REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 6 ottobre 2009, n. 253

L.R. 2/2004 - Autorizzazione ad anticipare quote di finanziamento a titolo del fondo regionale per la montagna a favore delle Comunita' Montane e Unioni di Comuni beneficiarie dei contributi recati dalle Misure 226 e 227 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Annualita' 2008. (Proposta della Giunta regionale in data 20 luglio 2009, n. 1031)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1031 del
20 luglio 2009, recante in oggetto "L.R. 2/04 - Autorizzazione ad
anticipare quote di finanziamento a titolo del fondo regionale per la
montagna a favore delle Comunita' Montane e Unioni di Comuni
beneficiarie dei contributi recati dalle Misure 226 e 227 del
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Annualita' 2008";
preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione
assembleare referente "Bilancio Affari generali ed istituzionali"
giusta nota prot. n. 25400 in data 15 settembre 2009;
viste:
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 2, recante "Legge per la montagna" e in
particolare gli artt. 3 bis, 4, 5, 6 e 8;
- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni", e in particolare il comma 8
dell'art. 4 "Revisione degli ambiti territoriali delle Comunita'
Montane", che detta norme in materia di rapporti successori
conseguenti al riordino delle Comunita' Montane;
dato atto:
- che in attuazione delle specifiche disposizioni della L.R. 2/04 in
merito all'approvazione del Programma regionale per la montagna ex
art. 3 bis, "la Giunta regionale predispone la proposta di programma
con la partecipazione della Conferenza per la montagna, ai sensi
dell'articolo 2, e la sottopone all'Assemblea legislativa regionale
previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, di cui
all'articolo 23 dello Statuto, o, fino all'avvio delle attivita' di
tale Consiglio, della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui
all'articolo 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale)";
- che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2/04, gli Enti locali
associativi comprendenti Comuni montani sono chiamati a promuovere un
Accordo-quadro per lo sviluppo della montagna che deve configurarsi
quale "programma triennale delle opere e degli interventi prioritari
per lo sviluppo socio-economico delle zone montane" coerente con le
linee d'indirizzo definite nel Programma regionale per la montagna di
cui al precedente ultimo alinea;
- che, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2/04, i successivi Programmi
annuali operativi si configurano quali programmi attuativi degli
Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna di cui all'art. 4 della
stessa L.R. 2/04;
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L.R. 2/04, "le risorse del
fondo regionale per la montagna sono  destinate al trasferimento a
favore delle Comunita' Montane" e delle Unioni di Comuni subentranti a
preesistenti Comunita' Montane, che le utilizzano "come contributo per
il finanziamento degli interventi previsti nei Programmi annuali
operativi di cui all'articolo 6";
osservato:
- che, al fine di coinvolgere nell'ambito della Conferenza per la
montagna di cui all'art. 2 della L.R. 2/04, i nuovi Presidenti delle
Comunita' Montane, delle Unioni di Comuni subentranti a preesistenti
Comunita' Montane e delle Province risultati eletti a seguito delle
recenti consultazioni elettorali, la Giunta regionale ha ritenuto di
posporre la predisposizione - e quindi la presentazione all'Assemblea
legislativa per l'approvazione - del Programma regionale per la
montagna ad una fase in cui risultino essere stati effettivamente
costituiti i nuovi organi ed eletti i nuovi Presidenti dei suddetti
Enti;
- che, di conseguenza, nelle more dell'approvazione del nuovo
Programma regionale per la montagna, non possono essere approvati i
successivi Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna e i Programmi
annuali operativi attuativi degli stessi Accordi-quadro e che pertanto
i finanziamenti disponibili a titolo del fondo regionale per la
montagna non risultano essere attualmente destinabili per il
finanziamento di interventi di sviluppo a favore delle zone montane;
richiamate le determinazioni del Direttore generale Ambiente e Difesa
del suolo n. 3096 del 16/4/2009, con oggetto "Programma di sviluppo
rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013. Misura 226 'Interventi
per la riduzione del rischio di incendio boschivo'. Approvazione
graduatoria annualita' 2008", e n. 3098 del 16/4/2009, con oggetto
"Programma di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2007-2013.
Misura 227 'Sostegno agli investimenti forestali non produttivi'.
Approvazione graduatoria annualita' 2008";
dato atto:
- che tra i beneficiari dei finanziamenti recati dalle Misure 226 e
227 del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, quali sono indicati
nelle due graduatorie approvate con le richiamate determinazioni
3096/09 e 3098/09, figurano numerose Comunita' Montane, a carico delle
quali, analogamente agli altri soggetti beneficiari, sono poste quote
di compartecipazione finanziaria ai progetti selezionati;
- che, con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento, inseriti
nella graduatoria approvata con la determinazione 3096/09, i soggetti
beneficiari devono documentare l'inizio  dei lavori entro la scadenza
del 30 settembre 2009;
- che, con riferimento ai progetti ammessi a finanziamento, inseriti
nella graduatoria approvata con la determinazione 3098/09, i soggetti
beneficiari devono documentare l'inizio  dei lavori entro la scadenza
del 31 dicembre 2009;
- che, conseguentemente, le Comunita' Montane, unitamente agli altri
soggetti beneficiari, devono impegnare comunque entro le scadenze di
cui ai precedenti penultimo ed ultimo alinea le rispettive quote di
cofinanziamento, che sono da reperire sui propri rispettivi bilanci;
osservato che, per poter consentire entro le scadenze sopra ricordate
l'effettivo avvio dei lavori riferiti ai progetti di forestazione di
cui trattasi, risulta necessario ed urgente assegnare alle Comunita'
Montane e alle Unioni di Comuni subentranti a preesistenti Comunita'
Montane, indicate quali beneficiarie dei contributi recati dalle dette
Misure 226 e 227 del Programma di sviluppo rurale, le risorse
spettanti a titolo del fondo regionale per la montagna indispensabili
per garantire la copertura delle rispettive quote di partecipazione
finanziaria;
ritenuta l'opportunita' di autorizzare - nelle more dell'approvazione
e della vigenza del nuovo Programma regionale per la montagna, degli
Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna e infine dei conseguenti
Programmi annuali operativi attuativi - la Giunta regionale a
provvedere ad assegnare alle  Comunita' Montane ed alle Unioni di
Comuni, subentranti a precedenti Comunita' Montane, in quanto titolari
di progetti di forestazione elencati nelle graduatorie di cui alle
piu' sopra richiamate determinazioni 3096/09 e 3098/09, le necessarie
risorse a valere sulle disponibilita' recate dal Bilancio regionale
per l'esercizio 2009 a titolo del fondo regionale per la montagna,
quali risultano stanziate sui capitoli del bilancio regionale di
previsione n. 3444 "Fondo per gli interventi speciali per la montagna
(art. 2, Legge 31 gennaio 1994, n. 97; art. 45, L.R. 19 luglio 1997,
n. 22 abrogata; e art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 20 gennaio 2004, n.
2) - Mezzi statali", di cui all'UPB 1.2.2.3.3110 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2009, e n. 3455 "Fondo regionale per la
montagna. Contributi alle Comunita' Montane per la realizzazione di
opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane
(art. 37, L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 - abrogata; art. 47, L.R. 19
luglio 1997, n. 22 - abrogata; art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 20
gennaio 2004, n. 2)", di cui all'UPB 1.2.2.3.3100 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2009;
ritenuto di autorizzare nello specifico l'anticipazione delle future
assegnazioni, che saranno disposte a seguito dell'esame dei Programmi
annuali operativi approvati ex art. 6 della L.R. 2/04, dando atto che
nell'ambito degli stessi futuri Programmi annuali operativi le
Comunita' Montane e Unioni di Comuni interessate dovranno riportare,
tra gli altri, i singoli progetti di forestazione per i quali siano
state assegnate le competenti quote a titolo del fondo regionale per
la montagna;
dato atto che, come previsto all'art. 3 bis  della L.R. 2/04 il
Programma regionale per la montagna deve definire:
- le priorita' da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo
delle zone montane di cui all'articolo 1, e le conseguenti linee di
indirizzo per la programmazione settoriale regionale;
- i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo
regionale per la montagna, di cui all'art. 8;
- le modalita' di erogazione, nonche' le ipotesi e le modalita'
dell'eventuale revoca dei finanziamenti a titolo del fondo regionale
per la montagna;
dato in particolare atto che, all'art. 1, comma 2, lettera f), della
L.R. 2/04, la realizzazione di  impianti di forestazione viene
specificamente elencata fra gli obiettivi prioritari delle politiche
territoriali per lo sviluppo delle zone montane e che pertanto la
forestazione, in quanto settore prioritario d'intervento, puo' essere
destinataria dei finanziamenti normati dalla stessa L.R. 2/04, recati
in particolare dal fondo regionale per la montagna di cui ai Capitoli
n. 3444 e n. 3455 del bilancio regionale;
ritenuto, nelle more dell'approvazione e della vigenza del nuovo
Programma regionale per la montagna:
- di confermare la scelta della forestazione quale settore prioritario
d'intervento;
- di rimandare ai criteri gia' previsti al comma 1 dell'art. 12 della
L.R. 2/04, nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla L.R.
10/08, ai fini del riparto dei finanziamenti disponibili a titolo del
fondo regionale per la montagna;
- di rimandare infine alle disposizioni di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 270 del 14 febbraio 2005, con oggetto
"Modalita' di erogazione e monitoraggio dei finanziamenti recati dai
fondi per la montagna e modalita' di monitoraggio degli Accordi quadro
per lo sviluppo delle zone montane", ai fini della regolazione delle
modalita' di erogazione dei finanziamenti a titolo del fondo regionale
per la montagna;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;
delibera:
A) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more
dell'approvazione del nuovo Programma regionale per la montagna ex
art. 3 bis della L.R. 2/04 e dei conseguenti Accordi-quadro per lo
sviluppo della montagna e Programmi annuali operativi attuativi, la
Giunta regionale a provvedere ad assegnare alle  Comunita' Montane ed
alle Unioni di Comuni, subentranti a precedenti Comunita' Montane, in
quanto titolari di progetti di forestazione elencati nelle graduatorie
approvate con le  determinazioni 3096/09 e 3098/09, le necessarie
risorse a valere sulle disponibilita' recate dal Bilancio regionale
per l'esercizio 2009 a titolo del fondo regionale per la montagna,
quali risultano stanziate sui capitoli del bilancio regionale di
previsione n. 3444 "Fondo per gli interventi speciali per la montagna
(art. 2, Legge 31 gennaio 1994, n. 97; art. 45, L.R. 19 luglio 1997,
n. 22 abrogata; e art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 20 gennaio 2004, n.
2) - Mezzi statali", di cui all'UPB 1.2.2.3.3110 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2009, e n. 3455 "Fondo regionale per la
montagna. Contributi alle Comunita' Montane per la realizzazione di
opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane
(art. 37, L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 - abrogata; art. 47, L.R. 19
luglio 1997, n. 22 - abrogata; art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 20
gennaio 2004, n. 2)", di cui all'UPB 1.2.2.3.3100 del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2009;
B) di considerare le assegnazioni di risorse a titolo del fondo
regionale per la montagna, di cui al precedente punto A), quali
anticipazioni delle specifiche future assegnazioni, che saranno
disposte a seguito dell'esame dei Programmi annuali operativi
approvati ex art. 6 della L.R. 2/04, dando atto che nell'ambito degli
stessi futuri Programmi annuali operativi le  Comunita' Montane e
Unioni di Comuni interessate dovranno riportare, tra gli altri, i
singoli progetti di forestazione per i quali siano state assegnate le
competenti quote a titolo del fondo regionale per la montagna;
C) di confermare nello specifico, nelle more dell'approvazione del
nuovo Programma regionale per la montagna ex art. 3 bis della L.R.
2/04, la scelta della forestazione quale settore prioritario
d'intervento ai fini del finanziamento d'interventi con le risorse
recate dal fondo regionale per la montagna;
D) di rimandare, nelle more dell'approvazione del nuovo Programma
regionale per la montagna ex art. 3 bis della L.R. 2/04,  ai criteri
gia' previsti al comma 1 dell'art. 12 della L.R. 2/04, nel testo
previgente alle modifiche introdotte dalla L.R. 10/08, ai fini del
riparto dei finanziamenti disponibili a titolo del fondo regionale per
la montagna;
E) di rimandare infine, nelle more dell'approvazione del nuovo
Programma regionale per la montagna ex art. 3 bis della L.R. 2/04, 
alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
270 del  14 febbraio 2005, con oggetto "Modalita' di erogazione e
monitoraggio dei finanziamenti recati dai fondi per la montagna e
modalita' di monitoraggio degli Accordi quadro per lo sviluppo delle
zone montane", ai fini della regolazione delle modalita' di erogazione
dei finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna;
F) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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