REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2009, n. 1017

Requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive alberghiere e delle relative specificazioni tipologiche aggiuntive

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
vista la L.R. 16 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture
ricettive dirette all'ospitalita'";
visti in particolare gli articoli 5 e 28 della L.R. 16/04 che
disciplinano le strutture ricettive alberghiere indicate al comma 6
dell'art. 4 della stessa legge;
vista la propria delibera 916/07 "L.R. 16/04, art. 3, comma 2 -
Approvazione degli standard strutturali dei requisiti di esercizio per
l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive
alberghiere";
preso atto del decreto 21/10/2008 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitivita' del
turismo recante "Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle
imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della
classificazione alberghiera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
34 del 11/2/2009;
considerato che nell'ambito del succitato decreto e' stata stabilita
come tempistica per l'adeguamento delle normative regionali un periodo
di sei mesi dalla pubblicazione del decreto stesso e che pertanto e'
necessario prendere atto dei contenuti condivisi nell'ambito dello
stesso decreto entro l'11/8/2009;
dato atto inoltre che la normativa vigente in Emilia-Romagna e' in
gran parte gia' conforme agli standard minimi concordati nel
provvedimento e che quindi e' sufficiente introdurre aggiustamenti
minimi al testo gia' in vigore della propria delibera 916/07, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto che mantiene
in capo alle Regioni la facolta' di "differenziare la declinazione di
dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che piu' aderiscano
alle specificita' territoriali, tematiche o culturali dei loro
territori";
considerato che l'art. 3 del decreto stabilisce che gli standard
minimi sono definiti in relazione all'apertura di nuovi alberghi o
alla ristrutturazione di quelli esistenti, con la specifica che in
caso di incremento di volume i nuovi standard minimi si applicano solo
ai nuovi volumi e che per ristrutturazione si intendono interventi
subordinati a permesso di costruire (art. 10, comma 1, lett. c - DPR
6/6/2001 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia);
considerato inoltre che per gli alberghi esistenti e' comunque escluso
l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali e che le Regioni
potranno disporre d'intesa con il Governo, nell'ambito delle
iniziative di recepimento da adottare entro tre anni, motivate
differenti modalita' di disciplina e di adeguamento per strutture
specifiche;
dato atto inoltre che in edifici di valore storico culturale non e'
obbligatoria l'adesione ai nuovi standard ove questa fosse in
contrasto con la conservazione dei valori storico culturali degli
edifici stessi;
considerato che in merito all'adeguamento delle dimensioni delle
camere e dei servizi igienici il decreto stabilisce la possibilita' di
deroghe da parte di norme regionali e la Regione Emilia-Romagna ha
previsto come criterio per l'adeguamento di tali spazi il concetto di
"ristrutturazione radicale" come definito nelle circolari esplicative
della DGR 916/07 ed ulteriormente specificato nel testo dell'allegato
alla presente delibera;
valutato di apportare alla delibera stessa alcune modificazioni resesi
necessarie per poter ricomprendere e normare ulteriori casistiche in
un primo tempo non prese in considerazione ma resesi necessarie a
seguito di una piu' approfondita analisi della situazione regionale;
dato atto inoltre che in data 15 luglio 2009 la Commissione Turismo,
Cultura, Scuola, Formazione Lavoro e Sport dell'Assemblea legislativa
ha espresso parere favorevole al presente atto;
dato atto infine del parere allegato;
su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di
turismo;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire con il presente atto le indicazioni contenute nel
decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21/10/2008
"Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese
turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione
alberghiera";
2) di apportare alla propria delibera 916/07 le modificazioni
riportate nell'allegato A: "Modifiche alla deliberazione 916/07
recante requisiti e standard strutturali per l'esercizio delle
strutture ricettive alberghiere", parte integrante della presente
deliberazione;
3) di demandare a successivi atti del dirigente competente
l'approvazione dei nuovi modelli di classificazione e per la richiesta
delle specificazioni tipologiche aggiuntive;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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