REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
della Rete natura 2000 e' il seguente:
"Art. 18 - Ente di gestione.
(omissis).
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi obbligatori
costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunita' montane e le altre
forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 
territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche
Province, Comunita' montane e Comuni che abbiano interesse alla
gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del
proprio territorio.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge
28 dicembre 1995, n. 549 che concerne Disciplina della formazione e
della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e
dei siti della Rete natura 2000 e' il seguente:
"Art. 1
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi volti a:
a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle
altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione
militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi
comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti
di formazione, garantendo una loro piu' efficace articolazione,
composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze;
(omissis)
d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attivita'
rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale;
(omissis)
h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che
unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della
scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e
della scuola di guerra aerea.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 1, comma 1226 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e' il
seguente:
"Art. 1.
1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono
provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 , e successive modificazioni, o al loro
completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.".
Comma 4
3) Il testo dell'articolo 9 della Direttiva del Consiglio delle
Comunita' europee 2 aprile 1979, n. 409 che concerne Direttiva del
Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e' il
seguente:
"Art. 9
1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati
membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti
ragioni:
a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla
pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e
della reintroduzione nonche' per l'allevamento connesso a tali
operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo
selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di
determinati uccelli in piccole quantita'.
2. Le deroghe dovranno menzionare:
le specie che formano oggetto delle medesime,
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione
autorizzata,
le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui
esse possono esser fatte,
l'autorita' abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono
realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere
utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
i controlli che saranno effettuati.
3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione
sull'applicazione del presente articolo.
4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle
comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila
costantemente affinche' le conseguenze di tali deroghe non siano
incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate
iniziative in merito.".
Comma 8
4) Il testo dell'articolo 40, comma 4, della legge regionale 17
febbraio 2005, n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
della Rete natura 2000 e' il seguente:
"Art. 40 - Nulla-osta.
(omissis)
4. La Giunta regionale definisce le modalita' specifiche e gli aspetti
procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.".
Comma 9
5) Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 40 - Nulla-osta.
1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo
13, comma 1, della legge n. 394 del 1991, rilascia il nulla-osta dopo
aver verificato la conformita' tra le norme di salvaguardia della
legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del
regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attivita'
che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e
paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua.
Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende
rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta
puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i
termini di espressione del nulla-osta.
2. Il nulla-osta non e' dovuto nella zona D.
3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione
paesaggistica qualora sia intervenuta un'intesa con il Comune
interessato per l'esercizio delle funzioni dall'Ente di gestione del
Parco.
4. La Giunta regionale definisce le modalita' specifiche e gli aspetti
procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 3
1) Il testo delle lettere a), b), c) e d) dell'Allegato alla legge
regionale 25 novembre 2002, n. 31 che concerne Disciplina generale
dell'edilizia e' il seguente:
"DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d'uso;
c) restauro scientifico, gli interventi che riguardano le unita'
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento
prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle
parti alterate, cioe' il restauro o ripristino dei fronti esterni ed
interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la
ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate
o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto
distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino
degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i
piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili
senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi
strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali;
d) interventi di restauro e risanamento conservativo, gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
(omissis).".
Comma 5
2) Il testo delle lettere a), b), c), d) e f) dell'Allegato alla legge
regionale 25 novembre 2002, n. 31 che concerne Disciplina generale
dell'edilizia e' il seguente:
"DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Ai fini della presente legge si intendono per:
a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d'uso;
c) restauro scientifico, gli interventi che riguardano le unita'
edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano
territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o
artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la
conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un
uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento
prevede:
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle
parti alterate, cioe' il restauro o ripristino dei fronti esterni ed
interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la
ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate
o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto
distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino
degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i
piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;
c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili
senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi
strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte;
- scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue
all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari
essenziali;
d) interventi di restauro e risanamento conservativo, gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la
funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
(omissis)
f) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in
parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonche' la realizzazione
di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di
impianti tecnologici. Nell'a'mbito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di
impianti tecnologici;
(omissis).".
Comma 7
3) Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 38 - Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi
regionali.
1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio e'
ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei
cacciatori e' consentito in base al criterio della programmazione
delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti
anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.
2. Uno specifico regolamento di settore, adottato ed approvato secondo
le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce
le misure di disciplina dell'attivita' faunistico-venatoria nell'area
contigua.
3. Le misure di disciplina dell'attivita' venatoria di cui al comma 2
e la densita' venatoria ammissibile nell'area contigua devono
garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi
territori cacciabili contermini.
4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo
stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la
Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa
sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.
5. L'Ente di gestione del Parco puo' prevedere entrate derivanti dai
servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attivita'
venatoria.".
4) Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1994, n.
8 che concerne Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 8 - Densita' venatoria.
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito
il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni,
determina annualmente l'indice di densita' venatoria programmata,
tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.".
Comma 9
5) Il testo dell'articolo 18, comma 6, della legge regionale 18 maggio
1999, n. 9 che concerne Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale e' il seguente:
"Art. 18 - Conferenza di servizi.
(omissis).
6. Il parere previsto al comma 2 dell'art. 5, del D.P.R. 12 aprile
1996  e' reso, dalle province, dai comuni e dagli Enti di gestione di
aree naturali protette interessati, in sede di conferenza di servizi.
(omissis).".
6) Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 39 - Parere di conformita'.
1. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente
interessati dal Parco, nonche' le loro varianti, unitamente ai
programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare
all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad esso contigue, al
di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente alla loro
approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformita'
dell'Ente di gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge
istitutiva, in quanto vigenti, al Piano territoriale del Parco e al
relativo regolamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il
parere medesimo si intende rilasciato. Nell'ambito di tale procedura
sono anche stabiliti gli interventi per i quali e' previsto il
rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 40.
2. Nel caso di Piani per cui e' prevista la partecipazione dell'Ente
di gestione del Parco alla Conferenza di pianificazione, il parere
viene reso in tale sede.".
Comma 11
7) Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 40 - Nulla-osta.
1. L'Ente di gestione del Parco, secondo quanto previsto dall'articolo
13, comma 1 , della legge n. 394 del 1991 , rilascia il nulla-osta
dopo aver verificato la conformita' tra le norme di salvaguardia della
legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del
regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attivita'
che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e
paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua.
Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende
rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta
puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i
termini di espressione del nulla-osta.
2. Il nulla-osta non e' dovuto nella zona D.
3. Il nulla-osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione
paesaggistica qualora sia intervenuta un'intesa con il Comune
interessato per l'esercizio delle funzioni dall'Ente di gestione del
Parco.
4. La Giunta regionale definisce le modalita' specifiche e gli aspetti
procedurali del rilascio del nulla-osta con apposita direttiva.".
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 33 - Norme speciali per il sostegno alle attivita' agricole
eco-compatibili.
1. Le attivita' agricole presenti nei Parchi regionali, condotte
secondo i principi della sostenibilita' ambientale, rientrano tra le
attivita' economiche locali da qualificare e valorizzare.
2. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni
professionali agricole piu' rappresentative a livello regionale in
merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese
agricole presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al
metodo della concertazione.
3. L'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali
agricole e le associazioni ambientaliste piu' rappresentative a
livello regionale concordano, tra l'altro, le forme di collaborazione
piu' opportune in ordine a:
a) la tutela, la gestione ed il ripristino della biodiversita';
b) la tutela degli assetti e delle infrastrutture territoriali che
costituiscono gli elementi riconoscibili dell'organizzazione storica
del territorio rurale;
c) le misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del
suolo e di nuova costruzione attraverso la realizzazione di opere di
restauro ambientale e paesaggistico.
4. Le aziende agricole che ricadono all'interno del Parco e dell'area
contigua beneficiano delle priorita' di finanziamento previste per le
attivita', le opere e gli interventi aventi finalita' agro-ambientali
e di qualita' indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo e
in quello dello sviluppo rurale e che siano altresi' coerenti con la
specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonche'
conformi alle previsioni degli strumenti di pianificazione e
programmazione del Parco stesso.
5. Il Piano del Parco, il regolamento e il Programma triennale di
gestione e valorizzazione di cui all'articolo 34, allo scopo di
consentire il proseguimento, la qualificazione e la valorizzazione
delle attivita' agricole condotte secondo criteri di sostenibilita',
devono avere particolare riguardo:
a) alla possibilita' di effettuare gli interventi edilizi di cui
all'allegato della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 
(Disciplina generale dell'edilizia) sui fabbricati e le relative
pertinenze nel rispetto delle specifiche normative e delle
zonizzazioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala
regionale e provinciale;
b) alla possibilita' di svolgere le attivita' di allevamento conformi
ai principi di cui al comma 1 e delle norme comunitarie, nazionali e
regionali in materia di politica agraria comunitaria.
6. Nei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla
presenza di aree di proprieta' privata prevalentemente interessate da
attivita' agricole o nei casi di proposte di allargamento dei Parchi
finalizzate ad includere aree agricole private, l'Ente di gestione del
Parco, la Provincia, la maggioranza delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente piu' rappresentative in ambito regionale,
sentite le associazioni ambientaliste facenti parte della Consulta del
Parco medesimo e tenendo conto delle apposite linee-guida di cui al
comma 9 del presente articolo, approvano un accordo agro-ambientale
con le seguenti finalita':
a) formulare indicazioni programmatiche relative alle politiche di
preservazione attiva dell'agricoltura nell'area protetta, nonche' agli
aspetti della pianificazione territoriale nel territorio rurale di cui
al capo A-IV della legge regionale n. 20 del 2000 con particolare
riguardo a:
1) le aree interessate allo sviluppo agricolo e rurale e le relative
caratteristiche strutturali, economiche e sociali; gli obiettivi
principali dell'agricoltura del territorio e le condizioni che ne
favoriscono l'evoluzione; il ruolo dell'agricoltura multifunzionale
nel perseguimento delle finalita' di tutela dell'ambiente, del
paesaggio, delle risorse naturali e dei suoli;
2) l'individuazione degli ambiti, le condizioni di ammissibilita' alla
realizzazione di nuove costruzioni, il riuso del patrimonio edilizio
esistente nelle aziende agricole funzionali all'esercizio di attivita'
di produzione e servizio conformi alle finalita' dell'area protetta ed
al principio della sostenibilita' ambientale;
b) promuovere le produzioni del territorio;
c) incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche
agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversita';
d) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture
territoriali che costituiscono elementi riconoscibili
dell'organizzazione storica del territorio rurale tra cui le piantate,
i filari alberati, le siepi, gli stagni, i maceri e le sistemazioni
agrarie tradizionali;
e) mantenere gli insediamenti abitativi esistenti nel territorio
rurale;
f) promuovere le pratiche colturali tradizionali ed eco-compatibili,
nonche' le produzioni tipiche e di qualita' ad esse correlate,
ripristinare e mantenere gli habitat naturali a scopi ecologici;
g) promuovere il turismo rurale e naturalistico.
7. L'accordo agro-ambientale, che puo' essere promosso da uno dei
soggetti di cui al comma 6, deve essere coerente con il PTCP, con il
Programma regionale di sviluppo rurale, con gli obiettivi gestionali
definiti attraverso l'atto istitutivo del Parco e con le finalita'
indicate al comma 4.
8. L'accordo agro-ambientale costituisce altresi' parte integrante del
documento preliminare del Piano territoriale del Parco o di sue
varianti, quando queste riguardino territori in prevalenza interessati
da attivita' agricole ed i suoi contenuti sono recepiti nel Piano
stesso, salvo che durante le fasi di elaborazione, adozione ed
approvazione di cui all'articolo 28 non si evidenzino elementi o
condizioni ostative al suo sostanziale accoglimento. In tal caso i
soggetti che hanno concluso l'accordo possono procedere alla sua
modifica o revoca.
9. Allo scopo di garantire che gli accordi agro-ambientali, di cui al
presente articolo, risultino coerenti con la programmazione regionale
in campo agricolo ed ambientale la Giunta regionale approva apposite
linee-guida per la loro predisposizione attraverso la consultazione
delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni
ambientaliste piu' rappresentative a livello regionale.
10. I Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette di cui
alla presente legge possono prevedere posteggi di nuova istituzione,
in numero superiore a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge
regionale n. 12 del 1999 , riservati esclusivamente agli agricoltori
le cui aziende siano ubicate all'interno del perimetro dell'area
protetta dove ha sede il mercato e che vendano esclusivamente i propri
prodotti.".
2) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n.
12 che concerne Norme per la disciplina del commercio su aree
pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
e' il seguente:
"Art. 6 - Mercati e fiere.
1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, e
le fiere di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 27 del
D.Lgs. n. 114 del 1998 si definiscono:
a) ordinari, quando non vi sono limitazioni alle merceologie dei
posteggi o le limitazioni non superano il due per cento degli stessi;
b) a merceologia esclusiva, quando le merceologie ammesse sono
individuate in modo preciso dal regolamento comunale;
c) straordinari, quando trattasi di mercati che si tengono
occasionalmente nella stessa area mercatale con gli stessi operatori
in giorni diversi dal normale mercato, ovvero quando trattasi di fiere
all'atto della cui istituzione non e' previsto si ripetano con le
stesse modalita'.
2. Nelle fiere straordinarie il Comune puo' richiedere agli operatori
particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il
contesto urbano o per il tema della fiera.
3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i
diversi Paesi dell'Unione Europea il Comune puo' prevedere posteggi
temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o
manifestazioni fieristiche apposite.
4. A sensi dei commi 13 e 15 dell'art. 28  del D.Lgs. n. 114 del 1998
, il Comune provvede, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7,
alla istituzione o soppressione dei mercati e delle fiere, alla
determinazione dei giorni in cui essi si svolgono, alla determinazione
del numero dei posteggi, allo spostamento di posteggio, alla
determinazione dei giorni e delle date di svolgimento dei mercati e
delle fiere sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche
e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a
livello regionale.
5. Qualora il Comune sopprima una fiera perdono efficacia le relative
concessioni dei posteggi.
6. I consorzi di operatori possono mettere a disposizione del Comune
per dieci anni aree private aventi destinazione urbanistica ad uso
commerciale per l'istituzione di mercati o fiere. In caso di
accettazione da parte del Comune e previa apposita convenzione, i
consorziati possono acquisire il diritto all'assegnazione dei posteggi
nella quota definita in convenzione. Al cessare della disponibilita'
dell'area decadono tutte le concessioni di posteggio rilasciate.
7. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura
l'espletamento delle attivita' di carattere istituzionale e
l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilita' di
affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno
il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella
fiera, o ad altri soggetti esterni.
8. I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il due
per cento nei mercati e il quattro per cento nelle fiere, fatti salvi
i diritti acquisiti. Il presente comma non si applica ai mercati e
alle fiere, a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse
riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.
9. Il Comune stabilisce i modi e i tempi per la presentazione delle
domande per la partecipazione alle fiere dei non titolari di
posteggio, sulla base delle disposizioni dettate dalla Giunta
regionale.".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 55 - Sorveglianza territoriale.
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano
le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale
prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco
avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite
dall'articolo 12, comma 2, lettera c) , della legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e
promozione di un sistema integrato di sicurezza).
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti
del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e
delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento
delle violazioni e la contestazione delle medesime.
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi,
mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei
raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le
funzioni di sorveglianza.
4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta
inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale
n. 24 del 2003 , nonche' agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e
nei Paesaggi protetti e' di competenza delle strutture di polizia
locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003 , nonche' degli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla
legislazione statale vigente. Puo' essere inoltre affidata, mediante
apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai
raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le
funzioni di sorveglianza.
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni
attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 , la
sorveglianza e' svolta altresi' dalle strutture di polizia locale di
cui alla legge regionale n. 24 del 2003 , nonche' dagli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione
statale vigente.".
2)  Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 60 - Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete
natura 2000.
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui
all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le
sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi
vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei piani e nei regolamenti dei Parchi;
b) negli atti istitutivi e nei regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di
riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2,
lettera b);
e' applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2,
una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di
particolare tenuita' la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono cosi'
determinate:
a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di
ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione
statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
b) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di
ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla
legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
c) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attivita',
opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
d) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di
attivita', opere o interventi che comportano trasformazioni
geomorfologiche, nonche' per la realizzazione di attivita' edilizie ed
impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in
difformita' dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di
cui al comma 1;
e) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la
perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di
habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva
n. 92/43/CEE ;
e-bis) da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per la mancata effettuazione
della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da
quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali
e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della
direttiva 92/43/CEE .
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 puo' essere altresi'
ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore.
In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un
congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno
degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto
eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entita' della sanzione, irrogata dal soggetto
gestore dell'area protetta o del sito, sara' stabilita in base alla
gravita' dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalita'
dell'azione;
b) dall'entita' del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilita' e dall'efficacia dei ripristini effettivamente
conseguibili;
e) dall'eventualita' di altre forme praticabili di riduzione o
compensazione del danno.
6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge
compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei
criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area
protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 6 che concerne Disciplina della formazione e della gestione del
sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000 e' il seguente:
"Art. 37 - Controllo della fauna selvatica.
1. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili
interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano
resi necessari per assicurarne la funzionalita' ecologica.
2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati
prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in
subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed
attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale
o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente
autorizzati. In caso di fauna omeoterma e' necessario acquisire il
parere favorevole dell'INFS.
3. Allo scopo di preservare l'integrita' e la funzionalita' degli
ecosistemi, l'Ente di gestione provvede al monitoraggio, ed ove
opportuno, al controllo od all'eradicazione delle specie alloctone.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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