REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 19

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Parco regionale,
finalita' e obiettivi gestionali
1. Con la presente legge e' istituito il Parco regionale fluviale del
Trebbia. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei
comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza,
Rivergaro, Rottofreno ed e' individuato dalla carta allegata alla
presente legge.
2. Le finalita' istitutive del Parco sono:
a) conservazione della biodiversita', attraverso la tutela
dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e
degli habitat naturali e seminaturali;
b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi
idrogeologici;
c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori
storico-culturali del territorio;
d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati;
e) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei
a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche
mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e
architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;
f) qualificazione e promozione delle attivita' economiche e
dell'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse
naturali;
g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con
particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti
naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e
dell'attivita' dell'uomo nel loro sviluppo storico;
h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante
l'incentivazione di attivita' culturali, educative, del tempo libero
collegate alla fruizione ambientale sostenibile.
3. Costituiscono obiettivi gestionali del Parco:
a) la ricerca scientifica in campo naturalistico, in particolare
quella connessa alla conoscenza del patrimonio naturale, e la ricerca
scientifica in campo storico ed archeologico;
b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti
nell'area con particolare riferimento alle dinamiche vegetazionali ed
allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali;
c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno
del territorio del Parco;
d) il recupero dell'alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una
condizione di naturalita' e funzionalita' ecologica;
e) la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali attraverso
il mantenimento o il recupero delle attivita' tradizionali controllate
e la promozione delle attivita' agricole eco-compatibili, tipiche e di
qualita';
f) il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna, con
particolare riferimento alle specie potenzialmente dannose per
l'agricoltura, per attuare sistemi per la prevenzione e la
minimizzazione dei danni alla colture e per programmare gli eventuali
interventi di controllo e contenimento numerico volti ad attenuare gli
effetti delle popolazioni selvatiche sulle colture;
g) la razionalizzazione dell'attivita' estrattiva e la
riqualificazione degli ambiti interessati dalle coltivazioni di cava,
dagli impianti di trasformazione e dalla viabilita' di servizio, al
fine di recuperare progressivamente all'originaria naturalita' le
fasce di pertinenza fluviale;
h) la riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica dei
luoghi degradati o dismessi da precedenti attivita';
i) la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle
popolazioni residenti;
j) la promozione della conoscenza della ricca e particolare storia
naturale e antropica del fiume Trebbia e del territorio circostante,
come elemento centrale delle politiche pubbliche e della fruizione
diffusa;
k) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e
l'educazione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai
visitatori;
l) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione
responsabile e sostenibile;
m) la promozione di specifici accordi tra l'Ente di gestione e gli
altri Enti locali al fine della semplificazione delle procedure
autorizzative, in particolare per le attivita' delle aziende agricole
presenti all'interno del territorio del Parco, ivi compresa la
valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CE del
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora  e della fauna selvatiche.
Art. 2
Strumenti di pianificazione e di attuazione
1. Il Piano territoriale del Parco e' disciplinato ai sensi delle
relative disposizioni della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000).
2. In particolare, costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai
sensi della legge regionale n. 6 del 2005:
a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;
b) il Regolamento del Parco;
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.
Art. 3
Ente di gestione
1. L'Ente di gestione del Parco e' un Consorzio obbligatorio
costituito tra la Provincia di Piacenza, i Comuni di Calendasco,
Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno. Al
Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse
alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'articolo 18, comma 2,
della legge regionale n. 6 del 2005.
2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di
gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di
Piacenza.
3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attivita'
dell'Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale n. 6
del 2005.
Art. 4
Zonizzazione
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area del Parco,
individuata nella carta allegata alla presente legge, viene suddivisa
in tre zone:
a) Zona B, di protezione generale: area ad elevata naturalita', non
sempre in equilibrio a causa degli usi plurimi delle risorse naturali,
articolata in due sottozone:
1. B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e pertinenze del
fiume Trebbia con ampio greto fluviale impostato sulla conoide del
fiume con alveo attivo a rami anastomizzati; presenza di pozze e
raschi, di terrazzi fluviali del  greto consolidato, di foreste
riparie, e delle morfologie tipiche delle confluenze nel fiume Po, con
porzione di alveo a  sabbioni; ospita numerosi habitat d'interesse
comunitario: forme vegetazionali degli alvei fluviali: arbustiva
pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila annuale; vegetazione pioniera a
sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a pioppi e salici e
lembi di ontaneti; la fauna ittica e' caratterizzata da specie
d'interesse comunitario e localmente rare, e' sito di nidificazione,
svernamento e rotta migratoria per avifauna di interesse
conservazionistico (comunitario, regionale e locale) legata agli
ambienti dei prati aridi, dei greti arbustati fluviali e delle zone
umide temporanee;
2. B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di latifoglie mesofile,
ricadente nell'ambito del Physospermo-Quercetum petraeae, condizione
relittuale nella fascia pedecollinare regionale; presenza di radure
intercluse nel bosco;
b) Zona C, di protezione e di valorizzazione agro-ambientale: ospita
principalmente aree agricole; presenti anche aree degradate da
naturalizzare e l'area militare denominata "Polveriera di
Gossolengo";
c) Zona D, comprendente il tessuto urbano e urbanizzabile: presenza
marginale di aree urbane, con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di
sotto, presenza di un Golf club all'interno della frazione Croara.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, alle zone suddette
si aggiunge, non ricompresa nel perimetro del Parco, l'Area Contigua,
che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo.
Nell'Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti per la
lavorazione degli inerti. Si intendono inoltre appartenenti all'Area
Contigua: le infrastrutture viabilistiche, statali, regionali,
provinciali e comunali, con l'esclusione delle strade vicinali e
arginali; sono in essa comprese inoltre le infrastrutture  ferroviarie
di attraversamento delle aree di parco, esistenti o previste da
progetti gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge, e, nel caso di infrastrutture sopraelevate sull'alveo, le
strutture di sostegno, nonche' le aree interessate da interventi di
sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture medesime.
Art. 5
Disposizioni generali per la gestione del Parco
1. Per quanto riguarda le attivita' istituzionali del ministero della
difesa valgono le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1976, n.
898 (Nuova regolamentazione delle servitu' militari) e al decreto
legislativo 29 novembre 1997, n. 464 (Riforma strutturale delle Forze
armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della
legge 28 dicembre 1995, n. 549).
2. L'esercizio dell'attivita' venatoria in Area Contigua e'
organizzato in collaborazione con l'Ambito Territoriale di Caccia
(ATC) interessato.
3. Qualora l'Area Contigua ricada in Zone di Protezione Speciale, si
applicano, se piu' restrittive, le misure di conservazione adottate ai
sensi dei provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 1226, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
4. E' comunque vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso e
il prelievo in deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
5. Nelle Aree Contigue, il Piano territoriale del Parco, tenuto conto
della pianificazione provinciale di settore e fatte salve le
potenzialita' dei giacimenti definite dal Piano infraregionale delle
attivita' estrattive (PIAE), stabilisce indirizzi e direttive nei
confronti dei Comuni ai fini della redazione dei Piani delle attivita'
estrattive comunali (PAE).
6. Per l'assetto finale delle aree interessate da attivita' estrattiva
in Area Contigua, sino all'entrata in vigore della legge regionale di
riordino in materia di attivita' estrattive, vale quanto segue:
a) le aree, comprese all'interno di ogni polo estrattivo nella fascia
piu' prossima all'alveo del fiume secondo le disposizioni del PIAE
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno
ricomprese automaticamente in zona B1, previo idoneo restauro
naturalistico e paesaggistico;
b) le aree ricadenti nella rimanente porzione di ogni polo estrattivo
saranno ricomprese automaticamente in zona C e il recupero a fini
agricoli potra' avvenire a condizione che venga assicurata una
copertura vegetale naturale pari ad almeno il 6% dell'area
complessiva.
7. In tutte le zone del parco e nell'Area Contigua e' vietata la
realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e
smaltimento di rifiuti, nonche' l'ampliamento di quelli esistenti in
termini di superficie, fatta salva la possibilita', in area contigua,
di effettuare attivita' di recupero e/o di trattamento finalizzato al
recupero, negli impianti che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano esistenti, in corso di realizzazione ovvero
previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; sono inoltre
consentite le attivita' di smaltimento e recupero rifiuti relative
alla gestione delle attivita' estrattive secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della
Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).
8. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente
interessati dal Parco, nonche' le loro varianti, unitamente ai
programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare
all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al
di fuori delle zone D, sono sottoposti, prima della loro approvazione
da parte degli Enti competenti, al parere di conformita' dell'Ente di
gestione rispetto alle finalita' istitutive e alle Norme di
salvaguardia di cui alla presente legge. Trascorsi sessanta giorni
dalla richiesta, il parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito
di tale procedura sono anche stabiliti, nel rispetto delle direttive
di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale n. 6 del 2005,
gli interventi per i quali e' previsto il rilascio del nulla-osta di
cui al comma successivo.
9. Gli Enti competenti al rilascio di titoli abilitativi o atti
autorizzativi o atti di assenso comunque denominati sono tenuti a
trasmettere preventivamente all'Ente di gestione del Parco i progetti
relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia
per le diverse zone per l'acquisizione del nulla-osta di cui all'art.
40 della legge regionale n. 6 del 2005. L'Ente di gestione del Parco,
tranne che per le zone D dove non e' dovuto, rilascia il nulla-osta
motivato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, oltre il
quale il nulla-osta deve intendersi rilasciato positivamente. L'Ente
di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta, puo' rinviare, per
una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini per il rilascio
del nulla-osta.
Art. 6
Norme di salvaguardia
1. Fermo quanto stabilito ai precedenti articoli 4 e 5, dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del
Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli
maggiormente restrittivi, si applicano, con riferimento alla
zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal presente
articolo.
2. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono
rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attivita':
a) l'attivita' venatoria;
b) la circolazione motorizzata ad eccezione della circolazione
funzionale allo svolgimento delle attivita' agro-silvo-pastorali e dei
mezzi autorizzati;
c) le attivita' estrattive;
d) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve
le operazioni di soccorso ed emergenza;
e) l'accensione di fuochi;
f) il campeggio libero;
g) la bonifica delle zone umide;
h) l'immissione di specie alloctone;
i) l'eliminazione della vegetazione autoctona, se non finalizzata alla
ricomposizione degli elementi naturali e alla sicurezza idraulica;
j) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;
k) la costruzione di nuove opere edilizie, gli ampliamenti degli
edifici esistenti e l'esecuzione delle opere di trasformazione del
territorio non specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente e
del paesaggio;
l) fatto salvo quanto disposto dal comma 11, la realizzazione di nuove
strade e piste nonche' l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione
delle piste temporanee per la gestione idraulica e la protezione
civile, per le quali e' d'obbligo l'immediato ripristino dello stato
dei luoghi al termine dell'utilizzo.
3. Nelle zone B valgono le seguenti norme:
a) nella zona B1 le opere in alveo e gli interventi idraulici sono
ammessi esclusivamente sulla base di piani, programmi e progetti
disposti dalle autorita' preposte e nel rispetto delle normative
vigenti in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica,
salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento
della varieta' e molteplicita' delle biocenosi fluviali e riparie;
b) nella zona B2 l'attivita' forestale e' consentita compatibilmente
con le esigenze di salvaguardia ambientale e comunque entro i limiti e
le modalita' previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale vigenti;
c) nelle radure della zona B2 sono ammessi l'allevamento e il pascolo
allo stato brado;
d) sul patrimonio edilizio esistente vengono consentiti esclusivamente
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro
scientifico nonche' di restauro e risanamento conservativo secondo le
definizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'Allegato alla
legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale
dell'edilizia), ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle
norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche, senza modifiche di destinazione d'uso tranne nei casi
in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attivita'
agricole esistenti o alla gestione del Parco, fatte salve eventuali
disposizioni piu' restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di
ciascun Comune interessato.
4. Nella zona C sono permesse le attivita' agricole, forestali,
zootecniche ed altre attivita' compatibili con le finalita' istitutive
del Parco e sono vietate le seguenti attivita':
a) l'attivita' venatoria;
b) le attivita' estrattive;
c) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve
le operazioni di soccorso ed emergenza;
d) il campeggio libero;
e) la bonifica delle zone umide;
f) la costruzione di nuove opere edilizie non funzionali all'esercizio
delle attivita' agrituristiche e agro-forestali compatibili con la
valorizzazione dei fini istitutivi del Parco.
5. Nella zona C sono ammesse le seguenti attivita':
a) l'allevamento zootecnico, se funzionalmente connesso con
l'attivita' agricola ed esclusivamente di tipo non intensivo, nel
rispetto delle norme ambientali ed igienico-sanitarie vigenti;
b) lo spandimento dei reflui zootecnici, nel rispetto delle norme
vigenti in materia;
c) sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e
risanamento conservativo nonche' quelli di ristrutturazione edilizia
secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) e f)
dell'Allegato alla legge regionale n. 31 del 2002, ivi compresi gli
interventi per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche, anche con mutamento di
destinazione d'uso, fatte salve eventuali disposizioni piu'
restrittive dettate dagli strumenti urbanistici di ciascun Comune;
d) nuovi interventi edilizi funzionali all'esercizio delle attivita'
agricole e delle attivita' connesse alla multifunzionalita' delle
aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, purche'
compatibili con le finalita' istitutive del Parco, qualora se ne
dimostri il reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale,
nel rispetto delle norme vigenti degli strumenti urbanistici
comunali;
e) interventi di manutenzione, ammodernamento ed adeguamento igienico
degli impianti tecnologici comunali.
6. In attesa del Piano territoriale del Parco, che definira' limiti e
condizioni alle trasformazioni urbane, nelle zone D e in Area Contigua
valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei Comuni
interessati.
7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco e l'entrata in
vigore del regolamento di settore di cui all'articolo 38 della legge
regionale n. 6 del 2005, l'attivita' venatoria in Area Contigua e'
consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di
protezione provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge ed e' disciplinata dal Piano Faunistico Venatorio
provinciale e dai relativi calendari venatori, applicando le seguenti
limitazioni:
a) per ogni stagione venatoria la caccia non potra' essere svolta
successivamente al 31 dicembre, eccetto la caccia di selezione agli
ungulati;
b) la caccia potra' essere svolta solo in tre giornate fisse a
settimana individuate preventivamente dall'ATC interessato;
c) il territorio ricadente in Area Contigua contribuisce alla capienza
complessiva dell'ATC con un numero di cacciatori determinato dal
valore dell'indice di densita' venatoria, individuato annualmente per
l'ATC dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 8 della
legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria),
ridotto di un decimo.
8. Fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia, nella
zona C del Parco e nell'Area Contigua le manifestazioni cinofile di
carattere nazionale e internazionale riconosciute dall'Ente Nazionale
della Cinofilia Italiana sono ammesse, ad esclusione del periodo dal 1
aprile e il 31 luglio di ogni anno, a condizione che tempi e modi di
attuazione non contrastino con le finalita' istitutive del Parco.
9. Sino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'Area
Contigua sono consentite le attivita' estrattive secondo quanto
previsto e prescritto dalla pianificazione provinciale e comunale di
settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
a) e' consentito portare a termine le attivita' estrattive in atto
sino ad esaurimento delle potenzialita' pianificate;
b) per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli
di Piano comunale delle attivita' estrattive (PAE) per i quali non sia
ancora stata conclusa la procedura di VIA, all'interno della
conferenza di servizi di cui all'articolo 18, comma 6, della legge
regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di
valutazione dell'impatto ambientale), dovra' essere acquisito il
nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco;
c) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti,
prima della loro approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell'articolo
39 della legge regionale n. 6 del 2005, al parere di conformita'
dell'Ente di gestione del Parco.
10. Non e' ammesso l'insediamento di nuovi impianti fissi di
trasformazione di inerti nell'ambito del parco e nelle Aree Contigue.
Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, compresi gli impianti di produzione di
conglomerati bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area
Contigua alle condizioni stabilite dal PIAE stesso. Al termine
dell'attivita', le aree occupate dagli impianti classificati quali non
compatibili dal PIAE, nonche' le porzioni incompatibili degli altri
impianti, dovranno essere incluse in zona B del Parco. Nelle Aree
Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno essere utilizzate
nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di
settore, collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad
esaurimento dell'attivita'.
11. E' fatta salva la viabilita' di servizio agli impianti di
trasformazione esistenti e alle attivita' di cava, compresa la
viabilita' demaniale lungo fiume, all'interno del territorio del Parco
e nell'Area Contigua; non potranno essere attivati ulteriori
collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a limitare il
disturbo all'ambiente e a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al
trasporto del materiale estratto, dalle cave ai cantieri. Tali nuovi
tracciati sono sottoposti al nulla-osta di cui all'articolo 40 della
legge regionale n. 6 del 2005 da parte dell'Ente di gestione del Parco
e smantellati al termine dei lavori con il ripristino dei luoghi alle
condizioni originarie. Al fine di ridurre l'impatto della viabilita'
in esercizio, in sede di rinnovo delle concessioni in essere al
momento di entrata in vigore della presente legge, devono essere
previsti interventi di riqualificazione attraverso la riduzione delle
esistenti sezioni stradali e il ripristino delle fasce laterali.
Art. 7
Misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e
la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e
paesaggistiche del territorio
1. Per il perseguimento delle finalita' istitutive e il raggiungimento
degli obiettivi gestionali del Parco, l'ente di gestione, in
cooperazione con la Regione e gli enti territorialmente interessati,
promuove misure di incentivazione, sostegno e promozione per la
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,
culturali e paesaggistiche del territorio, ed in particolare:
a) valorizzazione delle produzioni tipiche e locali del parco tramite
l'organizzazione di circuiti, vetrine per la commercializzazione e la
produzione di materiale informativo specifico inerente il patrimonio
vitale della diversita' rurale, ambientale e culturale costituito dai
prodotti agroalimentari del territorio, dei relativi luoghi e tecniche
di produzione;
b) sostegno alla vendita diretta dei prodotti agricoli attraverso
l'istituzione, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 6
del 2005, di nuovi posteggi, in numero superiore a quanto stabilito
dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per
la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), riservati esclusivamente
agli agricoltori le cui aziende siano ubicate all'interno del
perimetro dell'area protetta dove ha sede il mercato e che vendano
esclusivamente i propri prodotti;
c) supporto alle aziende agricole operanti nel Parco e nell'Area
Contigua per la realizzazione di interventi strutturali, strategici
per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti di qualita'
delle aziende stesse;
d) sostegno delle possibili misure ed azioni per lo sviluppo aziendale
sulla base del censimento delle aziende agricole, finalizzato ad
individuarne l'attuale stato e le vocazioni, anche mediante
l'elaborazione di specifiche strategie aziendali per lo sviluppo delle
diverse attivita' integrative del reddito agrario, connesse
all'istituzione del Parco, con indicazione delle politiche da avviarsi
da parte del parco e con individuazione delle aziende particolarmente
vocate allo sviluppo di tali attivita' integrative;
e) informazione e assistenza per facilitare l'adesione delle aziende
interessate alle misure previste dal Piano Regionale di Sviluppo
Rurale e da altre fonti di finanziamento in campo agricolo;
f) sostegno delle aziende impegnate nell'agricoltura biologica, di
quelle vocate alle produzioni tipiche, tradizionali e di qualita', con
incoraggiamento delle azioni di conservazione della biodiversita'
delle specie vegetali ed animali di interesse agricolo;
g) coinvolgimento delle aziende agricole nelle attivita' di
conservazione diretta degli habitat naturali, degli ambienti
seminaturali associati all'uso agricolo, di rinaturalizzazione, di
manutenzione dei sentieri e delle strutture di fruizione dell'area
protetta e di ripristino di elementi di elevato valore paesaggistico o
conservazionistico;
h) incentivazione di pratiche colturali eco-compatibili e tecniche
agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversita', in
particolare con mantenimento dei prati aridi, trasformazione dei
seminativi in prati stabili, utilizzo di coltivazioni poco
idroesigenti, messa a riposo a lungo termine dei seminativi allo scopo
di creare zone umide, prati umidi, complessi macchia-radura e prati
gestiti principalmente per la flora e la fauna selvatica nelle
superfici agricole residue all'interno delle aree esondabili, lungo le
fasce destinate a corridoi ecologici e ai margini delle zone umide
gia' esistenti;
i) incentivazione alla creazione di sistemi e bacini di
fitodepurazione delle acque e di eco-filtri naturali (quali siepi,
filari e boschetti) e applicazione delle migliori pratiche di corretta
fertilizzazione dei suoli, al fine della riduzione dei nitrati immessi
nelle acque superficiali nell'ambito di attivita' agricole;
j) promozione e sostegno per il ripristino e la conservazione degli
spazi naturali e semi-naturali tipici degli elementi
dell'agro-ecosistema (filari alberati, siepi, fossati, canalette di
scolo e di irrigazione, depressioni, stagni, prati, ecc.) e per la
gestione dei bordi degli appezzamenti coltivati e dei fossi di scolo
secondo modalita' compatibili con la riproduzione della fauna
selvatica;
k) incentivazione della pratica delle coltivazioni a perdere per
l'alimentazione della fauna selvatica;
l) promozione di modalita' di sfalcio dei foraggi non impattanti sui
siti riproduttivi della fauna selvatica (in particolare avifauna);
m) promozione di interventi di salvaguardia e miglioramento dei
soprassuoli delle aree forestali per accrescerne i caratteri di
naturalita' e di biodiversita';
n) promozione del recupero, della tutela e della valorizzazione del
patrimonio immobiliare storico-culturale del mondo rurale con
finalita' collettive, turistico-culturali e di servizio e sostegno
della popolazione rurale;
o) sostegno e incentivazione allo svolgimento di attivita' di
educazione ambientale e di visita presso le aziende agrituristiche e
fattorie didattiche.
Art. 8
Sorveglianza territoriale e sanzioni
1. L'attivita' di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono
disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del
2005.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Per l'anno 2010, al fine di agevolare la costituzione dell'Ente di
gestione del Parco, e' assegnato alla Provincia un contributo
forfetario, stabilito dalla Giunta regionale nell'ambito dei criteri
di riparto per le spese di gestione delle aree protette regionali,
sulla base di un programma approvato dagli enti locali
territorialmente interessati.
2. Fino a quando l'Ente di gestione non si sara' dotato di proprio
personale o di personale comandato o distaccato dagli Enti consorziati
e dalla Regione, per il rilascio dei nulla-osta e dei pareri di
conformita' di propria competenza potra' avvalersi del personale degli
Enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione.
3. L'Ente di gestione del Parco, d'intesa con la Provincia, ed in
collaborazione con gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati,
attua un costante monitoraggio delle dinamiche qualitative e
quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C del
Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di
gestione faunistici volti al controllo delle specie eventualmente in
soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli habitat
naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte della fauna
selvatica presente. Nella procedura di adozione dei piani suddetti
l'Ente di gestione e' tenuto ad acquisire il parere favorevole
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ai
sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 6 del 2005.
4. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e
la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei
avvengono con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti
e secondo la regolamentazione predisposta dagli Enti delegati.
5. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio
alla legge regionale n. 6 del 2005.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2009	VASCO ERRANI

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