REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N.19
Art.	1 -  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del
1998
Art.	2 -  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del
1998
Art.	3 -  Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del
1998
Art.	4 -  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del
1998
Art.	5 -  Introduzione dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 19
del 1998
Art.	6 -  Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del
1998
Art.	7 -  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del
1998
Art.	8 -  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del
1998
Art.	9 -  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del
1998
TITOLO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20
Art.	10 -  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	11 -  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	12 -  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	13 -  Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	14 -  Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	15 -  Introduzione dell'articolo 7-bis nella legge regionale n.
20 del 2000
Art.	16 -  Introduzione dell'articolo 7-ter nella legge regionale n.
20 del 2000
Art.	17 -  Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	18 -  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	19 -  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	20 -  Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	21 -  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	22 -  Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	23 -  Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	24 -  Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	25 -  Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	26 -  Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 20
del 2000
Art.	27 -  Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	28 -  Introduzione dell'articolo 27-bis nella legge regionale n.
20 del 2000
Art.	29 -  Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 20
del 2000
Art.	30 -  Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	31 -  Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	32 -  Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	33 -  Introduzione dell'articolo 32-bis nella legge regionale n.
20 del 2000
Art.	34 -  Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	35 -  Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	36 -  Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	37 -  Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	38 -  Modifiche all'articolo 39 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	39 -  Modifiche all'articolo 40 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	40 -  Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	41 -  Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	42 -  Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale n. 20
del 2000
Art.	43 -  Modifiche all'articolo 50 della legge regionale n. 20 del
2000
Art.	44 -  Introduzione dell'articolo 50-bis nella legge regionale n.
20 del 2000
Art.	45 -  Modifiche all'articolo A-4 dell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000
Art.	46 -  Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nell'Allegato
alla legge regionale n. 20 del 2000
Art.	47 -  Modifiche all'articolo A-11 dell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000
Art.	48 -  Introduzione dell'articolo A-14 bis nell'Allegato alla
legge regionale n. 20 del 2000
Art.	49 -  Modifiche all'articolo A-24 dell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000
Art.	50 -  Modifiche all'articolo A-26 dell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000
TITOLO III - NORME PER LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ABITATIVO
Art.	51 -  Oggetto
Art.	52 -  Definizioni
Art.	53 -  Interventi di ampliamento
Art.	54 -  Interventi di demolizione e ricostruzione
Art.	55 -  Limiti e condizioni comuni
Art.	56 -  Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.	57 -  Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, della
legge regionale n. 20 del 2000
Art.	58 -  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del
1999
Art.	59 -  Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
Art.	60 -  Proroga dell'efficacia del Titolo I della L.R. n. 9 del
2008
Art.	61 -  Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
Art.	62 -  Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
Art.	63 -  Definizione di bosco
Art.	64 -  Norme transitorie
Art.	65 -  Abrogazioni
TITOLO I
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19
Art. 1
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in
materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica e' cosi' sostituita: "Finalita', oggetto e ambito di
applicazione della legge";
b) al comma 1, dopo le parole "Emilia-Romagna", sono inserite le
seguenti: ", nel quadro dei principi stabiliti dalla normativa vigente
ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica,";
c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1 bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale
promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli
obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l'istituzione di
processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e
incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che
consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli
obiettivi di qualita' attesi.";
d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare
applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della
legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio),
e fino all'approvazione del Piano strutturale comunale, in conformita'
alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio). Per l'approvazione di programmi di
riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano
applicazione i limiti previsti dall'art. 41 della legge regionale n.
20 del 2000.
2-ter. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale comunale,
trova applicazione la disciplina della legge regionale n. 20 del 2000
relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da
quanto disposto dal Titolo I della presente legge.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della
Giunta, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato,
anche non caratterizzati per una continuita' spaziale, da assoggettare
a riqualificazione, ricomprendendo in essi, oltre alle aree e agli
immobili strettamente interessati dagli interventi, le aree urbane
interessate dagli effetti della riqualificazione. La medesima delibera
definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualita'
energetica, ambientale, sociale e architettonica che si intendono
realizzare in ciascuno degli ambiti, sulla base del Documento
programmatico per la qualita' urbana di cui al comma 1-ter. Il
Consiglio comunale, con il medesimo provvedimento:
a) individua le modalita' di svolgimento dei processi partecipativi
dei cittadini interessati dalle successive fasi di elaborazione e
approvazione del programma di riqualificazione urbana;
b) puo' stabilire che in tali ambiti di intervento, per l'attuazione
del programma di riqualificazione, debba svolgersi un concorso di
architettura ai sensi dell'articolo 4-bis.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di avviare il processo di individuazione degli ambiti
da assoggettare a riqualificazione urbana ai sensi del comma 1, il
Consiglio comunale approva un apposito documento di indirizzo che
prevede una prima indicazione dei tessuti urbani che presentano
condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale e degli obiettivi
generali da perseguire attraverso interventi di riqualificazione degli
stessi, anche sviluppando processi partecipativi dei cittadini
interessati. Per elaborare la proposta di delibera di cui al comma 1,
la Giunta comunale, sulla base del documento di indirizzo ed attuando
forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, svolge con riguardo al territorio urbanizzato una
ricognizione dei fabbisogni di:
a) edilizia residenziale sociale;
b) dotazioni territoriali;
c) interventi per migliorare la qualita' e l'accessibilita' degli
spazi pubblici e la mobilita' sostenibile;
d) riqualificazione energetica, ambientale ed architettonica degli
edifici e del territorio interessato.
1-ter. A seguito della valutazione di tali fabbisogni la Giunta
comunale predispone il Documento programmatico per la qualita' urbana
che contiene gli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo
che costituiscono, per ciascun ambito di riqualificazione, le
priorita' di interesse pubblico a cui dovranno essere subordinate le
successive procedure partecipative, concorsuali o negoziali, di cui
all'articolo 3 per la definizione dei contenuti dei Programmi di
riqualificazione urbana. Nel caso in cui siano previste varianti agli
strumenti urbanistici vigenti che interessino le aree destinate a
verde e servizi, il medesimo Documento assicura il rispetto delle
dotazioni minime di cui all'articolo A-24 dell'Allegato alla legge
regionale 20 del 2000.";
c) al comma 3 la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) le condizioni di fattibilita' dell'intervento di riqualificazione,
con una stima delle risorse finanziarie pubbliche e private necessarie
ad attivarlo.";
d) il comma 4 e' cosi' sostituito:
"4. L'attivita' di cui al presente articolo e' svolta assicurando la
massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati
interessati, nelle forme piu' idonee individuate dall'Amministrazione
comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini
che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli
ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione. La
deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle specifiche proposte
avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali e dai
cittadini interessati.".
Art. 3
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il
concorso e' relativo a ciascuno degli ambiti individuati ai sensi
dell'articolo 2 e tiene conto delle priorita' individuate nel
Documento programmatico per la qualita' urbana e dalla delibera del
Consiglio comunale assunta a conclusione del processo partecipativo
appositamente attivato.";
b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione definiti nella
delibera di cui all'articolo 2";
c) al comma 2, dopo le parole "enti pubblici,", sono inserite le
seguenti: "ritenuti necessari per l'attuazione del programma di
riqualificazione,";
d) al comma 4, dopo le parole "di cui al comma 2," sono inserite le
seguenti: "seleziona la proposta che piu' risponde agli obiettivi
definiti per l'ambito di riqualificazione interessato dalla delibera
di cui all'articolo 2 e".
Art. 4
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nell'osservanza di quanto stabilito dal Documento programmatico per la
qualita' urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dai cittadini
che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare, e negli ambiti
interessati dagli effetti della riqualificazione, secondo modalita'
partecipative stabilite dal Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a).";
b) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento
agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'osservanza di
quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla
legge regionale n. 20 del 2000;";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis) Il programma di riqualificazione urbana puo' destinare gli
immobili sedi di attivita' produttive industriali, dismessi o da
dimettere, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali
e di edilizia residenziale sociale, definito ai sensi dell'articolo
A-22, comma 3, e dell'articolo A-6-bis dell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000, anche attraverso meccanismi perequativi o di
permuta o trasferimento di quote del patrimonio edilizio esistente in
altre aree idonee destinate all'edificazione ovvero incentivi alla
delocalizzazione.".
Art. 5
Introduzione dell'articolo 4-bis
nella legge regionale n. 19 del 1998
1. Nella legge regionale n. 19 del 1998, dopo l'articolo 4, e'
inserito il seguente:
"Art. 4-bis
Concorsi di architettura
1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'articolo 2 puo'
stabilire che per l'attuazione del Programma di riqualificazione in
ambiti di intervento particolarmente significativi debba essere
svolto, di concerto con i soggetti interessati di cui all'articolo 3,
un concorso di architettura, allo scopo di selezionare la soluzione
progettuale che meglio interpreta gli obiettivi di qualita' ambientale
e architettonica, anche riferita allo spazio urbano interessato
dall'intervento.
2. La Giunta regionale puo' destinare una quota dei contributi
previsti nel Titolo II della presente legge ai Comuni che attivano i
Concorsi di architettura, al fine di contribuire al sostegno delle
spese per il loro svolgimento. Nella redazione dei bandi di cui al
successivo articolo 8, tra i criteri di assegnazione dei contributi e'
prevista una priorita' ai Comuni che attivano tali concorsi.".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale n. 19 del 1998
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998 e' cosi'
sostituito:
"Art. 6
Societa' per la trasformazione urbana
1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati,
ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la costituzione da
parte del Comune di Societa' di trasformazione urbana (STU) ai sensi
dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),
finalizzate alla realizzazione del programma di riqualificazione
urbana, nonche' alla acquisizione degli immobili interessati dagli
interventi di trasformazione.
2. I proprietari degli immobili ricadenti negli ambiti di
riqualificazione urbana individuati dal Comune ai sensi dell'articolo
2, possono partecipare alla STU tramite il conferimento degli immobili
alla conclusione delle procedure negoziali di cui all'articolo 3,
comma 2.
3. Per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana, la
STU puo' avvalersi di un socio privato operativo scelto tramite
procedura di evidenza pubblica il quale sia in possesso dei requisiti
di qualificazione per l'esecuzione dei lavori. In tale ipotesi non
trova applicazione il comma 1 dell'articolo 3.
4. Fuori dal caso di cui al comma 3, la STU puo' curare la
realizzazione degli interventi di riqualificazione, affidandone
l'esecuzione esclusivamente a operatori selezionati tramite le
procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero
appaltando l'esecuzione delle opere pubbliche secondo le normative
vigenti in materia.
5. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di cui al
comma 1 e' disposta con legge, ai sensi dell'articolo 64, comma 3,
dello Statuto. L'Assemblea legislativa regionale stabilisce
l'ammontare della quota di capitale sociale da sottoscriversi da parte
della Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge di
bilancio.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 19 del 1998, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", dando priorita' al
finanziamento dei programmi di riqualificazione caratterizzati dalla
pluralita' di azioni ed interventi riferibili a politiche settoriali
diverse.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In conformita' all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), l'assegnazione dei finanziamenti
regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta
regionale, che definisce i criteri e le procedure di assegnazione dei
contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi. I
finanziamenti regionali possono essere altresi' assegnati dall'accordo
di programma di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui
alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di
programmi speciali d'area), ovvero da atti di programmazione
negoziata, quali le intese per l'integrazione delle politiche
territoriali attuative del Documento unico di programmazione, che
ricomprendono tra le loro previsioni programmi di riqualificazione
urbana, elaborati ed approvati ai sensi del Titolo I della presente
legge.";
b) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
"a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui
agli articoli 3, 4 e 4-bis, ivi comprese eventuali forme di rimborso a
parziale copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati,
l'elaborazione del programma di riqualificazione urbana e lo
svolgimento dei concorsi di architettura;".
Art. 9
Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 19 del 1998
1. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1998, le
parole "dall'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000".
TITOLO II
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20
Art. 10
Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000 la
lettera a) e' cosi' sostituita:
"a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e
pianificazione territoriale che operi per il risparmio delle risorse
territoriali, ambientali ed energetiche al fine del benessere
economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza
pregiudizio per la qualita' della vita delle future generazioni;".
Art. 11
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis) salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico,
paesaggistico e storico;";
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili, allo scopo di contribuire alla protezione
dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.".
Art. 12
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"2-bis. La Regione, le Province e i Comuni predispongono il quadro
conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione secondo criteri di
massima semplificazione, tenendo conto dei contenuti e del livello di
dettaglio richiesto dallo specifico campo di interesse del piano e
recependo il quadro conoscitivo dei livelli sovraordinati, per evitare
duplicazioni nell'attivita' conoscitiva e valutativa e di elaborazione
dello stesso. In particolare:
a) il quadro conoscitivo del PTR e' riferimento necessario per la
costruzione degli scenari di sviluppo sostenibile del territorio;
b) il quadro conoscitivo del PTCP e' riferimento necessario per i
sistemi indicati all'articolo 26, comma 1; c) il quadro conoscitivo
del PSC e' riferimento necessario per la pianificazione operativa e
attuativa e per ogni altro atto o provvedimento di governo del
territorio.
2-ter. I Comuni nella predisposizione del quadro conoscitivo del PSC
integrano le informazioni e i dati conoscitivi di cui al comma 2-bis
con gli approfondimenti gia' effettuati e le informazioni ottenute
nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite ai
sensi dell'articolo 17, procedendo alle integrazioni e agli
approfondimenti solo nel caso in cui risultino indispensabili per la
definizione di specifiche previsioni del piano.";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il
quadro conoscitivo del piano generale del medesimo livello di governo
esclusivamente con gli approfondimenti, relativi al loro specifico
campo di interesse, che risultino indispensabili.";
c) il comma 4 e' abrogato.
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 5
della legge regionale n. 20 del 2000
1. L'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5
Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani
1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo
sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri
piani prendono in considerazione gli effetti significativi
sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione
dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della
Sostenibilita' Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in
conformita' alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e
regionale di recepimento della stessa.
2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di
Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato,
sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle
scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o
compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto
delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento
descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli
obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano.
Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la
dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le
considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel
piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.
3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto
le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso,
recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei
piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono
stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat
sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi gia'
effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli
di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione
procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani
puo' tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere piu'
adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di
pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando
agli stessi per i necessari approfondimenti.
4. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la
Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla
compatibilita' ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b),
c) e d), puo' stabilire che i PUA che non comportino variante al POC
non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto
il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell'articolo 30 gli
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone
compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo.
Non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista
dal presente articolo i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se
non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo
delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilita', gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici,
tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le
condizioni di sostenibilita' ambientale delle trasformazioni
previste.
5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente
articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni
sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio
esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitino a
introdurre:
a) rettifiche degli errori materiali;
b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non
incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione
degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi
degli interventi;
d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni
localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti
nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di
cui e' gia' stata svolta la valutazione ambientale;
e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo
espropriativo, per opere gia' cartograficamente definite e valutate in
piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.
6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e
ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e
nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente
articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e
approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le
seguenti precisazioni ed integrazioni:
a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e
consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge
sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai
fini della valutazione ambientale;
b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il
piano adottato ai soggetti competenti in materia ambientale,
individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il
parere, entro i termini e con le modalita' per la presentazione delle
osservazioni al piano.
7. La Regione e le Province, in veste di autorita' competente, si
esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei
piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di
loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:
a) per il PTCP e i PSC, nell'ambito dell'intesa, di cui agli articoli
27, comma 10, e 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato
l'accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano
adottato, di cui agli articoli 27, comma 7, e 32, comma 7, previa
acquisizione delle osservazioni presentate;
b) per il POC, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui
all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni
presentate;
c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al
piano adottato, di cui all'articolo 35, comma 4, previa acquisizione
delle osservazioni presentate;
d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le
conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che
comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con
il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla
variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.
8. Gli atti con i quali Regioni e Province si esprimono in merito alla
Valsat, di cui al comma 7, e le indicazioni contenute negli atti di
approvazione del piano, di cui al secondo periodo del comma 2, sono
resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle
autorita' interessate.
9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la
pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della
contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli
interventi necessari ad assicurarne la sostenibilita' ambientale e
territoriale.
10. La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio
dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi
ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o
aggiornamento degli stessi.".
Art. 14
Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000, al
termine della lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: ", quali la
presenza di infrastrutture per la mobilita', in particolare su ferro,
gia' programmate o esistenti, per favorire la mobilita' e ridurre il
consumo del territorio.".
Art. 15
Introduzione dell'articolo 7-bis
nella legge regionale n. 20 del 2000
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 7, e'
inserito il seguente:
"Art. 7-bis
Concorso alla realizzazione
delle politiche di edilizia residenziale sociale
1. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla
realizzazione delle politiche pubbliche per la casa, disciplinando
l'attuazione degli interventi edilizi, di recupero o in via
subordinata di nuova costruzione, diretti a soddisfare il fabbisogno
di alloggi per le famiglie meno abbienti, in conformita' alla
legislazione vigente.
2. In attuazione dei principi di solidarieta' e coesione economico
sociale stabiliti dall'articolo 42, secondo comma, della Costituzione
e di perequazione urbanistica, di cui all'articolo 7, i proprietari
degli immobili interessati da nuovi insediamenti e da interventi di
riqualificazione concorrono alla realizzazione degli interventi di
edilizia residenziale sociale nelle forme stabilite dagli strumenti di
pianificazione urbanistica, in conformita' a quanto previsto dalla
presente legge.".
Art. 16
Introduzione dell'articolo 7-ter
nella legge regionale n. 20 del 2000
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 7-bis e'
inserito il seguente:
"Art. 7-ter
Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio
edilizio esistente
1. Ferma restando l'attuazione delle misure straordinarie previste dal
Titolo III della legge regionale in materia di governo e
riqualificazione solidale del territorio, la pianificazione
urbanistica persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il
recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto
della disciplina relativa agli edifici di valore
storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo
A-9 dell'Allegato e in coerenza con i caratteri storici,
paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici
sono ubicati.
2. A tale scopo la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi
volumetrici e altre forme di premialita' progressive e parametrate ai
livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi
di interesse pubblico:
a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi
edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nel contempo,
disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo;
b) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza
energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei requisiti
di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;
c) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o
miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le
costruzioni, in special modo nei comuni classificati a media
sismicita'. La progettazione degli interventi deve tener conto, in
presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni
derivanti dalla contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti;
d) promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche;
e) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli
abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonche' dei requisiti
relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi
e alla sicurezza dei cantieri;
f) realizzare la semplificazione e la celerita' delle procedure
abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari controlli
sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate.
3. Il Comune nel caso di riconoscimento degli incentivi e delle
premialita' di cui al presente articolo, verifica specificamente il
rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del
progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione, ai sensi della
legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale
dell'edilizia). In caso di difformita', trovano applicazione le
sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo
abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n.
23 (Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia ed applicazione
della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326)".
Art. 17
Modifiche all'articolo 8
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2000, dopo
le parole "procedimento di approvazione", sono inserite le seguenti:
", anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti realizzati con il
piano regionale per lo sviluppo telematico di cui alla legge regionale
24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione)".
Art. 18
Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente
legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche
sospendono ogni determinazione in merito:";
b) al comma 1, lettera a), le parole "le previsioni"  sono sostituite
dalle seguenti: "le prescrizioni";
c) al comma 1, lettera b), le parole "le prescrizioni" sono sostituite
dalle seguenti: "le previsioni";
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma
1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per
non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo
strumento, entro un anno dall'adozione, e' trasmesso ai fini della
formulazione delle riserve o delle osservazioni:
a) alla Provincia, nel caso di piani comunali;
b) alla Regione, nel caso di piani provinciali.".
Art. 19
Modifiche all'articolo 13
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000, il comma 3 e'
sostituito dai seguenti:
"3. Il Piano territoriale regionale (PTR) o il Piano territoriale di
coordinamento provinciale (PTCP) possono prevedere, previa intesa con
le amministrazioni interessate, la necessita' di particolari forme di
cooperazione nella pianificazione urbanistica e nell'esercizio delle
altre funzioni di governo del territorio, per i Comuni che presentano
una contiguita' insediativa ovvero una stretta connessione funzionale
nei sistemi urbani. I Comuni interessati predispongono i loro
strumenti di pianificazione urbanistica in forma associata ovvero
elaborano ed approvano piani urbanistici intercomunali. Allo scopo di
avviare la predisposizione del piano intercomunale essi, con apposito
accordo territoriale, designano il Comune capofila, incaricato di
redigere il piano intercomunale, e definiscono le forme di
partecipazione di ciascun ente all'attivita' tecnica di
predisposizione del piano e alla ripartizione delle relative spese.
L'accordo definisce altresi' le modalita' per l'espressione, da parte
dei Consigli comunali interessati, dell'intesa sulle previsioni del
piano intercomunale, nel rispetto degli statuti comunali e delle norme
statali e regionali che regolano le forme associative.
3-bis. I Comuni che concordano di esercitare le funzioni di
pianificazione in forma associata possono predisporre ed approvare
piani urbanistici intercomunali, con le modalita' individuate al comma
3.
3-ter. Al fine di sviluppare un efficace sistema di governo del
territorio multilivello, il PTR, il PTCP e gli altri strumenti di
pianificazione e programmazione regionale e provinciale individuano
gli elementi e i sistemi territoriali per i quali, l'avvio dei
processi di regolazione territoriale e urbanistica richiede la
preventiva conclusione di accordi territoriali, ai sensi dell'articolo
15, tra Regione, Provincia e Comune territorialmente interessati. Gli
accordi hanno lo scopo di realizzare un migliore coordinamento nella
definizione delle politiche territoriali e nella programmazione e
attuazione degli interventi attuativi nonche' di assicurare
l'assunzione negli strumenti di pianificazione di scelte strategiche
condivise, anche attraverso la previsione di ulteriori momenti
negoziali. Agli accordi territoriali possono essere chiamati a
partecipare le altre Regioni ed enti locali interessati alla
definizione condivisa delle politiche e delle scelte strategiche
oggetto dell'accordo e quelli coinvolti dagli effetti territoriali
delle stesse.".
Art. 20
Modifiche all'articolo 14
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 14, della legge regionale n. 20 del 2000, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La conferenza di pianificazione ha la finalita' di costruire un
quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e
condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonche' di esprimere
valutazioni preliminari in merito:
a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano
e le scelte generali di assetto del territorio, in relazione alle
previsioni degli strumenti di pianificazione di livello
sovraordinato;
b) agli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che
possono derivare dall'attuazione delle medesime scelte di
pianificazione.
2. A tale scopo, l'amministrazione procedente sottopone alla
conferenza di pianificazione un unico documento preliminare che, per
ciascun sistema o elemento del territorio oggetto del piano, descrive
il quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e scelte di
pianificazione che si intendono perseguire e una prima valutazione
ambientale delle stesse, individuando i limiti e condizioni per lo
sviluppo sostenibile del territorio. Il documento preliminare e'
predisposto in conformita' a quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo e dagli articoli 4 e 5.";
b) al comma 3 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel corso
della prima seduta, dopo la verifica della legittimazione dei
partecipanti, la conferenza di pianificazione assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori e la data di conclusione
degli stessi. I lavori della conferenza non possono superare il
termine perentorio di novanta giorni. Decorso tale termine
l'amministrazione procedente elabora comunque il verbale conclusivo
dei lavori della conferenza di pianificazione svolti fino alla
medesima data, valutate le specifiche risultanze della conferenza e
tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse tempestivamente in
quella sede.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il
Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare, entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla chiusura dei lavori della
conferenza di pianificazione un accordo di pianificazione che
definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte
pianificatorie, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo
27, comma 3, e dall'articolo 32, comma 3. L'accordo di pianificazione
puo' aver riguardo ai contenuti di altri strumenti di pianificazione
ovvero di atti di governo del territorio connessi alle previsioni dei
piani in corso di elaborazione.";
d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. L'accordo di pianificazione relativo al PSC intercomunale
predisposto ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e' stipulato dalla
Provincia e dal Comune capofila, previo assenso delle amministrazioni
comunali interessate.".
Art. 21
Modifiche all'articolo 15
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "I Comuni e la Provincia" sono sostituite
dalle seguenti: "I Comuni, le Province e la Regione";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La Provincia e la Regione partecipano alla stipula degli
accordi territoriali che definiscono scelte strategiche di rilievo
sovracomunale, di cui all'articolo 13, comma 3-ter, nonche' alla
stipula degli accordi che prevedono l'avvio di procedure di variante
agli strumenti di pianificazione territoriale.";
c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine
gli accordi definiscono le attivita', il finanziamento ed ogni altro
adempimento che ciascun soggetto partecipante si impegna a realizzare,
con l'indicazione dei relativi tempi e delle modalita' di
coordinamento. La proposta di accordo territoriale e' approvata dalla
Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare
competente, qualora l'accordo preveda la modifica a piani e atti
regionali di competenza dell'Assemblea regionale.".
Art. 22
Modifiche all'articolo 16
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, dopo il comma
3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano
diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi
incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino
all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione.".
Art. 23
Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Coordinamento e
integrazione delle informazioni e utilizzo dei supporti informatici";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i
progetti delle opere pubbliche nonche' i dati conoscitivi e le
informazioni di cui al comma 1 sono elaborati anche su supporto
informatico e sono trasmessi e resi accessibili utilizzando gli
strumenti tecnologici realizzati con il Piano regionale per lo
sviluppo telematico di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, in
ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). La Regione, le Province
ed i Comuni provvedono, in particolare, a rendere disponibili e
agevolmente utilizzabili attraverso gli strumenti tecnologici il
quadro conoscitivo e la Valsat dei propri strumenti nonche' le
analisi, gli approfondimenti e le informazioni utilizzate per la loro
elaborazione, al fine di consentire il loro impiego ai sensi
dell'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.".
Art. 24
Modifiche all'articolo 18
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati,
nel rispetto dei principi di imparzialita' amministrativa, di
trasparenza, di parita' di trattamento degli operatori, di pubblicita'
e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati,
per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di
rilevante interesse per la comunita' locale condivise dai soggetti
interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli
atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto
discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica,
sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione
sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.";
b) il comma 2 e' sostituto dal seguente:
"2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che
giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la
compatibilita' delle scelte di pianificazione concordate, secondo
quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.";
c) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La
stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione
dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo e' subordinato alla
condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella
delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e
della conferma delle sue previsioni nel piano approvato.";
d) al comma 4, le parole "e seguenti" sono sostituite dalle seguenti
", 4 e 5".
Art. 25
Modifiche all'articolo 22
della legge regionale n. 20 del 2000
1. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000,
dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:
"c-bis) l'ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si
propongono modificazioni partecipa alla conferenza e all'accordo di
pianificazione. Copia del piano adottato e' trasmessa al medesimo ente
il quale puo' formulare osservazioni entro sessanta giorni dal
ricevimento dello stesso. Sulle modifiche agli atti di pianificazione
territoriale e agli atti di pianificazione settoriale di competenza
regionale si esprime l'Assemblea legislativa;
c-ter) nel caso di modifiche ai piani provinciali proposte dal PSC,
alla conferenza di pianificazione e all'accordo di pianificazione, ove
stipulato, e' invitata a partecipare anche la Regione.".
Art. 26
Sostituzione dell'articolo 25
della legge regionale n. 20 del 2000
1. L'articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000, e' cosi'
sostituito:
"Art. 25
Procedimento di approvazione del PTR
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTR e delle
varianti allo stesso.
2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare, che individua
gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale
che si intendono perseguire e lo comunica all'Assemblea legislativa.
Sull'atto della Giunta l'Assemblea legislativa si esprime attraverso
l'approvazione di un ordine del giorno. L'atto viene poi trasmesso
alle Province, ai Comuni, alle Comunita' montane e alle associazioni
economiche e sociali per eventuali valutazioni e proposte da esprimere
entro 60 giorni. Il documento preliminare e' trasmesso altresi' per
conoscenza alle Regioni contermini e alle amministrazioni statali.
3. La Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni e proposte
raccolte ai sensi del comma 2, elabora la proposta di PTR, previo
parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui alla legge
regionale n. 3 del 1999, e la comunica all'Assemblea legislativa. La
proposta di piano e' depositata presso la sede della Giunta regionale
e degli enti territoriali di cui al comma 2, per sessanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso
dell'avvenuta adozione.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 possono
formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi.
5. L'Assemblea legislativa, entro i successivi novanta giorni, decide
sulle osservazioni ed approva il piano.
6. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Regione e le Province ed e' altresi'
consultabile nel sito telematico della Regione. L'avviso dell'avvenuta
approvazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.
7. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione, ai sensi del
comma 6.".
Art. 27
Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
considera la totalita' del territorio provinciale ed e' lo strumento
di pianificazione che articola le linee di azione della programmazione
regionale, dando attuazione agli accordi di cui all'articolo 13, comma
3-ter. Il PTCP ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c),
definisce l'assetto del territorio limitatamente agli interessi
sovracomunali, che attengono:
a) al paesaggio;
b) all'ambiente;
c) alle infrastrutture per la mobilita';
d) ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di
rilievo sovracomunale;
e) al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse
provinciale e sovracomunale;
f) ad ogni altra materia per la quale la legge riconosca espressamente
alla Provincia funzioni di pianificazione del territorio.
2. Il PTCP e' sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali
della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la
pianificazione urbanistica comunale, ai fini dell'attuazione di quanto
previsto al comma 1. A tal fine il piano:
a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale,
relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere
rilevanti per estensione e natura;
b) individua, in attuazione degli obiettivi della pianificazione
regionale, scenari di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le
conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento
degli insediamenti e dei servizi di cui alle lettere c), d) ed e) del
comma 1;
d) definisce le caratteristiche di vulnerabilita', criticita' e
potenzialita' delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici
del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali;
e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i
criteri e le soglie del loro uso, stabilendo per tutto il territorio
provinciale le condizioni e i limiti al consumo di territorio non
urbanizzato, nell'osservanza del principio generale di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera f), nonche' i requisiti di
sostenibilita' territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche
comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini
amministrativi di ciascun ente.".
Art. 28
Introduzione dell'articolo 27-bis
nella legge regionale n. 20 del 2000
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 27, e'
inserito il seguente:
"Art. 27-bis
Procedimento per varianti specifiche al PTCP
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti
specifiche o tematiche al PTCP nei seguenti casi:
a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e
regionali, che abbiano valenza territoriale;
b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;
c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente
cogenti contenute in programmi di intervento statali o regionali;
d) varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su
limitati ambiti del territorio provinciale;
e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle
conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli
ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni
ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura,
alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;
f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e
nella rappresentazione dello stato di fatto.
2. In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la
consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del
territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, e' svolta in
forma scritta. A tal fine, copia della proposta di piano da adottare
e' inviata, anche attraverso apposito supporto informatico, ai
soggetti di cui all'articolo 27, comma 2, all'articolo 14, comma 3,
secondo e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere i
propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento. La Provincia nella adozione e approvazione del
PTCP prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente.
3. Si applica l'articolo 27, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti
della meta' i termini per il deposito del piano adottato, per la
presentazione di osservazioni e per l'espressione delle riserve e
dell'intesa da parte della Regione.".
Art. 29
Sostituzione dell'articolo 28
della legge regionale n. 20 del 2000
1. L'articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000 e' cosi'
sostituito:
"Art. 28
Piano Strutturale Comunale (PSC)
1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) e' lo strumento di
pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal
Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le
scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrita'
fisica ed ambientale e l'identita' culturale dello stesso. Il PSC non
attribuisce in nessun caso potesta' edificatoria alle aree ne'
conferisce alle stesse una potenzialita' edificatoria subordinata
all'approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di
proprieta' limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non
aventi natura espropriativa, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.
2. Il PSC in particolare:
a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilita' delle
risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le
soglie di criticita';
b) definisce, nell'osservanza del principio generale di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera f), quali fabbisogni insediativi
potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la sostituzione dei
tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro
riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni
richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative
insediative nell'ambito del territorio gia' urbanizzato, nel rispetto
dei limiti stabiliti dal PTCP ai sensi dell'articolo 26, comma 2,
lettera e);
c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilita' degli interventi e
delle trasformazioni pianificabili;
d) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore
rilevanza, per dimensione e funzione, e definisce i criteri di massima
per la loro localizzazione;
e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e
rurale;
f) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto
disposto dall'Allegato, stabilendone gli obiettivi sociali,
funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti
prestazionali.
3. Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle
nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilita', alle
modalita' di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed
edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto
insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui
puntuale definizione e specificazione e' operata dal piano operativo
comunale, senza che cio' comporti modificazione del PSC. La
disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC
vigenti.
4. Nell'ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il PSC si
conforma alle prescrizioni e ai vincoli e da' attuazione agli
indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali
sovraordinati nonche' a quanto stabilito dagli accordi territoriali di
cui all'articolo 13, comma 3-ter.
5. Fino alla elaborazione del PSC intercomunale o in forma associata
dell'Unione o delle nuove Comunita' montane e comunque entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti facenti parte di tali forme
associative che non siano dotati di PSC, vigente o adottato, possono
stabilire, con apposita delibera del Consiglio comunale, assunta
d'intesa con la Giunta provinciale, di attribuire al PTCP vigente il
valore e gli effetti del PSC, in merito alla:
a) tutela del paesaggio;
b) sistema ambientale comprensivo delle condizioni e limiti al consumo
di territorio non urbanizzato, della pianificazione delle aree
interessate dai rischi naturali e rischi di incidenti rilevanti;
c) sistema delle infrastrutture per la mobilita';
d) sistema dei poli funzionali, degli insediamenti per attivita'
produttive, ivi comprese le aree commerciali diverse dagli esercizi di
vicinato;
e) disciplina generale del territorio rurale e delle aree di valore
naturale ed ambientale.
6. I Comuni di cui al comma 5 si dotano di un POC, relativo all'intero
territorio comunale, con il quale sono regolati i restanti contenuti
del PSC, nell'osservanza della presente legge o delle previsioni del
PTCP e della pianificazione sovraordinata. L'approvazione del medesimo
POC e' subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia, in
merito alla conformita' del piano agli strumenti della pianificazione
di livello sovraordinato, con le modalita' definite dall'articolo 32,
comma 10, secondo periodo e seguenti.".
Art. 30
Modifiche all'articolo 29
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "la disciplina
generale delle tipologie e delle modalita' attuative degli interventi
di trasformazione nonche' delle destinazioni d'uso. Il regolamento
contiene altresi'";
b) al comma 2, la parola "disciplina" e' sostituita dalle seguenti:
"stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi";
c) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) le modalita' di intervento su edificio e impianti per
l'efficienza energetica e le modalita' di calcolo degli eventuali
incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al
requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in
vigore;";
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il RUE puo' stabilire, per le parti del territorio
specificamente individuate dal PSC, e in conformita' alle previsioni
del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle
trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri
urbanistici ed edilizi.";
e) al comma 3, le parole "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"ai commi 2 e 2-bis";
f) al comma 4 la lettera a) e' soppressa.
Art. 31
Modifiche all'articolo 30
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000 sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del
POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia
quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati
all'esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le
previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine
quinquennale:
a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o
presentato il PUA, prescritto dal POC stesso;
b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la
denuncia di inizio attivita' ovvero non sia stata presentata domanda
per il rilascio del permesso di costruire;
c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la
pubblica utilita' dell'opera ovvero non sia stato avviato il
procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta
dichiarazione di pubblica utilita', secondo la legislazione
vigente.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il POC e' predisposto in conformita' alle previsioni del PSC e
non puo' modificarne i contenuti.";
c) l'alinea del comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati:";
d) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli
ambiti individuati dal PSC, purche' non riguardino ambiti soggetti a
disciplina di tutela";
e) al comma 2, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente:
"a-bis) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per
la qualita' urbana che, per parti significative della citta'
comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i
fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture
per la mobilita', definendo gli elementi di identita' territoriale da
salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei
servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere
ambientale e della mobilita' sostenibile;";
f) al comma 2, lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole:
", con la possibilita' di avvalersi a tal fine di quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo per eventuali spostamenti di
edificabilita';";
g) al comma 2, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
"e-bis) l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia
residenziale sociale da realizzare in conformita' a quanto disposto
dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato;";
h) al comma 2 dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) una relazione sulle condizioni di fattibilita'
economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonche'
una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le
risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le
previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali,
alle infrastrutture per la mobilita' e agli interventi di edilizia
residenziale sociale.";
i) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Per gli ambiti di riqualificazione il POC definisce gli
interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi
di qualita' ed e' caratterizzato, di norma, dalla pluralita' delle
funzioni, delle tipologie di intervento e degli operatori nonche' dal
coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private.
2-ter. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC e'
di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione
della citta' e persegue:
a) il miglioramento delle condizioni di salubrita' e sicurezza;
b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e
delle opere infrastrutturali occorrenti;
c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilita'
nelle sue varie forme;
d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in
particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento
agli alloggi di edilizia residenziale sociale, nell'osservanza di
quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato.
2-quater. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC
puo' destinare gli immobili sedi di attivita' produttive industriali,
dismessi o da dismettere, al soddisfacimento del fabbisogno di
dotazioni territoriali e di edilizia residenziale sociale, definito ai
sensi dell'art. A-22, comma 3, e dell'art. A-6-bis dell'Allegato,
anche attraverso meccanismi perequativi o di permuta o trasferimento
di quote del patrimonio edilizio esistente in altre aree idonee
destinate all'edificazione con incentivi alla delocalizzazione.
2-quinquies. Per gli ambiti di riqualificazione urbana il POC contiene
la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare e delle
relative tipologie, nonche' delle risorse da investire da parte dei
soggetti pubblici e privati. Il POC deve comunque prevedere:
a) l'elenco delle unita' immobiliari, con l'indicazione delle
proprieta' e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;
b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;
c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i
soggetti partecipanti al programma;
d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di
realizzazione degli interventi;
e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui
all'articolo 18;
f) l'elenco delle proprieta' che non partecipano alla realizzazione
dell'intervento;
g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti
urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici
o normativi.";
j) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
ambiti di riqualificazione, l'attivita' di cui al presente comma e'
svolta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis,
della legge regionale n. 19 del 1998, assicurando la massima
partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle
forme piu' idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con
particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o
operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti urbani
interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di
approvazione del POC si esprime sulle specifiche proposte avanzate da
amministrazioni, associazioni e parti sociali.".
Art. 32
Modifiche all'articolo 32
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000 dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il contenuto del documento preliminare implichi scelte
strategiche di interesse regionale, il Comune promuove la conclusione
di un accordo territoriale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-ter, e
provvede all'attuazione di quanto stabilito dall'accordo stesso.".
Art. 33
Introduzione dell'articolo 32-bis
nella legge regionale n. 20 del 2000
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 32, e'
inserito il seguente:
"Art. 32-bis
Procedimento per varianti specifiche al PSC
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti
specifiche o tematiche al PSC nei seguenti casi:
a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e
regionali, che abbiano valenza territoriale;
b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;
c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente
cogenti contenute in programmi di intervento regionali o provinciali;
d) varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui
all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e);
e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle
conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli
ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni
ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura,
alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;
f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e
nella rappresentazione dello stato di fatto.
2. In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la
consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del
territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, e' svolta in
forma scritta. A tal fine, copia della proposta di piano da adottare
e' inviata, anche attraverso apposito supporto informatico, ai
soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, all'articolo 14, comma 3,
secondo e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere i
propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento. Il Comune nell'adozione e approvazione del PSC
prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente.
3. Si applica l'articolo 32, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti
della meta' i termini per il deposito del piano adottato, per la
presentazione di osservazioni e per la espressione delle riserve e
dell'intesa da parte della Provincia.".
Art. 34
Modifiche all'articolo 33
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000, dopo il comma
4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di
parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis,
e' adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo
34.".
Art. 35
Modifiche all'articolo 34
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la predisposizione dei
POC relativi ad interventi di riqualificazione urbana, il Comune attua
speciali modalita' di consultazione dei cittadini che risiedono o
operano nell'ambito di riqualificazione ovvero negli ambiti urbani
interessati dagli effetti della riqualificazione, quali l'istruttoria
pubblica e il contradditorio pubblico, nonche' le forme di
partecipazione degli operatori pubblici e privati, stabilite
dall'articolo 30, comma 10.".
Art. 36
Modifiche all'articolo 35
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "Per i PUA che non apportino variante al POC
il Comune procede, dopo l'adozione, al loro deposito" sono sostituite
dalle seguenti: "Dopo l'adozione il Comune procede al deposito dei
PUA";
b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo
restando che l'atto di autorizzazione o il preavviso di diniego dello
stesso sono comunicati agli interessati entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa
della necessaria documentazione.";
c) al comma 4, sono soppresse le parole: "Qualora apporti variante al
POC," e le parole: "Trascorso inutilmente tale termine si considera
espressa una valutazione positiva.";
d) al comma 4, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il Comune,
qualora non siano stati espressi sul PUA i pareri e gli atti di
assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente,
convoca per la loro acquisizione una conferenza di servizi ai sensi
dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, prima
dell'invio alla Provincia del piano adottato. I lavori della
conferenza di servizi sono conclusi comunque entro il termine
perentorio di trenta giorni.".
Art. 37
Integrazione del Titolo III
della legge regionale n. 20 del 2000
1. Nel Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000, sono inseriti,
in principio, i seguenti articoli:
"Art. 36-bis
Localizzazione delle opere pubbliche
1. La localizzazione delle opere pubbliche e' operata dagli strumenti
di pianificazione urbanistica, ovvero da loro varianti, che ne
prevedono la realizzazione. In particolare:
a) il PSC provvede alla previsione dell'opera e alla indicazione di
massima della sua localizzazione, attraverso la individuazione degli
ambiti idonei e dei corridoi di fattibilita'. Esso definisce inoltre i
requisiti prestazionali dell'opera e le condizioni di sostenibilita'
della stessa, indicando le opere di mitigazione o compensazione
ambientale ovvero le fasce di ambientazione o le altre dotazioni
ecologiche e ambientali ritenute necessarie;
b) il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera, con la
conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, anche
apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti idonei
ed ai corridoi individuati dal PSC. Esso disciplina altresi' le
modalita' attuative dell'opera e le dotazioni o misure che ne
assicurano la sostenibilita' ambientale e territoriale, in conformita'
alle previsioni del PSC.
2. I provvedimenti diretti alla localizzazione delle opere di
interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, gli accordi
per la localizzazione di opere regionali o provinciali,  gli accordi
di programma, l'approvazione del progetto di opere pubbliche
attraverso il procedimento unico e ogni altro atto cui la legge
riconosce l'effetto della localizzazione dell'opera, comportano
variante al PSC. I medesimi atti comportano altresi' variante al POC
qualora prevedano la realizzazione delle  opere nei cinque anni
successivi alla loro approvazione e presentino gli elaborati richiesti
dalla vigente normativa per detto piano.
Art. 36-ter
Procedimento unico per l'approvazione dei progetti
di opere pubbliche e di interesse pubblico
1. Al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli
interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione delle opere
pubbliche e di interesse pubblico e di pervenire alla celere
approvazione e realizzazione delle stesse, il Comune, la Provincia e
la Regione promuovono lo svolgimento del procedimento unico per
l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e delle opere di
interesse pubblico di propria competenza. I medesimi Enti, su istanza
dei soggetti proponenti, curano lo svolgimento del procedimento unico
per le opere che risultino rispettivamente di rilievo comunale,
provinciale o regionale, in ragione della dimensione territoriale
degli interventi e degli effetti ambientali, urbanistici e
infrastrutturali che gli stessi comportano. Per le opere di rilievo
comunale e provinciale soggette a procedura di verifica (screening) o
a procedura di V.I.A., di competenza di un ente sovraordinato ai sensi
dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina
della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), lo
svolgimento del procedimento unico e' curato da tale ente. Il
procedimento unico trova applicazione anche per le opere ed i lavori
oggetto di contratti di partenariato pubblico privato di cui
all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Il procedimento unico si compone delle seguenti fasi:
a) l'approvazione del progetto preliminare, disciplinata dall'articolo
36-sexies, la quale comporta la localizzazione dell'opera, ove non
prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e la
conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio,
l'eventuale modifica degli strumenti di pianificazione territoriale,
generali o settoriali, che presentino previsioni incompatibili con la
realizzazione dell'opera, e comprende la procedura di verifica
(screening) nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999;
b) l'approvazione del progetto definitivo, disciplinata dall'articolo
36-septies, la quale comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
comprende la valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti
dalla legge regionale n. 9 del 1999, e sostituisce ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso,
comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la
realizzazione dell'opera, producendone i relativi effetti anche ai
fini edilizi.
3. Il procedimento unico si svolge in forma semplificata, nei casi e
con le modalita' previsti dall'articolo 36-octies.
4. Il ricorso al procedimento unico e' facoltativo, fatti salvi i
seguenti casi nei quali il medesimo procedimento e' obbligatorio:
a) per le opere e infrastrutture strategiche di preminente interesse
regionale, individuate dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali;
b) per le opere pubbliche che non siano conformi agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica e che siano soggette a
valutazione di impatto ambientale.
5. Tutti gli oneri che derivino dall'attuazione degli adempimenti
previsti dal procedimento unico sono a carico dell'amministrazione
procedente per le proprie opere o del soggetto proponente e sono
determinati forfettariamente dall'amministrazione procedente, in
relazione al valore dell'opera, secondo i criteri definiti dalla
Giunta regionale con apposita direttiva.
6. Per quanto non previsto dagli articoli da 36-quater a 36-octies
trova applicazione la disciplina della conferenza di servizi prevista
dalla legge n. 241 del 1990.
Art. 36-quater
Definizioni
1. Ai fini del presente Titolo valgono le seguenti definizioni:
a) amministrazione procedente: la Regione, la Provincia, o il Comune,
che promuove lo svolgimento del procedimento unico per le proprie
opere ovvero su richiesta del soggetto proponente, ai sensi del comma
1 dell'articolo 36-ter, ed esercita la funzione di impulso e
coordinamento dello stesso;
b) soggetto proponente: il soggetto, diverso da Regione, Province e
Comuni, cui compete, secondo la legislazione statale o regionale, la
realizzazione di un'opera di rilievo regionale, provinciale o
comunale. Per le opere pubbliche, il soggetto proponente partecipa al
procedimento unico ai soli fini dell'approvazione del progetto
preliminare e definitivo; per le opere di interesse pubblico, il
soggetto proponente partecipa al procedimento unico senza diritto di
voto;
c) enti territoriali: gli enti territoriali che concorrono, assieme
all'amministrazione procedente, all'approvazione dell'opera con il
procedimento unico. In particolare, costituiscono enti territoriali:
1) per i progetti di opere comunali o di interesse comunale, la
Provincia nonche' la Regione, nel caso in cui la localizzazione
dell'opera comporti variante anche a strumenti di pianificazione
territoriale provinciale o regionale ovvero nel caso in cui il
progetto sia soggetto a procedura di verifica (screening) o a
valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
2) per i progetti di opere provinciali o di interesse provinciale, i
Comuni territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera,
nonche' la Regione nelle ipotesi descritte al precedente punto 1;
3) per i progetti di opere regionali o di interesse regionale, le
Province e i Comuni territorialmente interessati dalla localizzazione
dell'opera;
4) i rappresentanti degli enti, diversi da quelli indicati dai punti
1), 2) e 3), che siano titolari degli strumenti di pianificazione per
i quali l'approvazione del progetto dell'opera comporti variante;
d) soggetti partecipanti: gli enti che partecipano alla conferenza
preliminare ed in particolare:
1) gli enti chiamati, a norma dell'articolo 34, comma 3, della
presente legge, ad esprimere i pareri e gli atti di assenso comunque
denominati, richiesti dalla legislazione vigente per l'approvazione
dei piani urbanistici comunali generali, qualora l'approvazione del
progetto preliminare comporti la localizzazione dell'opera in variante
al POC;
2) tutte le amministrazioni competenti a rilasciare, sul progetto
definitivo, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o
atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente
per la realizzazione dell'opera.
Art. 36-quinquies
Partecipazione
1. Nel procedimento unico di cui al presente titolo sono garantiti il
diritto di accesso alle informazioni che attengono al progetto
dell'opera e ai suoi effetti sul territorio e sull'ambiente, la
consultazione e la partecipazione al procedimento dei cittadini e
delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi,
secondo le modalita' indicate negli articoli 36-sexies e 36-septies.
2. L'amministrazione procedente puo' individuare un garante della
comunicazione e della partecipazione, distinto dal responsabile del
procedimento, il quale cura l'attuazione dei compiti indicati dal
comma 1.
3. Il garante assicura lo svolgimento del percorso partecipativo o
dell'Istruttoria pubblica; garantisce la massima accessibilita' ai
materiali e la trasparenza, anche in via informatica su appositi siti
web, della valutazione dei documenti sottoposti al dibattito e della
elaborazione di quelli prodotti nel corso del dibattito stesso; cura
la conclusione del processo partecipativo, predisponendo la sintesi
dei pareri, delle proposte e delle osservazioni avanzate.
Art. 36-sexies
Approvazione del progetto preliminare
1. Per l'esame e l'approvazione del progetto preliminare dell'opera
l'amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi secondo
quanto disposto dal presente articolo, allegando copia del progetto
predisposto ai sensi del comma 3. Il materiale progettuale deve
evidenziare in forma grafica, fotografica o elettronica gli effetti
dell'opera sul territorio circostante e in particolare sui punti
paesaggistici e storici piu' rilevanti al fine di potere valutare
anche visivamente gli impatti relativi.
2. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, l'amministrazione
procedente ha facolta' di provvedere alla trasmissione del progetto e
degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso su supporto
informatico non modificabile. Le amministrazioni che non dispongono di
adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere
l'invio di una copia cartacea.
3. Il progetto preliminare, qualora comporti la localizzazione
dell'opera in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, presenta altresi' gli elaborati richiesti dalla normativa
vigente per la valutazione e approvazione dei medesimi strumenti. Ove
i progetti delle opere siano soggetti, ai sensi della legge regionale
n. 9 del 1999, a procedura di verifica (screening), il progetto
preliminare e' corredato dagli elaborati di cui all'articolo 9 della
medesima legge.
4. Per progetti di particolare complessita', l'autorita' procedente,
anche su motivata istanza del soggetto proponente, puo' convocare la
conferenza di servizi di cui al presente articolo, per l'esame dello
studio di fattibilita' dell'opera pubblica che intende sottoporre al
procedimento unico. La conferenza esprime una valutazione di massima
sullo studio di fattibilita' e fornisce indicazioni in merito alle
condizioni per ottenere i necessari atti di assenso nei successivi
livelli di progettazione, evidenziando le specifiche modifiche
progettuali necessarie. Le valutazioni e le indicazioni sullo studio
di fattibilita' sono tenute in considerazione per lo svolgimento delle
attivita' della conferenza dei servizi nelle successive fasi del
procedimento unico. La convocazione della conferenza di servizi per
l'esame dello studio di fattibilita' e' obbligatoria nel caso in cui i
lavori siano da affidare in concessione ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
5. Alla conferenza di servizi partecipano:
a) l'amministrazione procedente;
b) l'eventuale soggetto proponente;
c) gli enti territoriali;
d) i soggetti partecipanti.
6. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare gli
eventuali gestori delle opere interferenti che siano state individuate
dal progetto o che siano prevedibili, in considerazione delle
caratteristiche e della localizzazione dell'opera.
7. Nel caso di progetti di opere sottoposti a procedura di verifica
(screening), l'autorita' competente ai sensi della legge regionale n.
9 del 1999, si esprime nell'ambito della conferenza di servizi e puo'
accertare la necessita' di assoggettare il progetto definitivo a
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 10 della
medesima legge regionale.
8. Contemporaneamente all'invio della convocazione della conferenza di
servizi di cui al comma 1, copia del progetto preliminare e'
depositata presso le sedi degli enti territoriali interessati dalla
realizzazione dei lavori a cura dell'amministrazione procedente, per
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvio dell'eventuale processo
partecipativo e del procedimento nel suo complesso di approvazione del
progetto preliminare. Entro la scadenza del termine perentorio di
deposito, chiunque puo' formulare osservazioni e proposte. L'avviso e'
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano diffuso nell'ambito
territoriale interessato dalla realizzazione dell'opera. Tali
adempimenti possono essere delegati dall'amministrazione procedente
all'eventuale soggetto proponente. L'avviso contiene, in particolare,
l'indicazione:
a) delle sedi presso le quali il progetto e' depositato e del termine
perentorio entro cui chiunque puo' prenderne visione, ottenere le
informazioni pertinenti e formulare osservazioni e proposte;
b) degli effetti che derivino dall'approvazione del progetto, secondo
quanto specificato dall'articolo 36-ter, comma 2, lettera a);
c) del responsabile del procedimento e del garante della
comunicazione, ove nominato, e della data di inizio e conclusione del
procedimento;
d) della data e del luogo dell'istruttoria  pubblica eventualmente
prevista, ai sensi del comma 10.
9. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessita' di
apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso avente i
contenuti di cui al comma 8 e' comunicato, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a coloro che risultino proprietari delle
aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali.
Qualora, ad esito della conferenza, occorra apportare modifiche
localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi
soggetti, l'amministrazione procedente provvede all'integrazione della
comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento. I proprietari
delle aree interessate possono presentare osservazioni entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunicazione.
10. L'amministrazione procedente, anche in considerazione della natura
dell'opera da realizzare, ha la facolta' di attuare, anche su
richiesta del garante, ulteriori forme di consultazione e di
partecipazione dei cittadini al processo di valutazione e approvazione
del progetto. In particolare, l'amministrazione procedente puo'
attivare un processo partecipativo o promuovere un'istruttoria
pubblica con le amministrazioni, le associazioni, i comitati e i
gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non
individuale, per fornire una completa informazione sul progetto e
acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, al fine
dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul progetto
preliminare. L'istruttoria pubblica e' sempre promossa nei casi di
opere la cui valutazione richiede il necessario coinvolgimento della
comunita' locale, per i significativi impatti ambientali e
territoriali. Qualora lo ritenga opportuno, l'amministrazione
procedente puo' promuovere altresi' un contraddittorio pubblico con
coloro che hanno presentato osservazioni e proposte, chiamando a
parteciparvi anche l'eventuale soggetto proponente.
11. Nel corso della prima seduta, dopo la verifica della
legittimazione dei partecipanti, la conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori e la data
di conclusione degli stessi, successiva alla scadenza dei termini
previsti dai commi 8 e 9 e comunque non superiore a sessanta giorni.
Su richiesta della maggioranza dei partecipanti il termine e'
prorogato di altri trenta giorni qualora siano necessari
approfondimenti istruttori. Ciascuna amministrazione partecipa alla
conferenza con un unico rappresentante, legittimato dagli organi
istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo
vincolante le valutazioni e le volonta' dell'ente.
12. Nel corso della conferenza di servizi e' acquisito il parere dei
soggetti partecipanti di cui all'articolo 36-quater, comma 1, lettera
d), punto 1), in merito alle varianti al POC conseguenti
all'approvazione del progetto preliminare. I soggetti partecipanti di
cui all'articolo 36-quater, comma 1, lettera d), punto 2), esprimono
le loro indicazioni in merito agli eventuali elementi che precludono
la realizzazione del progetto, ovvero alle condizioni per ottenere sul
progetto definitivo le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i
pareri e gli atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla
normativa vigente, specificando altresi' la documentazione e gli
elaborati progettuali necessari per il rilascio dei suddetti atti.
13. A conclusione della conferenza di servizi l'amministrazione
procedente, l'eventuale soggetto proponente e gli enti territoriali
esprimono la propria determinazione in merito alla decisione sulle
osservazioni e proposte presentate e all'approvazione del progetto
preliminare, tenendo conto dei contributi istruttori dei soggetti
partecipanti di cui al comma 12 e delle risultanze delle eventuali
forme di consultazione di cui al comma 10.
14. Il documento conclusivo della conferenza di servizi puo' stabilire
prescrizioni che dovranno essere osservate in sede di predisposizione
del progetto definitivo ovvero puo' apportare modifiche al progetto
preliminare originario, senza che cio' comporti la necessita' di
ulteriori procedure di pubblicita' o di comunicazione dell'avvio del
procedimento, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del
comma 9.
15. Qualora il progetto dell'opera comporti variante agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, l'assenso dei
rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti e'
subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi organi
consiliari, ovvero e' soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da
parte dei medesimi organi entro trenta giorni dalla conclusione della
conferenza di servizi.
16. Nei quindici giorni successivi alla conclusione positiva della
conferenza di servizi, ai sensi del comma 13, ovvero successivi alla
ratifica da parte degli organi consiliari, nei casi di cui al comma
15, il progetto preliminare e' approvato con atto dell'amministrazione
procedente. L'atto di approvazione e' pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
17. Qualora non si raggiunga il consenso per i profili che attengono
alla localizzazione dell'opera ovvero l'accordo non sia ratificato
dagli organi consiliari ai sensi del comma 15, il soggetto proponente
o l'amministrazione procedente, per le opere di propria competenza,
possono richiedere, entro dieci giorni, una determinazione conclusiva
del procedimento alla Regione. La proposta di determinazione
conclusiva e' elaborata dalla Giunta regionale sentiti il richiedente
e l'amministrazione dissenziente, ed e' deliberata dall'Assemblea
legislativa entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento.
La delibera dell'Assemblea legislativa regionale e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
18. L'atto di approvazione del progetto preliminare, formato ai sensi
dei commi 16 o 17 del presente articolo, e' efficace dalla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e produce gli
effetti previsti dall'articolo 36-ter, comma 2, lettera a).
Art. 36-septies
Approvazione del progetto definitivo
1. Il progetto definitivo delle opere pubbliche e di interesse
pubblico sottoposte al procedimento unico di cui al presente Titolo,
e' predisposto in conformita' alle indicazioni e prescrizioni
stabilite dalla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo
36-sexies, commi 12 e 14. Il progetto e' altresi' corredato dallo
studio di impatto ambientale, qualora l'opera sia sottoposta a
valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge regionale n. 9
del 1999. Il progetto definitivo e' elaborato dall'amministrazione
procedente, per le opere di propria competenza, ovvero dal soggetto
proponente che lo trasmette all'amministrazione procedente per l'avvio
del procedimento di approvazione.
2. Per l'approvazione del progetto definitivo l'ammini- strazione
procedente convoca una conferenza di servizi, cui partecipano
l'eventuale soggetto proponente, gli enti territoriali e i soggetti
partecipanti indicati dall'articolo 36-quater, comma 1, lettera d),
punto 2). La convocazione, con la copia del progetto definitivo
allegata, deve pervenire almeno trenta giorni prima della data fissata
per la prima riunione della conferenza. Trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 36-sexies, comma 2, e, per i progetti
sottoposti a procedura di V.I.A., le disposizioni di cui al Titolo III
della legge regionale n. 9 del 1999.
3. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale, trovano applicazione le forme di pubblicita' previste
dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 9 del 1999, anche ai
fini della dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Per i
progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale, si
attuano le forme di pubblicita' previste dall'art. 16 della legge
regionale 19 dicembre 2002, n. 37 (Disposizioni regionali in materia
di espropri). Contemporaneamente alla convocazione della conferenza di
servizi, l'amministrazione procedente provvede alle eventuali
comunicazioni personali previste dall'articolo 16 della medesima legge
regionale n. 37 del 2002.
4. La valutazione di impatto ambientale e' espressa dall'autorita'
competente ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999, nell'ambito
della conferenza di servizi e comprende e sostituisce la valutazione
di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), e ogni
atto di autorizzazione, approvazione o parere in campo ambientale,
comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'opera.
5. La conferenza di servizi conclude i suoi lavori entro cento giorni
dalla data della prima riunione. Su richiesta della maggioranza dei
partecipanti, il termine e' prorogato di altri sessanta giorni qualora
siano necessari approfondimenti istruttori. Prima di pronunciarsi sul
progetto definitivo, i soggetti indicati al comma 2 si esprimono
congiuntamente sulle osservazioni presentate ai sensi del comma 3. I
medesimi soggetti possono presentare motivate proposte di adeguamento
del progetto definitivo o di varianti migliorative che non modifichino
la localizzazione dell'opera e le caratteristiche essenziali della
stessa.
6. L'approvazione del progetto definitivo ai sensi del presente
articolo produce gli effetti indicati dall'articolo 36-ter, comma 2,
lettera b). Essa contiene l'accertamento di conformita' richiesto
dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 31 del 2002.
7. Qualora l'approvazione del progetto definitivo dell'opera comporti
la dichiarazione di pubblica utilita' della stessa, l'amministrazione
procedente provvede a depositare copia del progetto presso l'ufficio
per le espropriazioni e ad effettuare le comunicazioni previste
dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 37 del 2002.
Art. 36-octies
Procedimento unico semplificato
1. Il procedimento unico di approvazione del progetto delle opere
pubbliche e di interesse pubblico puo' svolgersi con modalita'
semplificate, su iniziativa dell'amministrazione procedente per le
proprie opere o del soggetto proponente, nei seguenti casi:
a) opere gia' disciplinate dagli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica che ne stabiliscono la localizzazione;
b) opere di cui all'articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 37
del 2002;
c) opere di cui all'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del
2002;
d) opere non ricomprese negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3
della legge regionale n. 9 del 1999.
2. Il procedimento unico si svolge e produce i suoi effetti secondo
quanto disposto dall'articolo 36-septies, fatto salvo quanto previsto
dal successivo comma 3.
3. Nel corso della conferenza di servizi l'amministrazione procedente,
l'eventuale soggetto proponente e gli enti territoriali si esprimono
preliminarmente in merito alla localizzazione delle opere di cui al
comma 1, lettere b) e c). Le eventuali varianti agli strumenti di
pianificazione territoriale urbanistica sono subordinate all'assenso
dell'organo consigliare degli enti titolari degli strumenti predetti,
ai sensi dell'articolo 36-sexies, comma 15. Il dissenso di uno degli
enti territoriali sui profili appena richiamati comporta la
conclusione del procedimento unico, con la mancata approvazione del
progetto dell'opera, fatta salva la possibilita' per l'amministrazione
procedente, per le opere di propria competenza, o per il soggetto
proponente di richiedere la determinazione dell'Assemblea legislativa
prevista dall'articolo 36-sexies, comma 17.".
Art. 38
Modifiche all'articolo 39
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 39 della legge regionale n. 20 del 2000, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' abrogato;
b) al comma 4, le parole "27 della Legge n. 142 del 1990" sono
sostituite dalle seguenti: "34 del decreto legislativo n. 267 del
2000".
Art. 39
Modifiche all'articolo 40
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) in entrambi i commi 1 e 2, le parole "art. 27 della legge n. 142
del 1990" sono sostituite dalle seguenti "articolo 34 del decreto
legislativo n. 267 del 2000";
b) al comma 1 sono soppresse le parole da "per la realizzazione" a "o
comunale,";
c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
"1-bis. La variazione degli strumenti di pianificazione, prevista
dall'accordo di programma, riguarda esclusivamente le aree destinate
alla realizzazione delle opere, degli interventi o dei programmi di
intervento di rilevante interesse pubblico oggetto dell'accordo.
1-ter. La conclusione di un accordo di programma puo' essere promossa
per la realizzazione, da parte di due o piu' amministrazioni pubbliche
con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, di opere,
interventi o programmi di intervento di rilevante interesse pubblico.
1-quater. L'accordo di programma e' stipulato, oltre che dai soggetti
di cui al comma 1-ter, dai rappresentanti:
a) dell'ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si
propongono modificazioni;
b) della Provincia, nel caso di modifiche a piani comunali;
c) della Provincia e della Regione, nel caso di modifiche a piani
sovracomunali.";
d) al comma 2:
- dopo le parole "assieme al progetto", e' inserita la seguente:
"definitivo";
- dopo le parole "inserimento nel territorio,", sono inserite le
seguenti: ", integrativo della valutazione di sostenibilita'
ambientale e territoriale del piano da variare,";
- e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'espressione
dell'assenso preliminare all'accordo, da parte dei rappresentanti dei
soggetti partecipanti, e' preceduto da una determinazione dell'organo
istituzionalmente competente.";
e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. L'amministrazione competente puo' chiamare a partecipare alla
conferenza preliminare gli enti e organismi cui competono le
autorizzazioni, i pareri o gli altri atti di assenso, comunque
denominati, richiesti dalla legge per la realizzazione delle opere o
interventi oggetto dell'accordo. L'amministrazione competente,
inoltre, puo' definire modalita' e tempi per l'informazione e la
partecipazione dei cittadini residenti e operanti nelle aree
interessate dall'intervento.";
f) al comma 3:
- le parole "dal comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "dai commi
2 e 2-bis";
- le parole "delle Amministrazioni interessate" sono sostituite dalle
seguenti: "dei soggetti indicati dai commi 1-ter e 1-quater";
- le parole "a diffusione regionale" sono sostituite dalle seguenti:
"diffuso negli ambiti territoriali interessati dall'accordo";
g) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora
siano apportate modifiche sostanziali rispetto alla proposta di
accordo assentita dall'organo istituzionale competente ai sensi del
comma 2, l'assenso alla conclusione dell'accordo di ciascun soggetto
partecipante deve essere preceduto dalla deliberazione del medesimo
organo ovvero ratificata dallo stesso entro trenta giorni dalla
sottoscrizione, a pena di decadenza.";
h) il comma 6 e' abrogato;
i) il comma 7 e' cosi' sostituito:
"7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma comporta la
variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. Il decreto e' emanato
dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti
urbanistici comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi
di variante. Il decreto di approvazione produce i suoi effetti dalla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.";
j) il comma 8 e' cosi' sostituito:
"8. Il Consiglio comunale esprime l'assenso all'accordo, previo
rilascio, da parte dello sportello unico dell'edilizia, dell'atto di
accertamento di conformita' previsto dall'articolo 7, comma 2, della
legge regionale n. 31 del 2002.";
k) al comma 9:
- le parole "interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato
dagli organi consiliari" sono sostituite dalle seguenti: "chiamate ad
esprimersi sulla variante";
- sono soppresse le parole: ", indifferibilita' e urgenza".
Art. 40
Modifiche all'articolo 41
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 41 della legge regionale n. 20 del 2000, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel corso dell'elaborazione degli strumenti urbanistici
comunali previsti dalla presente legge, i Comuni possono predisporre
un'unica variante specifica al PRG, che presenti carattere di urgenza,
per comprovate ragioni di interesse pubblico, e che risulti conforme
al documento preliminare, ai piani sovraordinati e alla disciplina sui
contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. La
variante e' esaminata dalla conferenza di pianificazione,
congiuntamente alla documentazione attinente al piano strutturale.
Essa puo' essere adottata ed approvata, ai sensi del previgente
articolo 14 della legge regionale n. 47 del 1978, a seguito della
conclusione della conferenza di pianificazione e della stipula
dell'accordo di pianificazione e tenendo conto dei contenuti
dell'accordo stesso.".
Art. 41
Modifiche all'articolo 43
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2000, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
"3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione
dei piani regolatori generali e' effettuata attraverso la
contemporanea elaborazione ed adozione del PSC e del RUE. Il PSC, il
RUE e il POC possono altresi' essere adottati dal Comune
contestualmente.".
Art. 42
Sostituzione dell'articolo 48
della legge regionale n. 20 del 2000
1. L'articolo 48 della legge regionale n. 20 del 2000 e' cosi'
sostituito:
"Art. 48
Interventi finanziari
a favore di Province e Unioni di Comuni
1. La Regione, al fine di promuovere la formazione e approvazione di
strumenti di pianificazione urbanistica intercomunali, di cui
all'articolo 13, commi 3 e 3-bis, concede contributi alle Unioni dei
Comuni e alle Nuove Comunita' montane nei cui confronti sia effettuato
il conferimento stabile ed integrato anche della funzione comunale di
elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di
pianificazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 14 della legge
regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale,
l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle
funzioni).
2. La Regione concede inoltre contributi alle Province per favorire la
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in particolare per
l'elaborazione del quadro conoscitivo e della Valsat, quali elaborati
costitutivi dei PTCP, da rendere disponibili per l'elaborazione degli
altri strumenti di pianificazione ai sensi dell'articolo 17.
3. I contributi sono concessi, attraverso apposita convenzione, alle
Province oltre che per le finalita' di cui al comma 2 anche per
promuovere l'adeguamento dei PTCP al sistema di pianificazione
regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
sono concessi alle Unioni di Comuni nella misura massima del 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi
annuali. Le richieste di contributo sono inoltrate dalle Unioni al
Presidente della Regione secondo le modalita' e i termini contenuti in
un bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma
dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
5. La valutazione delle richieste presentate dai Comuni e' effettuata
dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei
contributi sulla base del seguente ordine di priorita':
a) la dimensione demografica dell'Unione con precedenza alle Unioni
con minore popolazione;
b) la data di entrata in vigore dei PRG dei comuni facenti parte
dell'Unione, con precedenza per quelli da piu' tempo vigenti.".
Art. 43
Modifiche all'articolo 50
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000, le
parole "di cui al comma 2 dell'articolo 48 e di cui agli articoli 49 e
51", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 48 e di cui agli articoli 49, 50-bis e 51.".
Art. 44
Introduzione dell'articolo 50-bis
nella legge regionale n. 20 del 2000
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 50, e'
inserito il seguente:
"Art. 50-bis
Osservatorio del territorio
1. Allo scopo di attuare un significativo processo di semplificazione
funzionale e di assicurare il coordinamento delle attivita' di
monitoraggio e l'omogeneita' della metodologia di raccolta e
trattamento dei dati e una migliore accessibilita' agli stessi, la
Regione, d'intesa con le Province ed i Comuni, provvede alla
costituzione dell'Osservatorio del territorio.
2. L'Osservatorio del territorio, articolato a livello regionale e
provinciale, riunisce e coordina l'insieme delle strutture di
monitoraggio e raccolta dati nel campo del governo del territorio,
comunque denominate, previste dalla legislazione vigente, ivi compresi
gli osservatori relativi al paesaggio e alle politiche abitative.
3. L'Osservatorio del territorio, nell'esercizio delle sue funzioni,
si raccorda con le altre strutture regionali che svolgono analoghe
funzioni di raccolta ed elaborazione di dati attinenti al territorio,
con riguardo a specifiche tematiche settoriali, e con quelle che
curano la predisposizione e l'aggiornamento della cartografia
regionale.
4. Alla definizione delle modalita' di funzionamento dell'Osservatorio
del territorio si provvede, sentita la Commissione competente, con
apposita delibera della Giunta regionale, predisposta previa intesa
con la Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 31
della legge regionale n. 3 del 1999.".
Art. 45
Modifiche all'articolo A-4 dell'Allegato
alla legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo A-4, comma 3, dell'Allegato alla legge regionale n. 20
del 2000, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il piano
stabilisce il dimensionamento delle trasformazioni previste con
riferimento ai fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.".
Art. 46
Introduzione degli articoli A-6-bis e A-6-ter nell'Allegato alla legge
regionale n. 20 del 2000
1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'art. A-6
dell'Allegato, sono inseriti i seguenti:
"Art. A-6-bis
 Scelte strategiche per lo sviluppo
delle politiche pubbliche per la casa
1. Allo scopo di realizzare gli obiettivi di sviluppo delle politiche
pubbliche per la casa individuati dall'articolo 7-bis, comma 1, il PSC
stabilisce il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia
residenziale sociale, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse
e nell'osservanza della quota individuata dal comma 2 del presente
articolo. Il PSC puo' altresi' specificare le diverse esigenze
abitative in cui si articola il medesimo fabbisogno.
2. E' stabilita la quota del 20 per cento di alloggi di edilizia
residenziale sociale, riferita al dimensionamento complessivo dei
nuovi insediamenti residenziali previsti dalla pianificazione
comunale. La medesima quota e' riferita, nei Comuni che si dotino di
piani intercomunali o di piani elaborati in forma associata, al
dimensionamento complessivo delle nuove previsioni insediative
residenziali stabilite per l'insieme dei Comuni stessi.
3. Il PTCP, in conformita' agli indirizzi del PTR e agli atti
regionali di programmazione, puo' motivatamente ampliare o ridurre,
con riguardo ai singoli Comuni, la quota di alloggi di edilizia
residenziale sociale stabilita dal comma 2, per adeguarla alle
specifiche situazioni locali. In via di prima applicazione,
l'adeguamento della quota di alloggi di edilizia residenziale sociale
puo' essere operato attraverso la stipula di accordi territoriali,
promossi dalle Province con la partecipazione dei Comuni interessati e
della Regione.
4. Il POC, nel disciplinare gli interventi di trasformazione,
specifica il fabbisogno di alloggi di edilizia residenziale sociale da
realizzare e ne disciplina l'attuazione, assicurando la sostenibilita'
complessiva degli insediamenti previsti e l'armonica integrazione
degli stessi.
5. Fermo restando l'osservanza di quanto disposto dai commi
precedenti, i Comuni hanno la facolta' di dotarsi di piani per
l'edilizia economica e popolare (PEEP), secondo la normativa vigente.
A tale scopo, i PEEP sono previsti dal POC e sono approvati ai sensi
dell'articolo 31, comma 2, lettera b), della presente legge.
Art. A-6-ter
Misure per l'attuazione degli interventi
di edilizia residenziale sociale
1. Al fine di concorrere alla realizzazione del fabbisogno complessivo
di alloggi di edilizia residenziale sociale, stabilito ai sensi
dell'articolo A-6-bis, i seguenti interventi comportano:
a) la cessione al Comune, a titolo gratuito di una quota di aree
definita dal POC, pari al 20 per cento delle aree destinate a nuove
costruzioni, nel caso di nuovi insediamenti residenziali;
b) il riconoscimento a favore del Comune di un contributo alla
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, definito
dal POC a seguito di accordi di cui all'articolo 18, nel caso di
interventi di riqualificazione nonche' nel caso di nuovi insediamenti
ricreativi, ricettivi, direzionali, commerciali, industriali,
artigianali e per il commercio all'ingrosso. Il contributo non e'
dovuto per l'ampliamento in aree limitrofe degli insediamenti
esistenti, aventi le destinazioni produttive appena citate.
2. Il Comune puo' favorire il concorso dei soggetti privati nella
realizzazione dei necessari interventi di edilizia residenziale
sociale, attraverso il ricorso ad appositi incentivi, permute ovvero
ad altre misure compensative. Nel caso di delocalizzazione di
insediamenti produttivi, il contributo alla realizzazione degli
alloggi di edilizia residenziale sociale, che ha riguardo ai soli
nuovi insediamenti produttivi, e' soddisfatto con l'impegno, assunto
dal privato interessato con l'accordo di cui all'articolo 18 della
presente legge, a cedere al Comune, in tutto o in parte, gli immobili
sedi delle attivita' produttive dismesse o da dismettere, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-bis, della legge regionale n. 19 del 1998 o
dell'articolo 30, comma 2-quater, della presente legge.
3. Il RUE prevede la monetizzazione delle aree e degli alloggi qualora
ricorrano i casi indicati dalle lettere b) e c) dell'articolo A-26,
comma 7, definendo le modalita' di calcolo del valore delle aree e
degli alloggi da monetizzare, nell'osservanza dei criteri stabiliti
dalla Giunta regionale. Le risorse derivanti da tali monetizzazioni
sono interamente destinate a finanziare la realizzazione di interventi
di edilizia residenziale sociale.
4. Il POC, in conformita' alle indicazioni del PSC, puo' individuare,
ai sensi del comma 1, aree di cessione anche al di fuori degli ambiti
di intervento, al fine di assicurare nelle medesime aree adeguati
standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale, anche attraverso
le modalita' previste dall'articolo A-26, comma 6.
5. Il POC riconosce alle aree oggetto della cessione, ai sensi del
comma 1, una propria capacita' edificatoria, che e' utilizzata dal
Comune per la realizzazione di alloggi in locazione permanente. In
conformita' alle indicazioni del PSC sui fabbisogni di edilizia
residenziale sociale e tenendo conto delle specifiche esigenze
presenti sul territorio, il POC puo' altresi' prevedere che una quota
delle medesime aree, sia destinata alla realizzazione di altre
tipologie di interventi di edilizia residenziale sociale.
6. La convenzione urbanistica, di cui all'articolo A-26, comma 4, puo'
prevedere che i soggetti interessati realizzino direttamente, in tutto
o in parte, gli interventi di edilizia residenziale sociale previsti
dal POC, in conformita' alla normativa vigente.
7. Il Comune puo' realizzare, anche con la modalita' della finanza di
progetto, interventi di edilizia residenziale sociale.
8. Il Comune, allo scopo di promuovere la realizzazione degli
interventi di edilizia residenziale sociale con il concorso di
operatori privati, puo' conferire agli stessi, in diritto di
superficie, le aree acquisite ai sensi del comma 1, quale concorso per
la realizzazione dei medesimi interventi, secondo criteri di
concorrenzialita' e trasparenza, ai sensi della legge regionale 8
agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo).
9. In carenza di aree da destinare agli interventi per l'edilizia
residenziale sociale, acquisite ai sensi del comma 1 del presente
articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 51 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilita'; modifiche ed integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150;
L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore
dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).".
Art. 47
Modifiche all'articolo A-11 dell'Allegato
alla legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo A-11 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del
2000, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo le parole "l'assetto infrastrutturale" sono
inserite le seguenti: ", in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 30, commi da 2 a 2-quinquies";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA
nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I della legge regionale n.
19 del 1998.".
Art. 48
Introduzione dell'articolo A-14 bis
nell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
1. Dopo l'articolo A-14 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del
2000 e' inserito il seguente:
"Art. A-14-bis
Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo
delle attivita' produttive
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' industriali o
artigianali insediate nel territorio urbanizzato, l'amministrazione
comunale, entro i dieci giorni dalla presentazione del progetto da
parte dei soggetti interessati, convoca una conferenza di servizi per
la valutazione degli interventi di ampliamento e di ristrutturazione
dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, che comportino variante agli
strumenti urbanistici vigenti.
2. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare la Provincia
e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque
denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento. I lavori
della conferenza di servizi non possono superare il termine perentorio
di sessanta giorni.
3. L'esito positivo della conferenza di servizi costituisce proposta
di variante allo strumento urbanistico. L'amministrazione comunale
provvede all'immediato deposito del progetto presso la sede del Comune
per sessanta giorni dalla pubblicazione nel BUR del relativo avviso.
Entro il medesimo termine chiunque puo' prendere visione del progetto
e formulare osservazioni sulla variante si esprime definitivamente il
Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi alla conclusione
del termine per la presentazione delle osservazioni.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati con
intervento diretto.".
Art. 49
Modifiche all'articolo A-24
dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo A-24 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Per l'insieme degli insediamenti produttivi e logistici
ricadenti negli ambiti dei porti di II categoria - I classe, il Comune
puo' motivatamente prevedere una quota di dotazioni minime di aree
pubbliche non inferiore al 10 per cento della superficie complessiva
destinata a tali insediamenti, definendo le attrezzature e gli spazi
collettivi necessari in conformita' al presente articolo.
3-ter. Per i nuovi insediamenti produttivi facenti parte di un
interporto o contigui ad uno scalo o terminal ferroviario, il Comune
puo' prevedere una quota di dotazioni minime di aree pubbliche non
inferiori al 10 per cento di superficie complessiva destinata a tali
insediamenti, in ragione della riduzione dei parcheggi pubblici
necessari, qualora le attivita' da insediare garantiscano, attraverso
specifica convenzione, l'utilizzo prevalente e continuativo del
trasporto ferroviario delle merci.".
Art. 50
Modifiche all'articolo A-26
dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000
1. All'art. A-26 dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono inserite in principio le seguenti parole: "Fatto
salvo quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter,";
b) il comma 2 e' cosi' sostituito:
"2. Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento
o alla riqualificazione di un insediamento esistente, comporta l'onere
per il soggetto attuatore:
a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la
loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni
territoriali di cui agli articoli A-23 e A-24, nella quantita' fissata
dalla pianificazione urbanistica in misura non inferiore a quanto
previsto dalla presente legge;
b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per
l'urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti, di cui
all'articolo A-23, ivi compresi gli allacciamenti con le reti
tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento
di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed
ambientali di cui all'articolo A-25 individuate dal piano;
d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali,
attraverso la corresponsione del contributo relativo agli oneri di
urbanizzazione di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 31 del
2002, salvo quanto disposto dal successivo comma 4 bis.";
c) il comma 4 e' cosi' sostituito:
"4. Il Comune, su richiesta del soggetto attuatore, attraverso una
apposita convenzione puo' consentire a quest'ultimo di realizzare, in
tutto o in parte, le dotazioni territoriali di cui all'articolo A-24
alla cui realizzazione e attivazione la pianificazione urbanistica
subordina l'attuazione degli interventi.";
d) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma:
"4 bis. La realizzazione delle dotazioni territoriali di cui agli
articoli A-23 e A-24, eseguita dai soggetti attuatori degli
interventi, in attuazione di quanto disposto dal comma 2, lettera b),
e dal comma 4 o in caso di interventi diretti, comporta lo scomputo
dei contributi concessori dovuti ai sensi dell'articolo 28 della legge
regionale n. 31 del 2002 secondo quanto disposto dal RUE e
l'acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile del Comune.";
e) il comma 5 e' soppresso.
TITOLO III
NORME PER LA QUALIFICAZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO
Art. 51
Oggetto
1. Le disposizioni del presente Titolo prevedono misure straordinarie,
operanti fino al 31 dicembre 2010, finalizzate al rilancio
dell'attivita' economica mediante la promozione di interventi edilizi
volti a migliorare la qualita' architettonica, la sicurezza e
l'efficienza energetica del patrimonio edilizio abitativo, anche in
attuazione dell'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni e gli Enti locali,
sull'atto contenente misure per il rilancio dell'economia attraverso
l'attivita' edilizia", sancita il 1° aprile 2009.
Art. 52
Definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, sono stabilite le seguenti
definizioni:
a) per edifici abitativi si intendono gli edifici adibiti ad uso
residenziale, ubicati nei diversi ambiti del territorio comunale;
b) per edifici esistenti alla data del 31 marzo 2009 si intendono gli
edifici di non recente realizzazione e quelli per i quali alla
medesima data sia stata comunicata la fine dei lavori secondo la
normativa vigente;
c) per edificio mono o bifamiliare si intende un edificio con i fronti
perimetrali esterni di norma non contigui ad altri edifici, costituito
rispettivamente da una o da due unita' immobiliari ad uso
residenziale, sia prima che dopo l'intervento di ampliamento di cui
all'articolo 53;
d) per superficie utile lorda si intende la somma delle superfici
lorde di tutti i piani fuori terra comprensiva dei muri perimetrali e
di quelli interni, esclusi i balconi aggettanti, le terrazze scoperte,
gli spazi scoperti interni agli edifici. Essa deve essere legittimata
da titoli abilitativi edilizi, anche in sanatoria;
e) per edifici in aggregato edilizio si intendono gli edifici
contigui, a contatto o interconnessi con edifici adiacenti, per i
quali sono possibili interazioni nella risposta all'azione sismica,
derivanti dalla contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti.
Art. 53
Interventi di ampliamento
1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli
articoli 55 e 56, e' consentito l'ampliamento di edifici abitativi,
esistenti alla data del 31 marzo 2009, monofamiliare e bifamiliari o
di altra tipologia edilizia, aventi una superficie utile lorda
comunque non superiore a 350 metri quadrati, qualora per gli stessi
siano consentiti, dagli strumenti urbanistici vigenti ed adottati,
interventi di ripristino edilizio e di ristrutturazione edilizia e
urbanistica.
2. L'ampliamento, anche in sopraelevazione, e' ammesso fino ad un
massimo del 20 per cento della superficie utile lorda di ciascuna
unita' immobiliare residenziale degli edifici abitativi di cui al
comma 1 e comunque fino ad un massimo di 70 metri quadrati di
superficie utile lorda per l'intero edificio.
3. Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono
realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive che garantiscano
l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli
edifici e degli impianti energetici, di cui alla delibera
dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008, n. 156,
limitatamente all'ampliamento dell'edificio originario, e degli
impianti energetici per l'edificio originario.
4. La realizzazione dell'intervento di ampliamento di cui al presente
articolo, sia in sopraelevazione dell'edificio originario sia
attraverso la costruzione di manufatti edilizi, interrati o fuori
terra, al di sotto o in adiacenza allo stesso, richiede la valutazione
della sicurezza e, qualora necessario, l'adeguamento sismico
dell'intera costruzione, nell'osservanza della vigente normativa
tecnica per le costruzioni.
5. L'ampliamento e' ammesso fino ad un massimo del 35 per cento della
superficie utile lorda di ciascuna unita' immobiliare residenziale, e
comunque fino ad un massimo di 130 metri quadrati di superficie utile
lorda dell'intero edificio, qualora ricorra uno dei seguenti casi:
a) si proceda all'applicazione integrale dei requisiti di prestazione
energetica degli edifici e degli impianti energetici per l'intero
edificio, comprensivo dell'ampliamento realizzato;
b) nei comuni classificati a media sismicita', si proceda alla
valutazione della sicurezza e, ove necessario, all'adeguamento sismico
dell'intera costruzione, nell'osservanza della vigente normativa
tecnica per le costruzioni, con riguardo agli edifici realizzati prima
dell'entrata in vigore della suddetta classificazione, senza
l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche.
Art. 54
Interventi di demolizione e ricostruzione
1. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli
articoli 55 e 56, gli edifici residenziali esistenti alla data del 31
marzo 2009, per i quali gli strumenti urbanistici vigenti e adottati
consentono interventi di ristrutturazione, non escludendo
espressamente la demolizione e ricostruzione possono essere demoliti e
ricostruiti con ampliamento, anche in sopraelevazione, fino al 35 per
cento della superficie utile lorda.
2. La quota massima dell'ampliamento ammissibile e' del 50 per cento
per la demolizione di edifici residenziali che il piano classifica
incongrui o da delocalizzare o di edifici non assoggettati a
interventi di restauro o risanamento conservativo che siano collocati
nelle aree di cui all'articolo 55, comma 2, lettere b), c), d), e),
f), g) e h), qualora la ricostruzione avvenga al di fuori delle
medesime aree, in ambiti destinati dalla pianificazione urbanistica
all'edificazione residenziale e il soggetto interessato si impegni,
previa stipula di apposita convenzione, al ripristino ambientale delle
aree di pertinenza dell'edificio originario e al trasferimento delle
stesse nel patrimonio indisponibile del Comune, prima della
conclusione dei lavori di ricostruzione. La convenzione puo' escludere
l'acquisizione dell'area di pertinenza dell'edificio originario al
patrimonio indisponibile del Comune, qualora il privato si impegni,
dopo la demolizione e il ripristino ambientale, alla destinazione
dell'area stessa secondo usi compatibili con le caratteristiche
dell'area, in conformita' alla legge e alla pianificazione vigente.
L'area di pertinenza del fabbricato demolito e delocalizzato e'
gravata da un vincolo di inedificabilita'.
3. Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti anche
su edifici all'interno dei quali siano presenti unita' immobiliari
aventi destinazioni d'uso diversa dall'abitativa, nella misura
comunque non superiore al 30 per cento della superficie utile lorda
complessiva dell'edificio medesimo. In tali casi gli interventi di cui
ai commi 1 e 2 sono consentiti a condizione che la superficie utile
lorda di dette unita' immobiliari non sia computata ai fini
dell'ampliamento e non sia aumentata.
4. Gli interventi di ampliamento di cui al presente articolo sono
realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive che, nel garantire
per l'intero edificio da ricostruire l'applicazione integrale dei
requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
energetici, di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del
2008, assicurino il raggiungimento di livelli minimi di prestazione
energetica degli edifici incrementati di almeno il 25 per cento
rispetto a quelli ivi previsti.
5. L'edificio da ricostruire e' progettato in conformita' alla
normativa tecnica per le costruzioni vigente, secondo le indicazioni
di cui all'articolo 56, commi 5 e 6.
Art. 55
Limiti e condizioni comuni
1. Agli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di
cui agli articoli 53 e 54 si applicano le seguenti disposizioni
comuni, circa i divieti, limiti e condizioni per la realizzazione dei
medesimi interventi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, gli
interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non sono
consentiti per gli edifici situati nei seguenti ambiti:
a) nei centri storici, di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla
legge regionale n. 20 del 2000, e negli insediamenti e infrastrutture
storici del territorio rurale di cui all'articolo A-8 del medesimo
Allegato, ovvero nelle zone "A" delimitate dai PRG dei Comuni non
ancora dotati di PSC;
b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e
boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e
nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel
piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani
provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
c) all'interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali iscritte
nell'elenco ufficiale delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ad esclusione dei
territori ricompresi all'interno delle zone "D" dei parchi regionali
istituiti ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000);
d) sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
e) su ogni altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica a vincolo di inedificabilita' assoluta, in
forza della legislazione vigente ovvero destinata ad opere e spazi
pubblici ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale
pubblica, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per
favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica
e popolare);
f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato,
perimetrate ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure
urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito
in legge, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998,
n. 267;
g) negli abitati da trasferire e da consolidare, ferma restando la
possibilita' di attuare gli interventi ammessi dalle relative
perimetrazioni;
h) nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di cui all'articolo A-3-bis della legge regionale n. 20 del
2000, qualora gli edifici stessi risultino non compatibili con i
criteri di sicurezza definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001.
3. I Comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere
l'applicabilita' delle norme di cui agli articoli 53 e 54, in
relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per
ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e
culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alle
possibilita' di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione
alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro
grado di saturazione edilizia.
4. I Comuni, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal 31
dicembre 2010, verificano gli ampliamenti volumetrici richiesti ai
sensi delle disposizioni di cui al presente Titolo allo scopo di
integrare i dati del quadro conoscitivo della propria pianificazione
urbanistica e valutano eventuali esigenze di integrazione delle
dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che risultino
necessari.
5. Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non
sono ammessi nelle unita' immobiliari oggetto di interventi edilizi
abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro
il 31 marzo 2009, nonche' nelle unita' immobiliari, totalmente o
parzialmente abusive soggette a ordine di demolizione emanato entro la
stessa data. Le superfici utili lorde realizzate abusivamente per le
quali sia stata applicata e versata alla data del 31 marzo 2009 la
sanzione pecuniaria sono decurtate dall'ampliamento ammissibile.
6. La realizzazione degli interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione  e' subordinata all'interno dei centri abitati
all'esistenza delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti, rapportate al carico insediativo esistente, e al
rispetto dei limiti inderogabili di cui al decreto interministeriale 2
aprile 1968, n. 1444, e all'esistenza o al reperimento di spazi per
parcheggi pertinenziali, secondo la normativa vigente.
7. Ferma restando l'ammissibilita' degli interventi secondo quanto
previsto dal presente Titolo, trovano applicazione le specifiche
disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica relative alle caratteristiche formali, tipologiche e
costruttive degli interventi, in quanto compatibili.
8. Gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione sono
realizzati nel rispetto del codice civile, per quanto concerne in
particolare la disciplina del condominio negli edifici e la tutela dei
diritti dei terzi, nonche' delle disposizioni legislative e della
normativa tecnica aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita'
edilizia, tra cui le norme in materia di:
a) requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione;
b) sicurezza degli impianti;
c) prevenzione degli incendi e sicurezza dei cantieri;
d) distanza minima dai confini e dagli edifici, altezza massima dei
fabbricati e limiti inderogabili di densita' edilizia;
e) eliminazione delle barriere architettoniche;
f) vincoli di inedificabilita' e zone di rispetto.
9. Non e' considerato nei computi per la determinazione
dell'ampliamento ammissibile della superficie utile lorda il maggior
spessore delle murature esterne necessario per garantire
l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica
richiesti dal presente Titolo, con riferimento alla sola parte
eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25
centimetri.
10. Per garantire l'applicazione integrale dei requisiti di
prestazione energetica richiesti dal presente Titolo e' permesso, ai
sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
abrogazione della direttiva 93/76/CEE), derogare a quanto previsto
dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze
minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20
centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne,
nonche' alle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25
centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La
deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli
edifici confinanti.
11. Per gli interventi di ampliamento e demolizioni e ricostruzioni
previsti dal presente Titolo, non trovano applicazione i limiti di
densita' edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati previsti
dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e dai regolamenti
edilizi.
12. Gli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 53 e 54 non
si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dagli
strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici.
13. Con gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione
non puo' essere modificata la destinazione d'uso delle unita'
immobiliari facenti parte degli edifici interessati.
14. Ai fini del calcolo dell'ampliamento ammissibile, ai sensi degli
articoli 53 e 54, non sono considerate le superfici necessarie per
realizzare volumi tecnici per impianti tecnologici e per interventi di
adeguamento alla normativa antisismica e di riqualificazione
energetica degli edifici.
15. Il numero delle unita' immobiliari originariamente esistenti puo'
essere aumentato, per gli interventi di ampliamento e di demolizione e
ricostruzione realizzati all'interno di centri abitati, purche' le
unita' immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non
inferiore a 50 metri quadrati e siano destinate per almeno dieci anni
alla locazione a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato,
attraverso la stipula, prima dell'inizio dei relativi lavori, di
apposita convenzione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale
n. 31 del 2002.
Art. 56
Titoli abilitativi, procedimenti edilizi e sanzioni
1. Gli interventi di cui agli articoli 53 e 54 sono realizzati, anche
in assenza di piano urbanistico attuativo eventualmente previsto,
mediante denuncia di inizio attivita', da presentarsi ai sensi
dell'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 2002 entro il termine
perentorio del 31 dicembre 2010. Nella dichiarazione del progettista
abilitato di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 e' espressamente
asseverato il rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilita'
stabiliti dal presente Titolo. Lo sportello unico per l'edilizia
effettua il controllo delle opere nell'osservanza dell'articolo 11
della legge regionale n. 31 del 2002.
2. L'intervento di cui all'articolo 53 e quello di ricostruzione di
cui all'articolo 54 sono soggetti al versamento del contributo di
costruzione, riferito alle quote previste per la nuova costruzione, da
calcolare rispettivamente sulla superficie ampliata e sulla superficie
totale ricostruita. Trovano applicazione i casi di riduzione ed
esonero dal contributo di costruzione previsti dall'articolo 30 della
legge regionale n. 31 del 2002.
3. Alla conclusione dei lavori la verifica delle opere realizzate e'
attuata in conformita' al Titolo III della medesima legge regionale n.
31 del 2002. La scheda tecnica descrittiva di cui all'articolo 20
della legge regionale n. 31 del 2002 e' integrata dall'attestazione di
qualificazione energetica, che certifica l'utilizzo delle tecniche
costruttive e il rispetto degli indici di prestazione energetica di
cui all'articolo 53, comma 3 e comma 5, lettera a), e all'articolo 54,
comma 4. In mancanza di detta certificazione, il certificato di
conformita' edilizia e agibilita' di cui all'articolo 21 della
medesima legge regionale n. 31 del 2002 non puo' essere rilasciato.
4. E' fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), per gli interventi
edilizi che interessino immobili aventi valore culturale o
paesaggistico ovvero immobili sottoposti a prescrizioni di tutela
indiretta, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo.
5. Agli interventi di cui agli articoli 53 e 54 si applica quanto
previsto dal Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
(Norme per la riduzione del rischio sismico), indipendentemente dalla
data di presentazione della denuncia di inizio attivita' di cui al
comma 1.
6. In ogni caso, il progetto esecutivo riguardante le strutture dovra'
essere riferito all'intera costruzione e nel caso di interventi di
ampliamento, dovra' riportare la valutazione dell'intera struttura
post intervento, secondo le indicazioni della vigente normativa
tecnica per le costruzioni. In presenza di edifici in aggregato
edilizio il progetto dovra' tener conto delle possibili interazioni
derivanti dalla contiguita' strutturale con gli edifici adiacenti.
7. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), in caso di realizzazione degli interventi di ampliamento e
di demolizione e ricostruzione in violazione di quanto disposto dal
presente Titolo, trova applicazione quanto previsto dagli articoli 13,
14 e 15 della legge regionale n. 23 del 2004 e dal Titolo V della
legge regionale n. 19 del 2008.
TITOLO IV
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 57
Interpretazione autentica dell'articolo 41, comma 1, della legge
regionale n. 20 del 2000
1. L'articolo 41, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000 si
interpreta nel senso che, in via di prima applicazione della medesima
legge regionale, le previsioni dei vigenti piani regolatori generali
sono attuate dai Comuni fino a quando le stesse non siano state,
espressamente o implicitamente, sostituite o abrogate da quanto
stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC, ferma restando l'immediata
applicazione delle misure di salvaguardia, di cui all'articolo 12
della medesima legge regionale, a seguito dell'adozione di ciascuno
dei suddetti piani.
Art. 58
Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 9 del 1999
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999,
sono inserite, in principio, le seguenti parole: "Fatti salvi i casi
di opere approvate attraverso il procedimento unico di cui agli
articoli 36-ter e seguenti della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio),".
Art. 59
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004
1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 23 del 2004 e'
sostituito dai seguenti:
"4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria e' accompagnata
dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi
dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformita'. In
relazione alla normativa tecnica per l'edilizia, la conformita' delle
opere da sanare e' dichiarata dal professionista abilitato con
riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione
delle medesime opere.
4-bis. L'accertamento di conformita' di cui ai precedenti commi trova
applicazione per i lavori realizzati in assenza di autorizzazione
paesaggistica o in difformita' da essa, qualora sia accertata la
compatibilita' paesaggistica dell'intervento secondo quanto disposto
dall'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del
2004. Sulla richiesta del permesso o della denuncia di inizio
attivita' in sanatoria e' acquisito il parere della Commissione per la
qualita' architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per
i quali il parere e' richiesto ai sensi dell'articolo 3 della legge
regionale n. 31 del 2002.".
2. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 23 del 2004, e'
inserito il seguente:
"Art. 19-bis
Tolleranza
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura,
della superficie coperta e di ogni altro parametro o dimensione delle
singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se
contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel
titolo abilitativo.".
Art. 60
Proroga dell'efficacia del Titolo I
della L.R. n. 9 del 2008
1. Le disposizioni del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9
(Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale
strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152), continuano a trovare applicazione dal 15
giugno 2009 e fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Art. 61
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2008
1. Nell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008,
dopo le parole "strumento urbanistico" sono aggiunte le seguenti:
"sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta
sismica locale a corredo delle previsioni di piano".
2. L'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2008 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 22
Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui
all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23
(Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia ed applicazione della
normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003,
n. , convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) e'
subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista
abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti
strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle
stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime
opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al
momento della loro realizzazione.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria e'
subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le
opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al
momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal
fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il
progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge.".
Art. 62
Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2002
1. Al comma 4 dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 37 del
2002, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le stesse previsioni
trovano applicazione altresi' per tutte le opere di difesa del suolo,
anche qualora ricadenti in aree non perimetrate ai sensi della
normativa vigente.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 16-bis della legge regionale n. 37
del 2002 e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche qualora la realizzazione delle opere di cui al comma 4 non
richieda l'acquisizione coattiva delle aree o l'imposizione coattiva
di servitu'.".
Art. 63
Definizione di bosco
1. Nelle more dell'approvazione della normativa regionale ai sensi del
comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), trova applicazione la
definizione di bosco di cui al comma 6 del medesimo articolo, ai soli
fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi negli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e della
delimitazione dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico, ai
sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
n. 42 del 2004.
Art. 64
Norme transitorie
1. Per il PTR in corso di elaborazione alla data di entrata in vigore
della presente legge, la proposta di piano e' predisposta e approvata
ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 25 della legge regionale
n. 20 del 2000, come sostituito dall'articolo 26 della presente
legge.
2. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano gia' proceduto alla conclusione della conferenza di
pianificazione, la variante specifica al PRG, di cui all'articolo 41,
comma 4-bis, della legge regionale n. 20 del 2000, puo' essere
adottata ed approvata a seguito dell'adozione del PSC ed in
conformita' alle previsioni dello stesso.
3. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano gia' proceduto alla approvazione del documento preliminare del
PSC elaborano e adottano i propri strumenti di pianificazione
urbanistica secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 3, della
legge regionale n. 20 del 2000, nel testo previgente.
4. Gli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla legge regionale
n. 20 del 2000, introdotti dall'articolo 46 della presente legge, non
trovano applicazione per i PSC adottati in data antecedente
all'entrata in vigore della presente legge e per i relativi strumenti
attuativi.
5. Per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 5000 abitanti,
fino alla stipula degli accordi territoriali di cui al comma 2
dell'articolo A-6-bis dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del
2000, si applica la quota del 10%:
a) per la definizione nel PSC del fabbisogno complessivo di alloggi di
edilizia residenziale sociale, di cui al comma 1 del medesimo articolo
A-6-bis;
b) per la definizione nel POC della quota di aree da cedere al Comune
a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo A-6-ter, comma 1, lettera
a).
6. La lettera b) dell'articolo 36-ter, comma 4, della L.R. n. 20 del
2000 non trova applicazione per due anni dall'entrata in vigore del
presente provvedimento.
7. L'articolo 20, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito con modifiche dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 si applica
anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno
2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attivita' o
domanda per il rilascio del permesso di costruire, nell'osservanza di
quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 2008.
Art. 65
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
il comma 4 dell'articolo 23 e il comma 1 dell'articolo 44 della legge
regionale n. 20 del 2000.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 luglio 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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