REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2009, n. 470

Erogazione di interventi sanitari nell'ambito dell'ottavo Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, Legge 449/97 - di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 211/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 1913 del 10 dicembre 2007 inerente l'
approvazione dello schema di Protocollo d'intesa, per il periodo 2008
- 2010, per la realizzazione del Progetto "Saving Children - La
medicina al servizio della pace" con il centro Peres per la pace;
- la deliberazione n. 211 del 25 febbraio 2009 con la quale
l'Assemblea legislativa ha approvato il Documento di indirizzo
programmatico per il triennio 2009 - 2011, ai sensi dell'art. 10 della
L.R. 12/02;
- la propria deliberazione n. 206 del 25 febbraio 2008 avente ad
oggetto "Erogazione di interventi sanitari nell'ambito del settimo
Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri ex art. 32,
comma 15, Legge 449/97 - di cui alle delibere dell'Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna 79/06 e 108/07";
richiamato, in particolare, il punto 4.7 della citata deliberazione
211/09 riguardante il Programma di assistenza sanitaria a cittadini
stranieri trasferiti in Italia nell'ambito di Programmi umanitari
delle Regioni, ai sensi del comma 15, art. 32, Legge 449/97, che
prevede la possibilita' per le Regioni, d'intesa con il Ministero
della Salute, nell'ambito della quota del Fondo Sanitario nazionale ad
esse destinata, di autorizzare le Aziende Sanitarie ad erogare
prestazioni di alta specializzazione che rientrino in programmi
assistenziali approvati dalle Regioni, a favore di:
a) cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali
non esistono o non sono facilmente accessibili competenze
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie
e con i quali non sono in vigore accordi di reciprocita' relativi
all'assistenza sanitaria;
b) cittadini provenienti da Paesi la cui particolare condizione
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari, o di
altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza
sanitaria da parte del Servizio Sanitario nazionale;
considerato che, nell'ambito del settimo Programma assistenziale, di
cui alla propria deliberazione 206/08, i cittadini stranieri trattati
ammontano a circa 121 casi, riguardanti prevalentemente minori di 14
anni (92 casi). Gli interventi hanno riguardato prevalentemente
persone affette da patologie importanti: nell'ambito della chirurgia
ortopedica, delle forme tumorali, della cardiochirurgia e della
chirurgia pediatrica. I Paesi di provenienza piu' frequentemente
interessati sono stati: Albania (39 casi) Bosnia-Erzegovina (27 casi),
Zimbabwe (9 casi), Kossovo (8 casi), Eritrea (7 casi), Etiopia (6
casi) Marocco (5 casi),  popolo Saharawi, Senegal e Ucraina (4 casi
cadauno). Nell'ambito del Progetto "Saving children" i minori
palestinesi curati presso ospedali israeliani, ammontano a n. 2477;
valutati i risultati conseguiti dal settimo Programma assistenziale,
si ritiene necessario garantire continuita' a tale tipologia di
interventi sanitari con l'ottavo Programma assistenziale, per l'anno
2009, nonche' alla realizzazione del Progetto "Saving Children - La
medicina al servizio della pace" con il centro Peres per la pace per
il periodo 2008 - 2010 ai sensi della soprarichiamata deliberazione
1913/07;
ritenuto che l'ottavo Programma assistenziale debba:
a) sostenere i sistemi sanitari dei Paesi individuati come aree
prioritarie, attraverso le seguenti azioni:
- sviluppo di interventi nei Paesi d'origine;
- intervento strutturale e con aiuti materiali, anche attraverso
l'invio e l'impiego nelle strutture ospedaliere dei Paesi terzi, di
materiali ed attrezzature medico-chirurgiche dismesse, che si rendono
disponibili presso le Aziende Sanitarie regionali e l' Istituto
Ortopedico Rizzoli, nell'ambito delle iniziative di cooperazione
internazionale;
- scambio di esperienze professionali mediante azioni di formazione e
addestramento del personale dei Paesi interessati, sia in loco che
presso le Aziende Sanitarie e l' Istituto Ortopedico Rizzoli della
Regione Emilia-Romagna;
b) promuovere la concertazione, per tale ambito specifico, con i
Ministeri competenti e con le altre Regioni, per definire linee comuni
e coordinare sfere e campi d'intervento;
c) sviluppare azioni d'informazione e relazioni istituzionali nei
confronti dei mediatori (Ambasciate, Istituzioni, Organismi
internazionali), per un'informazione sulle scelte politiche e sui
contenuti materiali del Programma umanitario approvato dalla Regione
Emilia-Romagna;
d) continuare a garantire la realizzazione del Progetto "Saving
Children" per il 2009, di cui l'Azienda USL di Bologna rappresenta il
soggetto attuatore della Regione Emilia-Romagna quale partner del
progetto, ai sensi della propria deliberazione 1913/07;
e) specializzare le risposte delle strutture sanitarie regionali, in
ordine alle quali il Programma prevede di dare priorita' alle
prestazioni che:
- siano ricomprese in quelle di alta specialita' e prioritariamente in
favore di soggetti stranieri in eta' pediatrica;
- non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come individuati
negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna,
nell'ambito delle proprie attivita' di cooperazione internazionale e,
comunque, rientranti nei criteri di cui all'art. 32, comma 15, Legge
449/97 sopramenzionati per l'accesso al Fondo sanitario regionale;
- non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in
essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei
Paesi stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di
assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti
finanziati;
- siano riferite a soggetti stranieri provenienti dalle aree definite
prioritarie, di cui alla delibera dell'Assemblea legislativa 211/09:
Argentina, Albania, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cuba, Eritrea,
Etiopia, Kossovo, Libano, Marocco, Moldavia, Montenegro, Mozambico,
Senegal, Serbia, Territori dell'Autonomia Palestinese, nonche' al
popolo Saharawi proveniente dai campi profughi algerini. Per le
tipologie di intervento di cui al Progetto regionale Chernobyl si
tiene conto delle richieste provenienti dalla Repubblica di
Bielorussia e dalle aree ucraine contaminate dall'incidente nucleare
di Chernobyl.
Si tiene, inoltre, conto delle richieste provenienti da organizzazioni
non lucrative del territorio regionale, per minori provenienti
dall'Africa sub-sahariana, con riferimento a Zambia e Zimbabwe,
considerata la speranza di vita e il basso livello di assistenza
sanitaria garantita in detti Paesi.
Nell'ambito degli interventi a favore di popolazioni di cui all'art. 7
della L.R. 12/02, si realizza a favore delle popolazioni quanto
determinato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome;
f) garantire che l'accesso degli utenti alle prestazioni avvenga
secondo le seguenti modalita':
- all'interno delle strutture pubbliche del sistema sanitario
regionale, in rapporto alla tipologia di domanda verso la quale si
vuole privilegiare l'intervento;
- per assicurare la continuita' terapeutica nelle strutture sanitarie
regionali che hanno attivato la presa in carico;
- tramite istituzioni, organismi operanti a livello internazionale,
nazionale o locale di provata affidabilita', o di strutture sanitarie
pubbliche del Paese terzo d'intesa con la sede diplomatica o consolare
dello Stato italiano ivi presente, e/o associazioni a scopo non
lucrativo operanti nell'ambito del territorio della regione
Emilia-Romagna;
- ogni segnalazione dovra' essere corredata da:
• una relazione clinica sulle condizioni del paziente predisposta da
una struttura ospedaliera pubblica del sistema sanitario regionale o
del Paese di provenienza;
• una dichiarazione da parte delle associazioni di volontariato
operanti nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna, per
quanto riguarda l'attivazione di servizi di supporto all'assistenza
sanitaria, in particolare: il trasferimento in Italia,
l'organizzazione del soggiorno del familiare o dell'accompagnatore dei
minori assistiti e degli stessi ed il rientro nel Paese d'origine;
considerato che il Programma assistenziale a favore di cittadini
stranieri, di cui alla Legge 449/97, ha una valenza intersettoriale,
in quanto coinvolge la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali
e la Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata,
intese. Relazioni europee e internazionale, che tramite le proprie
strutture operative, avvalendosi di un gruppo di lavoro
interdirezionale, che sara' costituito con successivo atto formale del
Dirigente competente per materia, assicurano le seguenti funzioni:
- verificare che le prestazioni sanitarie da erogare rispondano ai
seguenti criteri generali:
a) siano ricomprese in quelle di alta specialita';
b) non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come individuati
negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna;
c) non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in
essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei
Paesi stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di
assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o comunque altrimenti
finanziati;
- regolare l'accesso degli utenti alle prestazioni, tramite
l'intervento di Istituzioni, Organismi operanti a livello
internazionale, nazionale o locale di provata affidabilita' o di
strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo, d'intesa con la sede
diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi presente, e/o
associazioni a scopo non lucrativo operanti nell'ambito del territorio
della regione Emilia-Romagna;
- verificare la presenza della dichiarazione da parte del richiedente
l'intervento sanitario dell'assunzione di responsabilita' per
l'attivazione dei servizi di supporto all'assistenza sanitaria per
quanto riguarda in particolare il trasferimento in Italia,
l'organizzazione del soggiorno del familiare o dell'accompagnatore dei
minori assistiti e degli stessi ed il rientro nei Paesi d'origine, da
parte di organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del
territorio della regione Emilia-Romagna;
- monitorare l'andamento delle richieste di intervento e predisporre
gli elementi utili alla descrizione dell'attivita' svolta dalle
Aziende Sanitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
considerato, inoltre, di non includere nel Programma assistenziale le
casistiche relative a:
- trapianti di organi, per la complessita' e la durata nel tempo del
percorso assistenziale, nonche' le modalita' di eventuale attesa del
paziente per l'organo e del periodo, piuttosto lungo, di follow up
post-trapianto;
- disturbi neurologici/comportamentali che non possano trovare
soluzione in un unico accesso, per i quali si rende necessaria una
presa in carico multiprofessionale/interdisciplinare e che richiedono
ripetute valutazioni, nel tempo, della loro evolutivita';
tenuto conto, inoltre, che le Aziende Sanitarie e l'Istituto
Ortopedico Rizzoli della Regione Emilia-Romagna debbano contribuire,
in modo sinergico, al conseguimento degli obiettivi previsti in questo
Programma, anche attraverso l'impiego di risorse economiche proprie,
per gli interventi a favore di cittadini stranieri di cui sopra, nella
misura del 30% delle spese sostenute;
ritenuto che il Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale,
Pianificazione e sviluppo dei servizi sanitari, al termine della
realizzazione del Programma assistenziale, predisponga una esaustiva
relazione per la Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute Giovanni
Bissoni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di approvare l'ottavo Programma assistenziale a favore di cittadini
stranieri trasferiti in Italia, ai sensi dell'art. 32 della Legge
449/97, per prestazioni di alta specialita' a favore di cittadini
stranieri, per l'anno 2009, all'interno delle piu' generali politiche
di cooperazione internazionale, di cui al Documento di indirizzo
programmatico per il triennio 2009-2011, approvato dall'Assemblea
legislativa regionale con deliberazione 211/09;
2) di prevedere un finanziamento complessivo di Euro 1.550.000,00 in
corrispondenza:
- di prestazioni di alta specialita' a favore di cittadini stranieri,
per l'anno 2009;
- della realizzazione del Progetto "Saving Children" per il 2009, di
cui l'Azienda USL di Bologna rappresenta il soggetto attuatore della
Regione Emilia-Romagna quale partner del progetto, ai sensi della
propria deliberazione 1913/07, per una somma massima di Euro
400.000,00;
di tale fabbisogno finanziario si terra' conto in sede di
predisposizione del quadro complessivo delle risorse destinate al
Servizio Sanitario regionale 2009, nell'ambito del provvedimento che
stabilisce le linee di programmazione e finanziamento delle Aziende
sanitarie regionali per l'anno 2009;
3) di stabilire, per l'erogazione delle prestazioni di alta
specialita' a favore di cittadini stranieri, per l'anno 2009, che le
Aziende Sanitarie e l'Istituto Ortopedico Rizzoli della Regione
Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento
degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso
l'impiego di risorse economiche proprie, nella misura del 30% delle
spese sostenute;
4) di dare atto che all'impegno e alla liquidazione della spesa a
favore delle Aziende sanitarie interessate e dell' Istituto Ortopedico
Rizzoli provvedera' il Dirigente competente per materia, a valere sul
pertinente capitolo di bilancio e nell'ambito delle risorse
programmate con il provvedimento di cui al punto 2 che precede, con
successivo atto, sulla base delle rendicontazioni delle spese
sostenute per singolo caso fatte pervenire dalle Aziende medesime e
dall'Istituto Ortopedico Rizzoli;
5) di dare atto, inoltre, che all'impegno e alla liquidazione a favore
dell'Azienda USL di Bologna, per la realizzazione del Progetto "Saving
Children" per l'anno 2009 (somma massima di Euro 400.000,00), si
procedera' con successivo provvedimento del Dirigente competente per
materia, con le seguenti modalita':
- 70% della somma assegnata, sulla base della comunicazione di
prosecuzione dell'attivita';
- 30% della somma assegnata a seguito di presentazione della relazione
sull'attivita' svolta e del rendiconto delle spese effettivamente
sostenute;
6) di stabilire che, al termine della realizzazione del Programma
assistenziale, l'Assessore alle Politiche per la salute relazioni alla
Giunta regionale in merito ai risultati ottenuti.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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