REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2009, n. 23

NORME IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZ- ZAZIONE DEL PAESAGGIO. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20 (DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO) E NORME TRANSITORIE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19 (NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione della legge regionale n. 20 del 2000
1. Nella legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio) dopo il Titolo III, e' inserito
il seguente:
"TITOLO III-BIS
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Art. 40-bis
Principi generali per la tutela
e valorizzazione del paesaggio
1. Il presente Titolo, nell'osservanza dell'articolo 9 della
Costituzione e dei principi della Convenzione europea sul paesaggio,
ratificata con la Legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in attuazione del
decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,
n. 137), di seguito indicato quale Codice dei beni culturali e del
paesaggio, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra la primaria
esigenza della tutela del paesaggio regionale ed i processi di
pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e
differenziazione, la Regione, gli Enti locali e le altre
Amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria
competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla
gestione sostenibile del paesaggio.
3. Il paesaggio e' componente essenziale del contesto di vita della
popolazione regionale, in quanto espressione della identita' culturale
e dei valori storico-testimoniali, naturali, morfologici ed estetici
del territorio. Pertanto, le Amministrazioni pubbliche assumono la
tutela e la valorizzazione del paesaggio quale riferimento per la
definizione delle politiche a incidenza territoriale.
4. La tutela del paesaggio e' garantita dal sistema degli strumenti di
pianificazione paesaggistica, costituito dal Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale (PTPR), nonche' dai Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale (PTCP) e dai Piani Strutturali Comunali
(PSC) che diano attuazione al piano regionale, in coerenza con i
caratteri connotativi dei contesti paesaggistici locali. I PTCP
specificano, approfondiscono e integrano le previsioni del PTPR, senza
derogare alle stesse, coordinandole con gli strumenti territoriali e
di settore incidenti sul territorio.
Art. 40-ter
Compiti della Regione
e politica per il paesaggio
1. La Regione esercita le proprie funzioni di tutela, valorizzazione e
vigilanza del paesaggio sulla base di leggi e norme, operando per una
politica unitaria e condivisa.
2. La politica per il paesaggio ha l'obiettivo di migliorare la
qualita' dei paesaggi regionali tramite la salvaguardia e il
rafforzamento dei valori identitari e la gestione sostenibile del
paesaggio. In particolare, la politica per il paesaggio si sviluppa
attraverso le seguenti azioni:
a) la tutela del paesaggio, attuata dal PTPR, il quale, assieme agli
altri strumenti di pianificazione, ha il compito di governare e
indirizzare le azioni di tutela, mediante la definizione delle regole
e degli obiettivi di qualita' del paesaggio regionale;
b) la valorizzazione del paesaggio, attraverso progetti di tutela,
recupero e valorizzazione, finalizzati all'attuazione degli obiettivi
e delle politiche di miglioramento della qualita' paesaggistica
fissati dal PTPR;
c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di paesaggio, nonche' il monitoraggio, mediante l'Osservatorio
regionale per la qualita' del paesaggio, dell'attuazione della
pianificazione paesaggistica e delle trasformazioni dei paesaggi
regionali.
3. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione
delle politiche settoriali e di sviluppo che producono effetti diretti
o indiretti sul paesaggio ovvero sui singoli immobili o sulle aree
tutelate e promuove la partecipazione alle scelte relative alla tutela
e alla valorizzazione del paesaggio, anche attraverso processi
partecipativi dei cittadini e loro associazioni secondo metodologie
trasparenti, paritetiche, rappresentative e inclusive che permettano
il confronto dei punti di vista e la mediazione degli interessi.
4. Allo scopo di perseguire tale sviluppo coordinato e omogeneo delle
attivita' di tutela, valorizzazione e recupero del paesaggio,
l'Assemblea legislativa regionale adotta atti di indirizzo e
coordinamento, direttive e linee guida in materia, ai sensi
dell'articolo 16.
Art. 40-quater
Piano Territoriale Paesaggistico Regionale
1. Il PTPR, che costituisce parte tematica del Piano Territoriale
Regionale (PTR), definisce gli obiettivi e le politiche di tutela e
valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio
regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica
considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali,
culturali, naturali, morfologici ed estetici.
2. Il PTPR, in considerazione delle caratteristiche paesaggistiche,
naturali e culturali del territorio regionale, individua i sistemi, le
zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela, in quanto
costituiscono gli aspetti e i riferimenti strutturanti del territorio,
e stabilisce per ciascuno di essi la normativa d'uso per la tutela dei
caratteri distintivi. La disciplina del PTPR e' integrata dalle
specifiche prescrizioni di tutela degli immobili e delle aree di
notevole interesse pubblico.
3. Al fine di attuare la gestione coordinata e omogenea della tutela,
il PTPR definisce, inoltre, i criteri di rappresentazione,
specificazione e articolazione dei sistemi, delle zone e degli
elementi ai fini dell'elaborazione della cartografia dei PTCP e dei
PSC.
4. Il PTPR, sulla base del riconoscimento e della condivisione dei
caratteri connotativi del territorio, nonche' delle dinamiche di
sviluppo dello stesso, individua gli ambiti paesaggistici costituiti
da un insieme eterogeneo di elementi, contesti e parti di territorio
regionale unitariamente percepite, i quali costituiscono quadro di
riferimento cogente, per assicurare la coerenza delle politiche
generali e settoriali, dei programmi di sviluppo, dei progetti e delle
azioni per il governo del territorio con le caratteristiche dei
diversi paesaggi regionali.
5. Il PTPR individua per ciascun ambito obiettivi di qualita'
paesaggistica indirizzati a realizzare azioni di:
a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e
delle morfologie dei luoghi sottoposti a tutela;
b) individuazione delle linee di sviluppo sostenibile del territorio,
compatibili con i valori e i significati riconosciuti del paesaggio;
c) valorizzazione, recupero e riqualificazione degli immobili e delle
aree compromessi o degradati, diretti a reintegrare i valori
preesistenti ovvero a creare nuovi valori paesaggistici, perseguendo
il miglioramento della qualita' complessiva del territorio e il
rafforzamento delle diversita' locali, assicurando, nel contempo, il
minor consumo di territorio.
6. Il PTPR definisce i criteri per l'apposizione, la verifica e
l'aggiornamento dei vincoli paesaggistici, con l'obiettivo di
identificare il sistema dei valori identitari, rappresentativi della
diversita' paesaggistica e culturale del territorio
emiliano-romagnolo.
7. Il PTPR, sulla base dei valori paesaggistici indicati e dei livelli
di tutela definiti dalle norme nazionali e regionali e delle linee
guida previste dal comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), individua le aree
del territorio regionale non idonee alla localizzazione di specifiche
tipologie di impianti tecnologici di produzione e trasporto di energia
e le aree sottoposte a peculiari limitazioni.
8. Nelle more dell'adeguamento del PTPR di cui al comma 7, la Giunta
regionale, sentita la Commissione assembleare competente, emana un
atto di ricognizione delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico
artistico da osservare per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai
sensi dell'art. 12, comma 3, del DLgs n. 387 del 2003, al fine di
assicurare il rispetto da parte degli Enti locali delle norme
nazionali e regionali in materia.
Art. 40-quinquies
Procedimento
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al
PTPR, nonche' della verifica e adeguamento della pianificazione
paesaggistica regionale di cui all'articolo 156 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta regionale
puo' stipulare un accordo preliminare con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali, finalizzato alla individuazione dei contenuti del
piano paesaggistico da elaborare congiuntamente e alla definizione dei
tempi e delle modalita' di redazione dello stesso.
3. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo
comunica all'Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta
l'Assemblea legislativa si esprime attraverso l'approvazione di un
ordine del giorno. Successivamente, il Presidente della Regione, per
l'esame congiunto del documento preliminare, convoca una conferenza di
pianificazione ai sensi dell'articolo 14, chiamando a parteciparvi, ai
sensi dello stesso articolo 14, comma 3, le Province, le Autorita' di
bacino e gli Enti di gestione delle aree naturali protette, nonche'
gli organi periferici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Entro il termine perentorio di durata della conferenza di
pianificazione, l'Osservatorio per la qualita' del paesaggio pone in
essere le eventuali forme di consultazione e partecipazione dei
cittadini e loro associazioni stabilite dalla Giunta regionale con
l'atto di approvazione del documento preliminare e predispone la
sintesi dei pareri, delle proposte e delle osservazioni avanzate.
4. A seguito della conclusione della fase della conferenza di
pianificazione, l'Assemblea legislativa adotta il piano, previo parere
del Consiglio delle Autonomie locali. Copia del piano adottato e'
trasmesso agli Enti indicati al comma 3.
5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi dell'Assemblea
legislativa e delle Province per sessanta giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta
adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il
piano e' depositato e dei termini entro i quali chiunque puo'
prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono
formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano
adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. In sede di elaborazione delle varianti al PTPR e dell'adeguamento
dello stesso ai sensi dell'articolo 156 del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, la Giunta stipula l'accordo di cui all'articolo 135,
comma 1, terzo periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
per la condivisione dei contenuti riferiti ai beni paesaggistici e per
la definizione del termine di approvazione dell'adeguamento stesso.
8. L'Assemblea legislativa, entro la scadenza del termine di cui al
comma 7, decide sulle osservazioni e approva il piano. Ai fini della
predisposizione della proposta di atto deliberativo, la Giunta
regionale acquisisce la valutazione ambientale dell'autorita'
individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale
13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di
valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
9. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni
di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione regionale.
10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso
dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del
comma 9.
Art. 40-sexies
Coordinamento della pianificazione paesaggistica
con gli altri strumenti di pianificazione
1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice dei beni culturali
e del paesaggio, le disposizioni del PTPR non sono derogabili da parte
di piani, programmi e progetti statali, regionali e locali di sviluppo
economico, sono cogenti per gli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica e prevalgono sulle eventuali disposizioni
difformi previste dai medesimi strumenti di pianificazione e dagli
atti amministrativi attuativi posti in essere da Citta' metropolitana,
Province, Comuni e Comunita' montane. Per quanto attiene alla tutela
del paesaggio, le disposizioni del PTPR sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza
territoriale, previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti di gestione delle aree naturali protette.
2. Il PTPR prevede misure di coordinamento e di integrazione con le
politiche e programmazioni di settore, in particolare con la
programmazione per il sistema regionale delle aree protette e dei siti
della Rete Natura 2000, nonche' con gli strumenti nazionali e
regionali di sviluppo economico, incidenti sul territorio.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dal
piano regionale e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione,
conformano e adeguano i propri strumenti di pianificazione alle
previsioni, alle disposizioni e alle misure di coordinamento del PTPR,
introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni che, alla luce
delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad
assicurare la salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dallo
stesso PTPR. I limiti alla proprieta' derivanti da tali previsioni non
sono oggetto di indennizzo.
4. Le Amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la partecipazione
degli organi periferici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali alle conferenze di pianificazione relative al procedimento
di conformazione e adeguamento degli strumenti territoriali e
urbanistici alle previsioni del PTPR.
5. Le Province predispongono il documento preliminare relativo alla
variante di adeguamento del PTCP al PTPR in accordo con la Regione e
gli organi periferici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali. La medesima variante di adeguamento del PTCP contiene la
proposta di verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici
presenti sul territorio provinciale, comprensiva delle prescrizioni,
delle misure e dei criteri di gestione dei beni paesaggistici e dei
relativi interventi di valorizzazione. Dopo l'approvazione della
variante di adeguamento, le Province trasmettono la proposta di
verifica e aggiornamento dei vincoli paesaggistici alla Commissione
regionale per il paesaggio, di cui all'articolo 40-duodecies.
Art. 40-septies
Progetti regionali di tutela, recupero
e valorizzazione del paesaggio
1. I progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del
paesaggio costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione
persegue il miglioramento della qualita' territoriale e il
rafforzamento delle diversita' locali, favorendo il recupero delle
aree compromesse o degradate e la produzione di nuovi valori
paesaggistici nei contesti identitari che connotano il territorio
regionale individuati dal PTPR.
2. Costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti
regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i
territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse
pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e
seminaturali protetti, individuati ai sensi della Legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
Natura 2000), per le finalita' di cui all'articolo 40-sexies, comma
2.
3. Al fine della predisposizione dei progetti regionali di tutela,
recupero e valorizzazione del paesaggio, la Regione promuove la
conclusione con gli Enti territoriali di accordi territoriali ai sensi
dell'articolo 15, anche attraverso il confronto con le parti sociali e
i portatori di interessi diffusi. Agli accordi possono partecipare
anche gli organi periferici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali ovvero altre amministrazioni statali interessate. Gli
accordi sono volti al perseguimento delle finalita' di cui al comma
1.
4. Gli accordi territoriali stabiliscono, in particolare:
a) il contesto paesaggistico oggetto delle azioni previste
dall'accordo e le misure dirette alla sua valorizzazione;
b) il programma di lavoro del progetto con l'indicazione del costo
complessivo, dei tempi e delle modalita' di attuazione;
c) le forme di partecipazione degli enti contraenti all'attivita' di
predisposizione del progetto di valorizzazione;
d) la valutazione degli effetti di miglioramento del contesto
paesaggistico di riferimento.
5. L'accordo impegna gli enti sottoscrittori a conformare i propri
atti di pianificazione e di programmazione ai suoi contenuti,
indirizzando l'allocazione delle risorse comunitarie, nazionali,
regionali e locali, anche settoriali e la progettazione dei relativi
specifici interventi.
6. La Regione concorre al finanziamento dei progetti regionali di
tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio attraverso appositi
contributi, concessi nella misura massima del 70 per cento della spesa
ritenuta ammissibile per l'elaborazione e l'attuazione degli stessi.
Art. 40-octies
Osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio
1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale per la qualita' del
paesaggio nell'ambito delle proprie strutture, con il compito di
monitorare l'attuazione della pianificazione paesaggistica e
l'evoluzione delle trasformazioni del paesaggio regionale, a supporto
dell'esercizio da parte della Regione dei compiti di vigilanza sulle
funzioni amministrative delegate ai Comuni e di valutazione delle
trasformazioni incidenti sui beni paesaggistici. A tale scopo,
l'Osservatorio realizza studi, raccoglie dati conoscitivi e formula
proposte; inoltre, cura lo svolgimento dei processi di partecipazione
dei cittadini e loro associazioni, ove stabilite ai sensi
dell'articolo 40-quinquies, comma 3.
2. L'Osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio,
nell'esercizio dei propri compiti, collabora con l'Osservatorio
nazionale per la qualita' del paesaggio e con le Province, i Comuni,
le Comunita' montane, gli Enti di gestione dei parchi e la Direzione
regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, nonche', previo specifico accordo, con
le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, con
gli altri soggetti istituzionali cui sono attribuite funzioni di
vigilanza sul territorio e con l'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN).
3. La Giunta regionale presenta ogni tre anni il rapporto sullo stato
del paesaggio regionale. A tale scopo puo' attivare forme di
collaborazione con i soggetti di cui al comma 2.
4. Per favorire la diffusione della conoscenza sullo stato del
paesaggio e sulle politiche e attivita' di tutela e valorizzazione
realizzate dalla Regione e dalle Autonomie locali, l'Osservatorio
regionale per la qualita' del paesaggio realizza attivita' di
informazione ai cittadini, anche tramite l'utilizzo di sistemi
telematici. A tal fine puo' avvalersi dell'Archivio regionale della
pianificazione, istituito ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis e
dell'IBACN.
Art. 40-nonies
Compiti delle Province
1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, la Provincia,
attraverso il PTCP:
a) attua i contenuti e le disposizioni del PTPR, specificandoli e
integrandoli in riferimento alle caratteristiche paesaggistiche,
storiche e culturali del territorio provinciale;
b) fornisce la rappresentazione cartografica dei caratteri e dei
valori paesaggistici locali, sulla base della metodologia fissata dal
PTPR;
c) fornisce la rappresentazione cartografica dei vincoli paesaggistici
presenti sul territorio;
d) predispone gli strumenti di supporto per l'attivita' conoscitiva e
valutativa del territorio per le amministrazioni comunali.
Art. 40-decies
Compiti dei Comuni
1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, i Comuni,
attraverso i PSC, provvedono a specificare, approfondire e attuare i
contenuti e le disposizioni dei PTPR e perseguono gli obiettivi di
qualita' paesaggistica da questo individuati. I PSC, in ragione del
maggior livello di dettaglio dei propri elaborati cartografici,
possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli
elementi operate dal PTPR e dal PTCP, fino a portarle a coincidere con
le suddivisioni reali rilevabili sul territorio.
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli
articoli 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, nonche' le funzioni attinenti alla
valutazione di compatibilita' paesaggistica delle opere edilizie, da
svolgersi nell'ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e
speciale. I Consigli comunali possono delegare le medesime funzioni
amministrative alle Unioni di comuni, costituite anche ai sensi
dell'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure
per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni).
3. In caso di persistente inerzia nel compimento di un atto
nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale assegna al
Comune o all'Unione di Comuni un termine per provvedere, comunque non
inferiore a quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, la
Regione assume i provvedimenti necessari per il compimento dell'atto,
ivi compresa la nomina di un commissario ad acta.
4. Nel caso di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive
regionali o statali da parte di un Comune o di una Unione di comuni,
la Giunta regionale puo', previa formale diffida, apportare le
eventuali necessarie modifiche all'assetto delle funzioni delegate.
Art. 40-undecies
Autorizzazione paesaggistica
1. Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato dagli
articoli 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 159 dello stesso Codice.
2. I Comuni e le Unioni di comuni assicurano l'adeguato livello di
competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione tra
l'attivita' di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo quanto
stabilito dall'articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e
del paesaggio.
3. La Giunta regionale, accerta l'inadempienza di un Comune o di una
Unione di Comuni a quanto previsto dal comma 2, apportando, previa
formale diffida, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto
delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. I Comuni e le Unioni di Comuni richiedono, a corredo dell'istanza
di autorizzazione, la documentazione per la verifica della
compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti, stabilita ai
sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio ovvero la documentazione semplificata definita dalla
normativa vigente.
5. Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle Unioni
di Comuni, negli ambiti territoriali individuati dall'articolo 142 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli strumenti di
pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di
valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui
agli articoli 146, 147 e 159 del Codice stesso. Negli ambiti
territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all'articolo
136 del suddetto Codice e al presente Titolo, un ulteriore parametro
ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' costituito
dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di
tutela, definite dall'atto di apposizione o di verifica e
aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui al comma 6
dell'articolo 40-duodecies.
6. La relazione tecnica illustrativa che il Comune e l'Unione di
comuni deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi
dell'articolo 146, comma 7, del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, riporta il parere espresso dalla Commissione per la
qualita' architettonica e per il paesaggio di cui all'articolo 3 della
Legge regionale n. 31 del 2002.
7. L'autorizzazione e' atto autonomo e presupposto del titolo
abilitativo edilizio e i lavori non possono essere iniziati in difetto
di essa. L'autorizzazione e' vigente per un periodo di cinque anni
dalla sua emanazione, trascorso il quale l'esecuzione degli interventi
deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Per le opere temporanee
e stagionali, l'autorizzazione puo' abilitare la reiterazione dei
medesimi interventi nei cinque anni successivi.
8. Presso ogni Comune e Unione di Comuni e' istituito un elenco delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e
liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui e' indicata
la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione
sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza competente per
territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
9. Al fine di definire ambiti ottimali per l'esercizio delle proprie
funzioni, i Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facolta' di
istituire Commissioni per la qualita' architettonica e il paesaggio
per ambiti territoriali sovracomunali, attraverso le forme associative
previste dalla legislazione vigente. I Comuni interessati da ambiti
intercomunali individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della
presente legge, sono tenuti all'istituzione e gestione, in forma
associata, di un'unica Commissione per la qualita' architettonica e il
paesaggio.
Art. 40-duodecies
Commissione regionale per il paesaggio
1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, e' istituita la Commissione regionale per il paesaggio.
2. La Commissione regionale per il paesaggio e' composta:
a) dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna del Ministero per i beni e le attivita' culturali
o un suo delegato;
b) dal Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio
competente per territorio o un suo delegato;
c) dal Soprintendente per i beni archeologici competente per
territorio o un suo delegato;
d) da un rappresentante della Regione, responsabile degli uffici
preposti alla tutela del paesaggio o un suo delegato;
e) da un rappresentante della Provincia, responsabile dell'ufficio
preposto alla tutela del paesaggio, competente per territorio, o un
suo delegato;
f) da tre esperti in materia di paesaggio individuati dalla Giunta
regionale tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata
professionalita' ed esperienza nella materia della tutela del
paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito delle terne designate
dalle Universita' aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per
statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e
dalle associazioni portatrici di interessi diffusi.
3. La Giunta regionale designa il Presidente della Commissione
regionale per il paesaggio, scegliendolo tra i componenti di cui alle
lettere d) e f) del comma 2.
4. Alle sedute partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco
competente per territorio, nonche', nei casi in cui la proposta
riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali, un
rappresentante del competente Comando regionale del Corpo forestale
dello Stato, e, ove esistente, un rappresentante della Comunita'
montana competente per territorio.
5. La Commissione regionale per il paesaggio e' nominata con decreto
del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni e ha sede
presso la Regione.
6. La Commissione regionale per il paesaggio, di propria iniziativa
ovvero su istanza presentata dalla Regione, dalla Provincia, dal
Comune o dai Comuni interessati, dal Direttore regionale per i beni
culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna del Ministero per i beni
e le attivita' culturali, provvede a proporre:
a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di
cui all'articolo 140 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli
ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
b) la verifica e aggiornamento della dichiarazione di notevole
interesse pubblico paesaggistico, qualora siano venute a mancare
ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene;
c) l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico
di cui all'articolo 141-bis del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di competenza regionale.
7. La Commissione regionale per il paesaggio puo', su richiesta del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali, esprimere il proprio
parere anche in merito alle proposte di integrazione delle
dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza
ministeriale, di cui all'articolo 141-bis del Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
Art. 40-terdecies
Procedimenti di competenza
della Commissione regionale per il paesaggio
1. Per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e
le verifiche e aggiornamenti delle stesse, proposte dalla Commissione
regionale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 40-duodecies, comma
6, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 138
e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146 del Codice dei
beni culturali e del paesaggio, le specifiche prescrizioni, misure e
criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse
pubblico di cui al comma 1, integrano la disciplina generale di tutela
e valorizzazione del paesaggio dettata dal PTPR, come specificato e
integrato dai PTCP.
3. Il parere di cui all'articolo 138, comma 3, del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, e' espresso dalla Regione sentita la
Commissione regionale per il paesaggio. La Commissione comunica la
propria valutazione entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i
quali la Giunta regionale esprime il proprio parere.".
Art. 2
Norma transitoria
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Presidente della Regione nomina la Commissione regionale per il
paesaggio, in applicazione dell'articolo 40-duodecies della legge
regionale n. 20 del 2000.
2. Fino alla istituzione dell'Osservatorio regionale per la qualita'
del paesaggio di cui all'articolo 40-octies della legge regionale n.
20 del 2000, le funzioni ivi previste sono svolte dalle strutture
regionali.
Art. 3
Modifiche all'articolo 50
della legge regionale n. 20 del 2000
1. All'articolo 50, comma 1, della Legge regionale n. 20 del 2000 le
parole "di cui agli articoli 49, 50-bis e 51" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 40-septies, 50-bis e 51".
Art. 4
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 (Modificazioni e
integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia
urbanistica - Norme in materia ambientale);
b) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46
(Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni
edilizie ed urbanistiche);
c) l'articolo 10, comma 2, della Legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6
(Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in
attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e
integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia);
d) gli articoli 24 e 49 e l'articolo 51, comma 3-ter, della legge
regionale n. 20 del 2000;
e) l'articolo 94 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforme
del sistema regionale locale).
Art. 5
Disposizioni transitorie in materia
di riduzione del rischio sismico
1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30
ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico),
entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per
gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima
legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'articolo 9,
comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010,
continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale
19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le
costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico,
attuazione dell'articolo 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741) e
dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni
regolamentari concernenti le modalita' di controllo delle opere nelle
zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come
modificata ed integrata).
2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le
costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le
strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e
regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari
chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico
scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n.
19 del 2008.
3. I Comuni che non si siano avvalsi della facolta' di esercitare
autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo
3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere
tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il
termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie
misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010,
nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'articolo
3 della medesima legge regionale.
4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 4 novembre
2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della Legge 3 agosto 2009, n. 117
concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla
Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in
merito alle modalita' di esercizio delle funzioni sismiche e alla data
di inizio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008.
Art. 6
Disposizioni per la gestione del
Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello
1. Nelle more dell'istituzione di un apposito Parco di carattere
interregionale, ai sensi dell'articolo 22, comma 4 della Legge 6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), l'ente di
gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito
ai sensi della legge regionale della Marche 28 aprile 1994, n. 15
(Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali),
continua ad esercitare le proprie attivita' secondo gli strumenti
normativi vigenti anche nella porzione territoriale attualmente
ricompresa, per effetto della Legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco
dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,
Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro
aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia
di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della
Costituzione), all'interno della Regione Emilia-Romagna; gli organi
gestionali del Parco dispiegano effetti fino alla loro scadenza. Le
nuove nomine dei suddetti organi e le modifiche agli strumenti
normativi di gestione e di pianificazione del Parco sono effettuate
d'intesa tra la Regione Marche e la Regione Emilia-Romagna.
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 novembre 2009	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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