attuano
quanto previsto dalla presente legge anche attraverso il sistema
regionale centralizzato degli acquisti gestito da Intercent-ER.
6. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui
criteri di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti
rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
A questi criteri si aggiunge quello della implementazione delle
tecniche di riciclo e riutilizzo dei rifiuti e dell'acquisto di
prodotti agroalimentari tipici e biologici, il cui intero ciclo di
produzione sia realizzato in Emilia-Romagna.
7. Nelle procedure d'acquisto, la Regione applica i "criteri
ambientali minimi" fissati, per le categorie merceologiche indicate
dall'articolo 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006, con decreti
del Ministro dell'Ambiente, in applicazione del PAN GPP.
L'applicazione dei "criteri ambientali minimi" si realizza perseguendo
gli obiettivi di sostenibilita' ambientale piu' elevati. In attuazione
delle indicazioni specifiche eventualmente elaborate in riferimento a
ciascun settore di intervento, come previsto dal PAN GPP, la Regione
provvede ad implementare ulteriori criteri o performance ambientali
piu' avanzate.
Art. 3
Monitoraggio
1. La Giunta regionale elabora e trasmette all'Assemblea legislativa
una relazione annuale sullo stato dell'introduzione degli strumenti di
GPP nel territorio regionale.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con
l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi
capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 dicembre 2009	L'ASSESSORE DELEGATO
	Giovanni Bissoni

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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