REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2009, n. 895

Direttiva per la prima applicazione del Titolo III, Capo III, della L.R. 30 giugno 2008, n. 10

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10 recante "Misure per il riordino
territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni" ed in particolare il Capo III del
Titolo III che disciplina la riforma del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli
Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani";
considerato che ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 10/08
compete alla Giunta regionale emanare una direttiva per specificare le
attivita' connesse alla nuova ripartizione delle attribuzioni previste
nella riforma;
considerato che:
- con l'emanazione della legge regionale n. 10 del 2008 il legislatore
regionale ha intrapreso un percorso di razionalizzazione e
ammodernamento degli apparati amministrativi in un'ottica tesa al
risparmio e all'efficientamento;
- per quanto concerne la parte relativa ai servizi pubblici ambientali
la citata legge dispone la soppressione delle Agenzie di Ambito,
istituite dalla L.R. n. 25 del 1999, e la riallocazione delle loro
funzioni in parte al sistema regionale ed in parte al sistema
territoriale prevedendo che dal gennaio 2009 comincino ad operare i
nuovi soggetti;
- a tal fine e' stata prevista una fase transitoria in cui le Agenzie
di Ambito pongono in essere tutti gli adempimenti necessari fra cui
quelli relativi alla riallocazione del personale in relazione alle
nuove attribuzioni della sistema territoriale procedendo, entro
novanta giorni dall'approvazione della legge, all'approvazione della
nuova Convenzione di funzionamento;
ritenuto pertanto di procedere all'emanazione della sopra richiamata
direttiva;
ritenuto inoltre di rinviare gli indirizzi relativi alle modalita'
essenziali di partecipazione degli utenti all'emanazione della
direttiva prevista all'art. 31, comma 3, della L.R. n. 10 del 2008
relativa alla costituzione del comitato consultivo degli utenti e suo
funzionamento;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile, Lino
Zanichelli,
delibera:
a) per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, di approvare la direttiva,  prevista
all'art. 28, comma 2 della L.R. 10/08,  relativa alla specificazione
delle attivita' connesse alla nuova ripartizione delle attribuzioni
previste nella riforma legislativa contenute nell'Allegato "Direttiva
per la prima applicazione del Titolo III, Capo III, della L.R. 30
giugno 2008, n. 10", parte integrante e sostanziale del presente
atto;
b) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttiva per la prima applicazione del Titolo III, Capo III, della
L.R. 30 giugno 2008, n. 10
1. Definizione dei compiti della Regione previsti dall'art. 28, comma
L'art. 28, comma 2 prevede l'individuazione, da parte della Regione,
della tariffa di riferimento e la redazione del piano economico e
finanziario sia per il servizio idrico integrato che per il servizio
di gestione dei rifiuti urbani.
La tariffa di riferimento rappresenta, in tutti i metodi tariffari
vigenti sia per il servizio idrico che per il servizio di gestione dei
rifiuti urbani (DPR 27/4/1999 n. 158 per il settore rifiuti, DPGR
13/3/2006 n. 49 e DM 1/8/1996  per il servizio idrico), l'insieme dei
criteri e delle condizioni che consentono l'individuazione del costo
complessivo del servizio. Tale costo complessivo costituira' poi la
base per la determinazione della tariffa articolata per fasce di
consumo e tipologia di utenze, definita dalle Convenzioni, che il
gestore del servizio e' tenuto ad applicare agli utenti finali.
Il piano economico e finanziario e' lo strumento per mezzo del quale
viene garantito, con dettaglio annuale durante il periodo di
regolazione, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
ed il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita'
della gestione. In tale strumento devono essere riportati l'andamento
dei costi di gestione e di investimento da porre a carico della
tariffa e la previsione annuale dei proventi tariffari.
L'obiettivo esplicito, sotteso alla scelta di affidare alla Regione la
quantificazione dei costi complessivi del servizio e la correlata
definizione del piano economico e finanziario, e' quello di giungere
all'utilizzo di criteri omogenei ed al completamento di elaborati
confrontabili all'interno del territorio regionale, ovvero a
condizioni tali da consentire il controllo e la confrontabilita' tra
le diverse gestioni.
2. Primi elementi di processo per la definizione tariffaria e la
gestione dei servizi: attivita' e funzioni di Regione e Nuove forme di
cooperazione d'ambito
L'individuazione del costo complessivo del servizio e del relativo
piano economico e finanziario e' un'operazione che puo' avvenire a
seguito di un sufficiente sviluppo dei seguenti macro-elementi del
Piano d'Ambito:
1) la ricognizione delle infrastrutture, ovvero lo stato di
consistenza delle infrastrutture e dei beni da affidare al gestore,
precisandone lo stato di funzionamento;
2) una proposta di programma degli investimenti con il dettaglio degli
interventi previsti e con una valutazione del loro grado di priorita'.
Si tratta degli acquisti di beni d'investimento, delle attivita' di
manutenzione straordinaria e delle nuove opere da realizzare, compresi
gli interventi di adeguamento di infrastrutture gia' esistenti,
necessari a garantire almeno i livelli minimi di servizio, nonche' a
soddisfare la domanda complessiva dell'utenza;
3) il modello gestionale ed organizzativo, ovvero la definizione della
struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio
all'utenza e la realizzazione del programma degli investimenti.
Le attivita' sopra descritte sono, in applicazione della L.R. n. 10
del 2008, di competenza delle Nuove forme di cooperazione d'ambito (di
seguito Nuove forme di cooperazione). Le Nuove forme di cooperazione
quindi hanno il compito di sviluppare e proporre una prima
formulazione degli elementi sopradescritti con elevato livello di
dettaglio per il periodo di regolazione tariffaria in corso (in caso
di revisione straordinaria) e/o per il periodo di regolazione
tariffaria per cui si sta progettando la tariffa, mentre detti
elementi andranno definiti in modo generale ed in una ottica di
programmazione di massima per gli anni successivi al periodo di
regolazione tariffaria fino al termine dell'affidamento in essere.
Tale proposta sara' di norma preliminarmente approvata dal soggetto
delegato di cui all'art. 30 comma 4 della L.R. n. 10 del 2008 o
comunque in accordo a quanto previsto dall'atto istitutivo della nuova
forma di convenzione.
La Regione, raccordandosi con le Nuove forme di cooperazione stesse e
con gli enti gestori, sulla base dei macro-elementi sopradescritti per
ciascuna gestione:
- definisce il piano degli investimenti definitivo;
- quantifica, sulla base delle vigenti metodologie tariffarie, le
componenti di costo del servizio;
- quantifica i costi complessivi del servizio, individua i ricavi
tariffari di riferimento e predispone il relativo piano economico e
finanziario.
L'attivita' della Regione vedra' il coinvolgimento delle Nuove forme
di cooperazione, sia relativamente alle questioni di merito che alla
fornitura delle necessarie informazioni quali-quantitative, in quanto
e' possibile che dall'analisi dei costi emerga l'esigenza di rivedere
parzialmente il modello gestionale e organizzativo, oltre che
ovviamente il piano degli investimenti. Al termine dell'attivita'
sopradescritta la Regione formula una proposta di quantificazione dei
costi, previa analisi e valutazione del Comitato di indirizzo di cui
all'art. 29 L.R. 10/08, tale proposta, nella quale saranno evidenziate
le eventuali modificazioni alla proposta della Nuova forma di
cooperazione, e' assunta mediante determinazione dirigenziale. La
Nuova forma di cooperazione, attraverso il soggetto delegato di cui al
citato art. 30 comma 4, ha 30 giorni di tempo per produrre eventuali
osservazioni e proposte ulteriori. La Regione procede quindi
all'approvazione del piano economico e finanziario e delle tariffe di
riferimento per il periodo di regolazione con deliberazione di Giunta
previa analisi e valutazione del Comitato di indirizzo.
Le Nuove forme di cooperazione inseriscono il piano economico e
finanziario con i relativi vincoli di costo e ricavo all'interno del
Piano d'Ambito e provvedono quindi a definire le articolazioni
tariffarie necessarie per la definizione delle tariffe da applicare
all'utenza nel rispetto dei vincoli di ricavo e delle tariffe di
riferimento definite dalla Regione, le Nuove forme di cooperazione
altresi' definiscono anche gli eventuali elementi accessori
extratariffari previo assenso della  Regione (come ad esempio i canoni
antincendio per il servizio idrico integrato).
Definiti tutti gli elementi sopradescritti e' possibile per le Nuove
forme di cooperazione procedere all'affidamento del servizio secondo
le modalita' previste dalla legge una volta che la Regione abbia
approvato la bozza di contratto di servizio e, nel caso di procedura
di affidamento avente evidenza pubblica, la bozza di bando di gara,
proposte all'uopo dalle nuove forme di cooperazione stesse.
Durante il periodo di regolazione tariffaria nel quale avviene lo
svolgimento del servizio, le nuove forme di cooperazione svolgono le
funzioni di controllo e monitoraggio relativamente ai seguenti
elementi:
- realizzazione degli interventi del piano degli investimenti;
- livello qualitativo e quantitativo del servizio;
- modalita' di effettuazione del servizio;
- struttura dei ricavi da tariffa ed extratariffari.
Nello stesso periodo, la Regione, oltre ad avere accesso a tutte le
informazioni sul servizio delle societa' di gestione e degli altri
soggetti, svolge in particolare le funzioni di controllo e
monitoraggio relativamente ai seguenti elementi:
- andamento dei costi regolati;
- contabilita' di regolazione e bilanci delle gestioni;
- realizzazione degli interventi del piano degli investimenti.
La Regione infine accerta, in raccordo con le Nuove forme di
cooperazione, l'eventuale esigenza di procedere ad una revisione
tariffaria nel caso si riscontrino significativi scostamenti dalle
previsioni del Piano d'Ambito in ordine al raggiungimento degli
obiettivi ed in relazione alle entrate tariffarie.
3. Attuazione art. 29 comma 3 della L.R. n. 10 del 2008
Il Comitato propone alla Giunta regionale gli indirizzi per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, ivi compresi i
parametri cogenti di riferimento per la determinazione della tariffa
finale, e si avvale delle strutture tecniche regionali competenti per
materia.
Relativamente ai parametri cogenti di riferimento per la
determinazione della tariffa finale, il Comitato di indirizzo ha il
compito di formulare eventuali indirizzi vincolanti relativamente alle
tematiche di omogeneita' ed uniformita' di criteri da adottare nella
definizione delle articolazioni tariffarie. Tali indirizzi vincolanti
sono finalizzati ad evitare applicazioni e definizioni di tariffe
finali, ovvero delle tariffe praticate agli utenti, eccessivamente ed
ingiustificatamente differenziate tra loro tra bacini tariffari o
territori comunali contermini.
4. Attivita' di Regione e Nuove forme di cooperazione finalizzate alla
definizione delle tariffe
Il presente paragrafo ha l'obiettivo di evidenziare in modo meramente
descrittivo e sintetico quali elementi fondamentali delle tariffe
relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed al servizio
idrico integrato saranno quantificati dalla Regione e quali dalle
Nuove forme di cooperazione.
In attesa della definizione delle componenti della "Tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani" di cui all'art. 238 del DLgs 3 aprile
2006, n. 152 e di quelle della "Tariffa del servizio idrico integrato"
di cui all'art. 154 dello stesso DLgs 152/06, si considerano in questo
paragrafo le componenti e gli elementi rispettivamente del DPR 27
aprile 1999, n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e del DPGR 13 marzo 2006, n. 49
- "Approvazione del metodo tariffario per la regolazione e la
determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in
Emilia-Romagna".
Relativamente alla definizione delle tariffe relative al servizio di
gestione dei rifiuti urbani le attivita' in capo a Regione e nuove
forme di cooperazione (NFC) sono riassunte dalla tabella 1.
Descrizione Attivita'	 Ente
Quantificazione costi di gestione	Regione
Quantificazione costi comuni	Regione
Quantificazione costi d'uso del capitale	Regione
Quantificazione fattore di efficientamento	Regione
Suddivisione della tariffa in parte fissa
(TF) e parte variabile (TV)	Regione
Calcolo e applicazione dei tassi
di inflazione-deflazione previsti	Regione
Quantificazione della spesa per investimenti
e suo controllo e monitoraggio	Regione e NFC
Ripartizione della parte fissa tra utenti domestici
e non domestici e conseguente articolazione
e definizione dei parametri Ka e Kc	NFC
Ripartizione della parte variabile
tra utenti domestici e non domestici
e conseguente articolazione
e definizione dei parametri Kb e Kd	NFC
Tabella 1 - Principali elementi tariffari del servizio di gestione
rifiuti urbani
Relativamente alla definizione delle tariffe relative al servizio
idrico integrato le attivita' in capo a Regione e Nuove forme di
cooperazione sono riassunte dalla tabella 2.
Descrizione Attivita'	 Ente
Quantificazione costi operativi	Regione
Quantificazione ammortamenti	Regione
Quantificazione capitale investito
netto e sua remunerazione	Regione
Quantificazione fattore di efficientamento	Regione
Quantificazione dei canoni di concessione	Regione
Calcolo e applicazione dei tassi
di inflazione-deflazione previsti	Regione
Quantificazione dei ricavi relativi alla tariffa
per la gestione dei reflui delle attivita' produttive	Regione
Quantificazione della spesa per investimenti
e suo controllo e monitoraggio	Regione e NFC
Quantificazione, controllo e monitoraggio
del fattore di qualita' del servizio reso	NFC
Calibrazione e quantificazione dei parametri
di costo della tariffa per la gestione
dei reflui delle attivita' produttive	NFC
Definizione dell'articolazione tariffaria
in fasce e in categorie di utenza	NFC
Definizione dell'applicazione
della tariffazione sociale	NFC
Definizione degli elementi accessori extratariffari
(ad esempio: canoni di allacciamento
e canoni antincendio)	NFC
Tabella 2 - Principali elementi tariffari del servizio idrico
integrato
5. Fase transitoria
Ferma restando l'attribuzione dei compiti sopra descritta, continuano
a dispiegare effetti tutte le determinazioni assunte dalle Agenzie di
Ambito di cui alla L.R. n. 25 del 1999. Alla loro scadenza o nei casi
previsti dalla normativa vigente la Regione provvedera' secondo le
proprie attribuzioni.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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