REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25 febbraio 2009, n. 209

L.R. n. 24/01 e D.L. n. 159/07. Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato "Nessun alloggio pubblico sfitto". (Proposta della Giunta regionale in data 2 febbraio 2009, n. 106)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 106 del 2
febbraio 2009, recante in oggetto "L.R. 24/01 e D.L. 159/07.
Programmazione dei fondi per la realizzazione del programma di
manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica denominato
'Nessun alloggio pubblico sfitto'. Proposta all'Assemblea
legislativa";
preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente
"Territorio Ambiente Mobilita'" con nota prot. n. 4780 in data 19
febbraio 2009;
richiamata la legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 recante
"Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e
successive modificazioni;
visto:
- il comma 1 dell'articolo 1 della Legge 8 febbraio 2007, n. 9, il
quale prevede: "Al fine di contenere il disagio abitativo e di
favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie
sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei
comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con
popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 del 13 novembre 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono
sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di
abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo
complessivo familiare inferiore a 27.000 Euro, che siano o abbiano nel
proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati
terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per
cento, purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al
nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si
applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel
proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico";
- l'articolo 21 del DL 1 ottobre 2007, n. 159, recante "Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita'
sociale" convertito con modifiche con Legge 29 novembre 2007, n. 222,
il quale in particolare stabilisce:
al comma 1, di destinare la somma di 550 milioni di Euro per la
realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale
pubblica da realizzare nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1,
della Legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio
da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare
l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono
utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai Comuni e
finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale
di alloggi di proprieta' degli ex IACP o dei Comuni, non assegnati,
nonche' all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale
costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti
sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 1 della citata Legge n. 9 del 2007 e diretto a
soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle
coppie a basso reddito, individuato dalle Regioni o province autonome,
sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente
realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei
piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in
relazione alle priorita' definite nel tavolo di concertazione generale
sulle politiche abitative;
al comma 3, che: "con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili,
sulla base degli elenchi di cui al comma 1, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del DLgs 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni.
Col medesimo decreto sono definite le modalita' di erogazione dei
relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai
comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere
trasferiti in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa
attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La
ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione
territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati
finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma
1, secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le
province autonome";
al comma 4, che: "l'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e'
destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio
nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al
fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione
delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di
edilizia residenziale con finalita' sociali, nonche' al fine di
monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di
proprieta' degli ex IACP o dei Comuni";
visti altresi':
- il comma 2 dell'art. 41 della L.R. 24/01 che prevede: "I Comuni, le
Province e gli altri enti pubblici possono avvalersi dell'attivita'
delle ACER di cui al comma 1 anche attraverso la stipula di una
apposita convenzione, che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le
modalita' di erogazione degli stessi ed i proventi derivanti
dall'attivita' . . .";
- il comma 2-bis dell'art. 41 della L.R. 24/01 che prevede: "I Comuni
attraverso la convenzione di cui al comma 2, possono altresi'
avvalersi delle ACER per lo svolgimento dei compiti amministrativi
inerenti alla gestione degli alloggi di erp, nonche' per la
predisposizione ed attuazione di programmi di intervento per le
politiche abitative con la possibilita' di incassare direttamente i
contributi concessi, sulla base di quanto stabilito nel programma
regionale di cui all'articolo 8";
considerato che:
- per effetto dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 21 del DL
159/07, le risorse di cui al comma 1 dello stesso articolo destinate
al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica sono
state quantificate in Euro 543.955.500,00;
- a seguito della raggiunta intesa di cui al comma 3 dell'articolo 21
del DL 159/07, si e' proceduto alla ripartizione di questa ultima
somma tra le Regioni e le Province autonome applicando i coefficienti
previsti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 17 marzo 2003, e che pertanto alla Regione Emilia-Romagna sono
stati attribuiti 32.296.813,86 Euro, pari al 5,93740% delle risorse
totalmente disponibili;
considerato inoltre che:
- ai fini dell'impiego delle risorse ad essa assegnate la Regione
Emilia-Romagna in accordo con gli enti locali ha stabilito di
realizzare un programma di edilizia residenziale pubblica denominato
"Nessun alloggio pubblico sfitto" la cui finalita' rientra tra quelle
prioritariamente individuate dal comma 1 dell'articolo 21 del DL
159/07, essendo gli interventi con esso realizzabili destinati al
recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli
ex IACP (ora ACER) o dei Comuni, non assegnati;
- il programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" comprende tutti gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti che non possono
essere assegnati ai soggetti che hanno concorso ai bandi di
assegnazione promossi dai Comuni poiche' gli enti proprietari degli
stessi non dispongono delle risorse necessarie per realizzare gli
interventi di ripristino indispensabili;
- il programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" comprende, oltre agli
alloggi localizzati nei Comuni aventi le caratteristiche di cui
all'articolo 1 della Legge 9/07, anche quelli localizzati in tutti i
restanti comuni della regione;
- il censimento degli alloggi da includere nel programma "Nessun
alloggio pubblico sfitto", svolto presso i Comuni nel mese di ottobre
2007 attraverso le Aziende Casa dell'Emilia-Romagna (ACER) delle
singole Province e i Tavoli provinciali di concertazione ex art. 5,
L.R. 24/01, ha quantificato in 1.832 il numero di alloggi pubblici
sfitti e in Euro 44.078.761,00 l'ammontare delle risorse necessarie al
loro ripristino, come risulta dall'allegato A, parte integrante di
questo atto, contenente il dettaglio della localizzazione per Comune
degli alloggi e delle risorse necessarie al loro ripristino e la cui
aggregazione per Province e' riportata nella seguente Tabella 1):
Tabella 1)
	Provincia	N. alloggi 	Costo degli interventi
oggetto del programma
	Valore	Percentuale
Piacenza	174	6.168.855,50	13,9951
Parma	124	2.528.255,12	5,7358
Reggio Emilia	300	6.720.000,00	15,2454
Modena	245	6.873.000,00	15,5925
Bologna	581	11.829.000,40	26,8361
Ferrara	203	5.482.249,98	12,4374
Ravenna	83	1.008.000,00	2,2868
Forli'-Cesena	105	2.589.400,00	5,8745
Rimini	17	880.000,00	1,9964
Totale	1.832	44.078.761,00	100
- del totale degli alloggi censiti 1.309, per un costo degli
interventi necessari al loro ripristino pari a 32.296.813,86, sono
localizzati nei comuni di cui al comma 1, articolo 1 della Legge 9/07
e 523, per un costo degli interventi di Euro 11.781.947,14 nei
restanti comuni della regione;
visto il DM 28 dicembre 2007 del Ministro delle Infrastrutture,
emanato di concerto con il Ministro della Solidarieta' sociale,
pubblicato nella G.U. n. 14 del 17/1/2008, che ripartisce le risorse
di cui all'art. 21, comma 1, del DL 159/07 e attribuisce agli
interventi da realizzare nel territorio della regione Emilia-Romagna
la somma di 32.296.813,86 Euro, contenente anche la ripartizione delle
risorse da erogare, cosi' come indicato all'art. 3, alle ACER
territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi
localizzati nei singoli Comuni;
preso atto che:
- con l'entrata in vigore dell'art. 11, "Piano Casa", comma 12, del DL
25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto
2008, n. 133, lo Stato tra l'altro ha destinato le risorse di cui
all'art. 21 del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni nella Legge 29 novembre 2007, n. 222, alla realizzazione
di altri interventi compresi nel Piano nazionale di edilizia
abitativa, facendo in tal modo venir meno la possibilita' diretta del
finanziamento statale al programma "Nessun alloggio pubblico sfitto";
- la suddetta decisione del Governo e' contestata dalle Regioni che
rivendicano l'erogazione dei fondi assegnati con il citato DL 159/07;
dato atto che la realizzazione degli interventi di recupero di tutti
gli alloggi compresi nel programma "Nessun alloggio pubblico sfitto"
costituisce un obiettivo di grande rilevanza sociale poiche' permette
di accrescere consistentemente, in tempi brevi e con onere finanziario
relativamente contenuto, l'offerta di alloggi di edilizia residenziale
pubblica con i quali contribuire a fronteggiare la crescente area del
disagio e dell'emergenza abitativa;
valutato opportuno in ragione delle motivazioni sopra indicate e delle
scelte strategiche operate a livello di bilancio per dare una concreta
risposta ai bisogni sociali:
- che la Regione concorra con proprie e specifiche risorse alla
realizzazione del programma, anche in una logica di intervento
finanziario adottato in via di anticipazione delle risorse statali che
dovrebbero essere allocate sul territorio regionale;
- assegnare, in analogia con le disposizioni e prescrizioni indicate a
livello ministeriale, direttamente alle ACER territorialmente
competenti, come riportato nella successiva Tabella 2), le risorse
necessarie per la realizzazione del programma "Nessun alloggio
pubblico sfitto" ai sensi dei citati commi 2 e 2-bis dell'art. 41
della L.R. 24/01 relativamente agli alloggi per i quali sussiste gia'
un rapporto di convenzione o di concessione della gestione degli
stessi tra il Comune proprietario e l'ACER o, nel caso di
insussistenza di tale rapporto, per i quali il Comune deleghi all'ACER
la realizzazione degli interventi necessari all'attuazione del
programma oggetto di questo atto;
- demandare, ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, da
emanare al momento dell'attribuzione delle risorse statali, la
specifica quantificazione e modalita' di recupero delle somme
attribuite con il presente atto dalla Regione alle ACER, qualora le
stesse risultassero eccedenti i fabbisogni effettivamente quantificati
e calcolati per le singole ACER;
considerato sotto il profilo finanziario che:
- con la L.R. 19 dicembre 2008, n. 23, e' stato istituito nel bilancio
regionale il Capitolo di spesa 32015, "Contributi in conto capitale
per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da
realizzarsi con le modalita' previste ai commi 2 e 2bis dell'art. 41
della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n.
24; artt. 60, 61 comma 2 e 63, DLgs 31 marzo 1998, n. 112) - Mezzi
statali" di cui all'UPB 1.4.1.3.12675, dotato di 35.000.000,00 di
Euro;
- la ripartizione di tali risorse fra le singole ACER, effettuata
sulla base delle percentuali di cui alla Tabella 1), risulta essere
quella riportata nella seguente Tabella 2):
Tabella 2)
	Provincia	Costo degli interventi
	Valore	Percentuale
Piacenza	4.898.285,00	13,9951
Parma	2.007.530,00	5,7358
Reggio Emilia	5.335.890,00	15,2454
Modena	5.457.375,00	15,5925
Bologna	9.392.635,00	26,8361
Ferrara	4.353.090,00	12,4374
Ravenna	800.380,00	2,2868
Forli'-Cesena	2.056.075,00	5,8745
Rimini	698.740,00	1,9964
Totale	35.000.000,00	100
ritenuto inoltre:
- di stabilire che eventuali ulteriori risorse finanziarie resesi
disponibili possano essere destinate al completamento del programma in
oggetto e ripartite sulla base della quota percentuale con cui ogni
territorio provinciale concorre alla determinazione del costo
complessivo del programma, cosi' come indicato nella Tabella 1) piu'
sopra riportata;
- di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale
la definizione delle procedure amministrativo-contabili per la
realizzazione del programma "Nessun alloggio pubblico sfitto";
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) di approvare, sulla base di quanto riportato in premessa, il
programma "Nessun alloggio pubblico sfitto" avente ad oggetto n. 1.832
alloggi pubblici sfitti ed un  onere finanziario complessivo
necessario per il loro ripristino quantificato di 44.078.761,00 Euro,
cosi' come risulta dettagliatamente indicato dall'Allegato A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di stabilire che sulla base del dettaglio della localizzazione per
Comune degli alloggi e delle risorse necessarie al loro ripristino
dettagliatamente indicate nell'allegato A l'aggregazione finanziaria
per Provincia risulta riportata nella Tabella n. 1) delle premesse al
presente atto;
c) di stabilire altresi' per le ragioni partitamente indicate in
premessa che la Regione partecipi finanziariamente con l'impiego di
risorse proprie anche in una logica di intervento economico adottato
in via di anticipazione delle risorse statali da attribuire alle ACER
territorialmente competenti ai sensi del DM 28/12/2007 emanato dal
Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della
Solidarieta' sociale;
d) di assegnare, in analogia con le disposizioni e prescrizioni
indicate a livello ministeriale direttamente alle ACER
territorialmente competenti la somma complessiva di 35.000.000,00 di
Euro quali risorse necessarie per la realizzazione del programma
"Nessun alloggio pubblico sfitto" ai sensi dei citati commi 2 e 2-bis
dell'art. 41 della L.R. 24/01 relativamente agli alloggi per i quali
sussiste gia' un rapporto di convenzione o di concessione della
gestione degli stessi tra il Comune  proprietario e l'ACER o, nel caso
di insussistenza di tale rapporto, per i quali il Comune deleghi
all'ACER la realizzazione degli interventi necessari all'attuazione
del programma oggetto di questo atto, secondo il riparto sotto
specificato:
	Provincia	Costo degli interventi
	Valore	Percentuale
Piacenza	4.898.285,00	13,9951
Parma	2.007.530,00	5,7358
Reggio Emilia	5.335.890,00	15,2454
Modena	5.457.375,00	15,5925
Bologna	9.392.635,00	26,8361
Ferrara	4.353.090,00	12,4374
Ravenna	800.380,00	2,2868
Forli'-Cesena	2.056.075,00	5,8745
Rimini	698.740,00	1,9964
Totale	35.000.000,00	100
e) di dare atto che le risorse attualmente disponibili per la
realizzazione del programma regionale di edilizia pubblica denominato
"Nessun alloggio pubblico sfitto" ammontanti a 35.000.000,00 di Euro
risultano allocati sul Capitolo 32015 "Contributi in conto capitale
per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica da
realizzarsi con le modalita' previste ai commi 2 e 2-bis dell'art. 41
della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (artt. 8 e 11, L.R. 8 agosto 2001, n.
24; artt. 60 e 61, comma 2 e 63, DLgs 31 marzo 1998, n. 112) - Mezzi
statali" di cui all'UPB 1.4.1.3.12675 del Bilancio regionale di
previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta la necessaria
disponibilita';
f) di demandare, ad un successivo provvedimento della Giunta
regionale, da emanare al momento dell'attribuzione delle risorse
statali la specifica quantificazione e l'indicazione delle modalita'
di recupero delle somme attribuite con il presente provvedimento dalla
Regione, qualora le stesse risultassero eccedenti i fabbisogni
complessivi effettivamente quantificati e calcolati per le singole
ACER;
g) di stabilire che eventuali ulteriori risorse finanziarie resesi
disponibili possono essere destinate al completamento del programma in
oggetto, risorse che saranno ripartite sulla base della quota
percentuale con cui ogni territorio provinciale concorre alla
determinazione del costo complessivo del programma cosi' come indicato
nella Tabella 1) indicata in premessa;
h) di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale
la definizione delle procedure amministrativo-contabili per la
realizzazione del programma "Nessun alloggio pubblico sfitto";
i) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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