REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 17

MISURE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 117 CONCERNENTE IL DISTACCO DEI COMUNI DI CASTELDELCI, MAIOLO, NOVAFELTRIA, PENNABILLI, SAN LEO, SANT'AGATA FELTRIA E TALAMELLO DALLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - NORME GENERALI
Art.	1 -  Finalita'
Art.	2 -  Atti ricognitivi
Art.	3 -  Principi per la legislazione regionale
Art.	4 -  Procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale della
Comunita' montana Alta Valmarecchia
Art.	5 -  Struttura organizzativa interistituzionale. Informazioni e
assistenza ai cittadini, a enti e imprese
TITOLO II - DISPOSIZIONI SETTORIALI
Art.	6 -  Norme transitorie in materia di governo del territorio
Art.	7 -  Modalita' d'esercizio di attivita' autorizzate
Art.	8 -  Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale
Art.	9 -  Funzioni comunali in materia sismica
Art.	10 -  Esercizio attivita' venatoria per la stagione 2009-2010
Art.	11 -  Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali
della Provincia di Rimini
Art.	12 -  Entrata in vigore
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con
provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la legge 3 agosto
2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione
Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito
della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma,
della Costituzione), al fine di garantire continuita' sia
nell'erogazione dei servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei
livelli istituzionali interessati.
2. Gli adempimenti di competenza della Regione Emilia-Romagna, in
conformita' all'articolo 2, comma 1, della legge n. 117 del 2009, ove
richiedano il concorso dei diversi livelli istituzionali, sono attuati
d'intesa tra la Regione stessa, la Regione Marche, le Province e gli
altri enti interessati, nonche' il Commissario. Gli accordi possono
riguardare, altresi', enti ed aziende strumentali facenti capo alle
rispettive regioni interessate.
Art. 2
Atti ricognitivi
1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo
1, comma 1, adotta decreti ricognitivi degli interventi che la Regione
deve porre in essere al fine di attuare compiutamente il processo di
aggregazione.
2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorita', con
particolare riguardo all'esigenza di tutelare l'incolumita' pubblica,
la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini
interessati e con l'obiettivo di garantire parita' di accesso alle
prestazioni per la nuova popolazione residente della Regione
Emilia-Romagna.
3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresi', a fornire
supporto al Commissario nello svolgimento delle attivita' e nel
rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 117 del 2009 e sono
adottati sentiti i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, oltre agli
altri livelli istituzionali interessati.
4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove necessario,
ulteriori norme regionali di adeguamento, hanno ad oggetto:
a) la ricognizione degli effetti gia' integralmente prodotti dalla
legge n. 117 del 2009 all'atto della sua entrata in vigore, che
richiedono solo misure operative concrete, al fine di garantire la
continuita' delle prestazioni e dei procedimenti, ed in particolare la
precisa individuazione degli uffici e degli altri enti subregionali
competenti;
b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla legge
n. 117 del 2009 richiedono necessariamente atti della Regione o di
altri enti o aziende regionali o l'emanazione o l'adeguamento di atti
amministrativi programmatori o generali, che rappresentano il
presupposto degli atti di natura autorizzatoria e abilitativa;
c) l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori e abilitativi che,
prossimi alla scadenza, si ritiene debbano essere rinnovati sulla base
della disciplina della Regione Marche;
d) l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori, abilitativi e
delle certificazioni ad efficacia permanente che si ritiene debbano
essere adeguati alla disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un
termine da stabilire;
e) l'individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di
incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al
fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale
e con la finalita' di garantire la parita' di accesso a tali misure
con la popolazione gia' residente in Emilia-Romagna;
f) l'individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che
devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa
regionale, con priorita' per gli atti di pianificazione
sovraordinati;
g) l'individuazione, in raccordo con la Regione Marche, dei casi in
cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti
delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di
Pesaro e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di
intese tra i livelli interessati.
5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera b), nelle more
dell'adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali
ivi previsti ed entro i termini di adeguamento previsti dall'articolo
2, comma 1 della legge n. 117 del 2009:
a) continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti amministrativi
adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di
natura autorizzatoria e abilitativa sono conclusi dalle
amministrazioni locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione
Emilia-Romagna in applicazione delle norme della Regione Marche
vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 117 del 2009,
previa acquisizione degli atti e di eventuale parere delle
amministrazioni precedentemente competenti, ferma restando la loro
autonomia; i provvedimenti autorizzatori e abilitativi fissano ove
necessario un congruo termine per l'adeguamento alla disciplina della
Regione Emilia-Romagna. Con successivi accordi tra le due Regioni
potranno essere diversamente disciplinate le modalita' di conclusione
dei procedimenti concernenti sovvenzioni, contributi, concessioni,
sussidi e ausili finanziari in genere ed il soggetto competente al
rilascio del provvedimento finale.
6. Ai fini dell'adeguamento alla disciplina della Regione
Emilia-Romagna delle modalita' di esercizio delle attivita' gia'
autorizzate in base alla normativa della Regione Marche, la Regione
puo' disporre con proprio atto modalita' e termini entro i quali
l'adeguamento deve essere completato.
7. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, restano in vigore i
piani ed i programmi della Regione Marche e della Provincia di Pesaro
e Urbino fino alla loro ridefinizione da parte della Regione
Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
8. Resta fermo che ove la competenza e' statale o di altre
amministrazioni, le ulteriori norme, nonche' gli ulteriori adempimenti
amministrativi, sono adottati dalle competenti autorita'.
Art. 3
Principi per la legislazione regionale
1. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di cui
all'articolo 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti
programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina
relativa a:
a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio
attivita' e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di
regolare il regime dell'efficacia degli atti;
b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre
l'adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai
relativi piani e programmi regionali e degli enti locali;
c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne
l'adeguamento all'ordinamento della Regione Emilia-Romagna;
d) servizi, al fine di garantire la continuita' nell'erogazione dei
servizi pubblici e di interesse pubblico;
e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di
garantire la continuita' nella loro realizzazione.
Art. 4
Procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale della Comunita'
montana Alta Valmarecchia
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2008, n.
10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma
dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) la parola
"nove" e' sostituita dalla parola "dieci".
2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione degli ambiti
territoriali delle Comunita' montane prevista all'articolo 4, commi da
2 a 7, della legge regionale n. 10 del 2008 il Presidente della Giunta
regionale, sentiti i Comuni interessati, adotta, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, un proprio decreto di
ridelimitazione della Comunita' montana, confermandone o modificandone
l'ambito territoriale ovvero disponendone la soppressione con
eventuale contestuale trasformazione in Unione di Comuni ai sensi
dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2008.
3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 8, della legge
regionale n. 10 del 2008, con riferimento alla procedura di
ridelimitazione da parte del Presidente della Giunta regionale ed ai
relativi termini.
4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale
di cui al comma 2 ed alla conseguente revisione dello statuto e della
disciplina degli organi della Comunita' montana in adeguamento al Capo
I del Titolo II della legge regionale n. 10 del 2008, la Comunita'
montana dell'Alta Valmarecchia continua ad operare nel rispetto del
proprio vigente statuto, con gli organi in carica in regime di
prorogatio.
5. Le funzioni in materia di agricoltura e di vincolo idrogeologico
conferite alle Comunita' montane da leggi della Regione Emilia-Romagna
sono esercitate per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, dalla
Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo assetto
istituzionale della Comunita' montana dell'Alta Valmarecchia.
6. Per le domande di autorizzazione relative al vincolo idrogeologico,
di cui all'articolo 150, comma 2, della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), presentate ai
Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, prima dell'entrata in vigore
della presente legge, non si applicano le disposizioni sulla
pubblicazione all'albo pretorio previste al punto 2.4.1 della
direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme
tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, approvata
con deliberazione della Giunta regionale n. 1117 del 2000.
Art. 5
Struttura organizzativa interistituzionale.
Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e imprese
1. La Regione promuove apposita intesa con la Regione Marche, le
Province ed i Comuni interessati ed il Commissario, allo scopo di
istituire una struttura organizzativa interistituzionale, con il
compito di coordinare l'attivita' necessaria a garantire la piena
realizzazione della procedura di aggregazione, nel rispetto delle
competenze di ciascun livello istituzionale.
2. Compete alla stessa struttura la funzione di sportello informativo,
con il compito di fornire costanti informazioni ai cittadini, alle
imprese ed agli enti interessati, anche al fine di tutelare la
trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SETTORIALI
Art. 6
Norme transitorie in materia di governo del territorio
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale
tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della
legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela
e l'uso del territorio), per concordare tempi ed obiettivi
dell'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione
territoriale, in relazione al nuovo ambito del territorio regionale e
provinciale.
2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, adeguano la propria
strumentazione urbanistica alle disposizioni della legge regionale n.
20 del 2000. A tal fine la Regione incentiva il ricorso alle forme di
pianificazione intercomunale o di copianificazione previste dalla
medesima legge regionale.
3. Fino all'approvazione del Piano strutturale comunale e del
Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell'articolo 43, comma 3,
della legge regionale n. 20 del 2000, i Comuni interessati danno
attuazione agli strumenti urbanistici vigenti e concludono i
procedimenti di pianificazione in corso secondo le disposizioni
definite dalla Regione Marche in vigore alla data del 15 agosto 2009.
Le funzioni di competenza provinciale sono svolte dalla Provincia di
Rimini, previa acquisizione degli atti istruttori e di eventuali
pareri dell'amministrazione provinciale precedentemente competente.
4. Per gli stessi Comuni e' applicabile la disciplina straordinaria
per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo di cui al
Titolo III della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e
riqualificazione solidale del territorio). A tal fine, entro sessanta
giorni dall'approvazione della presente legge, i Comuni interessati
individuano gli ambiti nei quali non sono consentiti gli interventi di
ampliamento e di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'articolo
55, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2009, e possono stabilire
limitazioni ai medesimi interventi ai sensi del comma 3 dello stesso
articolo 55.
Art. 7
Modalita' d'esercizio di attivita' autorizzate
1. Ove le modalita' di esercizio delle attivita' autorizzate siano
disciplinate da regolamenti comunali sulla base di leggi regionali, i
regolamenti devono essere adeguati alla legislazione della Regione
Emilia-Romagna. Nel frattempo l'esercizio delle attivita' si conforma
alla disciplina contenuta nei regolamenti in vigore.
Art. 8
Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale
1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre
amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario,
effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali
all'esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e dalla
Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla
Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell'ambito
della ricognizione e' compresa, in particolare, la consegna della rete
strutturale e viaria di competenza, nonche' il patrimonio
immobiliare.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, il personale dei livelli
regionale, provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge
funzioni per il territorio dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
puo' essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della
Regione Emilia-Romagna.
3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento,
comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottati
accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuita'
nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.
Art. 9
Funzioni comunali in materia sismica
1. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che, nell'osservanza degli
standard minimi di cui all'articolo 3, comma 4 della legge regionale
30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)
intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in
forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione l'atto
di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro il termine perentorio
di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro tale termine, i
Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle
strutture tecniche regionali.
3. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni della
legge regionale n. 19 del 2008 trovano applicazione dalla scadenza del
termine perentorio di cui al comma 1.
Art. 10
Esercizio attivita' venatoria per la stagione 2009-2010
1. Fino al termine della stagione 2009-2010, l'esercizio
dell'attivita' venatoria nel territorio dei comuni individuati
all'articolo 1, comma 1 e' regolato in ottemperanza al calendario
venatorio ed alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio
vigenti nella Regione Marche.
Art. 11
Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali
della Provincia di Rimini
1. La Giunta regionale e' autorizzata, d'intesa con la Provincia di
Rimini e con i Comuni della stessa Provincia, a sottoscrivere l'Intesa
per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di
Rimini allo scopo di estendere le misure del Documento unico di
programmazione anche ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, per
effetto della loro aggregazione al territorio della Regione
Emilia-Romagna.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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