COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (Modena)

COMUNICATO

Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, per realizzazione di nuova sede dei servizi distrettuali sanitari, di un nuovo Centro socio-aggregativo per anziani e della sede AVIS di San Cesario sul Panaro

Il giorno 24 del mese di ottobre dell'anno 2009 presso la sede del
Comune di San Cesario sul Panaro, Ufficio del Sindaco
tra
il Comune di San Cesario sul Panaro con sede in San Cesario sul
Panaro, Piazza Roma n. 2, rappresentato dal Sindaco, sig. Valerio
Zanni, nato a San Cesario sul Panaro il 23/4/1958, che interviene a
sottoscrivere il presente Accordo di programma in qualita' di legale
rappresentante del Comune medesimo, d'ora in avanti denominato
"Comune";
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena con sede in Via S.
Giovanni del Cantone n. 23, 41100 Modena rappresentata dal Direttore
generale dr. Giuseppe Caroli nato a Spello (PG) l'1/2/1950 che
interviene a sottoscrivere il presente accordo di programma in
qualita' di legale rappresentante dell'Azienda medesima, d'ora in
avanti denominata "Azienda";
premesso che
- i servizi distrettuali dell'Azienda USL di Modena - Distretto 7 di
Castelfranco Emilia, presenti nel comune di San Cesario sono
attualmente ubicati in una palazzina (ex sede municipale) sita in
Corso Liberta' n. 66, di proprieta' per il 95% dell'Azienda e per la
rimanente parte del Comune;
- attualmente tale sede si presenta inidonea alle esigenze di
erogazione dei servizi distrettuali sul territorio comunale;
- il Comune e' interessato a rientrare nella piena disponibilita'
della ex sede municipale e poterne cosi' liberamente disporre per
l'esercizio di proprie attivita' istituzionali e per attivita' a fini
sociali e ricreativi;
- nel comune di San Cesario, a seguito della recente costruzione della
nuova scuola materna, si e' reso disponibile l'immobile della ex
scuola materna, sita in Corso Liberta' n. 102, di proprieta' del
Comune;
- nell'ambito del progetto di riutilizzo della ex scuola materna, che
ben si presta ad una sua riconversione e' possibile prevedere:
- la permanenza dei servizi sanitari distrettuali dell'Azienda nel
territorio comunale in una sede adeguata e idonea alle attivita'
sanitarie previste;
- l'attivazione di un nuovo Centro socio-aggregativo per anziani;
- la collocazione della Sezione locale AVIS in ambienti idonei
all'attivita' che la stessa svolge;
- e' obiettivo comune delle Amministrazioni che intervengono a
stipulare il presente Accordo la realizzazione della nuova sede del
distretto, e l'attivazione del nuovo Centro socio-aggregativo per
anziani oltre che la dotazione di sede adeguata per la sezione locale
dell'AVIS, convenendosi che la localizzazione nella nuova sede
risponde ad accertate ed effettive esigenze di funzionalita' dei
servizi di rispettiva competenza dell'Azienda e del Comune;
- il Comune e l'AUSL con nota in data 19/1/2009 hanno avanzato
richiesta congiunta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
finalizzata all'ottenimento di un consistente finanziamento del
progetto di ristrutturazione della ex scuola materna da destinarsi a:
- ambulatori per Consultorio familiare;
- sede e ambulatori per punto prelievi (AVIS);
- uno spazio per Centro socio aggregativo anziani per 15 utenti;
- con nota prot. 437.09.8b in data 20/5/2009 e' stata comunicata la
disponibilita' della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena alla
concessione all'Azienda di un contributo pari a Euro 500.000,00 a
parziale finanziamento del progetto di riutilizzo della ex scuola
materna;
- il Sindaco del Comune di San Cesario, ai fini della promozione del
presente Accordo di programma, ha convocato la conferenza tra i
rappresentanti delle Amministrazioni interessate ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 34 del DLgs 267/00;
tutto cio' premesso
tra i legali rappresentanti delle Amministrazioni sopraindicate viene
approvato e sottoscritto il seguente
Accordo di programma
i cui contenuti vengono come di seguito evidenziati e definiti.
Art. 1 - Recepimento delle premesse
1. Le premesse e gli atti in esse richiamati costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito
richiamato con il solo termine "Accordo") e s'intendono quindi
integralmente riportati.
Art. 2 - Oggetto finalita' e obiettivi dell'Accordo
1. Gli enti sottoscrittori assumono reciproci impegni finalizzati a
A. Reciproca permuta delle proprieta' degli immobili interessati, con
rispettiva acquisizione:
1) da parte del Comune, della proprieta' dell'ex sede Municipale sita
in Corso Liberta' n. 66 censito al NCEU del Comune di San Cesario al
foglio 28, mapp. 28 sub 1;
2) da parte dell'Azienda, della ex scuola materna sita in Corso
Liberta' n. 102 censito al NCEU al foglio 24, mapp. 41;
B. Progettazione, finanziamento e realizzazione dell'intervento di
ristrutturazione e riuso della ex scuola materna per l'attivazione dei
seguenti servizi:
- ambulatori per Consultorio familiare;
- ambulatori per punto prelievi (AVIS);
- uno spazio per Centro socio aggregativo anziani per 15 utenti.
Art. 3 - Aspetti patrimoniali
1. A seguito di perizia di stima, richiesta congiuntamente dal Comune
e dall'Azienda, l'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale di
Modena, ha valutato i rispettivi valori di permuta degli immobili
sopra identificati rispettivamente: quanto all'immobile di cui al
punto 1, pari a Euro 460.000,00 e quanto all'immobile di cui al punto
2 pari a Euro 462.000,00.
2. Gli enti sottoscrittori convengono sulla opportunita' e necessita'
di pervenire alla reciproca permuta degli immobili sulla base dei
valori sopra indicati e si impegnano ad attivare ogni procedura
necessaria e idonea ad ottenere le autorizzazioni necessarie al
perfezionamento degli atti di reciproca compravendita.
3. Entrambi gli immobili oggetto di permuta sono assoggettati al
regime del TU n. 42/2004 dei Beni Culturali, e piu' precisamente:
- decreto Soprintendenza regionale Emilia R. ai Beni Culturali del
25/8/2006 trasmesso con prot. n. 13154 del 4/9/2006 relativo
all'immobile sito in C.so Liberta' n. 66;
- decreto Soprintendenza regionale Emilia R. ai Beni Culturali del
21/2/2008 trasmesso con prot. n. 2251 relativo all'immobile sito in
Corso Liberta' n. 102.
4. L'Azienda si impegna relativamente al proprio immobile:
- a richiedere preventiva autorizzazione all'alienazione da parte
della Regione Emilia R. ai sensi dell'art. 5 del DLgs 502/92 e smi.;
- classificare l'immobile al proprio patrimonio disponibile, non
appena possibile;
- richiedere alla Soprintendenza regionale dei Beni culturali
l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art 55 T.U. 42/2002, sulla
base del programma di riutilizzo che verra' fornito dal Comune di San
Cesario;
- assumere gli atti di propria competenza finalizzati alla cessione al
Comune dell'immobile di sua proprieta';
- a rilasciare l'immobile libero da persone e cose al termine
dell'intervento di ristrutturazione e riuso della ex scuola materna e
del trasferimento delle attivita' presso la nuova sede.
5. Il Comune si impegna relativamente al proprio immobile a:
- richiedere alla Soprintendenza regionale dei Beni Culturali
l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art 55 T.U. 42/2002 sulla
base del programma di riutilizzo di cui al presente progetto;
- assumere gli atti necessari finalizzati alla cessione all'Azienda
dell'immobile ex scuola materna di sua proprieta';
- autorizzare l'Azienda alle successive fasi di progettazione,
all'indizione della gara e all'esecuzione dei lavori, nelle more del
perfezionamento delle reciproche cessioni in permuta immobiliare;
- rendere disponibile l'immobile per l'avvio dei lavori, entro i
termini previsti per la pubblicazione del bando di gara secondo il
cronoprogramma sotto riportato all'art. 5. A tal fine il Comune
procedera' alla consegna dell'immobile, che avverra' con apposito
verbale sottoscritto da incaricati di entrambe le parti, entro la data
di pubblicazione del bando di gara.
6. La permuta degli immobili avverra' sulla base dei valori di perizia
di stima sopracitata, alla data della medesima.
7. Gli atti di permuta verranno perfezionati non appena intervenute
tutte le autorizzazioni necessarie.
Art. 4 - Progetto e perizia di stima
1. Il Comune e l'Azienda approvano il progetto preliminare
dell'intervento sulla ex scuola materna cosi' come predisposto dal
Servizio Tecnico dell'Azienda, verificato in data 13/1/2009 (Prg
F/18/06) costituito da:
1 - Elaborati descrittivi
1.1 - Relazione illustrativa - tecnica di progetto e stima
dell'intervento
2 - Elaborati grafici	Rapporto
2 - Stato di fatto
2.1 - Piante: piano seminterrato, rialzato e copertura	1: 100
2.2 - Prospetti	1: 100
2.3 - Sezioni	1: 100
3 - Progetto
3.1 - Piante: piano seminterrato, rialzato e copertura	1: 100
3.2 - Prospetti	1: 100
3.3 - Sezioni	1: 100
2. Per il suddetto intervento si stimano di seguito i seguenti costi:
Capo A	importo Euro
Lavori a base d'asta	557.992,50
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	17.257,50
Sommano Capo A	575.250,00
Capo B
Somme a disposizione	219.750,00
Somma Capo B	219.750,00
Totale Capi A + B	795.000,00
Prima dell'avvio delle procedure di pubblicazione per l'espletamento
della gara di appalto, l'Azienda avra' l'obbligo di richiedere i
seguenti pareri:
Dipartimento Sanita' Pubblica	Esame progetto - parere
Commissione L.R. 34	Esame progetto - parere
Soprintendenza BB. Archeologici	Esame progetto - parere.
In ragione della complessita' dei pareri da ottenere per eseguire i
lavori si ritiene opportuno procedere alla convocazione della
Conferenza dei Servizi di cui all'art. 10, comma 3, lettera h), del
DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e all'art. 14, comma 1, della Legge 7
agosto 1990, n. 241.
L'intervento ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 1)
lettera c) della L.R. 31/02 e s.m.i., in quanto si tratta di un'opera
pubblica di interesse provinciale per la quale l'approvazione
dell'Ente costituisce titolo autorizzativo, previo accertamento di
conformita' alle norme urbanistiche ed edilizie, nonche' alle norme di
sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica.
Si ritiene altresi' opportuno che, visto il carattere di tutela
dell'immobile e la tipologia di finanziamento, venga convocato alla
C.d.S. anche il Comune di San Cesario s/P.
Verranno invitati alla C.d.S. anche il Servizio Informatico Aziendale
(SIA) e il Servizio di Protezione e Prevenzione Aziendale (SPPA).
Art. 5 - Tempi di realizzazione
Per la realizzazione dell'intervento si prevedono i seguenti tempi di
attuazione, con decorrenza, relativamente al numero di giorni
complessivi, dalla data del presente Accordo.
Fasi attuative	giorni
Progettazione definitiva ed ottenimento autorizzazioni	90
Progettazione esecutiva	120
Approvazione progetto esecutivo e indizione gara	15
Procedura di aggiudicazione	60
Tempi di progettazione e affidamento dei lavori	285
Lavori	270
Verifiche finali e consegna struttura	30
	870
Totale tempi di procedimento	585
Art. 6 - Finanziamento
Gli enti sottoscrittori, vista la disponibilita' di specifico
contributo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e in
considerazione dell'interesse diretto del Comune all'intervento, in
particolare per la realizzazione di:
- sede e ambulatorio per punto prelievi (AVIS);
- Centro socio aggregativo anziani per 15 utenti;
di pertinenza del Comune stesso, concordano il seguente quadro
finanziario a copertura dell'intero intervento:
Tipologia finanziamento	importo Euro
Donazione da Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena	500.000,00
Contributo a residuo finanziamento
Comune di S. Cesario s/P	295.000,00
Totale finanziamento	795.000,00
Il Comune prevede specifico corrispondente stanziamento di Bilancio
per gli anni 2010 e 2011.
A fronte dell'impegno del Comune alla residua copertura finanziaria
dell'intero intervento, in forza del presente Accordo, l'Azienda
sottoscrivera' specifica convenzione per l'accettazione del contributo
da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Su richiesta dell'Azienda, il Comune provvedera' alla erogazione del
contributo di sua competenza, fino a concorrenza massima di quanto
sopra previsto, entro 30 giorni dalla emissione dei certificati di
pagamento o, per spese diverse dai lavori disposte dal responsabile
del procedimento (arredi parcelle, segnaletica ecc.) dalla data di
altro documento attestante l'avvenuto pagamento da parte
dell'Azienda.
L'Azienda provvede direttamente all'attivita' di progettazione,
indizione gara, direzione lavori e verifiche funzionali che verra'
espletata dai tecnici del proprio Servizio Tecnico Patrimoniale, fatta
salva l'attivita' di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione per la quale verra' affidato apposito incarico a
professionista esterno.
Ogni economia o minor costo, rispetto al quadro economico di stima
approvato, verificatisi al termine dell'intervento, verra' detratto
dall'importo previsto a carico del Comune, fatte salve eventuali
compensazioni che potessero essere richieste dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena.
Art. 7 - Progettazione - Appalto - Esecuzione e Direzione dei lavori
1. L'Azienda si impegna a sviluppare il progetto preliminare approvato
con il presente Accordo negli stadi di progettazione previsti dalla
vigente normativa in materia di realizzazione di opere pubbliche
(progetto definitivo ed esecutivo) e ad espletare le pratiche inerenti
le autorizzazioni necessarie di cui all'art. 4 del presente Accordo.
Durante lo sviluppo della progettazione potranno essere apportate
modifiche tecnico strutturali, anche senza aumento di spesa, se
ritenute necessarie e convenienti da parte dei Servizi Tecnici dei due
Enti.
2. Il Comune si impegna a fornire all'Azienda la documentazione
storica dell'immobile necessaria per l'ottenimento del parere della
Soprintendenza, e, per quanto di sua competenza, ad agevolare le
pratiche per l'ottenimento del titolo autorizzativo ai lavori.
Art. 8 - Varianti in corso d'opera
3. Qualora si rendessero necessarie sostanziali varianti in corso di
esecuzione, non comportanti variazione in aumento del quadro economico
complessivo di intervento, le stesse potranno essere approvate
dall'Azienda, previo parere degli organi tecnici del Comune.
4. La richiesta di eventuali perizie di variante suppletive in corso
d'opera, comportanti variazione in aumento del quadro economico
complessivo d'intervento, dovra' trovare adeguato finanziamento e
verranno poste a carico della parte richiedente o, in caso di
necessita' comune ad entrambi gli enti sottoscrittori, il relativo
riparto degli oneri dovra' essere concordato con apposito atto
integrativo del presente Accordo, sentito il Collegio di vigilanza di
cui all'art. 12.
Art. 9 - Impegno degli enti sottoscrittori
1. Gli enti sottoscrittori si impegnano, nello svolgimento
dell'attivita' di competenza del soggetto pubblico titolare del
progetto, a garantire:
2. la realizzazione del progetto nei tempi e con le modalita' previste
dalla progettazione
- la verifica periodica sulle fasi di realizzazione del progetto;
- la verifica degli stati procedimentali finalizzati alla reciproca
permuta degli immobili.
Art. 10 - Soggetto pubblico titolare del progetto
1. Il soggetto pubblico titolare del progetto stesso, che si configura
come il soggetto responsabile, e' individuato nell'Azienda.
2. Il responsabile del procedimento e' individuato nella persona del
Direttore del Servizio Tecnico Patrimoniale dell'Azienda, che
provvedera' a mantenere gli opportuni contatti con gli uffici e le
strutture tecniche degli enti partecipanti al presente Accordo,
ponendo in essere ogni attivita' utile ai fini del coordinamento delle
azioni necessarie alla realizzazione del progetto.
Art. 11 - Adempimenti di gestione della struttura - Diritto di
prelazione del Comune
1. Al termine dell'intervento, a fronte del contributo che erogato dal
Comune, l'Azienda, divenuta proprietaria dell'immobile, si impegna a
concedere in uso gratuito per 30 anni la porzione di immobile dell'ex
scuola materna destinata fin d'ora a Centro socio-aggregativo per
anziani e a sede e ambulatorio per prelievi dell'AVIS.
2. Trattandosi di bene immobile soggetto alla disciplina del DLgs
22/1/2004, n. 42, gli enti sottoscrittori, danno atto che verra'
osservato il procedimento previsto dall'art. 57/bis del citato
decreto.
3. L'atto di concessione regolamentera' i rapporti tra il Comune e
l'Azienda in merito alla ripartizione dei costi e oneri di
manutenzione e gestione dell'immobile.
4. In caso di alienazione, trattandosi di bene immobile soggetto alla
disciplina del DLgs n. 42 del 22/1/2004, gli enti sottoscrittori,
danno atto che verra' osservato il procedimento previsto dagli artt.
60 e seguenti del citato decreto, ai fini dell'esercizio del diritto
di prelazione anche da parte del Comune.
Art. 12 - Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma
1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del DLgs 267/00, viene costituito
apposito Collegio i cui componenti vengono cosi' individuati:
- il Sindaco del Comune o suo delegato, con funzione di Presidente;
- un rappresentante dell'Azienda individuato nel Direttore del
Distretto  7;
- un tecnico designato dall'Azienda;
- un tecnico designato dal Sindaco di San Cesario.
2. Il Collegio avra' il compito di vigilare sulla corretta attuazione
del presente Accordo, sul rispetto dei tempi di attuazione e sulla
regolarita' delle procedure, nonche' di segnalare alle parti problemi
che dovessero insorgere o eventuali modifiche che all'Accordo
dovessero essere apportate nel corso della realizzazione
dell'intervento e infine ogni altro compito affidato dal presente
Accordo.
3. Inoltre il Collegio dirime in via bonaria le controversie che
dovessero insorgere tra i sottoscrittori dell'Accordo.
4. Nell'ambito delle sue funzioni il Collegio, tramite il Presidente,
potra' prendere visione di ogni atto riguardante il presente Accordo.
Art. 13 - Modifiche
1. Le eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere
apportate con il consenso unanime degli enti che lo hanno
sottoscritto. Modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie
in fase di attuazione potranno essere apportate senza dover procedere
a integrazioni del presente Accordo.
Art. 14 - Recesso
1. Ciascuno degli enti sottoscrittori potra' recedere dal presente
Accordo, per motivi di interesse pubblico, in qualsiasi momento prima
dell'inizio del procedimento di gara, con preavviso minimo di tre
mesi. In tal caso, in base allo stato di attuazione dell'Accordo
stesso, il Collegio di Vigilanza di cui all'art. 12, quantifichera'
l'eventuale quota a carico della parte recedente, che la stessa si
impegna a corrispondere, nulla rimanendo dovuto alla stessa.
2. In caso di recesso successivo all'avvio del procedimento di gara,
la parte recedente e' tenuta al risarcimento di ogni eventuale danno
cui dovesse trovarsi esposta l'altra parte, anche per obbligazioni che
questa abbia assunto nei confronti di soggetti terzi in esecuzione
delle attivita' concordate.
Art. 15 - Efficacia
1. Il presente Accordo verra' approvato dai competenti organi degli
enti sottoscrittori, ed acquista efficacia a seguito della
pubblicazione, a cura e spese del Comune, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Art. 16 - Durata dell'Accordo
1. Il presente Accordo restera' efficace fino a che non risultino
adempiute tutte le obbligazioni previste dall'Accordo stesso e
comunque sino al perfezionamento degli atti di reciproca permuta delle
proprieta' immobiliari, alla realizzazione di tutte le opere e gli
interventi ivi previsti e dalle sue integrazioni o modificazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO	IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMUNE	DELL'AZIENDA USL
DI SAN CESARIO	DI MODENA
Valerio Zanni	Giuseppe Caroli

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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