REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 47

Parere in merito alla pronuncia di compatibilita' ambientale inerente la concessione di coltivazione idrocarburi "Mezzocolle" (DLgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 36)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di esprimere, dell'art. 36 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modifiche ed integrazioni, il parere che la concessione di
coltivazione idrocarburi "Mezzocolle", sia ambientalmente compatibile
subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
attivita' di sviluppo
1) gli impianti in progetto dovranno essere recepiti nello strumento
urbanistico del Comune di Imola mediante approvazione, secondo le
modalita' previste dalle leggi vigenti, di una variante specifica; al
fine dell'approvazione di detta variante, in sede di conferimento
della concessione di coltivazione e contestuale approvazione del
progetto da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico,
dovra' essere prodotta la documentazione di seguito dettagliata:
a) Tavola 1A, 2A, e 3 di PRG vigente;
b) Tavole di PRG variato:
• individuazione alla Tavola 1A e 2A di PRG della zona destinata alla
estrazione (area pozzo) con destinazione:
- Tavola 1A - "zona urbana a organizzazione morfologica specialistica
a impianto singolare per grandi attrezzature tecnologiche Fb";
- Tavola 2A - attrezzature urbane e territoriali con specifica
destinazione ad "attrezzature tecnologiche";
• individuazione alla Tavola 3 di PRG del tracciato del metanodotto
con relativa fascia di rispetto;
c) relazione tecnica di variante;
2) considerato che e' in corso di elaborazione il Piano strutturale
comunale (PSC) del Circondario Imolese, in sede di autorizzazione del
progetto da parte del competente Ministero dello Sviluppo Economico,
dovra' essere verificata, qualora adottato, anche la compatibilita'
urbanistica con il suddetto PSC;
3) al fine di assicurare la congruita' del progetto con le previsioni
del PTCP della Provincia di Bologna, per la realizzazione del
metanodotto nelle "Aree dei terrazzi e dei conoidi ad alta o elevata
vulnerabilita' dell'acquifero" dovranno essere adottate le modalita'
operative piu' idonee per evitare inquinamento della falda;
4) al fine del rilascio, da parte del Comune di Imola,
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 159 del DLgs 22 gennaio 2004,
n. 42 per le opere ricadenti nella fascia di m. 150 dal Rio
Ponticelli, tutelata ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto
legislativo, in sede di autorizzazione del progetto dovra' essere
presentata la documentazione dettagliata nel DPCM 12 dicembre 2005;
5) in merito all'attraversamento della SP 610 Selice Montanara da
parte del metanodotto in previsione dovra' essere richiesto nulla osta
ai sensi degli articoli 26 e 27 del Codice della Strada, al Settore
Viabilita' della Provincia di Bologna; analogamente per gli accessi e
le due aree temporanee di cantiere per l'effettuazione della TOC,
dovranno essere richieste le autorizzazioni adeguate e a fine lavori
dovra' essere garantito il totale ripristino ante operam dei luoghi
interessati;
6) l'attraversamento delle strade comunali Contavalle, Canale, Pila
Cipolla e Gentilina da parte del metanodotto in previsione dovra'
essere realizzato mediante scavo a cielo aperto, mentre
l'attraversamento della Via Sbago dovra' essere realizzato in
sotterraneo con la tecnica dello spingi tubo; a garanzia dei
ripristini che la Societa' proponente e' tenuta ad effettuare dovra'
essere prestata apposita fidejussione nella misura indicata dal
competente ufficio del Comune di Imola; gli attraversamenti dovranno
essere realizzati evitando il danneggiamento di strutture (edifici,
strade ecc.) ed infrastrutture (reti di acquedotto e fognature,
elettrodotti, metanodotti ecc.) esistenti;
7) per quanto attiene la gestione delle acque in area pozzo, si
ricorda la necessita' di rispettare quanto previsto nella delibera di
Giunta regionale n. 286 del 14 febbraio 2006 "Direttiva concernente
indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio
da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)" e correlate
linee guida attuative, approvate con delibera di Giunta regionale n.
1860 del 18 dicembre 2006; con riferimento allo scarico nel Rio
Montrone, per cui risulta vigente l'autorizzazione provinciale P.G.
0080135/2006, come precisato nell'autorizzazione stessa, dovra' essere
data comunicazione della variazione di attivita';
8) con riferimento all'inquinamento acustico atteso:
- per la fase di cantiere, qualora subentrino variazioni dei
macchinari utilizzati od altro, dovranno essere aggiornate le
valutazioni effettuate ed eventualmente richiesta, agli uffici
competenti del Comune di Imola, l'autorizzazione in deroga ai limiti
vigenti in materia di acustica, ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n.
15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale
n. 45 del 21 gennaio 2002;
- in sede di conferimento della concessione di coltivazione e
contestuale approvazione del progetto da parte del competente
Ministero dello Sviluppo Economico, dovra' essere prodotta una
valutazione di impatto acustico, a firma di tecnico competente in
acustica ambientale, inerente la fase di esercizio e che tenga conto
dell'inquinamento acustico atteso anche nel periodo notturno; la
documentazione dovra' essere redatta secondo le modalita' di cui alla
delibera regionale n. 673 dell'1 aprile 2004; in assenza della
classificazione acustica comunale (e' in fase di adozione da parte del
Comune di Imola il piano di zonizzazione acustica), l'individuazione
delle classi acustiche di riferimento per effettuare la valutazione,
dovra' essere desunta dai criteri stabiliti dalla delibera di Giunta
regionale n. 2053 del 9 ottobre 2001;
- in fase d'esercizio dovra' essere avviata una campagna di
monitoraggio strumentale sui livelli di impatto acustico relativi ai
ricettori sensibili individuati; tale campagna, effettuata con
modalita' concordate con ARPA territorialmente competente, dovra'
verificare la veridicita' delle ipotesi assunte al fine di adottare
eventuali provvedimenti correttivi per il rispetto delle normative
vigenti;
9) al fine di limitare l'intrusione visiva degli impianti in progetto
nell'area pozzo, la societa' proponente dovra' provvedere all'impianto
di una fascia arborea ed arbustiva lungo il perimetro della
recinzione; la fascia dovra' avere uno spessore di almeno 3/5 metri,
con densita' minima di una pianta/mq; dovranno essere utilizzate
specie autoctone tipiche delle formazioni vegetali seminaturali
presenti nelle aree circostanti (per es. Spartium junceum, Quercus
pubescens); la societa' proponente dovra' garantire la manutenzione
degli impianti, comprensiva dell'eventuale necessario reimpianto delle
fallanze, per almeno tre anni dalla messa a dimora;
10) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee, da
effettuarsi nel rispetto del piano presentato in risposta alla
richiesta di integrazioni, dovranno essere trasmessi tempestivamente
dalla societa' proponente ad ARPA competente territorialmente ed al
Servizio Geologico Sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna;
ad ARPA territorialmente competente dovranno essere comunicate, con
congruo anticipo, le date di campionamento delle acque dei pozzi al
fine di rendere possibili controlli e verifiche;
11) per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi e
dalla movimentazione dei mezzi si reputa necessario:
- per l'eventuale impianto di betonaggio ed altri impianti fissi,
prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza
degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e
la lavorazione;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura
dei cassoni con teloni o l'uso di mezzi appositamente attrezzati;
- prevedere l'umidificazione dei depositi temporanei di inerti e delle
vie di transito da e per il cantiere;
attivita' di ricerca
12) con riferimento alle indagini geofisiche in progetto:
- dovra' essere prodotta a Comuni e Province  interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e
l'ubicazione dei punti di energizzazione;
- con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente le
modalita' operative, la tempistica delle indagini sismiche e delle
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali
interessate;
- per consentire un'adeguata informazione della popolazione, dovranno
essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA territorialmente
competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo, i siti
interessati "giorno per giorno" dalle operazioni (calendario
dettagliato delle operazioni): personale delle Amministrazioni
comunali potra' presenziare alle operazioni;
- il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) dovra'
escludere, prevedendo altresi', per i punti di energizzazione,
adeguate fasce di rispetto:
a) le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche
non urbane cosi' come individuate dai piani territoriali della
Provincia e dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati e
le zone produttive considerando per questi una fascia di rispetto di
almeno m 200;
b) gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni derivanti dal PTCP della
Provincia di Bologna, in particolare:
a) negli "alvei attivi e invasi dei bacini idrici" individuate dal
PTCP, l'indagine sismica potra' essere realizzata previa
autorizzazione dell'autorita' idraulica competente;
b) nelle "zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico
della pianura" individuate dal PTCP, l'indagine sismica potra' essere
realizzata solo in periodi e con modalita' da non arrecare o da
ridurre al minimo il disturbo alle specie e agli habitat presenti;
c) nelle aree individuate come zone umide facenti parte della "Rete
ecologica di livello provinciale", evidenziate nella Tav. 1 del PTCP,
e' vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di
naturalita' e biodiversita'; eventuali interventi di parziale
modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo
svolgimento delle attivita' produttive a cui le zone umide sono
funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro
conversione e riuso per fini naturalistici, nonche' per l'attuazione
di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente
localizzabili, purche' si proceda ad adeguati interventi
compensativi;
d) qualora il rilievo sismico dovesse interessare "La rete dei siti
Natura 2000" individuata dal PTCP della Provincia di Bologna, dovra'
essere predisposta apposita relazione di incidenza e sottoposta alla
valutazione delle Autorita' competenti;
e) la realizzazione dell'indagine sismica nelle aree interessate dal
Titolo 8 - "Tutela delle risorse storiche e archeologiche" del PTCP
della Provincia di Bologna, e' subordinata al parere della
Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
- in riferimento a rumore e vibrazioni, i punti di energizzazione
dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da
ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido; qualora
necessaria dovra' essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti
di legge in materia di inquinamento acustico, ai sensi della L.R. 9
maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di
Giunta regionale n. 45 del 21 gennaio 2002;
- i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di almeno
m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
- i punti di energizzazione non potranno essere collocati nelle zone
di tutela assoluta e di rispetto di acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano;
- da parte degli operatori dovra' essere posta particolare cura
nell'individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas,
ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni
indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto
ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera,
concordando con gli enti gestori le cautele da adottare e le relative
garanzie;
- al termine dell'attivita' i pozzetti di scoppio dovranno essere
richiusi ripristinando il luogo allo stato originario dopo aver
verificato l'effettiva esplosione della carica in maniera tale da
garantire la massima sicurezza;
13) i pozzi esplorativi dovranno essere assoggettati a nuove,
specifiche, procedure di valutazione di impatto ambientale, una volta
precisati i siti di localizzazione delle postazioni e fermo restando
che i cantieri di perforazione non potranno essere ubicati nelle zone
in cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare le indagini
sismiche;
b) di trasmettere, ai sensi dell'art. 36 del DLgs 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente parere al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
c) di trasmettere per opportuna conoscenza, copia della presente
deliberazione alla proponente Eni SpA - Divisione Exploration &
Production; al Servizio Politiche energetiche della Regione
Emilia-Romagna; alla Provincia di Bologna; alla Provincia di Ravenna;
ai Comuni di Imola, Castel San Pietro, Dozza, Casalfiumanese, Borgo
Tossignano, Fontanelice e Riolo Terme; ad ARPA - Sez. prov.le di
Bologna; ad ARPA - Sez. prov.le di Ravenna; ad ARPA Ingegneria
Ambientale.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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