REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 15

INTERVENTI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Finalità
Art.	2 -  Definizioni
Art.	3 -  Oggetto degli interventi
Art.	4 -  Destinatari dei contributi
Art.	5 -  Durata e modalità della contribuzione
Art.	6 -  Misura dei contributi
Art.	7 -  Obblighi dei beneficiari
Art.	8 -  Divieto di cumulo contributivo
Art.	9 -  Copertura finanziaria
Art.	10 -  Clausola valutativa
Art.	11 -  Norma transitoria
Art.	12 -  Disposizione finale
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, si propone di
attivare interventi nel settore del trasporto delle merci in coerenza
con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale,
con le seguenti finalità:
a) riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il
trasporto ferroviario intermodale e tradizionale;
b) ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della
circolazione.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) per trasporto intermodale a treno completo si intende il trasporto
di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di
spedizione, caricando unità di contenimento intermodali (container,
semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario
mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa
ferroviaria;
b) per trasporto tradizionale a treno completo si intende il trasporto
ferroviario di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali
(carri coperti, pianali, ad alte sponde, a tramoggia, a tetto apribile
e altre tipologie di uso corrente) per il servizio di trasporto
ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o
dall'impresa ferroviaria;
c) per traffico tradizionale diffuso si intende il trasporto a
collettame e a carro diffuso, effettuato assemblando e organizzando la
spedizione di carri tradizionali di diversi utenti del servizio
ferroviario;
d) per autostrada viaggiante si intende il trasporto di veicoli
stradali completi, motrice e semirimorchio con conducente, mediante
carri ferroviari a pianale ribassato per tutta la loro lunghezza;
e) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o
privata che gestisce in conto proprio o per conto di terzi il
trasporto tradizionale o intermodale, marittimo o terrestre, o
multimodale, disponendo di mezzi propri per almeno una di tali
modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i
servizi logistici necessari;
f) per traffico aggiuntivo, o servizio aggiuntivo, rispetto
all'annualità precedente si intende la realizzazione di nuovi servizi
di trasporto ferroviario su nuovi tragitti e di nuovi servizi di
trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto all'esercizio
precedente;
g) per costi esterni del traffico merci su strada, si intendono i
costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti
atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo
dell'infrastruttura e alla congestione.
Art. 3
Oggetto degli interventi
1. Per i fini indicati all'articolo 1 la Regione concede contributi
per la realizzazione dei seguenti servizi di trasporto ferroviario:
a) servizi di trasporto intermodale a treno completo;
b) servizi di trasporto tradizionale a treno completo.
2. Non possono essere concessi contributi relativi al traffico
tradizionale diffuso e all'autostrada viaggiante.
3. I contributi sono finalizzati a compensare la differenza dei costi
esterni aggiuntivi del trasporto su strada rispetto al trasporto su
rotaia, con particolare riferimento al trasporto ferroviario di corto
raggio.
4. Il contributo regionale intende incidere su tutti i costi del
servizio di trasporto, compresi tutti gli oneri accessori quali
verifica, formazione treno e manovre.
Art. 4
Destinatari dei contributi
1. Sono destinatarie dei contributi tutte le imprese logistiche e le
imprese ferroviarie, anche in forma consorziata o cooperativa,
regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri
dell'UE, che organizzano il trasporto ferroviario.
Art. 5
Durata e modalità della contribuzione
1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per
un massimo di tre anni dalla sua entrata in vigore.
2. La domanda di contributo deve essere corredata da una relazione
descrittiva dell'iniziativa e deve indicare, oltre agli elementi
individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3:
a) le caratteristiche dei servizi e la previsione della spesa;
b) i benefici attesi dalla realizzazione dei servizi;
c) le fonti di finanziamento pubbliche, oltre a quelle regionali, a
copertura della spesa prevista.
3. La Giunta regionale fissa entro il mese di febbraio di ogni anno i
termini e le modalità per la presentazione delle domande di
finanziamento, gli elementi della relazione descrittiva a corredo
della domanda, i criteri e le priorità per la valutazione delle
domande, i termini e le modalità per l'erogazione e la liquidazione
dei contributi, con atto da pubblicare sul sito della Regione
Emilia-Romagna e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La Regione, per l'esame delle domande, si potrà avvalere di un
nucleo tecnico di valutazione.
Art. 6
Misura dei contributi
1. I contributi sono concessi, a fondo perduto, per ogni servizio
ferroviario aggiuntivo rispetto all'anno precedente la presentazione
della domanda, con origine e destinazione, ovvero con origine o
destinazione presso un nodo ferroviario ubicato nel territorio della
regione Emilia-Romagna. Per il primo anno di contribuzione sono
concessi contributi in relazione ai servizi ferroviari aggiuntivi
rispetto a quelli effettuati nel semestre precedente all'entrata in
vigore della legge.
2. Il servizio aggiuntivo deve essere costituito almeno da due treni
alla settimana.
3. Possono essere presentate domande di contributo per più servizi da
organizzarsi anche sul medesimo tragitto.
4. Il contributo è calcolato su base chilometrica fino ad un massimo
di centoventi chilometri, anche se il tragitto è di lunghezza
superiore.
5. Per ciascun servizio aggiuntivo può essere concesso il contributo
per la durata minima di un anno e fino ad un massimo di tre anni. Le
richieste di contributi per servizi aggiuntivi triennali hanno
priorità nell'assegnazione del contributo. L'impresa che beneficia del
contributo per servizi della durata di un anno, non può chiedere il
contributo per il finanziamento dei medesimi servizi anche l'anno
successivo.
6. L'entità del contributo è stabilita in misura decrescente per ogni
anno, salvo che per la quota di servizio aggiuntivo rispetto all'anno
precedente, secondo le seguenti modalità:
a) per il primo anno è pari a 1 centesimo di euro per tonnellata al
chilometro;
b) per il secondo anno è pari a 0,9 centesimi di euro per tonnellata
al chilometro;
c) per il terzo anno è pari a 0,8 centesimi di euro per tonnellata al
chilometro.
7. Il contributo è ridotto di una percentuale pari al 30 per cento,
nel caso in cui il beneficiario sia un'impresa ferroviaria.
8. L'importo massimo del contributo annuale concesso ad ogni impresa
beneficiaria può essere fino a:
a) 400.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di un anno;
b) 500.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di due anni;
c) 600.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di tre anni.
9. I contributi non possono in ogni caso superare il 30 per cento del
costo totale del trasporto ferroviario, comprensivo degli oneri
accessori quali verifica, formazione treno e manovre.
10. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della
disponibilità.
Art. 7
Obblighi dei beneficiari
1. L'impresa beneficiaria deve scontare il contributo dallo schema
tariffario applicato agli utenti finali.
2. L' impresa che beneficia dei contributi, deve garantire la
continuità dei servizi aggiuntivi oggetto di contributo almeno per i
due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione.
3. L' impresa che beneficia dei contributi, si impegna, per i due anni
successivi alla conclusione del periodo di incentivazione, a non
aumentare, per i servizi aggiuntivi oggetto di contributo, il prezzo
di listino di una quota superiore al tasso di inflazione calcolato su
base Istat.
Art. 8
Divieto di cumulo contributivo
1. I contributi previsti per i chilometri di tragitto finanziati dalla
presente legge, come definiti all'articolo 6, comma 4, non sono
cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre
normative. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione
attestante che sul medesimo chilometraggio non sono stati richiesti,
né ottenuti, né si richiederanno, per i due anni successivi, altri
finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o regolamenti
a carattere locale.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di
base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati
della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge
annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'articolo 37,
comma 1 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi
regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 10
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della
presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere il
trasporto ferroviario delle merci. A tal fine, con cadenza annuale, la
Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una
relazione sui seguenti aspetti:
a) quanti servizi di trasporto ferroviario aggiuntivi sono stati
realizzati, su quali tragitti e qual'è stato l'incremento di merci
trasportate grazie agli interventi previsti dalla legge;
b) la tipologia dei beneficiari dei contributi, le risorse stanziate
ed il grado di copertura dell'intervento;
c) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano
per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente
articolo. In occasione della discussione della clausola valutativa dal
terzo anno l'Assemblea legislativa può decidere di sospendere il
finanziamento per il triennio successivo.
Art. 11
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione per consentire una sollecita
attuazione della presente legge la Giunta regionale entro
quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della stessa dà corso
agli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3.
Art. 12
Disposizione finale
1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a
partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
decisione favorevole della Commissione Europea.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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