REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2009, n. 20

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 15 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLE SOCIETA' FIERISTICHE REGIONALI)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'art. 1 comma 3
della L.R. 15 del 2008
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della Legge regionale 28 luglio 2008, n.
15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle societa'
fieristiche regionali) e' sostituito dal seguente:
"3. La partecipazione della Regione alla societa' Bologna Fiere S.p.A.
e' autorizzata fino ad un importo massimo di euro 12.000.000,00.".
Art. 2
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad
Euro 1.000.000,00, la Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante i
fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del Fondo
speciale di cui all'UPB 1.7.2.3.29151 e al Capitolo 86620 del Bilancio
di previsione per l'esercizio 2009, cosi' come modificato
dall'apposito provvedimento di variazione dello stesso.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale
e' autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni
al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto
dall'articolo 31 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 27 novembre 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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