REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2008, n. 1787

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione emilia-romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che con Legge 6 agosto 2008 n. 133 e' stato convertito in Legge con
modificazioni il DL 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria";
- che la legge sopracitata all'art. 58 ha disposto una operazione di
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
Regioni, Comuni e altri Enti locali;
- che in particolare l'art. 58 recante "Ricognizione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare di Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti
locali" prevede al comma 1 che ciascun Ente con delibera dell'organo
di governo individui, redigendo un apposito elenco, i singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo cosi' il piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di
previsione;
- che ai sensi del comma 2 dell'art. 58 sopracitato l'inserimento
degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione
come patrimonio disponibile;
- che ai sensi del comma 3 dell'art. 58 sopracitato gli elenchi di cui
sopra dovranno essere pubblicati mediante le forme previste per
ciascuno di tali Enti, e hanno effetto dichiarativo della proprieta',
in assenza di precedenti trascrizioni e producono gli effetti previsti
dall'art. 2644 del Codice civile, nonche' gli effetti sostitutivi
dell'iscrizione del bene in catasto;
- che ai sensi del comma 4 dell'art. 58 medesimo gli uffici competenti
provvedono se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione,
intavolazione e voltura;
dato atto:
- che il Servizio Patrimonio, alla luce di quanto sopra esposto, ha
predisposto il documento allegato alla presente deliberazione, recante
"Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio non strategico
della Regione Emilia-Romagna", nell'ambito del quale sono stati
individuati i beni immobili di proprieta' della Regione Emilia-Romagna
insuscettibili di utilizzazione per propri fini istituzionali e
pertanto non strategici, suddivisi rispettivamente per provincie e
comuni;
- che all'attuazione del Piano di alienazione e valorizzazione del
patrimonio non strategico della Regione Emilia-Romagna si procedera'
nel rispetto degli indirizzi e dei programmi adottati, in attuazione
della L.R. 10/00 e successive modificazioni, dalla Giunta regionale
con delibera n. 1551 del 30/7/2004 e successivamente precisati con
delibere della Giunta regionale n. 1236 del 25/7/2005, n. 172 del 20
febbraio 2006, n. 630 del 2 maggio 2006 e 1993 del 29 dicembre 2006;
ritenuto di dover procedere alla approvazione del Piano di alienazione
e valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione
Emilia-Romagna da allegare al Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2009;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso, ai sensi
dell'art. 37 quarto comma, della L.R. 450/07 e ss.mm., il Direttore
generale Risorse finanziarie e strumentali dr. Luciano Pasquini;
su proposta dell'Assessore Finanze e Europa;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il documento avente ad oggetto "Piano di alienazione e
valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione
Emilia-Romagna", allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2 della L.R.
10/00 e ss.mm., all'attuazione del Piano di alienazione e
valorizzazione oggetto della presente deliberazione, provvedera' il
Responsabile del Servizio Patrimonio al quale compete adottare tutti
gli atti inerenti e conseguenti i procedimenti di alienazione di beni
immobili ricompresi nel Piano medesimo ed, in particolare stipulare in
nome e per conto della Regione Emilia-Romagna gli atti di
trasferimento di proprieta' degli stessi, nel rispetto degli indirizzi
e dei programmi adottati, in attuazione della L.R. 10/00 e ss.mm., con
delibera della Giunta regionale n. 1551 del 30/7/2004 e
successivamente precisati con delibere della Giunta regionale n. 1236
del 25/7/2006, n. 172 del 20/2/2006, n. 630 del 2/5/2006 e n. 1993 del
29/12/2006;
3) di dare atto che al Responsabile del Servizio Patrimonio e'
conferito mandato di inserire nei rogiti, fatta salva la sostanza dei
relativi negozi, le precisazioni ed integrazioni che si rendessero
necessarie o utili a definire in tutti i loro aspetti i negozi stessi,
con facolta' quindi di provvedere, in via esemplificativa, ad una piu'
completa ed esatta descrizione degli immobili, nonche' nella
individuazione e denominazione delle controparti, alla rettifica di
eventuali errori materiali intervenuti nella descrizione catastale, a
precisare e ripartire superfici, prezzi o valori ad ogni effetto,
anche fiscale, ad includere clausole d'uso e di rito;
4) di dare atto che in conformita' di quanto disposto negli "Indirizzi
per la gestione del patrimonio regionale" approvati dalla Giunta
regionale con deliberazione 1551/04 e successive precisazioni di cui
alle delibere della Giunta regionale 1236/05, 172/06, 630/06 e
1993/06, al fine di evitare che residuino nella proprieta' regionale
beni del tutto marginali e di alcuna apprezzabile autonoma
valorizzazione economica (quali relitti di terreno, manufatti,
accessori, ecc.) il Responsabile del Servizio Patrimonio e'
autorizzato, ad inglobare nelle unita' immobiliari principali
eventuali altre unita' immobiliari contigue e non ricomprese
nell'ambito del Piano di alienazione e valorizzazione di cui al punto
1) che precede, ma che in base alle risultanze dell'istruttoria
tecnica, all'uopo predisposta, si rilevi opportuno dismettere in
coerenza con il criterio della economicita' della gestione;
5) di dare atto che gli immobili inseriti nel Piano di cui al punto 1)
che precede ai sensi dell'art. 58 comma 1 della Legge 133/08, sono
automaticamente classificati al patrimonio disponibile della Regione
Emilia-Romagna;
6) di dare atto che in attuazione dell'art. 58 comma 3 della Legge
133/08 il Piano cui al punto 1) che precede sara' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonche' sul sito WEB
della Regione Emilia-Romagna;
7) di dare atto che ai sensi dell'art. 58, comma 3 della Legge 133/08
la pubblicazione del Piano di cui al punto 1) secondo le modalita'
indicate al punto 6) che precedono, ha effetto dichiarativo della
proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, producendo gli
effetti previsti dall'art. 2644 del Codice civile, nonche' gli effetti
sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto, e che ai sensi
dell'art. 58, comma 4 della Legge 133/08 gli uffici competenti, se
necessario, provvederanno alle conseguenti attivita' di trascrizione,
intavolazione e voltura;
8) di dare atto che ai sensi dell'art. 58, comma 5 della Legge 133/08
contro l'iscrizione dei beni negli elenchi del Piano di alienazione e
valorizzazione del patrimonio non strategico della Regione
Emilia-Romagna, e' ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni
dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
9) di dare atto che ai sensi dell'art. 58, comma 1 della Legge 133/08
la presente deliberazione verra' allegata al Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2009.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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