REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2 luglio 2009, n. 1 EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA'

(deliberazione dell'Assemblea legislativa 30 giugno 2009, n. 229)
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.	1 -  Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale
Art.	2 -  Oggetto del regolamento
Art.	3 -  Competenze
TITOLO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art.	4 -  Strumenti della programmazione
CAPO I - Bilancio pluriennale
Art.	5 -  Bilancio pluriennale
Art.	6 -  Quantificazione delle entrate e delle spese
Art.	7 -  Struttura del bilancio pluriennale
CAPO II - Bilancio annuale di previsione
Art.	8 -  Esercizio finanziario
Art.	9 -  Approvazione del bilancio di previsione
Art.	10 -  Formazione del bilancio di previsione
Art.	11 -  Struttura del bilancio annuale di previsione
Art.	12 -  Stanziamenti di competenza e di cassa
Art.	13 -  Equilibrio tra entrate e spese
Art.	14 -  Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio
Art.	15 -  Classificazione delle entrate
Art.	16 -  Avanzo di amministrazione
Art.	17 -  Classificazione delle spese
Art.	18 -  Specificazione delle spese ai fini della gestione e della
rendicontazione
Art.	19 -  Fondo di riserva
Art.	20 -  Assestamento e variazioni di bilancio
Art.	21 -  Scritture contabili
CAPO III - Programmi di attivita'
Art.	22 -  Programmi annuali di attivita'
Art.	23 -  Modifiche dei programmi
Art.	24 -  Controllo dei programmi
CAPO IV - Gestione del bilancio
Sezione I - Entrate
Art.	25 -  Fasi delle entrate
Art.	26 -  Accertamento
Art.	27 -  Riscossione e versamento
Art.	28 -  Contenuto delle reversali
Art.	29 -  Residui attivi
Sezione II - Spese
Art.	30 -  Fasi della spesa
Art.	31 -  Impegni di spesa
Art.	32 -  Competenza per l'assunzione di impegni
Art.	33 -  Procedimento per l'assunzione di impegni
Art.	34 -  Cancellazione o riduzione degli impegni di spesa
Art.	35 -  Liquidazione delle spese
Art.	36 -  Richiesta di emissione del titolo di pagamento
Art.	37 -  Ordinazione e pagamento delle spese
Art.	38 -  Estinzione dei titoli di pagamento
Art.	39 -  Modalita' di effettuazione dei pagamenti
Art.	40 -  Residui passivi
Art.	41 -  Impegno e liquidazione delle spese in economia
CAPO V - Cassa economale
Art.	42 -  Cassa economale
Art.	43 -  Pagamenti ed introiti tramite la cassa economale centrale
Art.	44 -  Casse economali periferiche
Art.	45 -  Modalita' di pagamento tramite la cassa economale
Art.	46 -  Anticipazioni di cassa
Art.	47 -  Scritture della cassa economale
Art.	48 -  Passaggio di gestione
CAPO VI - Funzionario delegato
Art.	49 -  Funzionario delegato
CAPO VII - Spese di rappresentanza e altre iniziative
Art.	50 -  Spese di rappresentanza
CAPO VIII - Tesoreria
Art.	51 -  Servizio di tesoreria dell'Assemblea legislativa regionale
CAPO IX - Rendiconto
Art.	52 -  Rendiconto dell'Assemblea legislativa
Art.	53 -  Conto finanziario
Art.	54 -  Conto del patrimonio
TITOLO III - ATTIVITA' CONTRATTUALE
CAPO I - Norme generali
Art.	55 -  Oggetto
Art.	56 -  Scelta del contraente
Art.	57 -  Contratti esclusi
Art.	58 -  Responsabile del procedimento
Art.	59 -  Responsabile dell'esecuzione del contratto
Art.	60 -  Attuazione dei programmi per l'acquisizione di beni e
servizi
Art.	61 -  Documentazione di gara
Art.	62 -  Cause di esclusione dalle gare
CAPO II - Disposizioni procedurali
Art.	63 -  Criteri di aggiudicazione
Art.	64 -  Commissione giudicatrice
Art.	65 -  Aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso
Art.	66 -  Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa
Art.	67 -  Aggiudicazione definitiva
Art.	68 -  Stipulazione del contratto
Art.	69 -  Durata del contratto
Art.	70 -  Verifica di conformita'
CAPO III - Affidamenti in economia
Art.	71 -  Spese in economia
Art.	72 -  Elenco dei fornitori
Art.	73 -  Ricorso alla procedura in economia
Art.	74 -  Svolgimento della procedura in economia
Art.	75 -  Pubblicita' e comunicazioni
Art.	76 -  Requisiti dell'affidatario
Art.	77 -  Ordinazione e conclusione dei contratti
Art.	78 -  Impegno, liquidazione e pagamento
TITOLO IV - GESTIONE DEL PATRIMONIO
CAPO I - Gestione del patrimonio
Art.	79 -  Beni mobili dell'Assemblea legislativa
Art.	80 -  Classificazione dei beni mobili
Art.	81 -  Scritture inventariali comuni
Art.	82 -  Registro degli oggetti fragili, di facile consumo e di
modico valore
Art.	83 -  Targhettatura e contrassegno dei beni mobili
Art.	84 -  Rendiconto annuale
Art.	85 -  Aggiornamento dell'inventario
Art.	86 -  Scarico di beni mobili inventariati
Art.	87 -  Perdite e deterioramenti
Art.	88 -  Beni di terzi
Art.	89 -  Gestione del magazzino
TITOLO V - CONTROLLI INTERNI
Art.	90 -  Principi del controllo interno
Art.	91 -  Controllo di regolarita' amministrativa e contabile
Art.	92 -  Controllo di gestione
Art.	93 -  Controllo di indirizzo strategico
Art.	94 -  Vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati
TITOLO VI - NORMA FINALE
Art.	95 -  Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale
1. L'Assemblea legislativa regionale ha autonomia amministrativa e
contabile e la esercita nei limiti stabiliti dallo Statuto regionale e
secondo quanto previsto dall'art. 68 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Nell'ambito del bilancio della Regione, l'Assemblea legislativa
regionale dispone di un bilancio autonomo che amministra secondo le
disposizioni del presente regolamento.
3. I controlli sulla gestione del bilancio dell'Assemblea legislativa
si realizzano all'interno dell'Assemblea stessa.
Art. 2
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento:
a) definisce principi e procedure per la gestione e il controllo delle
risorse finanziarie di spettanza dell'Assemblea legislativa regionale,
ai sensi della vigente legislazione regionale;
b) stabilisce le regole e le metodologie per l'amministrazione del
patrimonio e l'esercizio dell'attivita' contrattuale dell'Assemblea
legislativa regionale, nel rispetto delle disposizioni nazionali e
regionali vigenti;
c) detta i principi per la disciplina dei controlli interni.
2. Le attivita' e procedure disciplinate dal presente regolamento sono
gestite con modalita' e strumenti informatici, elettronici e
telematici, gia' disponibili o da introdurre gradualmente nel sistema
informatico dell'Assemblea, in conformita' alla normativa vigente.
Art. 3
Competenze
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale,
nell'ambito dell'autonomia stabilita dallo Statuto e secondo le linee
di attivita' recate dalla relazione previsionale e programmatica di
cui all'art. 9, definisce gli obiettivi ed approva i programmi, detta
le conseguenti direttive e verifica i risultati della gestione
amministrativa, l'attuazione dei programmi e la rispondenza
dell'attivita' svolta alle direttive impartite.
2. I provvedimenti relativi alla gestione delle risorse ed
all'attuazione dei programmi competono ai dirigenti dell'Assemblea
legislativa regionale, ai sensi della legislazione vigente ed in
conformita' a quanto previsto dal presente regolamento e dagli altri
atti di organizzazione.
3. I dirigenti sono direttamente responsabili della realizzazione
degli obiettivi stabiliti dall'Ufficio di Presidenza e della
rispondenza dell'attivita' svolta alle direttive ricevute.
TITOLO II
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 4
Strumenti della programmazione
1. Costituiscono strumenti della programmazione finanziaria
dell'Assemblea legislativa regionale:
a) il bilancio pluriennale;
b) il bilancio annuale di previsione e la relazione previsionale e
programmatica.
2. L'Ufficio di Presidenza da' attuazione al bilancio secondo il
metodo di programmazione delle attivita'.
CAPO I
Bilancio pluriennale
Art. 5
Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale ha durata non superiore al triennio ed e'
allegato al bilancio annuale di previsione per l'approvazione da parte
dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il bilancio pluriennale e' redatto in termini di competenza. Esso
rappresenta il quadro delle risorse che l'Assemblea legislativa
prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, in base a
norme di legge e secondo le linee programmatiche stabilite
dall'Ufficio di Presidenza.
3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a
riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese in esso contemplate. Il
bilancio pluriennale e' aggiornato annualmente.
Art. 6
Quantificazione delle entrate e delle spese
1. Nel bilancio pluriennale le entrate sono quantificate sulla base
delle risorse di spettanza dell'Assemblea legislativa, ai sensi
dell'art. 68, comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti
all'applicazione di norme vigenti, tenendo conto per le spese del
personale dell'applicazione degli accordi sindacali raggiunti. Sono
altresi' indicate le spese necessarie per l'ordinario funzionamento
degli organi e delle strutture assembleari, nonche' le spese
dipendenti da nuovi interventi legislativi o da iniziative previste
nella relazione programmatica, con riferimento ad esigenze funzionali
e ad obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce
il bilancio.
Art. 7
Struttura del bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale e' composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo.
2. Le entrate e le spese sono classificate nel rispettivo stato di
previsione secondo lo schema adottato per la classificazione nel
bilancio annuale di previsione, a norma dell'art. 11.
3. Per ogni ripartizione della entrata e della spesa e' distintamente
indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la
quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio e,
anche globalmente, la quota relativa ai successivi esercizi del
periodo considerato.
4. Il quadro riassuntivo di cui al comma 1, lettera c) rappresenta per
le entrate e per le spese il riepilogo per titoli.
CAPO II
Bilancio annuale di previsione
Art. 8
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Assemblea legislativa ha la durata di
un anno e coincide con l'anno solare.
Art. 9
Approvazione del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale
dell'Assemblea legislativa regionale sono approvati dall'Assemblea
legislativa, almeno trenta giorni prima del termine stabilito per la
presentazione all'Assemblea legislativa del bilancio di previsione
della Regione.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo
e di bilancio pluriennale, unitamente al documento di cui all'art. 11,
comma 6 ed alla relazione previsionale e programmatica, e lo presenta
all'Assemblea legislativa per l'approvazione.
3. La relazione previsionale e programmatica individua le linee di
attivita' per l'esercizio di riferimento, illustra le iniziative da
sviluppare e gli obiettivi da raggiungere, anche con riferimento alle
finalita' del bilancio pluriennale, e definisce i criteri per la
formulazione delle previsioni di spesa.
Art. 10
Formazione del bilancio di previsione
1. Ai fini della predisposizione del bilancio, della relazione
programmatica e dei programmi di cui all'art. 22, i dirigenti
responsabili delle strutture assembleari, ciascuno per il proprio
ambito di competenza, elaborano e trasmettono al direttore generale,
entro il 15 settembre di ciascun anno, una relazione in cui sono
proposte le iniziative di spesa previste per l'anno di riferimento del
bilancio e stimati i relativi fabbisogni finanziari, anche con
riferimento alla durata del bilancio pluriennale.
2. Il direttore generale coordina le proposte pervenute e le presenta
all'Ufficio di Presidenza per l'adozione della deliberazione di cui
all'art. 9, comma 2.
3. Ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione del
trasferimento di cui all'art. 68, comma 3, lettera a) della legge
regionale n. 40 del 2001, entro i dieci giorni successivi alla
deliberazione del bilancio dell'Assemblea legislativa, il Presidente
dell'Assemblea legislativa comunica alla Giunta l'ammontare del
fabbisogno occorrente per l'esercizio di riferimento, pari all'importo
iscritto nel bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa, parte
entrata.
Art. 11
Struttura del bilancio annuale di previsione
1. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di
competenza ed in termini di cassa.
2. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la
spesa, in unita' previsionali di base. Le contabilita' speciali, sia
nell'entrata sia nella spesa, sono articolate in capitoli e
rappresentate in un'unica unita' previsionale di base.
3. Per ogni unita' previsionale di base il bilancio indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese
di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio a cui il bilancio si
riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle
spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza
distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto
competenza.
4. Tra le entrate di cui al coma 3, lettera b) e' iscritto l'eventuale
saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio precedente.
5. Tra le entrate di cui al comma 3, lettera c) e' iscritto
l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
6. Al bilancio e' allegato un apposito documento nel quale le unita'
previsionali di base debbono essere distinte in capitoli ed eventuali
articoli ai fini della gestione e della rendicontazione.
7. Formano oggetto di specifica approvazione dell'Assemblea
legislativa regionale le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Le
contabilita' speciali sono approvate nel loro complesso.
8. Il bilancio annuale e' composto:
a) dallo stato di previsione delle entrate;
b) dallo stato di previsione delle spese;
c) dal quadro riassuntivo e documenti allegati.
Art. 12
Stanziamenti di competenza e di cassa
1. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio
nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' e degli
interventi che si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio di
competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.
2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella
misura necessaria per far fronte ai pagamenti che l'Assemblea
legislativa prevede di dover effettuare nell'esercizio a seguito degli
impegni gia' assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio
medesimo.
Art. 13
Equilibrio tra entrate e spese
1. Il totale delle spese di cui e' autorizzato l'impegno
nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle
entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio.
2. Il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al
totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla
presunta giacenza iniziale di cassa.
3. Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle
spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
Tutte le spese devono essere iscritte integralmente, senza essere
ridotte delle entrate correlative.
4. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
Art. 14
Esercizio provvisorio
e gestione provvisoria del bilancio
1. Gli impegni ed i pagamenti delle spese nel corso dell'esercizio
provvisorio e della gestione provvisoria del bilancio sono effettuati
secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18 della legge regionale
n. 40 del 2001.
Art. 15
Classificazione delle entrate
1. Le entrate del bilancio dell'Assemblea legislativa sono individuate
dall'art. 68, comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono rappresentate in unita'
previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte
dell'Assemblea legislativa regionale.
3. Le entrate indicate nel documento di cui all'art. 11, comma 6
possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unita'
elementare del bilancio. Possono tuttavia essere suddivisi in articoli
in relazione all'esigenza di rappresentazioni piu' analitiche.
4. Per ciascuna unita' previsionale di base, nonche' per ciascun
capitolo dell'entrata, devono essere indicati, oltre agli elementi di
cui all'art. 11, comma 3, la numerazione progressiva, anche
discontinua, e la denominazione analitica.
Art. 16
Avanzo di amministrazione
1. L'Ufficio di Presidenza, in sede di bilancio di previsione e/o di
assestamento di bilancio, delibera sull'impiego della somma
costituente l'eventuale avanzo di amministrazione proveniente
dall'esercizio precedente.
Art. 17
Classificazione delle spese
1. L'unita' previsionale di base costituisce l'unita' elementare di
classificazione delle spese ed e' articolata nell'allegato di cui
all'art. 11, comma 6.
2. Per ciascuna unita' previsionale di base di spesa devono essere
indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 3, la
numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.
Art. 18
Specificazione delle spese
ai fini della gestione e della rendicontazione
1. Nell'ambito della classificazione di cui all'art. 17, le spese
possono essere ripartite in titoli, funzioni e capitoli ai fini della
gestione e della rendicontazione. I capitoli costituiscono l'unita'
elementare di gestione della spesa. Possono tuttavia essere suddivisi
in articoli in relazione all'esigenza di rappresentazioni piu'
analitiche.
2. Per ciascun capitolo ed eventuale articolo di spesa debbono essere
indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 11, comma 3, la
numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione analitica
degli oggetti.
Art. 19
Fondo di riserva
1. In bilancio e' iscritto il fondo di riserva per spese obbligatorie
e per l'eventuale integrazione degli stanziamenti per far fronte a
spese impreviste, aventi carattere di imprescindibilita' e di
improrogabilita'. Fra le spese obbligatorie figurano, comunque, quelle
relative ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa a
norma dell'art. 60 della legge regionale n. 40 del 2001 e reclamati
dai creditori.
2. L'ammontare del fondo di riserva e' determinato con riferimento
agli articoli 25, 26 e 27 della legge regionale n. 40 del 2001.
3. Per le spese relative ai residui passivi perenti di cui al comma 1
puo' essere istituito per ogni capitolo apposito articolo.
Art. 20
Assestamento e variazioni di bilancio
1. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Ufficio di Presidenza delibera il
progetto di assestamento del bilancio e lo presenta all'Assemblea
legislativa per l'approvazione, secondo le modalita' previste per
l'approvazione del bilancio di previsione. L'approvazione
dell'assestamento di bilancio non e' subordinata alla approvazione del
rendiconto di cui all'art. 52.
2. L'Ufficio di Presidenza puo' effettuare con proprie deliberazioni
variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale
di base, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza sia
per quanto concerne quelli di cassa.
Art. 21
Scritture contabili
1. Il sistema delle scritture contabili e' strutturato in modo da
consentire la rilevazione dell'attivita' amministrativa e gestionale
dell'Assemblea legislativa, sotto l'aspetto finanziario, economico e
patrimoniale.
2. Le scritture finanziarie, tenute con sistemi informatici, devono
essere cronologiche e sistematiche e sono:
a) registro cronologico delle reversali e dei mandati di pagamento,
sul quale sono riportate tutte le operazioni di entrata e di uscita
del giorno in cui sono disposte;
b) partitario delle entrate e delle spese, sul quale si aprono tanti
conti quanti sono i capitoli di bilancio e quanti sono gli articoli di
uno stesso capitolo e si annotano tutte le operazioni di prenotazione,
di impegno, di spesa e di incasso.
3. La tenuta della contabilita' economica ed analitica e' finalizzata
alle rilevazioni dei costi per centri di responsabilita' e per centri
di costo, cosi' come individuati ad inizio di anno secondo le
necessita' evidenziate.
4. Le scritture contabili consistono in rilevazioni di partita doppia
per costi e ricavi, con utilizzo di un piano dei conti e di eventuali
rilevazioni extra contabili necessarie per l'attuazione del controllo
di gestione.
CAPO III
Programmi di attivita'
Art. 22
Programmi annuali di attivita'
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Ufficio di Presidenza
delibera i programmi di attivita' delle strutture assembleari per
l'esercizio successivo.
2. In applicazione dell'art. 15, comma 2 della legge regionale 16
dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale.
Abrogazione della l.r. 21 marzo 1995, n. 15), il programma di
attivita' per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario - del Difensore civico regionale e' presentato,
entro il 15 settembre di ogni anno, dal Difensore civico all'Ufficio
di Presidenza.
3. In applicazione dell'art. 15, comma 1 della legge regionale 30
gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM), il programma di
attivita' per l'anno successivo - con l'indicazione del relativo
fabbisogno finanziario - del CORECOM e' presentato, entro il 15
settembre di ogni anno, dal Comitato medesimo all'Ufficio di
Presidenza.
4. Per i rimanenti servizi dell'Assemblea legislativa, la
deliberazione di cui al comma 1 e' predisposta dalla direzione
generale dell'Assemblea, sulla base delle proposte formulate dai
dirigenti responsabili delle strutture assembleari, ciascuno per il
proprio ambito di competenza.
5. I programmi di attivita' indicano, per ciascun servizio, le
finalita' e gli obiettivi che si intendono perseguire, le azioni
richieste per il loro raggiungimento, gli indicatori, le risorse
finanziarie a tal fine necessarie, determinate sulla base del bilancio
di previsione deliberato dall'Assemblea.
6. I programmi sono predisposti con riferimento alle unita'
previsionali di base, ai capitoli e ad eventuali articoli di bilancio.
Gli importi indicati devono essere determinati in relazione agli
stanziamenti, tenendo conto della necessita' di soddisfare eventuali
esigenze straordinarie, non prevedibili in fase di programmazione,
nonche' dei contratti in essere.
7. I programmi che prevedono l'acquisizione di beni e servizi indicano
le modalita' o la procedura di affidamento del contratto, gli elementi
quali-quantitativi e la stima degli importi nonche' i tempi previsti
per acquisire la disponibilita' del bene o servizio.
Art. 23
Modifiche dei programmi
1. L'Ufficio di Presidenza integra e modifica i programmi di cui
all'articolo 22, ogniqualvolta se ne presenti la necessita'.
2. Qualora, per la realizzazione di obiettivi e progetti gia' inseriti
nei programmi annuali di attivita' approvati dall'Ufficio di
Presidenza, sia necessario effettuare spostamenti di somme all'interno
del medesimo capitolo di bilancio, il direttore generale, valutata la
richiesta del dirigente responsabile, provvede con proprio atto allo
storno di fondi.
3. Nel caso si debba procedere ad acquisizioni non previste nei
programmi ma urgenti, al fine di non pregiudicare la funzionalita' dei
servizi, il direttore generale, su proposta del dirigente del settore
interessato, provvede motivatamente all'avvio della procedura.
4. Nei casi di cui al comma 3, dell'avvio della procedura e' data
tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza per la ratifica da
effettuare in occasione del primo atto successivo finalizzato
all'adeguamento dei programmi e, in mancanza, entro la fine
dell'esercizio finanziario.
Art. 24
Controllo dei programmi
1. I dirigenti responsabili delle strutture assembleari effettuano un
periodico monitoraggio delle attivita' di cui hanno la
responsabilita', avvalendosi degli strumenti informatici in uso e
fornendo alla direzione generale una relazione semestrale in merito
allo stato di attuazione dei programmi, segnalando e motivando
eventuali scostamenti rispetto ai tempi, agli obiettivi e agli
indicatori definiti in sede di predisposizione dei programmi.
2. Il direttore generale puo', comunque, procedere ad una sistematica
verifica dello stato di attuazione dei piani di attivita', utilizzando
i programmi informatizzati predisposti ed organizzando allo scopo un
incontro per servizio in ogni occasione ritenuta utile.
3. Periodicamente, e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno, i
dirigenti responsabili delle strutture assembleari effettuano la
ricognizione delle somme assegnate e non utilizzate o non utilizzabili
per la realizzazione delle iniziative programmate, e trasmettono le
relative risultanze, opportunamente motivate, alla direzione
generale.
4. Entro il successivo 15 luglio, il direttore generale sulla base
delle motivazioni fornite dai dirigenti responsabili, provvede alla
destinazione delle somme residue.
CAPO IV
Gestione del bilancio
Sezione I
Entrate
Art. 25
Fasi delle entrate
1. Le fasi di gestione delle entrate sono, nell'ordine,
l'accertamento, la riscossione e il versamento. Tali fasi possono
essere simultanee.
Art. 26
Accertamento
1. Le entrate sono accertate quando, in base alla legge, contratto o
altro titolo giuridicamente idoneo, sussista la certezza del credito o
della assegnazione, sia individuato il debitore e sia quantificata la
somma dovuta all'Assemblea.
Art. 27
Riscossione e versamento
1. L'entrata e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto ha
effettuato il pagamento del relativo importo, tramite il tesoriere od
altro ufficio a cio' autorizzato per legge o regolamento, e la
struttura competente in materia di bilancio ne ha avuto
comunicazione.
2. La riscossione delle entrate e' disposta mediante ordinativi
d'incasso a firma del dirigente responsabile della struttura
organizzativa competente in materia di bilancio o di un suo delegato,
secondo le disposizioni inerenti il servizio di tesoreria contenute
nel presente regolamento.
Art. 28
Contenuto delle reversali
1. La reversale emessa sui capitoli ed articoli in entrata, deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio al quale si riferisce;
c) numero dell'unita' previsionale di base;
d) numero del capitolo di cassa;
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del
capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con
l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
g) indicazione del debitore e della causale del versamento;
h) importo della reversale in cifre e lettere;
i) data di emissione della reversale.
2. Con la stessa reversale non possono essere disposti versamenti
inerenti a piu' capitoli o articoli di bilancio o a piu' esercizi.
Art. 29
Residui attivi
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei
residui attivi si provvede in conformita' con le norme di cui all'art.
45 della legge regionale n. 40 del 2001.
Sezione II
Spese
Art. 30
Fasi della spesa
1. Sono spese dell'Assemblea legislativa regionale quelle cui si deve
provvedere a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale
a norma di leggi, decreti, regolamenti od altri atti, costituenti
titolo valido di impegno, ai sensi del presente regolamento.
2. Le fasi di gestione delle spese sono, nell'ordine: l'impegno, la
liquidazione, l'ordinazione e il pagamento. Tali fasi possono essere,
anche parzialmente, simultanee.
Art. 31
Impegni di spesa
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le
somme dovute dall'Assemblea legislativa, in base alla legge, a
contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili
sempre che la relativa obbligazione si perfezioni entro il termine
dell'esercizio.
2. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilita'
speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti
capitoli della spesa.
3. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e delle
successive variazioni e senza la necessita' di ulteriori atti,
costituiscono impegni di spesa le somme stanziate sui capitoli
relativi:
a) alle indennita' dei componenti l'Assemblea legislativa regionale;
b) alle spese per il trattamento economico e per gli oneri accessori
per il personale dipendente.
Art. 32
Competenza per l'assunzione di impegni
1. Gli impegni di spesa sono assunti con atti dell'Ufficio di
Presidenza, nei casi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento,
o dei dirigenti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in base
ai provvedimenti di organizzazione e di attribuzione delle funzioni.
2. L'espressione del parere preventivo di regolarita' amministrativa e
quello preventivo di regolarita' contabile sui provvedimenti di
competenza degli organi politici, nonche' l'attestazione di
regolarita' amministrativa sui provvedimenti di competenza del
direttore generale e dei dirigenti e l'espressione del parere
preventivo di regolarita', sono disciplinati dagli atti di indirizzo
ed organizzazione dell'Assemblea legislativa.
3. Il direttore generale dell'Assemblea attribuisce ai dirigenti
responsabili delle strutture organizzative la gestione dei programmi
di competenza, determina l'ammontare delle risorse loro assegnate al
fine dell'attuazione dei programmi stessi e conferisce il connesso
esercizio dei poteri di spesa.
4. I dirigenti, in relazione ai propri atti di impegno e a quelli
assunti direttamente dall'Ufficio di Presidenza, sono responsabili,
secondo le rispettive attribuzioni:
a) della legalita' della spesa e dei criteri economici di buona
gestione della spesa;
b) della completezza, regolarita' e sussistenza della documentazione
richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;
c) delle procedure disposte in ottemperanza alle disposizioni
legislative.
Art. 33
Procedimento per l'assunzione di impegni
1. L'atto di impegno deve indicare:
a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo;
b) l'ammontare della somma dovuta;
c) la scadenza dell'obbligazione;
d) il capitolo ed eventuale articolo di spesa al quale la stessa e' da
imputare, nonche' il numero dell'azione del piano programma.
2. Gli atti di impegno, prima della loro formale adozione, devono
essere trasmessi alla struttura organizzativa competente in materia di
bilancio, con l'eventuale relativa documentazione, per la
registrazione dell'impegno.
3. La struttura organizzativa competente, effettuate le verifiche di
cui al comma 4, provvede alla registrazione della prenotazione
d'impegno e restituisce l'atto al dirigente proponente, ai fini della
formale adozione. In caso di riscontro di irregolarita' od errori
negli atti sottoposti a verifica, la competente struttura, ove
possibile, procede d'ufficio alla rimozione delle irregolarita' ed
alla correzione degli errori, dandone comunicazione al dirigente
proponente. In ogni altro caso essa indica alla struttura proponente
le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.
4. Gli atti sono restituiti senza la registrazione dell'impegno e con
l'indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione,
nei seguenti casi quando si rileva:
a) l'insufficienza di disponibilita' finanziaria a copertura della
spesa;
b) l'erronea imputazione della spesa;
c) la mancata corrispondenza all'azione del programma di attivita';
d) l'assenza dei requisiti idonei per l'assunzione dell'impegno;
e) la non corretta applicazione della normativa in materia fiscale e
tributaria.
5. I dirigenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente, alla
struttura organizzativa di cui al comma 2:
a) le comunicazioni relative all'adozione dell'atto di impegno per la
trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo
nonche' dell'eventuale mancata adozione per la cancellazione della
registrazione;
b) qualsiasi atto successivo che abbia attinenza con gli impegni
assunti, per le occorrenti annotazioni contabili.
6. Gli impegni relativi a spese derivanti da procedure di gara sono
contabilmente assunti in sede di affidamento del contratto dal
dirigente che approva l'esito della gara, nei limiti dell'importo
autorizzato.
Art. 34
Cancellazione o riduzione degli impegni di spesa
1. Quando l'obbligazione in base alla quale e' stato assunto l'impegno
venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il direttore generale
o il dirigente competente per materia provvede con proprio atto alla
cancellazione o alla riduzione dell'impegno medesimo. Il provvedimento
e' trasmesso tempestivamente alla struttura organizzativa di cui
all'art. 33, comma 2 per la registrazione nelle scritture contabili.
Art. 35
Liquidazione delle spese
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa e consiste nella determinazione del creditore e dell'esatto
ammontare della somma da pagare ed e' disposta sulla base di
documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.
2. L'atto di liquidazione deve in ogni caso riportare:
a) l'esatta e completa indicazione del creditore o dei creditori;
b) la somma dovuta;
c) gli estremi del provvedimento di impegno e l'attestazione della sua
esecutivita';
d) il capitolo ed articolo al quale la spesa e' da imputare;
e) l'eventuale differenza in meno rispetto alla somma impegnata e la
disposizione della riduzione dell'impegno per somme eccedenti quelle
liquidate.
3. La liquidazione e' effettuata con atti formali dai dirigenti, i
quali si assumono la responsabilita' in ordine:
a) all'accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed
esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti
necessari alla liquidazione in base alla legge, all'atto di impegno,
al contratto ed agli atti successivi all'impegno medesimo;
b) alla congruita' della spesa da liquidare con la somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e
previdenziale;
d) all'accertamento della disponibilita' della somma impegnata;
e) alla completezza, sussistenza e regolarita' della documentazione
richiamata nell'atto di liquidazione o ad esso allegata.
Art. 36
Richiesta di emissione del titolo di pagamento
1. La richiesta di emissione del titolo di pagamento deve essere
presentata alla struttura organizzativa competente in materia di
bilancio dai soggetti responsabili sulla base dell'atto di
liquidazione. Alla richiesta deve essere unita la documentazione
giustificativa della spesa.
Art. 37
Ordinazione e pagamento delle spese
1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita al tesoriere
dell'Assemblea legislativa di provvedere al pagamento delle spese ed
e' disposta a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di
accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo,
nonche' di ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
2. I titoli di spesa di cui al comma 1 sono firmati dal dirigente
della struttura organizzativa competente in materia di bilancio o da
suo delegato.
3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui al comma 1, deve essere
verificata dalla struttura organizzativa preposta al bilancio
l'intervenuta liquidazione a norma dell'art. 35. Deve essere altresi'
riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello
stanziamento di cassa e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che
la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza od al
conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
4. Sul mandato dovranno essere indicati:
a) numero progressivo;
b) esercizio al quale si riferisce;
c) numero dell'unita' previsionale di base;
d) numero del capitolo di cassa;
e) numero del capitolo e dell'eventuale articolo di competenza o del
capitolo e dell'eventuale articolo dal quale proviene il residuo;
f) estremi di riferimento alla competenza o ai residui, con
l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
g) indicazione del beneficiario, delle modalita' e della causale del
pagamento. Nel caso di mandato collettivo tali elementi potranno
essere indicati in un apposito intercalare allegato al mandato stesso
unitamente all'indicazione, per ogni beneficiario, dei singoli
pagamenti;
h) importo del mandato in cifre e lettere;
i) riferimento agli atti amministrativi che hanno dato origine al
mandato;
l) data di emissione del mandato.
5. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti
inerenti a piu' capitoli o articoli di bilancio o a piu' esercizi.
Art. 38
Estinzione dei titoli di pagamento
1. Il tesoriere dell'Assemblea legislativa estingue i mandati e
provvede alla loro restituzione alla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio in conformita' alle disposizioni
della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo.
Art. 39
Modalita' di effettuazione dei pagamenti
1. I pagamenti di qualsiasi spesa, fatto salvi quelli effettuati dalla
cassa economale, devono essere eseguiti esclusivamente dal tesoriere
dell'Assemblea legislativa sulla base dei titoli di spesa previsti
dall'art. 37.
Art. 40
Residui passivi
1. Alla determinazione, al mantenimento ed alla eliminazione dei
residui passivi si provvede in conformita' con le norme di cui agli
articoli 60 e 61 della legge regionale n. 40 del 2001.
Art. 41
Impegno e liquidazione delle spese in economia
1. L'impegno e la liquidazione delle spese in economia disciplinate
dal presente regolamento vengono effettuati secondo le disposizioni
recate dall'art. 78.
CAPO V
Cassa economale
Art. 42
Cassa economale
1. La funzione di cassa economale e' svolta da una cassa centrale,
sita presso la struttura competente, e da casse periferiche, in caso
di costituzione con delibera di Ufficio di Presidenza.
2. Il direttore generale nomina:
a) il cassiere economo centrale e suo sostituto;
b) i cassieri economi periferici ed i loro sostituti;
c) gli agenti contabili della Cassa economale centrale e delle Casse
periferiche;
d) in casi eccezionali, su richiesta motivata dei dirigenti
responsabili delle strutture organizzative competenti, gli agenti
contabili con incarico temporaneo, di cui all'art. 43, comma 3.
3. Il fondo economale e' stabilito dall'Ufficio di Presidenza e viene
costituito mediante l'emissione di un mandato di pagamento a favore
del cassiere economo dell'Assemblea legislativa, sull'apposito
capitolo delle partite di giro - Parte Spesa - dell'esercizio di
competenza. Il fondo si estingue ogni anno per l'intero importo, con
emissione di reversale sul corrispondente capitolo - Parte Entrata -
partite di giro, di competenza dell'esercizio, per essere restituito
con emissione di mandato sull'analogo capitolo in partite di giro
della competenza dell'esercizio successivo. Tale mandato viene
quietanzato con la ricevuta di versamento del fondo dell'anno
precedente, senza dare corso a movimenti di denaro.
4. Il fondo economale centrale ed i fondi economali delle casse
periferiche sono resi disponibili in appositi conti correnti bancari
accesi presso il tesoriere dell'Assemblea legislativa. Gli interessi
netti maturati sui conti sono versati al bilancio dell'Assemblea
legislativa direttamente a cura degli incaricati alla scadenza del
periodo di maturazione e, in ogni caso, all'estinzione del conto
corrente.
5. Il cassiere economo centrale e i cassieri economi periferici,
ciascuno per i rispettivi conti correnti, impartiscono le disposizioni
necessarie all'effettuazione dei pagamenti ed ai prelievi nei limiti
di liquidita' dei fondi rispettivamente accreditati.
6. L'Assemblea legislativa provvede, secondo le norme di legge in
vigore, ad assicurare i rischi derivanti da furto, incendio e rapina
di denaro e valori custoditi dagli incaricati di cui al comma 2, anche
nel caso in cui espletino attivita' di portavalori. La liquidita' in
denaro conservata presso la cassa economale centrale deve essere
limitata alle necessita' funzionali e, comunque, contenuta nei limiti
delle somme assicurate.
7. Nel corso dell'anno, in periodi non superiori al bimestre, tenendo
presente l'esigenza di conservare una disponibilita' sul fondo di
cassa congrua rispetto alle necessita', e comunque alla fine
dell'esercizio, viene predisposto il rendiconto analitico delle spese
economali, corredato degli ordini di pagamento e della relativa
documentazione.
8. Il dirigente competente provvede ad approvare il rendiconto ed a
disporre il reintegro del fondo secondo le procedure previste all'art.
33. Il reintegro avviene mediante emissione dei mandati per un importo
pari al totale del rendiconto approvato.
Art. 43
Pagamenti ed introiti
tramite  la cassa economale centrale
1. Con i fondi della cassa economale centrale si provvede ai pagamenti
concernenti le spese di cui all'art. 71, comma 2, alle spese di
rappresentanza di cui all'art. 50, e alle anticipazioni di cui
all'art. 46 del presente regolamento. Si provvede inoltre al rimborso
di spese di modica entita' sostenute per comprovate esigenze di
servizio e preventivamente autorizzate.
2. Possono in ogni caso essere pagate attraverso la cassa economale
centrale, senza limiti di importo, le seguenti spese:
a) spese di allacciamento e fornitura di pubblici servizi (acqua,
energia elettrica e gas);
b) oneri di riscaldamento e spese condominiali, non comprese nei
canoni d'affitto;
c) canoni radiofonici e televisivi;
d) canoni telefonici e spese di allacciamento;
e) spese postali e di telecomunicazione;
f) spese per manutenzione con carattere di estrema urgenza;
g) carte e valori bollati;
h) spese di registro e contrattuali;
i) tasse, imposte, oneri tributari ed altri diritti erariali;
l) premi di assicurazione;
m) abbonamenti ed acquisti di quotidiani e di riviste periodiche;
n) inserzioni sulla stampa e sulla Gazzetta Ufficiale;
o) pedaggi autostradali;
p) spese autorizzate dal dirigente competente per le quali sono
necessarie procedure piu' tempestive o comunque idonee a garantire la
loro puntuale effettuazione entro scadenze predeterminate.
3. In casi eccezionali, per il periodo strettamente necessario
all'espletamento della funzione, le somme necessarie ai pagamenti
possono essere affidate ad agenti contabili individuati con atto del
direttore generale, dal quale risultino le tipologie di spesa da
pagare e l'ammontare complessivo. L'agente contabile, effettuato il
pagamento, ha l'obbligo di consegnare al cassiere economo la
documentazione di spesa regolarmente quietanzata entro 30 giorni dalla
cessazione dell'incarico.
4. La cassa economale centrale e' autorizzata ad introitare e gestire
in appositi conti economali di partite di giro le somme anticipate dai
fornitori dell'Assemblea legislativa a titolo di spese contrattuali,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento
contrattuale.
5. La cassa economale centrale puo' altresi' introitare e gestire con
le modalita' di cui al comma 4, somme di modesta entita', da versare
sul bilancio dell'Assemblea legislativa tramite il tesoriere.
Art. 44
Casse economali periferiche
1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere
istituite casse economali periferiche per le spese di funzionamento
delle strutture afferenti ad Organi, Autorita' e Garanti, alle quali
la normativa riconosce autonomia gestionale, operativa e/o
finanziaria, contabile.
2. La natura del relativo fondo, e le modalita' di accensione e
chiusura dello stesso, sono analoghe a quelle del fondo economale di
cui all'art. 42. La costituzione del fondo avviene attraverso la cassa
economale centrale. I movimenti fra la cassa economale centrale e la
cassa economale periferica sono registrati separatamente dagli altri.
3. Il fondo economale periferico deve essere depositato in apposito
conto corrente bancario presso uno sportello del tesoriere
dell'Assemblea legislativa regionale.
4. Spetta in ogni caso all'Ufficio di Presidenza stabilire:
a) la misura del fondo di cui e' dotata la cassa economale
periferica;
b) i tipi di spese per il cui pagamento si attinge dal relativo fondo,
nonche', per ciascun tipo di spesa, i limiti di importo e le modalita'
per le iniziative e le ordinazioni di spesa.
c) l'ammontare massimo della liquidita' in denaro conservata presso la
cassa economale periferica.
5. Il cassiere economo periferico redige almeno trimestralmente un
rendiconto in cui le spese eseguite vengono raggruppate in ordine
cronologico, per capitoli ed eventuali articoli di spesa di bilancio,
con l'esclusione delle anticipazioni per le quali e' tenuto un
partitario a parte.
6. Il cassiere economo centrale esegue il riscontro del rendiconto e
lo presenta al dirigente competente per l'approvazione ed il
reintegro, secondo le procedure previste all'art. 33. Una volta
ottenuto il reintegro il cassiere economo versera' gli importi al
cassiere economo periferico.
Art. 45
Modalita' di pagamento tramite la cassa economale
1. I pagamenti vengono effettuati attraverso l'emissione di ordini di
pagamento a firma del cassiere economo per le spese di cui all'art.
71; l'ordine di pagamento costituisce anche buono di ordinazione per
le spese elencate nell'articolo 43, comma 2.
2. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali sono eseguiti
preferibilmente con modalita' di tipo elettronico nonche' con ogni
altra modalita' consentita dalla normativa vigente.
Art. 46
Anticipazioni di cassa
1. La Cassa economale centrale puo' effettuare anticipi ai dipendenti
dell'Assemblea ed a coloro che, a vario titolo, hanno un rapporto di
collaborazione o di servizio con l'Assemblea legislativa, di norma nei
seguenti casi:
a) spese di missione (trasporto, vitto e alloggio);
b) spese per partecipazione a corsi di formazione professionale,
convegni e seminari nel caso in cui gli enti/le aziende erogatrici
richiedano il pagamento all'atto dell'iscrizione o al momento della
partecipazione all'evento.
2. La Cassa economale centrale eroga altresi' anticipi di missione di
cui al comma 1, lettera a) ai Consiglieri quando siano in missione a
seguito di autorizzazione del Presidente dell'Assemblea legislativa.
3. Il versamento degli anticipi avviene previa emissione di un ordine
di pagamento, che deve essere regolarmente quietanzato.
4. Le spese anticipate ai sensi dei commi 1 e 2 vengono recuperate
direttamente dalla cassa economale o mediante trattenuta sui compensi
liquidati a favore degli interessati.
5. Le operazioni concernenti le anticipazioni della cassa economale,
di cui al comma 1, lettera a), sono registrate nel partitario di
cassa, distintamente dalle altre. Esse non sono comprese nel
rendiconto amministrativo di cui all'art. 42, comma 7.
Art. 47
Scritture della cassa economale
1. Il responsabile della cassa economale deve tenere un giornale di
cassa nel quale registra cronologicamente, anche con sistemi
informatici, tutte le operazioni effettuate.
2. Lo stesso responsabile deve altresi' tenere un partitario nel quale
registra le anticipazioni effettuate.
3. Dalle scritture contabili deve sempre potersi desumere,
distintamente per contanti e somme disponibili sul conto corrente, la
disponibilita' del fondo inizialmente costituito.
4. Sul giornale di cassa sono registrati i reintegri del fondo,
l'incasso ed il relativo versamento degli interessi netti maturati.
Art. 48
Passaggio di gestione
1. I responsabili delle casse economali che cessano dalle relative
funzioni compilano il rendiconto delle spese effettuate,
raggruppandole in ordine cronologico, per capitolo ed eventuale
articolo di spesa del bilancio, con esclusione delle anticipazioni, da
registrarsi separatamente.
2. Provvedono inoltre a consegnare, redigendone verbale, i contanti ed
i valori al responsabile subentrante.
3. Del passaggio di gestione e' data comunicazione alla struttura
competente in materia di bilancio e all'istituto di credito presso il
quale e' acceso il conto corrente ai sensi dell'art. 42, comma 4.
4. Nel caso di passaggio di gestione delle casse periferiche i
documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono trasmessi al cassiere economo
dell'Assemblea legislativa per i necessari riscontri e adempimenti.
CAPO VI
Funzionario delegato
Art. 49
Funzionario delegato
1. I dirigenti di strutture a supporto di Organi ed Autorita' di
garanzia ai quali lo Statuto e/o le leggi regionali riconoscono
autonomia finanziaria, organizzativa e/o gestionale, operativa,
assumono la funzione di funzionario delegato, ai sensi dell'art. 57
della legge regionale n. 40 del 2001, nei casi previsti da leggi
regionali o da motivati atti dell'Ufficio di Presidenza.
2. Nei casi di cui al comma 1, gli atti per la gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa riguardanti l'attivita' dell'Organo di
cui la struttura e' a supporto, sono di competenza del dirigente
responsabile della struttura medesima.
3. l'Ufficio di Presidenza puo' autorizzare, motivandone le ragioni,
aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese
aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato.
L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti,
sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento,
inseriti nel programma di attivita' annuale approvato dall'Ufficio di
Presidenza. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle
disponibilita' dei capitoli di bilancio interessati alle spese.
Contestualmente e' disposto l'impegno contabile a carico dei
pertinenti capitoli di bilancio.
4. I dirigenti interessati sono autorizzati ad assumere, nel rispetto
delle disposizioni vigenti, le obbligazioni giuridiche conseguenti.
Sulla base degli atti di liquidazione adottati ai sensi dell'art. 35
saranno disposte le eventuali riduzioni degli impegni per le somme
eccedenti quelle liquidate.
5. Il funzionario delegato e' responsabile dei pagamenti, delle
registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi
accreditati.
6. Il funzionario delegato dovra' rendere conto delle somme erogate,
corredato dai documenti giustificativi delle spese semestralmente, con
scadenza rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
7. Il rendiconto dovra' essere comunque presentato in caso di completo
utilizzo dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per
qualsiasi ragione, le facolta' del funzionario delegato.
8. Il termine per la presentazione del rendiconto e' fissato in
venticinque giorni dalla scadenza del periodo semestrale o dal
verificarsi di uno degli eventi richiamati nel comma 7.
9. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio e'
tenuta ad eseguire i necessari riscontri contabili ed a trasmettere il
rendiconto al direttore generale, il quale, con proprio atto, approva
il rendiconto stesso, dando discarico al funzionario delegato delle
somme erogate.
10. Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarita'
nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione
giustificativa della spesa, il direttore generale restituira' il
rendiconto al funzionario delegato con invito a provvedere alla
regolarizzazione dello stesso.
11. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il
direttore generale rimette gli atti all'Ufficio di Presidenza per le
conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
CAPO VII
Spese di rappresentanza e altre iniziative
Art. 50
Spese di rappresentanza
1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza tutte le spese
funzionali all'immagine esterna dell'Assemblea legislativa regionale,
come definite dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 22 gennaio
1997, n. 5 (Disciplina dei criteri e delle modalita' per l'erogazione
delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale e
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative
di interesse regionale).
2. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza spese
estranee alle esigenze inerenti la carica rivestita e comunque non
attinenti alle funzioni istituzionali e rappresentative dell'Assemblea
legislativa e dei suoi organi.
3. L'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, ripartisce ed
impegna importi di spesa globale per l'intero esercizio, da riservare
alle spese di rappresentanza dei membri dell'Ufficio di Presidenza e
dei Presidenti delle Commissioni assembleari.
4. I pagamenti su tali importi avvengono sulla base della richiesta
dell'interessato, cui compete curare e conservare la documentazione
concernente le spese sostenute.
5. Le spese di rappresentanza dell'Assemblea legislativa sono
deliberate dall'Ufficio di Presidenza ed impegnate dal dirigente
competente. Le spese sono gestite, di norma, con procedure in economia
e sono ordinate per mezzo di buoni di ordinazione a firma del
dirigente competente per materia. La liquidazione e il pagamento
avvengono con le modalita' di cui all'art. 78, comma 3, lettera a) del
presente regolamento.
6. Le spese di rappresentanza degli Organi e Autorita' di garanzia
previsti dallo Statuto e/o dalle leggi regionali, sono gestite in
analogia a quanto disposto dal comma 5, salvo diverse modalita'
stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
CAPO VIII
Tesoreria
Art. 51
Servizio di tesoreria
dell'Assemblea legislativa regionale
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni
riguardanti la gestione finanziaria dell'Assemblea legislativa
regionale con riferimento alla riscossione delle entrate, al pagamento
delle spese e ad altri adempimenti previsti da disposizioni
legislative e convenzionali.
2. Il servizio di tesoreria dell'Assemblea legislativa puo' essere
affidato allo stesso istituto individuato dalla Giunta, ai sensi
dell'art. 62 della legge regionale n. 40 del 2001; in caso contrario
il servizio deve essere affidato mediante procedura ad evidenza
pubblica ed il bando di gara, il capitolato d'oneri e lo schema di
convenzione devono essere approvati dall'Ufficio di Presidenza al
quale deve essere fornita informazione circa l'esito della gara. La
convenzione viene stipulata dal dirigente responsabile della struttura
competente in materia di bilancio e contabilita'.
3. L'istituto di credito selezionato, oltre alla propria denominazione
ufficiale e per gli atti e i rapporti attinenti al servizio, assume
l'appellativo di "tesoriere dell'Assemblea legislativa regionale".
4. Gli interessi maturati sul conto di tesoreria sono introitati sul
bilancio dell'Assemblea legislativa regionale, parte entrata, e
costituiscono entrata propria dell'Assemblea legislativa.
5. La convenzione che disciplina il servizio di tesoreria detta norme
atte a consentire alla struttura preposta il controllo sulla gestione.
La convenzione regola inoltre la responsabilita' del tesoriere dell'
Assemblea legislativa regionale.
CAPO IX
Rendiconto
Art. 52
Rendiconto dell'Assemblea legislativa
1. I risultati finali della gestione del bilancio regionale sono
dimostrati nel rendiconto generale dell'Assemblea legislativa.
2. Il rendiconto generale, predisposto dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' presentato dall'Ufficio di
Presidenza al riscontro della competente Commissione assembleare entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario
cui si riferisce.
3. Il rendiconto, corredato dal parere della Commissione di cui al
comma 2, e' presentato dall'Ufficio di Presidenza all'approvazione
dell'Assemblea legislativa. Al rendiconto sono allegati gli elenchi di
cui all'art. 4 della legge regionale n. 5 del 1997.
4. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla
gestione del bilancio ed il conto del patrimonio.
5. Al rendiconto generale e' premessa una relazione generale
illustrativa dei dati consuntivi, relativi sia al conto finanziario
che al conto del patrimonio.
Art. 53
Conto finanziario
1. Il conto finanziario espone le risultanze della gestione delle
entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di
previsione.
2. Per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun capitolo ed
articolo di entrata del bilancio il conto finanziario espone
nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio
cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;
e) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
f) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
g) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate
nell'esercizio;
h) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
i) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle
previsioni di competenza;
l) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate
rispetto alle previsioni di cassa;
m) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio
dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonche' dei
residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
n) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle
cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo
esercizio;
o) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
p) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine
dell'esercizio.
3. Per ciascuna unita' previsionale di base e per ciascun capitolo ed
articolo di spesa del bilancio il conto finanziario espone
nell'ordine:
a) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio
cui il conto si riferisce;
b) le previsioni finali di competenza;
c) le previsioni finali di cassa;
d) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
f) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
g) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
h) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di
competenza;
i) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti
di cassa;
l) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio
ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonche' dei residui
passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
m) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi
precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle
cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo
esercizio;
n) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso
dell'esercizio;
o) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine
dell'esercizio.
Art. 54
Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio deve indicare, in termini di valori
aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si
riferisce, i beni di proprieta'.
2. Il conto del patrimonio e' trasmesso alla Giunta regionale.
TITOLO III
ATTIVITA' CONTRATTUALE
CAPO I
Norme generali
Art. 55
Oggetto
1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano le modalita'
procedurali ed organizzative per l'acquisizione di beni e servizi da
parte dell'Assemblea legislativa, nel rispetto delle norme e dei
principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2005/18/CE), di
seguito denominato Codice dei contratti, e in conformita' alle
disposizioni recate dalla legge regionale 21 dicembre 2007, n. 28
(Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi).
Art. 56
Scelta del contraente
1. I contratti per l'acquisizione di beni e servizi sono affidati
mediante procedura aperta o procedura ristretta ovvero mediante
procedura negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara,
nei casi, modalita' e termini disciplinati dal Codice dei contratti e
dalla legge regionale n. 27 del 2008.
2. Il cottimo fiduciario per l'affidamento in economia di beni e
servizi costituisce una procedura negoziata disciplinata al Capo III
del presente Titolo.
3. I contratti possono altresi' essere affidati mediante adesione alle
convenzioni quadro stipulate da centrali di committenza di livello
nazionale (CONSIP) e regionale (Intercent-ER, Agenzia istituita ai
sensi dell'art. 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
(Sviluppo regionale della societa' dell'informazione)), previa
valutazione della convenienza e della rispondenza alle esigenze
dell'Assemblea della fornitura o servizio oggetto dell'acquisizione.
4. Per i contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria resta
salva la possibilita' di procedere agli acquisti, qualora ritenuto
opportuno e conveniente, utilizzando lo strumento del mercato
elettronico realizzato con modalita' telematiche dalle suddette
centrali di committenza.
Art. 57
Contratti esclusi
1. I contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione
del Codice dei contratti sono affidati mediante procedura negoziata,
nel rispetto dei principi stabiliti all'art. 27 del Codice dei
contratti.
2. Per i contratti di cui all'art. 20 del Codice dei contratti,
relativi a servizi rientranti nell'allegato II B, resta salva la
possibilita' di affidare il contratto mediante procedura aperta o
ristretta, previa pubblicazione di un bando di gara.
3. Per i contratti affidati mediante procedura negoziata la
determinazione a contrattare puo' prevedere, in relazione alla
tipologia del servizio che si intende acquisire, la pubblicazione di
un avviso finalizzato all'individuazione di operatori economici da
invitare a presentare offerta, anche ad integrazione dell'elenco di
operatori economici eventualmente gia' formato dall'Amministrazione,
assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le
manifestazioni d'interesse.
4. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito Internet
dell'Assemblea legislativa. In relazione all'oggetto o al valore del
contratto, possono essere previste ulteriori forme di pubblicita',
anche telematiche.
5. Ai contratti di cui al presente articolo sono applicabili le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 5 della legge regionale n. 28
del 2007.
Art. 58
Responsabile del procedimento
1. La responsabilita' della gestione delle procedure relative
all'attivita' contrattuale e' affidata al dirigente responsabile della
struttura organizzativa preposta all'acquisizione di beni e servizi
per le esigenze generali dell'Assemblea e specifiche di area,
individuato con gli atti organizzativi interni.
2. Per ogni procedura contrattuale il dirigente competente in materia
di contratti, di cui al comma 1, puo' individuare nell'ambito dei
funzionari assegnati alla propria struttura organizzativa il
responsabile del procedimento di affidamento.
3. In mancanza dell'individuazione di cui al comma 2 e' responsabile
del procedimento il dirigente competente in materia di contratti. Il
nominativo del responsabile del procedimento viene indicato nel bando
di gara o nella lettera invito.
4. Il responsabile del procedimento cura la fase istruttoria, assicura
l'impulso alle fasi procedimentali e ne cura il regolare, efficiente
ed efficace svolgimento, secondo le disposizioni vigenti.
5. In particolare, il responsabile del procedimento cura la
predisposizione della documentazione di gara, adempie agli obblighi di
pubblicazione e comunicazione assicurando altresi' l'accesso e
l'informazione ai soggetti partecipanti al procedimento di
affidamento. Segnala al competente organo dell'Assemblea l'esistenza
di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della
procedura, di cause di nullita' o annullamento del contratto. Si
rapporta con il responsabile dell'esecuzione del contratto, di cui
all'art. 59 ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella
fase esecutiva.
Art. 59
Responsabile dell'esecuzione del contratto
1. Il dirigente nella cui competenza ricade, per materia, l'oggetto
del contratto, e' qualificato responsabile dell'esecuzione del
contratto.
2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede:
a) a verificare l'esattezza e la puntualita' degli adempimenti
contrattuali;
b) ad adottare i provvedimenti necessari qualora siano emerse
inadempienze o irregolarita' nell'esecuzione delle prestazioni;
c) alla liquidazione della spesa;
d) a segnalare al responsabile del procedimento, allo scadere del
contratto, il regolare adempimento delle prestazioni, al fine dello
svincolo della cauzione definitiva, ove richiesta.
3. Per gli affidamenti di cui all'art. 60, comma 5 il dirigente di cui
al comma 1 e' altresi' responsabile del procedimento.
Art. 60
Attuazione dei programmi
per l'acquisizione di beni e servizi
1. Il dirigente competente in materia di contratti, sulla base dei
programmi definiti ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento,
provvede direttamente o su formale richiesta del dirigente nella cui
competenza ricade, per materia, l'oggetto del contratto:
a) ad assumere l'atto di indizione della gara, precisando la procedura
di scelta del contraente, le forme di pubblicita' della gara nel
rispetto delle vigenti disposizioni, il criterio di aggiudicazione,
l'ammontare della spesa presunta posta a base di gara;
b) ad approvare contestualmente la documentazione di gara;
c) all'ammissione delle imprese a partecipare alla gara, quando si
procede tramite procedura ristretta o negoziata con pubblicazione del
bando;
d) all'approvazione dell'esito della gara.
2. Il dirigente competente in materia di contratti provvede inoltre
all'acquisizione di beni e servizi in economia, espletando la
procedura disciplinata al Capo III del presente regolamento.
3. Il direttore generale dell'Assemblea, per particolari oggetti
contrattuali, puo' direttamente assumere, anche parzialmente, le
competenze indicate al comma 1.
4. Il dirigente nella cui competenza ricade, per materia, l'oggetto
del contratto provvede ad avanzare formale richiesta di attivazione
della procedura precisando:
a) le caratteristiche dei beni o delle prestazioni oggetto del
contratto e la sua disciplina nonche', eventualmente, i particolari
requisiti di professionalita' e di capacita' tecnica che le imprese
concorrenti debbono possedere, ai fini della formazione del bando di
gara e del capitolato speciale;
b) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, gli elementi di valutazione delle
offerte e la loro parametrazione;
c) l'importo previsto dell'iniziativa di spesa e i relativi
riferimenti contabili contenuti nel programma di attivita', al fine
dell'assunzione dell'impegno in sede di approvazione dell'esito della
gara.
5. Qualora, secondo le disposizioni vigenti, sia consentito
l'affidamento diretto di servizi o forniture, il dirigente nella cui
competenza ricade l'oggetto del contratto adotta i relativi atti,
anche avvalendosi dell'assistenza della struttura competente in
materia di contratti.
Art. 61
Documentazione di gara
1. Le procedure aperte e ristrette e, nei casi previsti dalla legge,
le procedure negoziate, sono precedute da un bando di gara pubblicato
con le modalita' e nei termini previsti dal Codice dei contratti.
2. Nelle procedure aperte il bando puo' essere integrato dal
disciplinare di gara. Il disciplinare di gara e, nelle procedure
ristrette o negoziate, la lettera invito, precisano le modalita' di
gara, i requisiti richiesti ai concorrenti, le cause di esclusione, il
criterio di aggiudicazione, le norme che regolano lo svolgimento della
procedura e le modalita' di stipulazione del contratto.
3. Il capitolato speciale determina l'oggetto del servizio o della
fornitura, le caratteristiche tecnico-merceologiche, il termine e il
luogo della prestazione, le modalita' di esecuzione, gli oneri e gli
obblighi a carico del fornitore ed ogni altra condizione utile ai fini
della formazione del contratto.
4. Nelle procedure aperte il capitolato speciale e' pubblicato,
unitamente al bando di gara e agli eventuali documenti complementari,
sul sito Internet dell'Assemblea. Nelle procedure ristrette puo'
essere prevista la medesima forma di pubblicizzazione e accesso al
capitolato speciale, tenuto conto dell'oggetto del contratto.
5. Alla documentazione di gara possono essere allegati schemi di
offerta, al fine di semplificare e uniformare la predisposizione
dell'offerta stessa, e schemi di dichiarazioni sostitutive, in
conformita' alla vigente normativa in materia di semplificazione della
documentazione amministrativa, utilizzabili dai concorrenti per
l'attestazione del possesso dei requisiti d'ordine giuridico, di
capacita' tecnica ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal
bando.
Art. 62
Cause di esclusione dalle gare
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare gli operatori economici
che si trovino in una delle situazioni di esclusione previste dal
Codice dei contratti nonche' in qualsiasi altra situazione prevista
dalla legge come causa ostativa alla partecipazione a gare o alla
conclusione di contratti con la pubblica amministrazione.
CAPO II
Disposizioni procedurali
Art. 63
Criteri di aggiudicazione
1. Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:
a) al prezzo piu' basso;
b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile
in base a elementi diversi, variabili a seconda della natura della
prestazione, quali, a titolo esemplificativo, il prezzo, il termine di
esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la
qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il
servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica.
2. Quando la gara e' aggiudicata con il criterio del prezzo piu'
basso, l'offerta puo' essere formulata in termini di ribasso
sull'importo a base di gara oppure di offerta a prezzi unitari,
secondo le modalita' indicate nella documentazione di gara.
3. Nel caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i pesi o punteggi da
assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in
sub-pesi o sub-punteggi, devono essere globalmente pari a cento. Per
gli elementi di natura qualitativa puo' essere stabilita una soglia
minima, adeguata rispetto al punteggio massimo attribuibile
all'elemento stesso. Le offerte che conseguono un punteggio inferiore
alla soglia non sono ammesse alle successive fasi della gara.
Art. 64
Commissione giudicatrice
1. Quando la gara e' aggiudicata con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa il direttore generale nomina la
commissione giudicatrice, di norma costituita da un numero di
componenti non superiore a tre, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei
contratti.
2. La commissione e' presieduta da un dirigente dell'Assemblea, opera
con le modalita' stabilite all'art. 66, ed e' assistita, con funzioni
di segretario, da un dipendente di categoria non inferiore alla C.
3. In mancanza di personale interno idoneo, o nel caso di esigenze
oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente possono
essere scelti tra esperti esterni individuati ai sensi dell'art. 11,
comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 28 del 2007.
4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari
dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), l'inesistenza delle cause di incompatibilita' e di
astensione previste all'art. 84 del Codice dei contratti.
Art. 65
Aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso
1. Nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera
invito, il dirigente nella cui competenza ricade, per materia,
l'oggetto del contratto o altro dirigente designato dal direttore
generale, assistito da due dipendenti dell'Assemblea legislativa in
qualita' di testimoni e da un funzionario in qualita' di
verbalizzante, procede in seduta pubblica, quale autorita' che
presiede la gara, all'apertura dei plichi ricevuti.
2. In particolare, il dirigente che presiede la gara procede:
a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione,
accertando la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute
oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera invito;
b) alla loro apertura e alla verifica della validita' e completezza
dei documenti presentati, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla
gara;
c) all'apertura dei plichi contenenti le offerte delle imprese ammesse
e alla verifica della validita' delle stesse, contrassegnando le
offerte in ciascun foglio;
d) alla lettura del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente
e alla redazione della graduatoria delle offerte;
e) a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria della gara.
3. A parita' di prezzo offerto, si procede mediante sorteggio
all'individuazione dell'aggiudicatario.
4. Qualora non sia prevista l'esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del Codice dei
contratti, il dirigente che presiede la gara effettua le eventuali
verifiche sulle offerte che appaiono anormalmente basse, avvalendosi
delle strutture competenti dell'Assemblea.
Art. 66
Aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
1. La commissione di cui all'art. 64, dopo aver espletato in seduta
pubblica gli adempimenti relativi all'ammissione dei concorrenti,
effettua in una o piu' sedute riservate la valutazione delle offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando
i criteri stabiliti nella documentazione di gara.
2. La commissione puo' delegare l'istruttoria delle offerte tecniche a
singoli suoi componenti, fermo restando che la valutazione ed il
giudizio devono essere effettuati collegialmente. Puo' inoltre, se
necessario, richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti o
specificazioni.
3. Al termine della valutazione tecnica la commissione, in seduta
pubblica, procede:
a) a dare lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico
alle singole offerte;
b) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la
verifica della regolarita' formale;
c) alla valutazione delle offerte economiche con le modalita'
stabilite nella documentazione di gara;
d) alla redazione della graduatoria delle offerte e all'aggiudicazione
provvisoria della gara.
4. La commissione dispone le eventuali verifiche sulle offerte che
appaiono anormalmente basse, avvalendosi della struttura organizzativa
competente in materia di contratti.
5. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo,
l'aggiudicazione e' disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il
maggior punteggio sotto il profilo tecnico.
Art. 67
Aggiudicazione definitiva
1. L'aggiudicazione definitiva interviene con l'atto di approvazione
dell'esito della gara da parte del dirigente competente.
L'approvazione puo' essere negata per vizi di legittimita' nelle
procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico. Nel
caso di mancata approvazione nulla e' dovuto all'aggiudicatario
provvisorio a titolo di indennizzo.
2. L'atto che dispone l'aggiudicazione definitiva acquisisce efficacia
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, nelle forme
previste dalla normativa vigente. Con tale atto si determina l'impegno
di spesa e viene approvato lo schema di contratto.
Art. 68
Stipulazione del contratto
1. Salvo i casi previsti dalla legge per la stipulazione del contratto
mediante atto pubblico notarile, i contratti possono stipularsi in
forma pubblica amministrativa, ricevuti da un funzionario
dell'Assemblea designato quale ufficiale rogante, o per mezzo di
scrittura privata, anche mediante sottoscrizione dello schema
contrattuale proposto dalla controparte.
2. I contratti sono stipulati dai dirigenti competenti, in base alle
rispettive attribuzioni. Il direttore generale puo' intervenire nella
stipulazione di convenzioni o contratti che per il contenuto della
prestazione o per la natura della controparte hanno un rilievo che
trascende l'ordinaria gestione.
3. La stipulazione del contratto puo' avvenire non prima di trenta
giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'aggiudicazione
definitiva, salvo motivate ragioni di urgenza che non consentano
all'amministrazione di attendere il decorso di detto termine.
4. Nel caso di cui al comma 3, qualora si pervenga alla stipulazione
prima della conclusione del procedimento di verifica dei requisiti, il
contratto e' sottoposto a condizione risolutiva in dipendenza
dell'esito di detti accertamenti.
Art. 69
Durata del contratto
1. I contratti devono avere durata e termini certi e non possono, di
norma, avere una durata che ecceda di oltre un anno la normale
scadenza della legislatura in corso alla data della stipulazione,
salvo il caso di contratti relativi a servizi o forniture ricorrenti
necessari per l'ordinario funzionamento delle strutture
dell'Assemblea.
2. I contratti possono essere prorogati alle condizioni stabilite
all'art. 15 della legge regionale n. 28 del 2007.
Art. 70
Verifica di conformita'
1. L'accettazione, totale o parziale, della fornitura o del servizio
e' disposta previa verifica di conformita' della prestazione eseguita
alle prescrizioni tecniche e contrattuali, da eseguirsi, di norma, nel
termine di trenta giorni dall'esecuzione, totale o parziale, della
fornitura o del servizio.
2. Per le forniture o i servizi che abbiano particolari requisiti di
natura tecnica, la verifica di cui al comma 1 e' svolta da uno a tre
tecnici esperti nella materia, nominati dal dirigente competente.
L'incarico puo' essere affidato a tecnici esterni nel solo caso di
mancanza di personale interno idoneo.
3. In esito alla verifica e' rilasciato il certificato di conformita'.
Per le spese in economia di importo inferiore ad Euro 20.000,00 la
verifica di conformita' si intende assolta con l'apposizione
dell'attestazione di regolare esecuzione direttamente sulla fattura.
CAPO III
Affidamenti in economia
Art. 71
Spese in economia
1. Alle acquisizioni in economia disciplinate nel presente Capo, salvo
il caso di cui all'art. 74, comma 1, provvede il dirigente
responsabile in materia di contratti, di seguito denominato dirigente
competente.
2. I contratti aventi ad oggetto forniture, beni e/o servizi di
importo stimato non superiore a 5.000,00 Euro, necessari per il
funzionamento della struttura assembleare, sono affidati in economia.
3. Possono, inoltre, essere affidati in economia i beni e servizi
indicati nella seguente tabella predisposta in base al vocabolario
comune per gli appalti pubblici (CPV) modificato con il regolamento
(CE) n. 213/2008 del 28 novembre 2007. L'affidamento di beni e servizi
indicati nella tabella e' consentito qualora l'importo del singolo
contratto, al netto di imposte ed oneri fiscali, sia inferiore alla
soglia comunitaria. La descrizione della singola tipologia, mediante
l'indicazione di alcuni beni e servizi, e' da intendersi come
meramente esemplificativa e non esaustiva. Per i beni mobili, le
tipologie ricomprendono l'acquisto, la locazione e il noleggio.
(segue allegato fotografato)
4. I servizi di cui all'art. 91, comma 2 del Codice dei contratti
(incarichi di progettazione, di direzione dei lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) possono essere
acquisiti in economia solo se di importo inferiore a 100.000,00 Euro.
Art. 72
Elenco dei fornitori
1. L'elenco dei fornitori dell'Assemblea legislativa e' strumento
idoneo all'individuazione di soggetti qualificati per l'acquisizione
di beni e servizi mediante le procedure negoziate.
2. L'elenco e' gestito anche tramite procedure informatizzate ed e'
ripartito per tipologia di forniture e servizi.
3. Nell'elenco sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti di
idoneita' morale, affidabilita', specializzazione e capacita'
necessari per concorrere alle varie forniture di beni e servizi
occorrenti per il funzionamento dell'Assemblea legislativa.
L'accertamento dell'idoneita' ai fini dell'iscrizione e' effettuata
dal dirigente competente sulla base della documentazione acquisita e
assunte, se necessario, ulteriori informazioni in merito.
4. L'iscrizione nell'elenco e' effettuata sulla base della domanda
presentata dal soggetto interessato, previa acquisizione della
documentazione di cui al comma 3. Possono essere iscritte d'ufficio
nell'elenco le ditte aggiudicatarie delle gare pubbliche indette
dall'Assemblea legislativa. L'elenco e' aggiornato con periodicita'
annuale, con atto del dirigente competente.
5. Non possono essere iscritti all'elenco o, se iscritti, devono
essere cancellati i soggetti:
a) che non possiedano o abbiano perduto i requisiti necessari per
l'iscrizione;
b) che abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali nel corso dei
tre anni precedenti;
c) che non abbiano, per tre volte consecutive, risposto all'invito a
presentare offerta all'amministrazione;
d) che presentano istanza scritta di cancellazione.
6. L'eventuale istanza di reiscrizione, presentata dal soggetto
interessato ed in possesso dei prescritti requisiti, e' valutata dal
dirigente competente in sede di aggiornamento annuale dell'elenco.
Art. 73
Ricorso alla procedura in economia
1. Il ricorso al sistema in economia e' altresi' consentito, per beni
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, anche di
tipologia diversa da quelle elencate dalla tabella dell'art. 71, nelle
seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10 del Codice dei
contratti:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente, quando cio' sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
b) necessita' di completare le prestazioni di un contratto in corso,
ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura
strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al
fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale.
2. Prima di attivare una procedura in economia il dirigente competente
valuta la possibilita' di procedere mediante ricorso alle procedure
centralizzate e agli strumenti di acquisto gestiti dall'Agenzia
Intercent-ER e CONSIP.
3. La procedura di acquisizione in economia e' espletata in
conformita' ai principi di economicita', efficacia, parita' di
trattamento, trasparenza. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo'
essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla
disciplina degli acquisti in economia.
Art. 74
Svolgimento della procedura in economia
1. Per le acquisizioni in economia di importo inferiore a 20.000,00
Euro, il dirigente nella cui competenza ricade per materia l'oggetto
del contratto puo' procedere mediante affidamento diretto, previa
acquisizione di almeno un preventivo formulato sulla base degli
elementi essenziali della prestazione richiesta. Il medesimo dirigente
procede all'assunzione dell'impegno di spesa e alla conclusione del
contratto con le modalita' di cui all'art. 77, comma 2.
2. Per servizi o beni di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro e
fino alla soglia comunitaria, l'affidamento avviene a seguito di gara
informale, previo invito, ove possibile, di almeno cinque operatori
economici.
3. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di
mercato, anche tramite elenchi di fornitori o mediante la
consultazione dei cataloghi del mercato elettronico.
4. Le acquisizioni di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro sono
effettuate previa pubblicazione di un avviso sul sito Internet
dell'Assemblea legislativa. L'avviso indica l'oggetto e l'importo
presunto del contratto, le modalita' e il termine di ricezione delle
manifestazioni di interesse, il criterio di affidamento, il termine di
esecuzione e i requisiti richiesti per l'affidamento, nonche' ogni
altra indicazione che si rendesse necessaria per la specificita' del
bene o servizio da acquisire.
5. Alle procedure relative alle acquisizioni di cui al comma 4 sono
invitati gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a
partecipare. Inoltre, al fine di ampliare la concorrenza, possono
essere invitati altri operatori economici idonei, utilizzando
eventualmente gli elenchi di fornitori o i cataloghi del mercato
elettronico di cui al comma 3.
6. Per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a
20.000,00 Euro, la lettera d'invito contiene le seguenti informazioni
essenziali:
a) l'oggetto della prestazione, caratteristiche tecniche e importo
massimo previsto;
b) modalita' e termine per la ricezione delle offerte;
c) le garanzie richieste al contraente;
d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;
e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, gli elementi di valutazione;
f) l'eventuale clausola che preveda di non procedere
all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta
valida;
g) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a
proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di
retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare
condizioni contrattuali e penalita';
h) le modalita', termine di esecuzione della prestazione;
i) le modalita' e i termini di pagamento;
l) le eventuali penalita';
m) i requisiti soggettivi richiesti per l'affidamento e la richiesta
all'offerente di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso
dei requisiti soggettivi richiesti;
n) ogni altra indicazione che si rendesse necessaria per la
particolarita' del bene o del servizio da acquisire.
7. Nel caso in cui l'affidamento avvenga con il criterio del prezzo
piu' basso, l'individuazione dell'offerta migliore e' effettuata dal
dirigente competente.
8. Qualora l'affidamento abbia luogo con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, la valutazione e' demandata al
dirigente nella cui competenza rientra il singolo contratto. A tal
fine, il dirigente puo' essere coadiuvato da due esperti nello
specifico settore, senza che tale apporto dia luogo alla formazione di
una commissione.
9. Il dirigente provvede all'apertura delle offerte alla presenza di
due testimoni ovvero degli esperti di cui al comma 8, qualora sia
coadiuvato da questi nell'attivita' di valutazione. La valutazione
delle offerte e' effettuata in seduta riservata; e' comunque
consentito provvedere in seduta riservata all'apertura delle offerte
per le acquisizioni di importo inferiore a 100.000,00 Euro.
Art. 75
Pubblicita' e comunicazioni
1. Le procedure in economia non sono sottoposte agli obblighi di
pubblicita' e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
2. Le acquisizioni di importo pari o superiore a 100.000,00 Euro sono
precedute da un avviso pubblicato sul sito Internet dell'Assemblea
legislativa, cosi' come l'esito degli affidamenti in economia di beni
e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro.
Art. 76
Requisiti dell'affidatario
1. L'affidatario dei beni e servizi in economia deve essere in
possesso dei requisiti di idoneita' morale, nonche' - se e nella
misura in cui siano necessari, in ragione della natura e dell'importo
del contratto - dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. La verifica dei requisiti per i quali e' ammessa la presentazione
di dichiarazioni sostitutive e' effettuata nei confronti del solo
concorrente prescelto quale affidatario.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a 20.000
Euro la verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario puo' essere
effettuata a campione o secondo modalita' organizzative definite dal
dirigente competente. La verifica e' comunque effettuata in tutti i
casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive.
Art. 77
Ordinazione e conclusione dei contratti
1. L'ordinazione delle forniture e dei servizi, per un importo fino ad
Euro 5.000,00, a seguito degli affidamenti con procedura in economia
di cui all'art. 71, comma 2 e' predisposta a mezzo di appositi ordini,
firmati dal dirigente competente.
2. I contratti delle forniture e dei servizi, a seguito degli
affidamenti con procedura in economia di cui all'art. 71, comma 3 del
presente regolamento, sono stipulati dal dirigente competente mediante
scrittura privata che puo' anche consistere in un apposito scambio di
lettere con cui l'amministrazione dispone l'ordinazione dei beni o dei
servizi con le modalita' e condizioni fissate nella lettera d'invito.
3. Restano salve le specifiche modalita' di sottoscrizione del
contratto previste nelle acquisizioni mediante l'utilizzo del mercato
elettronico.
4. Le spese in economia devono riguardare contratti riferiti a beni e
servizi ordinati entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di
riferimento.
Art. 78
Impegno, liquidazione e pagamento
1. L'impegno per le spese in economia e' assunto dal dirigente
competente in sede di affidamento del contratto. Per le spese in
economia di cui all'art. 71, comma 2, l'impegno e' assunto in sede di
approvazione del rendiconto economale di cui all'art. 42.
2. Le fatture, note o altri documenti fiscali relative alle spese
derivanti da affidamenti in economia sono ammesse al pagamento
corredate, di norma, dal buono di ordinazione, all'attestazione di
regolare esecuzione, salvo il caso di documenti di spesa relativi ad
utenze, dal visto di liquidazione attestante la corrispondenza dei
prezzi e, ove necessario, dalla dichiarazione di presa in carico dei
beni acquisiti.
3. Alla liquidazione e al pagamento delle spese in economia si
provvede con le seguenti modalita':
a) la documentazione delle spese in economia di cui all'art. 71, comma
2 e' trasmessa al cassiere-economo per il pagamento tramite la cassa
economale;
b) la liquidazione e il pagamento delle spese in economia di cui
all'art. 71, comma 3 avvengono, in via ordinaria, ai sensi dell'art.
35 e successivi del presente regolamento. Per particolari fattispecie
o in caso di urgenza il pagamento puo' essere effettuato, su
disposizione del dirigente competente, con le modalita' di cui alla
lettera a).
4. Le spese pagate tramite la cassa economale vengono periodicamente
rendicontate ai sensi dell'art. 42.
TITOLO IV
GESTIONE DEL PATRIMONIO
CAPO I
Gestione del patrimonio
Art. 79
Beni mobili dell'Assemblea legislativa
1. I beni mobili dell'Assemblea legislativa sono quelli acquisiti e
amministrati dall'Assemblea legislativa per il funzionamento della
propria struttura.
2. Il dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione
delle risorse strumentali e patrimonio, di seguito denominato
dirigente competente, amministra i beni di cui al comma 1 e ne diviene
consegnatario. Il dirigente responsabile del settore documentazione e
biblioteca e' consegnatario del materiale bibliografico e
documentario.
3. La responsabilita' di custodia dei beni inventariati e' demandata
ai dirigenti responsabili delle strutture alle quali i beni sono
assegnati.
Art. 80
Classificazione dei beni mobili
1. I beni mobili di cui all'art. 79 si distinguono in:
a) beni durevoli di importo pari o superiore ad Euro 250,00 quali:
1) arredi per uffici, oggetti artistici, elaboratori elettronici e
attrezzature informatiche, impianti mobili, autovetture e altre
attrezzature necessarie al funzionamento delle strutture assembleari,
2) materiale bibliografico e documentario;
b) oggetti fragili, di facile consumo e di modico valore, quali:
1) beni durevoli di importo inferiore ad Euro 250,00;
2) oggetti di cancelleria, oggetti fragili qualunque sia il loro
valore, prodotti di consumo, vestiario del personale avente titolo,
tende, tappeti o stuoie di passaggio, complementi d'arredo;
3) pubblicazioni varie, sia cartacee che su altri supporti destinati
all'ordinario funzionamento degli uffici;
4) prodotti software in licenza d'uso, qualunque sia il valore, in
considerazione della loro natura, della rapida obsolescenza e del
titolo di acquisizione.
Art. 81
Scritture inventariali comuni
1. L'inventario dei beni mobili di uso durevole e' costituito da:
a) registro di inventario, tenuto con sistemi informatici, distinto
per categoria, determinante la situazione del patrimonio mobiliare e
costantemente aggiornato con nuove acquisizioni e scarichi;
b) registro di inventario del materiale bibliografico e documentario.
Il regolamento per il funzionamento della biblioteca disciplina le
modalita' e le procedure per la tenuta del registro.
2. La consistenza del patrimonio mobiliare e' data dagli inventari
relativi ai beni iscritti nei registri di cui al comma 1.
3. Dalle scritture inventariali deve risultare la esatta denominazione
e qualita' dell'oggetto, il numero progressivo d'inventario, la sua
ubicazione, la data di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di
acquisto comprensivo degli oneri fiscali con gli estremi della
fattura, o, in mancanza, il valore di stima. Per il materiale
bibliografico e documentario viene indicato il prezzo di copertina o
il prezzo di stima.
4. I beni mobili di uso durevole, ai fini della iscrizione in
inventario, sono classificati in due categorie:
a) prima categoria: beni durevoli di cui all'art. 80, comma 1, lettera
a), numero 1);
b) seconda categoria: materiale bibliografico e documentario, di cui
all'art. 80, comma 1, lettera a), numero 2).
5. I registri di cui al comma 1 devono essere tenuti dai rispettivi
consegnatari oppure a disposizione della struttura preposta alla
vigilanza.
Art. 82
Registro degli oggetti fragili,
di facile consumo e di modico valore
1. Gli oggetti fragili, di facile consumo e di modico valore di cui
all'art. 80, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli di consumo
minuto ed immediato, sono annotati su appositi registri di carico e
scarico, distintamente per tipo di materiale.
2. Per ogni operazione di carico e scarico vengono effettuate le
seguenti annotazioni:
a) numero progressivo di registrazione;
b) data dell'operazione;
c) quantita' del materiale caricato e scaricato;
d) rimanenza.
3. Per le divise e gli altri oggetti di vestiario deve essere tenuta
una scheda riportante le date di consegna e di scadenza delle stesse e
la firma per ricevuta del personale interessato.
4. I registri dei beni di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), numero
2) e lettera b), numero 4) sono tenuti, rispettivamente, dalla
biblioteca e dalla struttura preposta alle acquisizioni informatiche.
5. Il consegnatario dei beni di cui al presente articolo e'
individuato nel responsabile della struttura cui e' assegnato il
bene.
Art. 83
Targhettatura e contrassegno dei beni mobili
1. Sui beni inventariati deve essere apposta una targhetta riflettente
il numero progressivo di inventario. Sul materiale bibliografico e
documentario viene invece apposto un timbro riportante detto numero
progressivo di inventario.
2. Sulla fattura d'acquisto deve essere apposto il numero od i numeri
d'inventario con i quali sono stati presi in carico gli oggetti in
essa descritti.
Art. 84
Rendiconto annuale
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, i dirigenti di cui all'art.
79, comma 2 trasmettono al direttore generale, anche ai fini di cui
all'art. 54 del presente regolamento, un prospetto dal quale risultano
le variazioni avvenute durante l'anno finanziario precedente nella
consistenza dei beni inventariati e la loro situazione finale.
Art. 85
Aggiornamento dell'inventario
1. La revisione e aggiornamento generale dell'inventario viene di
norma effettuata ogni dieci anni, o anche in tempi piu' brevi qualora
se ne ravvisi la necessita'.
Art. 86
Scarico di beni mobili inventariati
1. Il dirigente competente accerta periodicamente lo stato dei beni
mobili inventariati, ai fini della dichiarazione di fuori uso.
2. I dirigenti delle strutture assembleari, qualora ravvisino la
necessita' di alienare dei beni inventariati ad essi assegnati in uso,
devono inoltrarne richiesta al dirigente competente, descrivendo gli
oggetti da scaricare e il relativo numero di inventario.
3. Il dirigente competente redige la dichiarazione di fuori uso e
sottopone al direttore generale la proposta di alienazione dei beni
mobili da scaricare dai registri di inventario e la relativa
destinazione.
4. I beni dichiarati fuori uso ma ancora suscettibili di utilizzazione
possono essere donati ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato
o enti, associazioni, fondazioni che perseguono finalita' di pubblica
utilita' senza scopo di lucro, oppure possono essere ceduti o
permutati. I criteri per l'alienazione, cessione, permuta e donazione
dei beni fuori uso, e la loro pubblicizzazione, sono disciplinati da
delibera dell'Ufficio di Presidenza.
5. Qualora non siano in altro modo collocabili i beni possono essere
avviati alla rottamazione.
Art. 87
Perdite e deterioramenti
1. Il dirigente competente provvede affinche' i beni durevoli di
proprieta' o in uso a qualsiasi titolo dall'Assemblea legislativa e
dai gruppi assembleari siano coperti da polizza assicurativa per i
rischi derivanti da furto, rapina e incendio.
2. Il deterioramento o la perdita di beni in carico devono essere
immediatamente segnalati al dirigente competente dai responsabili
delle strutture interessate, i quali provvedono contestualmente, nel
caso di furto o rapina, a presentare denuncia alla competente
autorita'. Il dirigente competente promuove i provvedimenti necessari
per le conseguenti variazioni alle scritture inventariali e, per i
casi coperti dalla polizza di cui al comma 1, all'attivazione
dell'assicurazione.
Art. 88
Beni di terzi
1. Per i beni di terzi consegnati in uso all'Assemblea legislativa
regionale sono tenuti appositi registri di carico e scarico. I beni di
terzi non fanno parte del patrimonio.
Art. 89
Gestione del magazzino
1. Per gli articoli costituenti le dotazioni di magazzino la struttura
competente cura la registrazione, per singole voci e in ordine
cronologico di:
a) carico iniziale di magazzino;
b) successive introduzioni;
c) prelevamenti;
d) rimanenze risultanti da ciascuna operazione.
2. Alla fine di ogni anno viene determinato l'inventario delle
rimanenze.
3. I prelevamenti dal magazzino possono essere fatti solo in base a
richiesta scritta dei dirigenti interessati, o loro delegati, e dietro
rilascio di ricevuta.
TITOLO V
CONTROLLI INTERNI
Art. 90
Principi del controllo interno
1. Le norme del presente Titolo disciplinano i controlli sugli atti e
sulla gestione, in attuazione dell'art. 68, comma 12, lettera c),
della legge regionale n. 40 del 2001 e dell'art. 53, comma 3 della
legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna),
al fine di:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione
amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi
correttivi, il rapporto tra costi e risultati (controllo di
gestione);
c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei programmi annuali di attivita' delle strutture, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo
di indirizzo strategico).
2. Sono strumenti del controllo interno:
a) il controllo di regolarita' amministrativa e contabile;
b) il controllo di gestione;
c) il controllo di indirizzo strategico.
Art. 91
Controllo di regolarita' amministrativa e contabile
1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile si esercita
in via successiva sugli atti e sulle procedure ad essi inerenti
comportanti assunzioni di spesa e obblighi a carico dell'Assemblea
legislativa, secondo le forme individuate con delibera dell'Ufficio di
Presidenza.
2. La struttura preposta al controllo di regolarita' amministrativa e
contabile produce periodicamente e con cadenza almeno trimestrale
report descrittivi e materiale rappresentativo della regolarita'
amministrativa degli atti.
3. La documentazione di cui al comma 2 e' trasmessa al direttore
generale, il quale provvede, nei casi ritenuti opportuni o necessari,
ad analizzarne il contenuto con i dirigenti interessati.
4. Il rapporto annuale in forma riepilogativa e' presentato al
coordinamento dei dirigenti e trasmesso all'Ufficio di Presidenza.
Art. 92
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione e' attivato per misurare la funzionalita'
dell'organizzazione dell'ente, attraverso la verifica dell'efficienza,
efficacia ed economicita' dell'azione amministrativa e la corretta
gestione delle risorse.
2. La struttura preposta al controllo di gestione procede
periodicamente alla rilevazione:
a) dei costi sostenuti ripartiti per i centri di costo individuati
dalla direzione generale all'inizio dell'esercizio, anche in coerenza
con i programmi approvati dall'Ufficio di Presidenza;
b) degli indicatori contabili ed extra contabili individuati in sede
di approvazione dei programmi.
3. Le predette rilevazioni sono effettuate attraverso l'elaborazione
dei dati rilevabili dal sistema di contabilita' generale
economico-analitico e attraverso altri strumenti idonei a rilevazioni
di carattere quantitativo/qualitativo.
4. Al termine dell'esercizio finanziario, la struttura preposta
fornisce al direttore generale l'analisi delle risultanze del
controllo di gestione, per la valutazione dei risultati di ogni
struttura in termini finanziari ed economici. Il direttore generale
provvede ad informare l'Ufficio di Presidenza, la Commissione
consiliare competente e i dirigenti in merito a quanto rilevato, anche
ai fini della predisposizione del bilancio e della relazione
previsionale e programmatica.
Art. 93
Controllo di indirizzo strategico
1. Il controllo di indirizzo strategico e' attivato al fine di
valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei
piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti, secondo le forme individuate con delibera
dell'Ufficio di Presidenza.
2. La struttura preposta al controllo di indirizzo strategico produce
periodicamente e con cadenza almeno annuale report descrittivi e
materiale rappresentativo dello stato di avanzamento dei programmi
delle strutture, per l'analisi degli scostamenti tra azioni
programmate e interventi realizzati, nonche' della rispondenza dei
risultati dell'attivita' amministrativa in relazione agli obiettivi
strategici programmati.
3. La documentazione di cui al comma 2 e' trasmessa all'Ufficio di
Presidenza, al direttore generale e ai dirigenti.
Art. 94
Vigilanza sugli agenti contabili
e sui funzionari delegati
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio
dispone verifiche periodiche di cassa ed ispezioni volte ad accertare
l'esistenza presso gli incaricati delle somme conferite, la
regolarita' dei pagamenti disposti od effettuati, la regolare tenuta
dei registri di inventario.
2. La medesima struttura organizzativa puo' altresi' provvedere ad
ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati
delle somme prelevate e la regolarita' dei pagamenti disposti od
effettuati.
TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 95
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. A decorrere da tale data e' abrogato il regolamento interno per
l'amministrazione e la contabilita' approvato con deliberazione
consiliare n. 393 del 30 luglio 2002.
LA PRESIDENTE
Monica Donini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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