REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 22

Definizione modalita' di gestione dell'Albo comunale delle Botteghe storiche e dei Mercati storici. Approvazione marchi "Botteghe storiche" e "Mercati storici"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
- di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 5/08, al fine
di assicurare un esercizio coordinato in  tutto il territorio
regionale,  le seguenti modalita' per la gestione dell'Albo delle
Botteghe storiche e dei Mercati storici da parte dei Comuni.
Modalita' di gestione dell'Albo comunale
1) L'Albo comunale delle Botteghe storiche e dei Mercati storici e'
pubblico.
2) Il Comune provvede all'iscrizione all'Albo delle Botteghe storiche
e dei Mercati storici in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, a seguito di istanza formale presentata dal
titolare dell'impresa o, nel caso dei mercati, dal gestore pubblico o
privato. Alla domanda deve essere allegato l'assenso del proprietario.
Il Comune puo' definire la modulistica da utilizzare per la
presentazione della domanda, anche in formato telematico.
3) La domanda di iscrizione all'Albo deve comunque contenere le
informazioni e gli allegati indicati al p.3 del dispositivo della
deliberazione 983/08.
4) Le domande relativamente alle quali non e' comunicato provvedimento
di diniego, decorsi novanta  giorni dalla data di presentazione,  sono
da ritenersi accolte. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda, provvede a richiedere all'interessato l'integrazione
della documentazione eventualmente mancante. I termini di cui al
presente punto  sono interrotti fino al ricevimento, da parte del
Comune, della documentazione richiesta.
5) Ai fini dell'iscrizione all'Albo il Comune attua le forme di
pubblicita' ritenute piu' opportune.
Il Comune puo' fissare una scadenza annuale per la presentazione delle
domande.
6) I Comuni possono gestire l'Albo delle Botteghe storiche  e dei
Mercati storici attraverso le loro forme associate;
- di approvare i marchi di "Bottega storica" e "Mercato storico" i cui
contenuti essenziali e le specifiche tecniche sono esplicitati negli
Allegati I (Bottega storica dell'Emilia-Romagna - Manuale normativo
d'uso) e II  (Mercato storico dell'Emilia - Romagna - Manuale
normativo d'uso) al presente atto deliberativo di cui costituiscono
parte integrante;
- di disporre, ai sensi di quanto stabilito all'art. 3, comma 6  della
L.R. 5/08, quanto segue:
Le Botteghe storiche e i Mercati storici iscritti all'Albo comunale
possono avvalersi del marchio definito sulla base del modello di cui
agli allegati I e II della presente deliberazione, con le modalita' di
seguito riportate:
1) il marchio deve essere utilizzato esclusivamente secondo il
logotipo di cui agli allegati I e II, secondo la forma grafica, i
colori e i caratteri ivi descritti;
2) il marchio puo' essere  collocato nel  locale dove ha luogo
l'attivita' o al suo esterno o nell'area dove ha luogo l'attivita'
mercatale;
3) il marchio puo' essere utilizzato nelle comunicazioni aziendali e
in materiale promozionale e pubblicitario;
4) la Regione mette a disposizione dei Comuni una adeguata fornitura
di vetrofanie o locandine a scopo promozionale;
- di pubblicare, per estratto, il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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