REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 novembre 2009, n. 1769

Integrazioni tra politiche attive e passive per i lavoratori interessati da trattamenti di ammortizzatori in deroga di cui alla DG n. 692/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 19 del DL 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare il
comma 10: "Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al
reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di
ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata
disponibilita' al lavoro o a un percorso di riqualificazione
professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3.
In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in
caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di
un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore
destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto
a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche
a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati";
- l'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni siglato in data 12
febbraio 2009 fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in
materia di ammortizzatori sociali in deroga;
- l'Accordo sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in data 16 aprile
2009, ed in particolare il punto 11, in cui si prevede che: "La
Regione, in applicazione dell'art. 19, comma 10 del decreto legge
185/08 convertito con Legge 2/09, da' disposizione ai servizi
competenti di comunicare all'INPS eventuali rifiuti da parte dei
lavoratori a partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel
mercato del lavoro, ad un corso di formazione o riqualificazione o ad
accettare una offerta di lavoro congrua";
- il decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
sociali del 19 maggio 2009 "Accesso all'indennita' di disoccupazione
per sospensione dell'attivita' lavorativa" in cui all'art. 12, comma
2, prevede che "Il beneficiario di un trattamento di sostegno del
reddito che rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilita' o, una volta sottoscritta la dichiarazione, rifiuti di
partecipare a un percorso di riqualificazione professionale, ovvero
non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione, perde il
diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e
previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i
diritti gia' maturati.";
viste le proprie deliberazioni:
- n. 692 del 18 Maggio 2009 "Indirizzi e criteri generali di
competenza istituzionale della Regione per l'utilizzo delle procedure
di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi,
ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli ammortizzatori in
deroga e relative disposizioni attuative";
- n. 1124 del 27 luglio 2009 "Politiche attive del lavoro per
attraversare la crisi, salvaguardando capacita' produttive e
professionali, occupazione, competitivita' e sicurezza sociale in
attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni, Province Autonome
sottoscritto in data 12 febbraio 2009 e del patto sottoscritto fra
Regione Emilia-Romagna e parti sociali in data 8 maggio 2009 -
Approvazione di un piano di intervento e dei dispositivi di prima
attuazione" ed, in particolare, il punto 2) del dispositivo che
prevede il riconoscimento di un'indennita' oraria erogata
dall'Autorita' di gestione attraverso l'INPS in forma standardizzata
per ogni ora di partecipazione alle iniziative di politica attiva
previste presso i Servizi per l'Impiego;
richiamato:
- l'Allegato 3) della sopra citata propria deliberazione n. 1124 del
27 luglio 2009 che disciplina il "Percorso di presa in carico dei
lavoratori interessati dai trattamenti di ammortizzatori in deroga";
viste altresi' le proprie deliberazioni:
- n. 850 del 15 giugno 2009 concernente l'"Approvazione dello schema
di convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna per modalita'
attuative, gestionali e flussi informativi relativi agli
ammortizzatori sociali in deroga ex art. 19 Legge 2/08 e art. 16, L.R.
17/05", cosi' come modificata dalla successiva deliberazione n. 1138
del 27 luglio 2009 "Modifica allo schema di Convenzione di cui alla
propria deliberazione 850/09 del 15 giugno 2009 avente ad oggetto
l'approvazione schema di convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna
per modalita' attuative, gestionali e flussi informativi relativi agli
ammortizzatori sociali in deroga ex all'art. 19, Legge 2/08 e art. 16
L.R. 17/05", nelle quali viene definito il ruolo dell'INPS che opera
in qualita' di soggetto terzo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
a) del Regolamento (CE) 1081/2006 versando ai lavoratori interessati
da provvedimenti in deroga, l'indennita' di partecipazione quale
sostituzione del sostegno al reddito durante la partecipazione alle
politiche attive, certificandone il pagamento all'Autorita' di
gestione;
- n. 1637 del 26 ottobre 2009 "Assegnazione e concessione risorse
all'INPS per gli ammortizzatori sociali in deroga ex art. 19, Legge
2/08 e art. 16, L.R. 17/05, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 12
febbraio 2009 e alla convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna del
29 luglio 2009";
- n. 1646 del 2 novembre 2009 "Approvazione dei principi per il
ricorso alle semplificazioni previste dal Regolamento (CE) 396/2009 e
del costo orario standard dell'indennita' di partecipazione alle
politiche attive dei lavoratori interessati da ammortizzatori sociali
in deroga" con la quale viene definita l'indennita' oraria in forma
standardizzata di Euro 8,15 quale costo che sara' imputato ai fini del
cofinanziamento FSE per ciascuna ora di partecipazione alle iniziative
di politica attiva da parte dei lavoratori interessati da
provvedimenti in deroga;
ritenuto di disciplinare le modalita' di presa in carico dei
lavoratori interessati agli strumenti di sostegno al reddito in deroga
da parte dei Servizi per l'Impiego delle Province cosi' come declinato
nell'allegato "Integrazione fra politiche attive e passive per i
lavoratori interessati da trattamenti di ammortizzatori in deroga, di
cui alla DG 692/09", parte integrante e sostanziale del presente atto,
in particolare, allo scopo di:
- rendere trasparenti le azioni svolte dai Servizi per l'Impiego nella
presa in carico degli utenti destinatari dei trattamenti di sostegno
al reddito in deroga;
- assicurare tempestivita' nella presa in carico dei lavoratori
interessati dagli strumenti di sostegno al reddito in deroga;
- omogeneizzare la tempistica delle comunicazioni dei Servizi per
l'impiego all'INPS, nei casi che comportano decadenza dei lavoratori
che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in deroga;
- dare attuazione a quanto previsto dal punto 2) del dispositivo della
citata deliberazione 1124/09;
valutato di applicare le suddette modalita' a tutti i lavoratori per i
quali la procedura di consultazione sindacale prevista per l'accesso
agli interventi di sostegno al reddito in deroga si sia conclusa
successivamente alla data di pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
valutato, altresi', che il presente atto costituisce uno strumento per
la realizzazione delle finalita' succitate in quanto:
- definendo le attivita' dei Servizi per l'Impiego rivolte ai
lavoratori interessati dagli strumenti di sostegno al reddito in
deroga, garantisce prestazioni omogenee e adeguate su tutto il
territorio regionale;
- fissando la tempistica delle azioni svolte dai Servizi per l'Impiego
nei confronti dei lavoratori interessati dagli strumenti di sostegno
al reddito in deroga, garantisce trasparenza e tempestivita' delle
azioni stesse;
- riconoscendo l'indennita' oraria standard di partecipazione a 8,15
Euro, garantisce il necessario incentivo alla frequenza delle
attivita' formative individuate al momento della presa in carico dai
Servizi per l'Impiego e finalizzate a prevenire e contrastare ogni
forma di espulsione dal mercato del lavoro;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27
novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/07" e s.m.;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale
tripartita e il Comitato di coordinamento istituzionale nelle
rispettive sedute del 5 novembre e 6 novembre 2009;
dato atto, inoltre, del parere allegato;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato
"Integrazione fra politiche attive e passive per i lavoratori
interessati da trattamenti di ammortizzatori in deroga, di cui alla DG
692/09", quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di riconoscere ai destinatari degli interventi erogati dai Servizi
per l'impiego un'indennita' oraria standard di partecipazione pari a
8,15 Euro;
3) di erogare ai lavoratori interessati da provvedimenti di sostegno
al reddito in deroga la suddetta indennita' attraverso l'INPS ai sensi
dell'art. 11 comma 3, lettera a) del Regolamento (CE) 1081/2006, quale
quota parte del sostegno al reddito a carico dello Stato;
4) di dare atto che la corrispondenza tra attivita' effettuate e il
valore dell'indennita' corrisposta puo' non essere uniforme durante le
diverse tappe del percorso;
5) di dare atto che il costo orario dell'indennita' di partecipazione
e' inferiore ai parametri della politica attiva;
6) applicare le suddette modalita' a tutti i lavoratori per i quali la
procedura di consultazione sindacale prevista per l'accesso agli
interventi di sostegno al reddito in deroga si sia conclusa
successivamente alla data di pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e il
relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Integrazione fra politiche attive e passive per i lavoratori
interessati da trattamenti di ammortizzatori in deroga, di cui alla DG
692/09
A tutti i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del
reddito (cassa integrazione e mobilita') in deroga - condizione per
l'accesso ai quali e', secondo la legge, una dichiarazione di
"immediata disponibilita' al lavoro o ad un percorso di
riqualificazione professionale" - verranno offerte le prestazioni
individuate dalla deliberazione di Giunta regionale 27 luglio 2009, n.
1124, nel rispetto delle regole precisate.
Fase contatto/convocazione dei lavoratori
1. Tutti i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
c.d. in deroga devono contattare, anche telefonicamente, i centri per
l'impiego operanti nel territorio ove sono domiciliati entro sette
giorni di calendario dalla data d'inizio della sospensione di cui
all'accordo aziendale.
A tal fine verra' fatta pervenire idonea informazione ai lavoratori
coinvolti, in particolare attraverso le aziende di appartenenza e le
organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, al fine di
ottenere il piu' ampio riscontro. Sara' cura del datore di lavoro far
firmare ai lavoratori per presa visione il materiale informativo
standardizzato reso disponibile dalla Regione sul sito:
www.emiliaromagnalavoro.it.
Una volta contattati, i Centri per l'Impiego comunicheranno ai
lavoratori la data fissata per la convocazione.
Ai lavoratori che non contattassero i Centri per l'Impiego, verra'
inviata una comunicazione, preferibilmente via sms, con preavviso di
almeno quattro giornate lavorative, con indicazione della data di
convocazione che, di norma, sara' entro i quindici giorni successivi.
L'eventuale interruzione delle sospensioni lavorative nei primi 7
giorni dalla data di inizio prevista nell'accordo sindacale sara'
comunicata dal datore di lavoro al Centro per l'Impiego
territorialmente competente in relazione all'unita' interessata dalle
sospensioni.
2. Se il lavoratore non si presenta nel luogo ed entro l'arco
temporale definito dalla convocazione di cui al punto 1), il centro
per l'impiego invia al medesimo, nei quattro giorni successivi, la
convocazione con raccomandata con ricevuta di ritorno. Se al
ricevimento della ricevuta di ritorno il lavoratore non si e'
presentato, il Centro per l'Impiego comunica tempestivamente all'INPS
i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai
trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. La data da
comunicare all'INPS e' quella della mancata presentazione del
lavoratore. (I caso di comunicazione all'INPS).
In ogni caso la segnalazione all'INPS viene effettuata dopo l'avvenuta
autorizzazione regionale del trattamento in deroga.
3. Costituiscono giustificazione alla mancata presentazione del
lavoratore all'appuntamento comunicato dal centro per l'impiego, ai
fini della comunicazione all'INPS dei nominativi dei soggetti che
possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali:
- malattia
- infortunio
- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
- cause di forza di maggiore che abbiano impedito al lavoratore di
raggiungere il Centro per l'Impiego.
Il lavoratore deve fornire documentazione dei fatti nei due giorni
successivi alla mancata presentazione, ovvero al venir meno
dell'impedimento, nel caso di cause di forza maggiore.
Nel caso in cui il lavoratore non si presenti all'appuntamento a
seguito di interruzione o cessazione della sospensione lavorativa,
sara' cura del Centro per l'Impiego attivarsi per chiedere conferma
all'azienda.
Il Centro per l'Impiego provvede quindi a comunicare al lavoratore,
preferibilmente con sms, dando preavviso di almeno quattro giorni,
un'ulteriore data di convocazione.
4. I Centri per l'Impiego provvedono a convocare i lavoratori
collocati in mobilita', a beneficio dei quali il datore di lavoro ha
presentato alla Regione domanda di attivazione dei trattamenti in
deroga. I Centri per l'Impiego individuano tali lavoratori mediante
accesso alla "comunita' virtuale". Per questi lavoratori valgono le
stesse regole previste ai punti 1) 2) e 3).
Fase di presa in carico del lavoratore
5. Al lavoratore che si presenta nella giornata di convocazione, il
centro per l'impiego compila e fa sottoscrivere una scheda di "presa
in carico", contenente le misure di politica attiva ritenute piu'
idonee; vengono in tale occasione illustrate le regole che il
lavoratore e' tenuto a seguire e la cui violazione puo' comportare la
decadenza dal trattamento degli ammortizzatori in deroga.
6. Il Centro per l'Impiego, al momento della "presa in carico", modula
l'offerta di prestazioni in considerazione delle difficolta' in cui
versa il lavoratore, quanto al mantenimento della pregressa
occupazione e/o al reperimento di una nuova, e tiene conto della
misura di politica attiva gia' eventualmente individuata nell'accordo
sindacale finalizzato alla richiesta degli ammortizzatori in deroga.
Qualora non ci fosse coerenza tra la tipologia di politica attiva
individuata dall'accordo e quanto specificato dal datore di lavoro
nella domanda per accedere al trattamento in deroga (Allegato B1 DG
692/09), prevale quanto previsto nell'accordo sindacale.
Fase di politica attiva
7. Al momento della presa in carico, o con sms inviato con un anticipo
di almeno quattro giorni lavorativi, il Centro per l'Impiego comunica
le date in cui il lavoratore e' tenuto a presentarsi per fruire delle
misure di politica attiva erogate direttamente dal Centro per
l'Impiego ("orientamento"). Il lavoratore sottoscrive una
dichiarazione che confermi l'avvenuta fruizione delle misure
stabilite.
8. Tenuto conto di quanto previsto al punto 6), se l'accordo sindacale
ha individuato come misura di politica attiva, l'
"aggiornamento/specializzazione" oppure opportunita' formative
ricomprese nel "catalogo delle qualifiche per area professionale", la
presa in carico comportera' sempre una considerazione della vicenda e
delle prospettive professionali concernenti il lavoratore.
Se l'accordo sindacale prevede, invece, piani di formazione, con
finanziamento di "operazioni - procedura just in time", la presa in
carico si concentrera' soprattutto sulla illustrazione delle regole la
cui violazione puo' comportare per il lavoratore la decadenza dal
trattamento di sostegno al reddito.
In particolare, se il lavoratore e' stato collocato in mobilita' il
Centro per l'Impiego concorda con il lavoratore una modalita' di
intervento di politica attiva finalizzato alla ricollocazione.
9. Se il lavoratore non si presenta nelle date stabilite per la
fruizione delle misure di cui al punto 8) per due volte, il Centro per
l'Impiego invia al medesimo, nei quattro giorni lavorativi successivi,
raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale lo convoca al Centro
per l'Impiego nei quattro giorni lavorativi successivi al ricevimento
della raccomandata.
10. Fatto salvo quanto precisato al punto 3), se il lavoratore non si
presenta o, dopo aver contattato il Centro per l'Impiego, non si e'
presentato nei quattro giorni successivi al ricevimento della
raccomandata di cui al punto 9), il Centro per l'Impiego, al
ricevimento della ricevuta di ritorno, comunica tempestivamente
all'INPS i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. La
data da comunicare all'INPS e' quella della mancata presentazione del
lavoratore. (II caso di comunicazione all'INPS).
11. Al lavoratore dipendente collocato in CIGO o CIGS in deroga viene
offerta misura di politica attiva erogata dal servizio formativo nei
casi in cui nell'accordo sindacale, finalizzato alla richiesta degli
ammortizzatori in deroga, siano state individuate misure formative di
aggiornamento/specializzazione oppure opportunita' formative
ricomprese nel "catalogo delle qualifiche per area professionale".
Nella proposta del corso il Centro per l'Impiego terra' conto del
profilo professionale del lavoratore e del percorso formativo gia'
effettuato. Assumeranno, rilievo prioritario nella scelta del corso,
la tempestivita' nell'inizio delle lezioni e la vicinanza al domicilio
del lavoratore del luogo in cui si realizzera' la formazione.
In particolare il lavoratore non e' tenuto a frequentare corsi che si
svolgano in luogo distante piu' di cinquanta chilometri dal domicilio
ovvero raggiungibile in un tempo superiore all'ora utilizzando mezzi
di trasporto pubblici.
12. Gli operatori del servizio formativo registrano giornalmente la
frequenza dei lavoratori agli interventi formativi ("catalogo delle
qualifiche per area professionale", aggiornamento e specializzazione,
piani formativi "Just in time") mediante sottoscrizione da parte
dell'allievo di un registro o di un foglio di presenza.
13. Qualora il lavoratore non frequenti per due giornate consecutive
il corso di formazione, senza addurre alcuna giustificazione di cui al
punto 3) agli operatori del servizio formativo, questi ultimi ne danno
tempestiva comunicazione al Centro per l'Impiego, attraverso mezzo da
cui possa evincersi data certa della trasmissione effettuata. Il
centro per l'impiego invia sms al lavoratore, di invito ad ottemperare
alla ripresa del percorso formativo, a partire dalla giornata
successiva al ricevimento della comunicazione. Ove cio' non accada, il
Centro per l'Impiego invia al lavoratore, nei quattro giorni
successivi alla verifica del permanere dell'assenza, raccomandata con
ricevuta di ritorno, nella quale si intima di prendere parte al
percorso formativo, a partire dalla giornata successiva al ricevimento
della comunicazione, pena la comunicazione all'INPS.
14. Se il lavoratore, a seguito della serie di comunicazioni precisate
al punto 13), non ha regolarmente ripreso il percorso formativo, il
Centro per l'impiego, al ricevimento della ricevuta di ritorno,
comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti che
possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le
relative motivazioni. La data da comunicare all'INPS e' quella della
mancata presentazione del lavoratore al corso. (III caso di
comunicazione all'INPS).

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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