REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 3
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 57 - Aperture di credito a favore di funzionari delegati
1. Nei casi previsti dalla legge regionale o da motivati atti della
Giunta regionale l'effettuazione delle spese puo' avvenire attraverso
aperture di credito a favore di funzionari delegati entro limiti di
volta in volta definiti.
2. La Giunta regionale puo' autorizzare, motivandone le ragioni,
aperture di credito per spese di provveditorato o per altre spese
aventi caratteristiche analoghe a quelle di provveditorato.
L'autorizzazione deve essere contenuta entro limiti di spesa definiti,
sulla base di analitici piani di spesa o di approvvigionamento, in
relazione all'entita' degli interventi o dei servizi da svolgere.
Detti piani sono predisposti nell'ambito delle disponibilita' dei
capitoli di bilancio interessati alle spese.
3. Contestualmente e' disposto l'impegno contabile a carico dei
pertinenti capitoli di bilancio.
4. I dirigenti e i funzionari interessati possono essere autorizzati
ad assumere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, le obbligazioni
giuridiche conseguenti. Sulla base degli atti di liquidazione adottati
ai sensi dell'articolo 51 saranno disposte le eventuali riduzioni
degli impegni per le somme eccedenti quelle liquidate.
5. Possono essere funzionari delegati i dirigenti e i responsabili
delle strutture organizzative non dirigenziali della Regione, di
organismi, enti ed aziende cui sia attribuita la responsabilita' di
gestire servizi, progetti o programmi della Regione. Tale funzione
puo' essere attribuita ad Organi esterni alla Regione solo con legge
regionale.
6. La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei
fondi accreditati ai funzionari delegati e' disposta dall'apposito
regolamento regionale.
7. Il funzionario delegato e' responsabile dei pagamenti, delle
registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati
ai sensi del regolamento regionale per la disciplina della gestione
contabile dei fondi predetti.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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