REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2009, n. 13

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. E' istituito il Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale
organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di
consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia-Romagna.
2. La presente legge, ai sensi dell'articolo 23, comma 9, dello
Statuto, ne disciplina la composizione, le modalita' di formazione e
di funzionamento, nonche' le modalita' di svolgimento dei compiti di
cui al comma 2 del medesimo articolo.
Art. 2
Composizione
1. Il Consiglio delle autonomie locali e' composto da componenti di
diritto e componenti elettivi.
2. Sono componenti di diritto:
a) i presidenti delle Province;
b) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con piu' di 50.000
abitanti.
3. Sono componenti elettivi ventidue sindaci di Comuni non capoluogo
fino a 50.000 abitanti, di cui la meta' appartenenti a Comuni montani,
come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), eletti
secondo le procedure di cui all'articolo 3.
4. Il CAL ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.
Art. 3
Elezione dei rappresentanti dei comuni
con meno di 50.000 abitanti
1. Ai fini dell'elezione dei componenti del CAL di cui all'articolo 2,
comma 3, il Presidente della Regione convoca con suo decreto
l'assemblea dei sindaci dei Comuni della regione con meno di 50.000
abitanti.
2. L'assemblea dei sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi
rappresentanti nel Consiglio.
3. L'elezione avviene a scrutinio segreto, sulla base di una lista di
candidati composta da tutti i sindaci aventi diritto al voto, che ne
facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro
i termini fissati nel decreto di convocazione. L'assemblea e' valida
qualunque sia il numero degli intervenuti e i componenti sono ammessi
a votare per un periodo di almeno otto ore. E' presieduta dal
Presidente dell'Assemblea legislativa o da un consigliere regionale da
lui delegato, che nomina due sindaci in veste di scrutatori.
4. I sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome
ed il cognome di uno dei candidati presenti in lista. Il voto e'
valido ogni volta che sia chiara l'individuazione del candidato votato
e la scheda non presenti segni evidenti di riconoscimento
dell'elettore.
5. Al termine delle votazioni il Presidente dell'Assemblea legislativa
procede allo scrutinio e dichiara eletti i ventidue candidati che
hanno ricevuto il maggior numero di voti. Se nel numero degli eletti
non e' compreso il numero previsto dei sindaci di Comuni montani, il
Presidente dichiara eletti i sindaci di Comuni montani che hanno
ricevuto il maggior numero di voti, in sostituzione degli ultimi
risultati eletti, fino a raggiungere obbligatoriamente la composizione
di cui all'articolo 2, comma 3. Qualora non vengano rispettate le
proporzioni tra i componenti elettivi si procede a nuova votazione.
Quindi determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti
disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti
ricevuti, con indicazione della eventuale qualifica di Comune montano,
a parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano di eta'. Quindi
trasmette gli atti dell'assemblea al Presidente della Regione.
6. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica
di sindaco viene espunto dalla graduatoria.
7. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della
Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti del
CAL e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale,
il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro trenta
giorni.
8. La seduta di insediamento e' presieduta dal componente piu' anziano
di eta' fino all'elezione del Presidente.
Art. 4
Organizzazione
1. Il CAL nella sua prima seduta elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne
e coordinarne l'attivita', secondo le previsioni del regolamento
interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.
2. Il regolamento disciplina altresi' la nomina e la composizione di
un Comitato di Presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente
nell'organizzazione dei lavori.
3. Il Consiglio si articola in commissioni permanenti per materia, le
cui potesta' ed attivita' sono disciplinate dal regolamento interno in
correlazione con le disposizioni del regolamento dell'Assemblea
legislativa. Il regolamento interno prevede il quorum strutturale e
funzionale delle commissioni. Il Comitato di Presidenza stabilisce i
casi in cui il parere, in relazione alla rilevanza dell'atto
sottoposto, e' rilasciato direttamente dalla commissione. Anche in
tali casi si pronuncia comunque l'intero Consiglio se lo richiede un
terzo dei componenti la commissione, purche' entro i termini previsti
dal regolamento dell'Assemblea legislativa.
4. Il CAL e' convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un
quinto dei suoi componenti.
5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti in carica.
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. I componenti di diritto del CAL possono
delegare alla partecipazione alle commissioni un assessore della
propria Giunta.
Art. 5
Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per
qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di presidente di Provincia.
La decadenza e' dichiarata dal Presidente della Regione con proprio
decreto, su proposta del Presidente del CAL.
2. Il CAL viene rinnovato per la quota di componenti di cui
all'articolo 3 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative
concernenti piu' della meta' dei Comuni della regione.
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di
uno dei componenti elettivi, il Presidente della Regione dichiara
eletto e nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti
nella graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5, rispettando il
rapporto tra Comuni montani e non montani.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano piu' della meta' dei
componenti elettivi ovvero qualora non sia possibile procedere alla
sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati
nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone
affinche' si proceda, ai sensi dell'articolo 3, a nuove elezioni di
tutti i componenti elettivi.
5. Se nella durata del mandato cessa dalla carica il Presidente del
CAL si procede a nuova elezione.
6. Se cessa dalla carica un componente di diritto subentra allo stesso
il nuovo sindaco o presidente di Provincia.
7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei
loro successori.
Art. 6
Pareri
1. Il CAL esprime pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa nei
casi previsti dall'articolo 23, comma 3, dello Statuto e in ogni altro
caso in cui essa lo richieda, secondo le disposizioni del regolamento
dell'Assemblea stessa, nonche' alla Giunta regionale su richiesta di
questa.
Art. 7
Riunioni congiunte degli organi
1. Il rapporto sullo stato delle autonomie di cui all'articolo 9,
comma 3, della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale), e' presentato all'Assemblea legislativa e
al CAL. In tale occasione, o per la discussione di problematiche
relative alle autonomie locali, l'Assemblea legislativa e il CAL
possono riunirsi in seduta congiunta, secondo le modalita' previste
dal regolamento dell'Assemblea.
2. Su questioni di rilevante interesse comune della Regione e delle
autonomie locali possono essere convocate speciali sessioni di
informazione e dibattito, anche su richiesta del Presidente della
Regione o del Presidente dell'Assemblea legislativa, che possono
intervenire.
Art. 8
Altre attivita'
1. Il CAL puo' riunirsi allo scopo di esaminare le linee generali
dell'indirizzo politico regionale e statale sul sistema delle
autonomie, formulare proposte in materia da inviare all'Assemblea
legislativa ed alla Giunta regionale e puo' richiedere specifici
incontri.
2. Il CAL provvede ad assolvere le funzioni ad esso assegnate da altre
leggi regionali secondo le modalita' e i termini stabiliti da queste
o, in mancanza, dalla presente legge o dal proprio regolamento.
Art. 9
Struttura operativa
1. Il CAL si avvale di una struttura operativa alle dirette dipendenze
funzionali del Presidente, composta da personale della Regione.
2. Su proposta del Presidente del CAL, la Regione, mediante
convenzione, puo' definire, con le associazioni delle autonomie locali
a livello regionale, le collaborazioni necessarie finalizzate al
miglior funzionamento dell'organo.
3. E' istituito un apposito capitolo di bilancio per il finanziamento
dell'attivita' dell'organo.
Art. 10
Norma transitoria
1. Il CAL esercita le proprie funzioni a partire dall'entrata in
vigore della presente legge.
2. Fino all'espletamento delle procedure di elezione di cui
all'articolo 3 e comunque non oltre il 30 gennaio 2010, l'organo opera
validamente composto dai membri di diritto. Il Presidente della Giunta
regionale adotta tempestivamente il decreto di nomina dei membri
suddetti e lo trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa
regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.
Contestualmente il Presidente della Regione convoca con suo decreto
l'assemblea dei sindaci per l'elezione dei rappresentanti di cui
all'articolo 3.
3. Il Presidente del CAL eletto nella prima seduta resta in carica
fino alla seduta successiva agli adempimenti di cui all'articolo 3.
4. Il regolamento previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto e'
approvato dal Consiglio nella sua composizione definitiva come
prevista dall'articolo 2.
5. Nel periodo transitorio, in deroga a quanto previsto dai commi 2 e
3 dell'articolo 4, relativi al Comitato di presidenza e alle
commissioni, il Consiglio opera esclusivamente in seduta plenaria.
6. Al funzionamento dell'organo si applicano in quanto compatibili gli
articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 9 ottobre 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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