REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1 della Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana era il
seguente:
"Art. 1 - Finalita' e oggetto della legge
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la riqualificazione urbana,
favorendo una piu' equilibrata distribuzione dei servizi e delle
infrastrutture e il miglioramento della qualita' ambientale e
architettonica dello spazio urbano, al fine di eliminare le condizioni
di abbandono e di degrado edilizio, ambientale e sociale che investono
le aree urbanizzate.
2. La presente legge disciplina il procedimento per la predisposizione
e l'approvazione dei programmi di riqualificazione urbana e definisce
i criteri e le modalita' di finanziamento dei programmi da parte della
Regione.".
2) La previgente rubrica dell'articolo 1 della Legge regionale 3
luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportata alla nota 1) dell'articolo 1.
3) Il previgente testo dell'articolo 1, comma 1 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 1.
4) Il previgente testo dell'articolo 1, comma 2 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 1.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2 della Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana era il
seguente:
"Art. 2 - Individuazione degli ambiti da assoggettare a
riqualificazione urbana
1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera, individua gli ambiti
del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una
continuita' spaziale, da assoggettare a riqualificazione e definisce i
tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualita' ambientale,
sociale e architettonica che si intendono realizzare. La delibera
contiene altresi' una prima indicazione in merito alle risorse
finanziarie comunali da impegnare per la riqualificazione prevista
anche su piu' annualita', nonche' l'eventuale specificazione degli
interventi per i quali viene richiesto il finanziamento regionale, ai
sensi dell'art. 8, comma 5.
2. Qualora le scelte in merito agli ambiti da riqualificare, ai temi
di azione ed agli obiettivi che si intendono realizzare sono tali da
prefigurare che il programma di riqualificazione urbana comportera'
variante al piano regolatore generale, la delibera di cui al comma 1
e' assunta previo parere della Giunta provinciale. Il parere e'
rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, trascorso il
quale il Consiglio comunale puo' assumere il provvedimento.
3. Nella definizione dei contenuti di cui al comma 1 la delibera
comunale analizza, in particolare, i seguenti elementi:
a) l'ampiezza, la consistenza e le cause del degrado edilizio,
urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale;
b) le opportunita' di riuso di aree produttive e di servizio dismesse,
di caserme, aree militari, carceri, colonie, e di immobili dismessi o
in fase di dismissione a seguito della riorganizzazione del sistema
sanitario, ferroviario e scolastico;
c) il ruolo strategico degli interventi prospettati rispetto al
contesto urbano ed alla loro capacita' di innovare e migliorare la
qualita' urbana, con riguardo all'impatto sui sistemi insediativo,
ambientale, paesaggistico, della mobilita', sociale ed economico che
la realizzazione degli interventi previsti comporta, specificando le
prestazioni di massima attese;
d) la fattibilita' dell'intervento di riqualificazione, in relazione
alle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili.
4. L'attivita' di cui al presente articolo e' svolta assicurando la
massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati,
nelle forme piu' idonee individuate dall'Amministrazione comunale. La
deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle specifiche proposte
avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali.".
2) Il previgente testo dell'articolo 2, comma 1 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 2.
3) Il previgente testo dell'articolo 2, comma 3, lettera d) della
Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di
riqualificazione urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo
2.
4) Il previgente testo dell'articolo 2, comma 4 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 2.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana era il
seguente:
"Art. 3 - Partecipazione degli operatori pubblici e privati
1. L'Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli
operatori pubblici e privati nella predisposizione e nella attuazione
del programma di riqualificazione, di cui all'art. 4, attraverso un
concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare
alla realizzazione della riqualificazione. Le proposte avanzate dagli
interessati devono contenere:
a) uno studio di fattibilita' degli interventi proposti;
b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il
soggetto si dichiari disposto a realizzare;
c) uno studio degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale,
paesaggistico, della mobilita', sociale ed economico che la
realizzazione degli interventi proposti comportano.
2. Nel caso in cui negli ambiti da assoggettare a riqualificazione,
individuati ai sensi dell'art. 2, siano presenti immobili di
proprieta' privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di
altri Enti pubblici, in luogo del concorso pubblico di cui al comma 1
il Comune attiva con gli interessati, fissando un termine per la loro
conclusione, procedure negoziali volte a definire le forme della loro
partecipazione al programma.
3. Qualora alla conclusione delle procedure negoziali, di cui al comma
2, non si pervenga ad un'intesa con i soggetti interessati,
l'Amministrazione comunale attua le procedure relative al concorso
pubblico, di cui al comma 1, invitando formalmente i proprietari degli
immobili a partecipare allo stesso. Nell'atto deve essere precisato
che, qualora il proprietario non partecipi all'intervento di
riqualificazione, l'immobile potra' essere assoggettato alle procedure
espropriative di cui all'art. 5.
4. L'Amministrazione comunale, valutate le proposte di cui al comma 1
e gli esiti delle eventuali procedure negoziali di cui al comma 2,
acquisisce prima della predisposizione del programma di
riqualificazione urbana di cui all'art. 4, l'impegno alla
partecipazione all'intervento di riqualificazione da parte dei
soggetti interessati, attraverso la sottoscrizione di atto unilaterale
d'obbligo ovvero attraverso la stipula di un accordo ai sensi
dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
2) Il previgente testo dell'articolo 3, comma 1 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 3.
3) Il previgente testo dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della
Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di
riqualificazione urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo
3.
4) Il previgente testo dell'articolo 3, comma 2 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 3.
5) Il previgente testo dell'articolo 3, comma 4 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 3.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4 della Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana era il
seguente:
"Art. 4 - Programma di riqualificazione urbana
1. A seguito della individuazione degli ambiti da assoggettare a
riqualificazione urbana, di cui all'art. 2, della eventuale stipula
del protocollo d'intesa, di cui all'art. 8, comma 5, ed una volta
espletate le procedure partecipative, di cui all'art. 3,
l'Amministrazione comunale elabora il programma di riqualificazione
urbana, raccordandosi con i soggetti pubblici e privati che
partecipano all'attuazione del programma.
2. Il programma di riqualificazione urbana e' lo strumento che
definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i
relativi obiettivi di qualita' ed e' caratterizzato, di norma, dalla
pluralita' delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli
operatori nonche' dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche
e private.
3. Il programma di riqualificazione urbana e' di dimensioni e
consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione della citta' e
persegue:
a) il miglioramento delle condizioni di salubrita' e sicurezza;
b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e
delle opere infrastrutturali occorrenti;
c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilita'
nelle sue varie forme;
d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in
particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche;
e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento
a quella in locazione;
f) la qualita' sociale e nuova occupazione qualificata.
4. Il programma di riqualificazione urbana contiene la dettagliata
descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie,
nonche' delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e
privati. Il programma deve comunque prevedere:
a) l'elenco delle unita' immobiliari, con l'indicazione delle
proprieta' e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;
b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;
c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i
soggetti partecipanti al programma;
d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di
realizzazione degli interventi;
e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'art.
3, comma 4;
f) l'elenco delle proprieta' che non partecipano alla realizzazione
dell'intervento;
g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti
urbanistici generali e la definizione dei loro contenuti cartografici
o normativi.
5. Il programma di riqualificazione urbana presenta altresi' i
contenuti propri dei piani attuativi del PRG e si attua attraverso la
concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo
previsto dalla legge.".
2) Il previgente testo dell'articolo 4, comma 1 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 4.
3) Il previgente testo dell'articolo 4, comma 3, lettera e) della
Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di
riqualificazione urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo
4.
4) Il previgente testo dell'articolo 4, comma 3 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 4.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il previgente testo dell'articolo 4 della Legge regionale 3 luglio
1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana
e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 4.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6 della Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana era il
seguente:
"Art. 6 - Societa' per la trasformazione urbana
1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati
dal Comune, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso la
costituzione o la partecipazione a societa' che hanno come oggetto la
trasformazione di aree urbane.
2. Le Amministrazioni comunali possono avvalersi della societa' di cui
al comma 1, per l'espletamento del concorso pubblico e per lo
svolgimento delle procedure negoziali, di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
nonche' per la elaborazione del programma di riqualificazione urbana,
di cui all'art. 4.
3. La societa' di cui al comma 1, qualora non esplichi i compiti
previsti dal comma 2, puo' partecipare alla realizzazione degli
interventi di riqualificazione, secondo le modalita' previste
dall'art. 3.
4. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di cui al
comma 1 e' disposta con legge, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto. Il
Consiglio regionale stabilisce l'ammontare della quota di capitale
sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell'ambito degli
stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7, comma 2 della Legge regionale 3 luglio
1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana
era il seguente:
"Art. 7 - Azioni regionali a sostegno della riqualificazione urbana
(omissis).
2. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione
delle politiche settoriali comunque dirette ad incidere sulle
condizioni di abbandono o di degrado delle aree urbanizzate.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 8
1) Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19
che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana era il
seguente:
"Art. 8 - Criteri e modalita' di assegnazione dei contributi
1. In conformita' all'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un
bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le
procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai
commi successivi.
1-bis. Ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i
finanziamenti regionali possono essere assegnati anche a titolo di
contributo, fino ad un massimo dell'80% della spesa relativa agli
interventi comunali di riqualificazione degli spazi pubblici,
rientranti fra quelli elencati nel comma 4, lettera d), del presente
articolo, sulla base di un progetto preliminare delle opere redatto e
approvato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva
2004/18/CE.
2. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui
all'art. 3, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale
copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, e l'elaborazione
del programma di riqualificazione urbana;
b) la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi
comprese la progettazione e la direzione lavori degli stessi.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi o in
conto interessi o in conto capitale, nella misura e con le modalita'
stabilite con appositi atti amministrativi.
4. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 che possono
essere ammessi a contributo regionale sono riconducibili, in via
indicativa, alle seguenti tipologie:
a) acquisizione di immobili, di proprieta' pubblica o privata, da
destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature
pubbliche di interesse generale, ad altre finalita' di interesse
pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;
b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche di
interesse generale;
c) realizzazione di reti telematiche e di opere di ammodernamento
tecnologico;
d) realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica
ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;
e) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;
f) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di
realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non
residenziali;
g) attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.
5. Per accedere ai contributi regionali il Comune trasmette alla
Giunta regionale la delibera di cui all'art. 2, con l'indicazione
degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il
finanziamento. La Giunta regionale, valutata la congruita' della
delibera con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente
legge, definisce, nei limiti del finanziamento autorizzato dal
bilancio regionale, i contributi che la Regione si impegna a concedere
e invita il Comune alla sottoscrizione di un protocollo di intesa.
5-bis. Costituisce titolo di priorita' per la concessione dei
contributi regionali, la previsione, nel programma di riqualificazione
urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano di zona, da
attuarsi negli a'mbiti oggetto dell'intervento di riqualificazione.
6. Per la selezione degli interventi ammessi a finanziamento la Giunta
regionale si avvale di un nucleo di valutazione, composto da non piu'
di sette dipendenti regionali.
7. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati,
secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale, dopo la
sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 5. I
contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati con le
modalita' previste dall'accordo di programma di cui all'art. 9.".
2) Il previgente testo dell'articolo 8, comma 1 della Legge regionale
3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione
urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 8.
3) Il previgente testo dell'articolo 8, comma 2, lettera a) della
Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 che concerne Norme in materia di
riqualificazione urbana e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo
8.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9, comma 3 della Legge regionale 3 luglio
1998, n. 19 che concerne Norme in materia di riqualificazione urbana
era il seguente:
"Art. 9 - Accordo di programma per gli interventi finanziati
(omissis)
3. Qualora il programma di riqualificazione urbana comporti variante
agli strumenti urbanistici, trova applicazione il procedimento
previsto dall'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio era il seguente:
"Art. 1 - Oggetto della legge
(omissis)
a) realizzare un'efficace ed efficiente sistema di programmazione e
pianificazione territoriale al servizio dello sviluppo economico,
sociale e civile della popolazione regionale ed idoneo ad assicurare
il miglioramento della qualita' della vita;
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 2 - Funzioni ed obiettivi della pianificazione
(omissis)
2. La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti
obiettivi generali:
a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani
e del sistema produttivo,
b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con
la sicurezza e la tutela dell'integrita' fisica e con l'identita'
culturale del territorio;
c) migliorare la qualita' della vita e la salubrita' degli
insediamenti urbani;
d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e
ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e
mitigazione degli impatti;
e) promuovere il miglioramento della qualita' ambientale,
architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi
di riqualificazione del tessuto esistente;
f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano
alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi
esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.
(omissis).".
2) Il previgente testo dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 11.
3) Il previgente testo dell'articolo 2, comma 2, lettera f) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 11.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
era il seguente:
"Art. 4 - Quadro conoscitivo
1. Il quadro conoscitivo e' elemento costitutivo degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede alla organica
rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei
processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento
necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del
piano e per la valutazione di sostenibilita' di cui all'art. 5.
2. Il quadro conoscitivo dei piani generali, in coerenza con i compiti
di ciascun livello di pianificazione, ha riguardo:
a) alle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociale;
b) agli aspetti fisici e morfologici;
c) ai valori paesaggistici, culturali e naturalistici;
d) ai sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale;
e) all'utilizzazione dei suoli ed allo stato della pianificazione;
f) alle prescrizioni e ai vincoli territoriali derivanti dalla
normativa, dagli strumenti di pianificazione vigenti, da quelli in
salvaguardia e dai provvedimenti amministrativi.
3. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il quadro
conoscitivo del piano generale del medesimo livello di governo con gli
approfondimenti relativi al loro specifico campo di interesse.
4. Al fine di elaborare il quadro conoscitivo, le amministrazioni
operano ai sensi dell'art. 17, provvedendo alle integrazioni, agli
approfondimenti ed agli aggiornamenti ritenuti indispensabili.".
2) Il previgente testo dell'articolo 4, comma 2 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 12.
3) Il previgente testo dell'articolo 4, comma 3 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 12.
4) Il previgente testo dell'articolo 4, comma 4 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 12.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
era il seguente:
"Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani
1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito del
procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla
normativa nazionale e comunitaria.
2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali
impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per
impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di
sostenibilita' ambientale e territoriale costituiscono parte
integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito
documento.
3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione
territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale
realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi
necessari ad assicurarne la sostenibilita', ambientale e
territoriale.
4. La Regione, le province e i comuni provvedono inoltre al
monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui
sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o
aggiornamento degli stessi.".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 2, lettera b) della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio era il seguente:
"Art. 6 - Effetti della pianificazione
(omissis)
b) al fatto che si realizzino le condizioni specificamente individuate
dal piano, che garantiscono la sostenibilita' del nuovo intervento.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
e' il seguente:
"Art. 7 - Perequazione urbanistica
1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i
proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti
edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli
oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali.
2. A tal fine, il PSC puo' riconoscere la medesima possibilita'
edificatoria ai diversi ambiti che presentino caratteristiche
omogenee.
3. Il P.O.C. e i Piani urbanistici attuativi (P.U.A.), nel
disciplinare gli interventi di trasformazione da attuare in forma
unitaria, assicurano la ripartizione dei diritti edificatori e dei
relativi oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati,
indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole
aree.
4. Il Regolamento urbanistico edilizio (R.U.E.) stabilisce i criteri e
i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a
ciascun proprietario, in ragione del diverso stato di fatto e di
diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del
PSC.".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8, comma 4 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 8 - Partecipazione dei cittadini alla pianificazione
(omissis)
4. Il responsabile del procedimento, di cui all'art. 4  della Legge n.
241/1990, cura tutte le attivita' relative alla pubblicita',
all'accesso agli atti e documenti ed alla partecipazione al
procedimento di approvazione. Il responsabile e' individuato nell'atto
di avvio del procedimento di approvazione del piano.".
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 12 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 12 - Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, le amministrazioni
pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio
che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da
comprometterne o renderne piu' gravosa l'attuazione;
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni
del piano adottato.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in
vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data di
adozione, salvo diversa previsione di legge.".
2) Il previgente testo dell'articolo 12, alinea del comma 1 della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 18.
3) Il previgente testo dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 18.
4) Il previgente testo dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 18.
5) Il previgente testo dell'articolo 12, comma 2 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 18.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13, comma 3 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 13 - Metodo della concertazione istituzionale
(omissis)
3. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) puo'
prevedere particolari forme di cooperazione tra comuni negli ambiti
che presentano una elevata continuita' insediativa, ovvero nei casi in
cui le scelte pianificatorie comunali comportano significativi effetti
di rilievo sovracomunale.".
NOTE ALL'ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 14 - Conferenze e accordi di pianificazione
1. La conferenza di pianificazione ha la finalita' di costruire un
quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e
condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonche' di esprimere
valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di
pianificazione prospettate dal documento preliminare.
2. Il documento preliminare presenta in particolare i seguenti
contenuti:
a) le indicazioni in merito agli obiettivi generali che si intendono
perseguire con il piano ed alle scelte strategiche di assetto del
territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di
pianificazione di livello sovraordinato;
b) l'individuazione di massima di limiti e condizioni per lo sviluppo
sostenibile del territorio.
3. Alla conferenza partecipano necessariamente gli enti territoriali e
le amministrazioni individuate per ciascun piano dagli articoli 25, 27
e 32. Alla conferenza intervengono inoltre tutte le amministrazioni
competenti al rilascio dei pareri, delle intese e degli atti di
assenso, comunque denominati, ai sensi del comma 3 dell'art. 34.
L'Amministrazione procedente puo' altresi' convocare altre
Amministrazioni coinvolte o interessate dall'esercizio delle funzioni
di pianificazione.
4. La conferenza realizza la concertazione con le associazioni
economiche e sociali, chiamandole a concorrere alla definizione degli
obiettivi e delle scelte strategiche individuati dal documento
preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte.
5. L'amministrazione procedente assicura la pubblicita' degli esiti
della concertazione istituzionale e di quella con le associazioni
economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4.
6. Ogni amministrazione partecipa alla conferenza con un unico
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e la
volonta' dell'ente.
7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di
pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il
Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare un accordo di
pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti
parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto
rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma
3.
8. Nella predisposizione e approvazione del PTCP o del PSC, la
Provincia o il Comune tiene comunque conto dei contributi conoscitivi
e delle valutazioni espressi in sede di conferenza di pianificazione e
si conforma alle determinazioni eventualmente concordate con l'accordo
di pianificazione, di cui al comma 7.".
2) Il previgente testo dell'articolo 14, commi 1 e 2 della Legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 20.
3) Il previgente testo dell'articolo 14, comma 3 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 20.
4) Il previgente testo dell'articolo 14, comma 7 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 20.
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 15 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 15 - Accordi territoriali
1. I comuni e la Provincia possono promuovere accordi territoriali per
concordare obiettivi e scelte strategiche comuni ovvero per coordinare
l'attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della
sostanziale omogeneita' delle caratteristiche e del valore naturale,
ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta
integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e
sociali. I comuni possono altresi' stipulare accordi territoriali per
lo svolgimento in collaborazione di tutte o parte delle funzioni di
pianificazione urbanistica, nonche' per l'elaborazione in forma
associata degli strumenti urbanistici e la costituzione di un apposito
ufficio di piano o di altre strutture per la redazione e gestione
degli stessi.
2. Per l'attuazione del PTCP la Provincia puo' promuovere accordi
territoriali diretti a definire, anche con riguardo alle risorse
finanziarie disponibili, gli interventi di livello sovracomunale da
realizzare in un arco temporale definito e che attengono:
a) alla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale
previste dal piano nonche' delle infrastrutture, opere o servizi cui
e' subordinata l'attuazione dei piani urbanistici comunali, a norma
del comma 4 dell'art. 26;
b) a interventi di rinaturazione e di riequilibrio ecologico ovvero
alla realizzazione di dotazioni ecologiche ed ambientali;
c) a progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle risorse
paesaggistiche e ambientali del territorio.
3. Gli accordi territoriali di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere
forme di perequazione territoriale, anche attraverso la costituzione
di un fondo finanziato dagli enti locali con risorse proprie o con
quote dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle entrate
fiscali conseguenti alla realizzazione degli interventi concordati.
4. Agli accordi territoriali si applica, per quanto non previsto dalla
presente legge, la disciplina propria degli accordi tra
amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge n. 241 del 1990.".
2) Il previgente testo dell'articolo 15, comma 1 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 21.
3) Il previgente testo dell'articolo 15, comma 3 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 21.
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 16, comma 3 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 16 - Atti di indirizzo e coordinamento
(omissis)
3. Gli atti di cui al comma 1 sono assunti con delibera del Consiglio
regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la Conferenza
Regione - Autonomie locali di cui all'art. 31 della L.R. 3/99. Tali
atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.".
NOTE ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 17 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 17 - Coordinamento e integrazione delle informazioni
1. Tutte le amministrazioni pubbliche che svolgono tra i propri
compiti istituzionali funzioni di raccolta, elaborazione e
aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al
territorio e all'ambiente concorrono all'integrazione e
implementazione del quadro conoscitivo del territorio, in occasione
della predisposizione dei piani territoriali e urbanistici.
2. La Regione, previa intesa con gli enti locali assunta nell'ambito
della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui all'art. 31 della
L.R. n. 3/1999, stabilisce le modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore.".
2) La previgente rubrica dell'articolo 17 della Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportata alla nota 1) dell'articolo 23.
3) Il testo dell'articolo 17, comma 2 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 23.
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 18 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 18 - Accordi con i privati
1. Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per
assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di
rilevante interesse per la comunita' locale, al fine di determinare
talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di
pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della
legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza
pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere
motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.
3. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di
pianificazione cui accede ed e' soggetto alle medesime forme di
pubblicita' e di partecipazione. L'accordo e' recepito con la delibera
di adozione dello strumento ed e' condizionato alla conferma delle sue
previsioni nel piano approvato.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano
applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art.
11.".
2) Il previgente testo dell'articolo 18, comma 1 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 24.
3) Il previgente testo dell'articolo 18, comma 2 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 24.
4) Il previgente testo dell'articolo 18, comma 3 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 24.
5) Il previgente testo dell'articolo 18, comma 4 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 24.
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 22, comma 4, lettera c) della Legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. 22 - Modificazione della pianificazione sovraordinata
(omissis)
c) le proposte di modifica devono essere evidenziate in appositi
elaborati tecnici, nei quali devono essere indicati i presupposti
conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 25 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 25 - Procedimento di approvazione
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del P.T.R., della sua
parte tematica costituita dal P.T.P.R. e delle loro varianti. La
medesima disciplina si applica ai piani settoriali regionali con
valenza territoriale per i quali la legge non detti una specifica
disciplina in materia.
2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare, che individua
gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale
che si intendono perseguire, e lo trasmette al Consiglio regionale,
alle province e ai comuni.
3. Per un esame congiunto del documento preliminare, ciascuna
Provincia convoca, entro trenta giorni dal ricevimento del documento
preliminare, una conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14,
chiamando a parteciparvi, assieme alla Regione, i comuni, le Comunita'
montane e gli altri enti locali del proprio territorio. Entro trenta
giorni dalla conclusione della conferenza, la Provincia esprime le
proprie osservazioni e proposte rispetto al documento preliminare e
riferisce in merito a quelle formulate dagli enti partecipanti alla
conferenza e dalle associazioni economiche e sociali.
4. Il Consiglio regionale adotta il piano su proposta della Giunta
regionale, elaborata in considerazione delle valutazioni e proposte
raccolte ai sensi del comma 3 e previo parere della Conferenza Regione
- Autonomie locali e della Conferenza regionale per l'economia e il
lavoro, di cui alla L.R. n. 3 del 1999. Copia del piano adottato e'
trasmessa alle province, ai comuni e alle Comunita' montane.
5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del Consiglio
regionale e degli enti territoriali di cui al comma 4 per sessanta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione
degli enti territoriali presso i quali il piano e' depositato e dei
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione regionale e
la Regione puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta
opportuna.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono
formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano
adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Il Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide
sulle osservazioni ed approva il piano.
8. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Regione ed e' trasmessa alle Amministrazioni
di cui al comma 4. L'avviso dell'avvenuta approvazione e' pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione. Dell'approvazione e' data
altresi' notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione
regionale.
9. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione, ai sensi del
comma 8.".
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 26, commi 1 e 2 della Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio era il seguente:
"Art. 26 - Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) considera
la totalita' del territorio provinciale ed e' lo strumento di
pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento
agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di
azione della programmazione regionale.
2. Il PTCP e' sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali
della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la
pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:
a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale,
relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere
rilevanti per estensione e natura;
b) individua, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione
regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le
conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di
strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
d) definisce le caratteristiche di vulnerabilita', criticita' e
potenzialita' delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici
del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;
e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i
criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti
di sostenibilita' territoriale e ambientale delle previsioni
urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai
confini amministrativi di ciascun ente.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 27 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 27 - Procedimento di approvazione del PTCP
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTCP e delle sue
varianti. La medesima disciplina si applica altresi' al Piano
infraregionale delle attivita' estrattive (P.I.A.E.) e ai piani
settoriali provinciali con valenza territoriale per i quali la legge
non detti una specifica disciplina in materia.
2. La Giunta provinciale elabora un documento preliminare del piano.
Per l'esame congiunto del documento preliminare il Presidente della
Provincia convoca una conferenza di pianificazione ai sensi dell'art.
14, chiamando a parteciparvi la Regione, le province contermini,
nonche' i comuni, le Comunita' montane e gli enti di gestione delle
aree naturali protette interessati.
3. A conclusione della conferenza di pianificazione, la Regione e la
Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del
comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai
limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio
provinciale nonche' alle indicazioni in merito alle scelte strategiche
di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 7 e 10 e
la semplificazione procedurale di cui al comma 11.
4. A seguito delle conclusioni della fase di concertazione di cui ai
commi 2 e 3, il Consiglio provinciale adotta il PTCP Copia del piano
adottato e' trasmesso alla Giunta regionale, alle province contermini,
ai comuni, alle Comunita' montane e agli enti di gestione delle aree
naturali, protette.
5. Il piano adottato e' depositato presso le sedi del Consiglio
provinciale e degli enti territoriali di cui al comma 2 per sessanta
giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene l'indicazione
degli enti presso i quali il piano e' depositato e dei termini entro i
quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi'
su almeno un quotidiano a diffusione regionale e la Provincia puo'
attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono
formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano
adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento
del piano, la Giunta regionale puo' sollevare riserve in merito alla
conformita' del PTCP al P.T.R. ed agli altri strumenti della
pianificazione regionale nonche' alle eventuali determinazioni assunte
in sede di accordo di pianificazione di cui al comma 3. Trascorso tale
termine il PTCP si considera valutato positivamente dalla Giunta
regionale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono
essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma
10.
8. La Provincia, in sede di approvazione del PTCP, e' tenuta ad
adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con
motivazioni puntuali e circostanziate.
9. In consiglio provinciale decide sulle osservazioni ed approva il
piano, previa acquisizione sulla proposta dell'atto, deliberativo
dell'intesa:
a) della Regione in merito alla conformita' del PTCP agli strumenti
della pianificazione regionale;
b) delle Amministrazioni interessate nei casi di copianificazione di
cui all'art. 21.
10. La Giunta regionale si esprime in merito all'intesa di .cui alla
lettera a) del comma 9 entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla richiesta. L'intesa puo' essere subordinata all'inserimento nel
piano delle eventuali modifiche ritenute indispensabili a soddisfare
le riserve di cui al comma. 7, ove le stesse non risultino superate,
ovvero delle modifiche necessarie a rendere il piano controdedotto
conforme agli strumenti regionali di pianificazione territoriale ed
alle determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di
cui al comma 3, ove stipulato. Trascorso inutilmente tale termine
l'intesa si intende espressa nel senso dell'accertata conformita' del
PTCP alla pianificazione regionale.
11. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state
accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state
introdotte modifiche sostanziali al piano in accoglimento delle
osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la
conformita' agli strumenti della pianificazione di livello
sovraordinato e approva il piano, prescindendo dall'intesa di cui alla
lettera a) del comma 9.
12. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Provincia ed e' trasmessa alle Amministrazioni
di cui al comma 2. La Regione provvede alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione provinciale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione regionale.
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso
dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del
comma 12.".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 28 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 28 - Piano strutturale comunale (PSC)
1. Il Piano strutturale comunale (PSC) e' lo strumento di
pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal
Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le
scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrita'
fisica ed ambientale e l'identita' culturale dello stesso.
2. Il PSC in particolare:
a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilita' delle
risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le
soglie di criticita';
b) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilita' degli interventi e
delle trasformazioni pianificabili;
c) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore
rilevanza, per dimensione e funzione;
d) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e
rurale;
e) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto
disposto dall'allegato e definisce le caratteristiche urbanistiche e
funzionali degli stessi, stabilendone gli obiettivi sociali,
funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti
prestazionali;
f) definisce le trasformazioni che possono essere attuate attraverso
intervento diretto, in conformita' alla disciplina generale del R.U.E.
di cui al comma 2 dell'art. 29.
3. Nell'ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il PSC si
conforma alle prescrizioni e ai vincoli e da' attuazione agli
indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali
sovraordinati.".
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 29 - Regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.)
1. Il regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E.) contiene la
disciplina generale delle tipologie e delle modalita' attuative degli
interventi di trasformazione nonche' delle destinazioni d'uso. Il
regolamento contiene altresi' le norme attinenti alle attivita' di
costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione
delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse
edilizio, nonche' la disciplina degli elementi architettonici e
urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che
caratterizzano l'ambiente urbano.
2. Il R.U.E., in conformita' alle previsioni del PSC, disciplina:
a) le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio
rurale;
b) gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel
centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
c) gli interventi negli ambiti specializzati per attivita' produttive
di cui al comma 6 dell'art. A-13 dell'allegato.
3. Gli interventi di cui al comma 2 non sono soggetti al P.O.C. e sono
attuati attraverso intervento diretto.
4. Il R.U.E. contiene inoltre:
a) la definizione dei parametri edilizi ed urbanistici e le
metodologie per il loro calcolo;
b) la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di
costruzione;
c) le modalita' di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni
territoriali.
5. Il R.U.E. e' approvato in osservanza degli atti di coordinamento
tecnico di cui all'art. 16 ed e' valido a tempo indeterminato.".
2) Il previgente testo dell'articolo 29, comma 1 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 30.
3) Il previgente testo dell'articolo 29, comma 2 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 30.
4) Il previgente testo dell'articolo 29, comma 2, lettera b) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 30.
5) Il previgente testo dell'articolo 29, comma 2 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 30.
6) Il previgente testo dell'articolo 29, comma 3 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 30.
7) Il previgente testo dell'articolo 29, comma 4, lettera a) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 30.
NOTE ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 30 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 30 - Piano operativo comunale (P.O.C.)
1. Il Piano operativo comunale (P.O.C.) e' lo strumento urbanistico
che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione,
di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare
nell'arco temporale di cinque anni. Il P.O.C. e' predisposto in
conformita' alle previsioni del PSC e non puo' modificarne i
contenuti.
2. Il P.O.C. contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i
nuovi insediamenti:
a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli
indici edilizi;
b) le modalita' di attuazione degli interventi di trasformazione,
nonche' di quelli di conservazione;
c) i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le modalita'
di intervento;
d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche
valutazioni di sostenibilita' e fattibilita' e ad interventi di
mitigazione e compensazione degli effetti;
e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o
riqualificare e delle relative aree, nonche' gli interventi di
integrazione paesaggistica;
f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse
pubblico.
3. Nel definire le modalita' di attuazione di ciascun nuovo
insediamento o intervento di riqualificazione il P.O.C. applica
criteri di perequazione ai sensi dell'art. 7.
4. Il P.O.C. programma la contestuale realizzazione e completamento
degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni
territoriali e infrastrutture per la mobilita'. A tale scopo il piano
puo' assumere, anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma
1, il valore e gli effetti del P.U.A., ovvero individuare le
previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone
indici, usi e parametri.
5. Il P.O.C. puo' stabilire che gli interventi di trasformazione
previsti siano attuati attraverso societa' aventi come oggetto la
trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio
1998, n. 19.
6. Il P.O.C. disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e
valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 nonche' la
realizzazione di dotazioni, ecologiche o di servizi ambientali negli
ambiti agricoli periurbani ai sensi del comma 4 dell'art. A-20
dell'allegato.
7. Il P.O.C. si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il
valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui
all'art. 13  della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. Esso costituisce
strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale
delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali,
previsti da leggi statali e regionali.
8. Il P.O.C. puo' inoltre assumere il valore e gli effetti:
a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui
all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
b) dei piani, pluriennali per la mobilita' ciclistica, di cui alla
legge 19 ottobre 1998, n. 366.
9. Le previsioni del P.O.C. relative alle infrastrutture per la
mobilita' possono essere modificate e integrate dal Piano urbano del
traffico (P.U.T.), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22.
10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco
temporale di cinque anni interventi di nuova urbanizzazione e di
sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC,
il Comune puo' attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte
di intervento che risultano piu' idonee a soddisfare gli obiettivi e
gli standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale, definiti dal
PSC Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili
situati negli ambiti individuati dal PSC nonche' gli operatori
interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla
conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula, ai sensi
dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione
degli interventi.
11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di
trasformazione, il P.O.C. puo' assegnare quote di edificabilita' quale
equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione
del vincolo di destinazione per le dotazioni territoriali o per le
infrastrutture per la mobilita'. Per il medesimo scopo lo strumento
urbanistico puo' prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di
cui all'art. 18, il recupero delle cubature afferenti alle aree da
destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano.
12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione
di approvazione del P.O.C. che assume il valore e gli effetti del
P.U.A. comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere ivi
previste. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' cessano
se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata in vigore
del P.O.C.
13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti
produttivi, di cui all'art.   2 del D.P.R. n. 447 del 1998, e' attuata
dal Comune nell'ambito della predisposizione del P.O.C. o delle sue
varianti. I progetti relativi alla realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono
comportare variazioni al P.O.C., secondo le modalita' e i limiti
previsti dall'art.  del citato D.P.R. n. 447 del 1998.
14. Attraverso il P.O.C. sono individuate le aree per gli impianti di
distribuzione dei carburanti, ai sensi del DLgs 11 febbraio 1998, n.
32."
2) Il previgente testo dell'articolo 30, comma 1 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 31.
3) Il previgente testo dell'articolo 30, alinea del comma 2 della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 31.
4) Il previgente testo dell'articolo 30, comma 2, lettera a) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 31.
5) Il previgente testo dell'articolo 30, comma 2, lettera d) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 31.
6) Il previgente testo dell'articolo 30, comma 2, lettera e) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 31.
7) Il previgente testo dell'articolo 30, comma 2, lettera f) della
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 31.
8) Il previgente testo dell'articolo 30, comma 10 della Legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 31.
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 32, comma 2 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC.
(omissis)
2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per
l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una
conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale
partecipano:
a) la Provincia;
b) i comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi del
comma 3 dell'art. 13;
c) la Comunita' montana e gli enti di gestione delle aree naturali
protette territorialmente interessati.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 32 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 32 - Procedimento di approvazione del PSC.
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PSC e delle sue
varianti.
2. La Giunta comunale elabora un documento preliminare del piano. Per
l'esame congiunto del documento preliminare il Sindaco convoca una
conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14, alla quale
partecipano:
a) la Provincia;
b) i comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi del
comma 3 dell'art. 13;
c) la Comunita' montana e gli enti di gestione delle aree naturali
protette territorialmente interessati.
3. Alla conclusione della conferenza di pianificazione la Provincia ed
il Comune possono stipulare un accordo di pianificazione ai sensi del
comma 7 dell'art. 14. L'accordo attiene in particolare ai dati
conoscitivi e valutativi dei sistemi territoriali e ambientali, ai
limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio
comunale, nonche' alle indicazioni in merito alle scelte strategiche
di assetto dello stesso. La stipula dell'accordo di pianificazione
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 7 e 10 e
la semplificazione procedurale di cui al comma 9.
4. A seguito della conclusione della fase di concertazione, il
Consiglio comunale adotta il piano. Copia del piano e' trasmessa alla
Giunta provinciale e agli enti di cui al comma 2.
5. Il piano adottato e' depositato presso la sede del Comune per
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione. L'avviso contiene
l'indicazione della sede presso la quale il piano e' depositato e dei
termini entro i quali chiunque puo' prenderne visione. L'avviso e'
pubblicato altresi' su almeno un quotidiano a diffusione locale e il
Comune puo' attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta
opportuna.
6. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono
formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano
adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento
del piano, la Giunta provinciale puo' sollevare riserve in merito alla
conformita' del PSC al PTCP e agli altri strumenti della
pianificazione provinciale e regionale, limitatamente agli ambiti
delle materie di pertinenza dei piani stessi, nonche' alle eventuali
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al
comma 3. Le riserve non formulate nella presente fase non possono
essere sollevate in sede di espressione dell'intesa di cui al comma
10.
8. Il Comune, in sede di approvazione del PSC, e' tenuto ad adeguarsi
alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni
puntuali e circostanziate.
9. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state
accolte integralmente le eventuali riserve provinciali di cui al comma
7 e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano in
accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio comunale
decide sulle osservazioni e approva il piano, dichiarandone la
conformita' agli strumenti di pianificazione di livello
sovraordinato.
10. Fuori dal caso di cui al comma 9, l'approvazione del PSC e'
subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia in merito
alla conformita' del piano agli strumenti della pianificazione di
livello sovraordinato. La Giunta provinciale esprime l'intesa entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. Trascorso
inutilmente tale termine l'intesa si intende espressa nel senso
dell'accertata conformita' del PSC agli strumenti di pianificazione
provinciali e regionali. L'intesa puo' essere subordinata
all'inserimento nel piano delle modifiche necessarie per soddisfare le
riserve di cui al comma 7, ove le stesse non risultino superate,
ovvero per rendere il piano controdedotto conforme agli strumenti
della pianificazione di livello sovraordinato, nonche' alle
determinazioni assunte in sede di accordo di pianificazione di cui al
comma 3, ove stipulato.
11. In assenza dell'intesa della Provincia per talune previsioni del
PSC, il Consiglio comunale puo' approvare il piano per tutte le altre
parti sulle quali abbia acquisito l'intesa stessa.
12. Copia integrale del piano approvato e' trasmessa alla Provincia e
alla Regione ed e' depositata presso il Comune per la libera
consultazione. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'Amministrazione comunale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione locale.
13. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 12.".
NOTA ALL'ART. 34
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 33, comma 4 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 33 - Procedimento di approvazione del R.U.E.
(omissis)
4. Ogni modifica del R.U.E. comporta l'obbligo della sua redazione in
forma di testo coordinato.".
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 34, comma 2 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 34 - Procedimento di approvazione del P.O.C.
(omissis)
2. Nella predisposizione del P.O.C., il Comune attua le forme di
consultazione e partecipazione nonche' di concertazione con le
associazioni economiche e sociali previste dallo statuto o da appositi
regolamenti.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 35 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 35 - Procedimento di approvazione dei P.U.A.
1. Per i P.U.A. che non apportino variante al P.O.C. il Comune
procede, dopo l'adozione, al loro deposito presso la propria sede per
sessanta giorni, dandone avviso su almeno un quotidiano a diffusione
locale. Per i P.U.A. d'iniziativa privata non si procede ad adozione e
gli stessi sono presentati per la pubblicazione nei modi definiti dal
Comune.
2. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma
precedente chiunque puo' formulare osservazioni.
3. Il Comune decide in merito alle osservazioni presentate ed approva
il P.U.A.
4. Qualora apporti variante al P.O.C., il P.U.A. contestualmente al
deposito viene trasmesso alla Provincia, la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, puo'
formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che
contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani
sopravvenuti di livello superiore. Trascorso inutilmente tale termine
si considera espressa una valutazione positiva. Il Comune e' tenuto,
in sede di approvazione, ad adeguare, il piano alle osservazioni
formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e
circostanziate.
4-bis. Copia integrale del piano approvato e' depositata presso il
Comune per la libera consultazione. L'avviso dell'avvenuta
approvazione del piano e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell'approvazione e' data altresi' notizia con avviso su
almeno un quotidiano a diffusione locale.
4-ter. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'approvazione, ai
sensi del comma 4-bis.".
2) Il previgente testo dell'articolo 35, comma 1 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 36.
3) Il previgente testo dell'articolo 35, comma 4 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 36.
NOTA ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo del Titolo III della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
era il seguente:
"TITOLO III - OPERE PUBBLICHE E ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 37 - Localizzazione delle opere di interesse statale
1. L'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di
interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici, di cui
all'art. 81  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al DPR 18 aprile 1994,
n. 383, nonche' all'art. 25 della Legge 17 maggio 1985, n. 210, e'
espressa, anche in sede di conferenza dei servizi:
a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o
regionale ovvero che riguardino il territorio di due o piu' province;
b) dalla Provincia nei restanti casi.
2. L'intesa di cui al comma 1 e' espressa sentiti i comuni
interessati, i quali si pronunciano entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine, si prescinde dal
parere.
3. La Giunta regionale specificai criteri di classificazione delle
opere di interesse statale, ai fini della definizione delle competenze
di cui al comma 1.
4. Nel caso di opere pubbliche di interesse statale gia' previste
dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di
conformita' urbanistica resa dal Comune sostituisce l'intesa
disciplinata dalle disposizioni richiamate dal comma 1.
5. Per le modifiche ad opere gia' assentite che derivino da
approfondimenti progettuali o da adeguamenti tecnico-funzionali non si
da' luogo all'intesa qualora il Comune ne dichiari la conformita'
urbanistica.
6. Per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale,
le Amministrazioni interessate possono richiedere alla Regione
l'attivazione delle procedure di cui all'art. 40.
Art. 38 - Opere di interesse regionale o provinciale
1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previste dagli
atti di programmazione ovvero dagli strumenti di pianificazione
territoriale regionali o provinciali, continua a trovare applicazione
quanto disposto dall'art. 158 della L.R. n. 3 del 1999.
Art. 39 - Opere di interesse comunale
1. Il Comune provvede con il P.O.C. alla localizzazione delle opere
pubbliche di interesse comunale e di quelle previste dagli strumenti
di programmazione e pianificazione territoriale sovraordinati.
2. Compete inoltre al P.O.C. la programmazione delle opere pubbliche
comunali da realizzare nell'arco temporale della propria validita', in
coerenza con le indicazioni del programma dei lavori pubblici di cui
all'art. 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. La delibera di approvazione del progetto di opere comunali di cui
al comma 5 dell'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978, n. 1 costituisce
adozione di variante al P.O.C. e viene approvata con il procedimento
disciplinato dall'art. 34. E' comunque fatto salvo il regime
transitorio previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 41.
4. Per la definizione e l'attuazione di opere pubbliche di interesse
comunale il Sindaco puo' promuovere la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990  e
dell'art. 40 della presente legge.
Art. 40 - Accordi di programma in variante alla pianificazione
territoriale e urbanistica
1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge n. 142 del 1990,
in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed
all'efficacia degli accordi di programma per la realizzazione di
opere, interventi o programmi di intervento, di iniziativa pubblica o
privata aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale,
che comportino la variazione di uno o piu' strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, sono specificate ed integrate da quanto
previsto dai seguenti commi.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti
variazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
provvede a convocare la conferenza preliminare prevista dal comma 3
dell'art. 27 della Legge n. 142 del 1990. Ai fini dell'esame e
dell'approvazione del progetto delle opere, degli interventi o dei
programmi di intervento e delle varianti che gli stessi comportano,
l'Amministrazione competente predispone, assieme al progetto, uno
specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale e
delle misure necessarie per l'inserimento nel territorio, nonche' gli
elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma 2,
sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, la proposta di accordo di programma,
corredata dal progetto, dallo studio e dagli elaborati di cui al comma
2, sono depositati presso le sedi degli enti partecipanti all'accordo,
per sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione dell'avviso dell'avvenuta conclusione dell'accordo
preliminare. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali
il piano, e' depositato e determini entro i quali chiunque puo'
prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 possono
formulare osservazioni e proposte:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la
tutela di interessi diffusi;
c) i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni
dell'accordo sono destinate a produrre effetti diretti.
5. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, di cui al comma 4, il Presidente
della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutti i soggetti pubblici e privati interessati per la conclusione
dell'accordo. I soggetti interessati esprimono le loro determinazioni,
tenendo conto anche delle osservazioni o proposte presentate.
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli
effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica previste, purche' l'assenso
di ciascun ente territoriale alla conclusione dell'accordo e alla
variante sia ratificato dal relativo organismo consiliare entro trenta
giorni. Il decreto di approvazione e' emanato dal Presidente della
Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici
comunali, dal Presidente della Regione nei restanti casi.
7. Il decreto di cui al comma 6 comporta la dichiarazione di pubblica
utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori ed e'
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 6 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione
edilizia.
9. Qualora l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di
un'opera pubblica e non si raggiunga il consenso unanime di tutte le
Amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato
dagli organi consiliari, l'Amministrazione procedente puo' richiedere
una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio
regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni.
Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica e costituisce dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere.
10. Ogni rinvio, disposto dalla legislazione regionale, alla
disciplina degli accordi in variante agli strumenti urbanistici
dettata dal previgente art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 e'
sostituito dal rinvio al presente articolo.".
NOTE ALL'ART. 38
Comma 1
1) Il previgente testo dell'articolo 39 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
2) Il previgente testo dell'articolo 39, comma 3 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
3) Il previgente testo dell'articolo 39, comma 4 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
NOTE ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il previgente testo dell'articolo 40 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
2) Il previgente testo dell'articolo 40, commi 1 e 2 della Legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 37.
3) Il previgente testo dell'articolo 40, comma 3 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
4) Il previgente testo dell'articolo 40, comma 5 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
5) Il previgente testo dell'articolo 40, comma 6 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
6) Il previgente testo dell'articolo 40, comma 7 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
7) Il previgente testo dell'articolo 40, comma 8 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
8) Il previgente testo dell'articolo 40, comma 9 della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 37.
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 41, comma 4 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro
modificazioni
(omissis)
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge,
possono essere altresi' adottate, con le procedure previste dalla
legislazione previgente, varianti specifiche ai PRG approvati dopo
l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purche' conformi ai
piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della
pianificazione stabilita dalla presente legge. Nel rispetto dei
termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia
adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste
dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non
introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono
limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della
capacita' insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano
vigente, al PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995. Dette
varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla
disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente
legge. I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati
ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dell'art.
25 della medesima Legge regionale.
(omissis)"
NOTA ALL'ART. 41
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 43, comma 3 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente
legge
(omissis)
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione
dei piani regolatori generali e' effettuata attraverso la
contemporanea elaborazione del PSC, del RUE e del POC, secondo i
contenuti di cui alla presente legge. A tal fine il PSC, il RUE e il
POC possono essere adottati dal Comune contestualmente.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 42
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 48 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 48 - Interventi finanziari a favore di province e comuni
1. La Regione per agevolare la revisione del PTCP e dei vigenti
strumenti urbanistici comunali, secondo i contenuti della presente
legge, promuove e sostiene programmi di aggiornamento professionale,
rivolti in particolare al personale degli uffici tecnici, nell'ambito
delle previsioni di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
2. La Regione concede inoltre contributi ai comuni ed alle province
per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in
particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo, quale elaborato
costitutivo dei PTCP e del PSC.
3. I contributi sono concessi, attraverso apposita convenzione, alle
province oltre che per le finalita' di cui al comma 2 anche per
promuovere l'adeguamento dei PTCP al sistema di' pianificazione
regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima
del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale
sono concessi ai comuni nella misura massima del 50 per cento della
spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali. Le
richieste di contributo sono inoltrate dai comuni interessati al
Presidente della Regione secondo le modalita' ed i termini contenuti
in un bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a norma
dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 241 del 1990.
5. La valutazione delle richieste presentate dai comuni e' effettuata
dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei
contributi sulla base del seguente ordine di priorita':
a) l'elaborazione del PSC in forma associata;
b) la dimensione demografica del comune, con precedenza ai comuni con
minore popolazione;
c) la data di entrata in vigore del PRG, con precedenza per quelli da
piu' tempo vigenti.".
NOTA ALL'ART. 43
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 50, comma 1 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 50 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al
comma 2 dell'art. 48 e di cui agli articoli 49 e 51, la Regione fa
fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della L.R.
6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.".
NOTA ALL'ART. 44
Comma 1
1) Il previgente testo dell'articolo 50 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 43.
NOTA ALL'ART. 45
Comma 1
1) Il testo dell'articolo A-4, comma 3 dell'Allegato alla Legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio era il seguente:
"Art. A-4 - Sistema insediativo
(omissis)
3. Il PSC delimita gli ambiti del territorio comunale caratterizzati
da differenti politiche di intervento e valorizzazione e da diversi
assetti funzionali ed urbanistici, anche in attuazione delle direttive
e degli indirizzi del PTCP Il piano stabilisce il dimensionamento
delle nuove previsioni per ciascun ambito con riferimento ai
fabbisogni locali ed alle previsioni del PTCP.".
NOTA ALL'ART. 46
Comma 1
1) Il testo dell'articolo A-6 dell'Allegato alla Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. A-6 - Standard di qualita' urbana ed ecologico-ambientale
1. Nell'ambito degli obiettivi strategici di assetto del territorio e
nel rispetto dei limiti minimi definiti dalla legislazione nazionale
in materia, la pianificazione territoriale e urbanistica generale
definisce gli standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale che
si intendono perseguire.
2. Per standard di qualita' urbana si intende il livello quantitativo
e qualitativo del sistema delle infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti e di quello delle attrezzature e spazi collettivi,
idonei a soddisfare le esigenze dei cittadini. Lo standard attiene in
particolare:
a) alla tipologia e alla quantita' di tali dotazioni;
b) alle loro caratteristiche prestazionali, in termini di
accessibilita', di piena fruibilita' e sicurezza per tutti i cittadini
di ogni eta' e condizione, anche ai sensi della L.R. 28 dicembre 1999,
n. 40, di equilibrata e razionale distribuzione nel territorio, di
funzionalita' e adeguatezza tecnologica, di semplicita' ed
economicita' di gestione.
3. Per standard di qualita' ecologico ambientale si intende il grado
di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente
naturale e di miglioramento della salubrita' dell'ambiente urbano. Lo
standard attiene:
a) alla disciplina degli usi e delle trasformazioni, orientata a
limitare il consumo delle risorse non rinnovabili ed alla prevenzione
integrata degli inquinamenti;
b) alla realizzazione di interventi di riequilibrio e di mitigazione
degli impatti negativi dell'attivita' umana;
c) al potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni ecologiche
ed ambientali.
4. Il Comune, nel definire gli standard di qualita' urbana ed
ecologico ambientale da conseguire nel proprio territorio, provvede:
a) a promuovere, attraverso apposite convenzioni, lo sviluppo di
attivita' private che siano rispondenti a requisiti di fruibilita'
collettiva e che concorrano, in tal modo, ad ampliare o articolare
l'offerta dei servizi assicurati alla generalita' dei cittadini ovvero
ad elevare i livelli qualitativi dei servizi stessi;
b) a dettare una specifica disciplina attinente ai requisiti degli
interventi edilizi privati ed alle modalita' di sistemazione delle
relative aree pertinenziali, al fine di ridurre la pressione
sull'ambiente dell'agglomerato urbano.
5. Il Comune puo' stabilire forme di incentivazione volte a favorire
le attivita' e gli interventi privati di cui al comma 4, nonche' a
promuovere gli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio
o di riqualificazione urbana la cui progettazione, realizzazione e
gestione sia improntata a criteri di sostenibilita' ambientale.".
NOTE ALL'ART. 47
Comma 1
1) Il testo dell'articolo A-11 dell'Allegato alla Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio era il seguente:
"Art. A-11 - Ambiti da riqualificare
1. Costituiscono ambiti da riqualificare le parti del territorio
urbanizzato che necessitano di politiche di riorganizzazione
territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualita'
ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una piu'
equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o di
infrastrutture per la mobilita'; ovvero necessitano di politiche
integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di
degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.
2. Il PSC individua le parti urbane che necessitano di
riqualificazione e fissa, per ciascuna di esse, gli obiettivi di
qualita' e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i
livelli minimi di standard di qualita' urbana ed ecologico ambientale
da assicurare nonche' la quota massima dei carichi insediativi che
potranno essere realizzati nell'ambito dell'intervento di
riqualificazione.
3. Il POC, anche attraverso le forme di concertazione con i soggetti
interessati di cui al comma 10 dell'art. 30, individua all'interno
degli ambiti ed in conformita' alle prescrizioni previste dal PSC, gli
interventi di riqualificazione urbana da attuarsi nel proprio arco
temporale di efficacia. Il piano stabilisce in particolare per
ciascuna area di intervento le destinazioni d'uso ammissibili, gli
indici edilizi, le modalita' di intervento, le dotazioni territoriali,
i contenuti fisico-morfologici e l'assetto infrastrutturale. Il POC,
tenendo conto della fattibilita' dell'intervento di riqualificazione,
in relazione anche alle risorse finanziarie pubbliche e private
attivabili, puo' inoltre definire gli ambiti oggetto di un unico
intervento attuativo.
4. Gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA,
ovvero attraverso i programmi di riqualificazione urbana predisposti
ed approvati ai sensi del titolo I della L.R. n. 19 del 1998, nei casi
in cui le previsioni del P.O.C. non siano state definite attraverso le
forme di concertazione con i soggetti interessati di cui al comma 10
dell'art. 30.".
2) Il previgente testo dell'articolo A-11, comma 3 dell'Allegato alla
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 47.
3) Il previgente testo dell'articolo A-11, comma 4 dell'Allegato alla
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 47.
NOTA ALL'ART. 48
Comma 1
1) Il testo dell'articolo A-14 dell'Allegato alla Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Articolo A-14 - Aree ecologicamente attrezzate
1. Gli ambiti specializzati per attivita' produttive costituiscono
aree ecologicamente attrezzate quando sono dotate di infrastrutture,
servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della
sicurezza e dell'ambiente.
2. La Regione, con atto di coordinamento tecnico, definisce, sulla
base della normativa vigente in materia, gli obiettivi prestazionali
delle aree ecologicamente attrezzate, avendo riguardo:
a) alla salubrita' e igiene dei luoghi di lavoro;
b) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del terreno;
c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;
d) al trattamento delle acque reflue;
e) al contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo
efficace;
f) alla prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti
rilevanti;
g) alla adeguata e razionale accessibilita' delle persone e delle
merci.
3. Ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998,
l'utilizzazione dei servizi presenti nelle aree produttive
ecologicamente attrezzate comporta l'esenzione, per gli impianti
produttivi ivi localizzati, delle autorizzazioni eventualmente
richieste nelle materie di cui al comma 2, secondo quanto definito
dall'atto di coordinamento tecnico.
4. Le nuove aree produttive di rilievo.
5. Il Comune puo' individuare tra i nuovi ambiti per attivita'
produttive di rilievo comunale quelli da realizzare come aree
ecologicamente attrezzate. Per l'eventuale trasformazione delle aree
esistenti in aree ecologicamente attrezzate il Comune puo' stipulare
specifici accordi con le imprese interessate, diretti a determinare le
condizioni e gli incentivi per il riassetto organico delle aree
medesime.
6. La Regione promuove la trasformazione delle aree produttive
esistenti in aree ecologicamente attrezzate attraverso l'erogazione di
contributi nell'ambito del programma triennale regionale per la tutela
dell'ambiente, ai sensi degli artt. 99 e 100  della L.R. n. 3 del
1999.".
NOTA ALL'ART. 49
Comma 1
1) Il testo dell'articolo A-24, comma 3 dell'Allegato alla Legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. A-24 - Attrezzature e spazi collettivi
(omissis)
3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree
pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree
destinate alla viabilita', riferite al dimensionamento complessivo
degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione
comunale:
a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni
abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei
commi 8 e 9;
b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali
e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di
pavimento;
c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali,
artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore
al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 50
Comma 1
1) Il testo dell'articolo A-26 dell'Allegato alla Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio era il seguente:
"Art. A-26 - Concorso nella realizzazione delle dotazioni
territoriali
1. I soggetti attuatori degli interventi previsti dalla pianificazione
urbanistica comunale concorrono alla realizzazione delle dotazioni
territoriali correlate agli stessi, nelle forme e nei limiti previsti
dai commi seguenti.
2. Ciascun intervento diretto all'attuazione di un nuovo insediamento
o alla riqualificazione di un insediamento esistente, ivi compresi
l'ampliamento, la soprelevazione di un manufatto esistente ed il
mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, che determini un
aumento significativo del carico urbanistico, comporta l'onere:
a) di provvedere al reperimento ed alla cessione al Comune, dopo la
loro sistemazione, delle aree per la realizzazione delle dotazioni
territoriali, nella quantita' fissata dalla pianificazione urbanistica
in misura non inferiore a quanto previsto dalla presente legge;
b) di provvedere alla realizzazione delle infrastrutture per
l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio
degli insediamenti, ivi compresi gli allacciamenti con le reti
tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento
di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo;
c) di provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed
ambientali individuate dal piano;
d) di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali,
attraverso la corresponsione del contributo concessorio di cui
all'art. 5 della Legge n. 10 del 1977.
3. Il contenuto degli obblighi di cui al comma 2 e' stabilito:
a) dal R.U.E. per le trasformazioni da attuare con intervento diretto,
ai sensi del comma 3 dell'art. 29;
b) dal P.O.C. per i nuovi insediamenti e per gli interventi di
riqualificazione.
4. Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere
a), b) e c) del comma 2, il Comune attraverso una apposita convenzione
puo', su loro richiesta, consentire, ai soggetti interessati di
realizzare direttamente, in tutto o in parte, le altre specifiche
dotazioni territoriali alla cui realizzazione e attivazione la
pianificazione urbanistica subordina l'attuazione degli interventi.
Cio' comporta lo scomputo dei contributi concessori dovuti ai sensi
della lettera d) del comma 2, secondo quanto disposto dal R.U.E.
5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2:
a) gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio
esistente che non comportino aumento del carico urbanistico;
b) gli interventi da realizzare su aree situate in ambiti del
territorio comunale che siano gia' dotate, in modo integrale e
tecnologicamente adeguato, dell'intera quota delle dotazioni
territoriali definite ai sensi della presente legge.
6. Al fine di assicurare una piu' razionale localizzazione delle
dotazioni territoriali, il POC puo' stabilire motivatamente che gli
interessati debbano assolvere all'obbligo di cui al comma 1 attraverso
il reperimento e la cessione di aree collocate al di fuori del
comparto oggetto dell'intervento di trasformazione. Tali aree sono
individuate dallo stesso POC.
7. Il RUE puo' regolamentare i casi in cui, in luogo della cessione
delle aree di cui alla lettera a) del comma 2, gli interventi di
trasformazione contribuiscano alla costituzione e al mantenimento
delle dotazioni territoriali attraverso la monetizzazione delle aree,
nelle seguenti ipotesi:
a) qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano gia' state
interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantita' minima
prevista dal comma 3 dell'art. A-24 ed il PSC valuti prioritario
procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni
esistenti;
b) qualora il Comune non abbia previsto la possibilita' di cui al
comma 6 e gli interessati dimostrino l'impossibilita' di reperire la
predetta quantita' di aree su spazi idonei all'interno del comparto
oggetto dell'intervento;
c) nei casi in cui l'esiguita' della quota di aree da cedere non
consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali
necessarie.
8. Al fine di realizzare idonee forme di gestione delle dotazioni
territoriali, il POC puo' prevedere la stipula di una convenzione con
i soggetti attuatori degli interventi, ferma restando la facolta' del
Comune di modificare la destinazione d'uso pubblico degli immobili.
9. Nei casi di cui al comma 7 il P.O.C. individua gli interventi che,
nell'arco temporale della propria validita', dovranno essere
realizzati con le risorse derivanti dalle monetizzazioni. Tali
interventi dovranno riguardare prioritariamente la manutenzione, il
miglioramento e la rifunzionalizzazione dei servizi pubblici gia'
esistenti, ovvero il miglioramento della loro accessibilita'.
10. Il R.U.E. detta la disciplina generale circa il calcolo del valore
delle aree da monetizzare e circa la regolazione convenzionale della
cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del
comparto di intervento.".
2) Il previgente testo dell'articolo A-26, comma 1 dell'Allegato alla
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 50.
B>3) Il previgente testo dell'articolo A-26, comma 2 dell'Allegato
alla Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla
nota 1) dell'articolo 50.
4) Il previgente testo dell'articolo A-26, comma 4 dell'Allegato alla
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 50.
5) Il previgente testo dell'articolo A-26, comma 5 dell'Allegato alla
Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1)
dell'articolo 50.
NOTA ALL'ART. 51
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e' il seguente:
"Art. 8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere
sostitutivo.
(omissis)
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale
caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono
essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui
all'articolo della Legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
NOTE ALL'ART. 55
Comma 2
1) Il testo dell'articolo A-7 dell'Allegato alla Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. A-7 - Centri storici
1. Costituiscono i centri storici i tessuti urbani di antica
formazione che hanno mantenuto la riconoscibilita' della loro
struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro
formazione. Essi sono costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria,
spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri
storici, gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse
storico, nonche' le aree che ne costituiscono l'integrazione
storico-ambientale e paesaggistica.
2. Sulla base della individuazione del sistema insediativo storico del
territorio regionale operata dal PTPR, come specificata ed integrata
dal PTCP, il PSC definisce la perimetrazione del centro storico e ne
individua gli elementi peculiari e le potenzialita' di qualificazione
e sviluppo, nonche' gli eventuali fattori di abbandono o degrado
sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce inoltre la
disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia
e riqualificazione del centro storico con le esigenze di
rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con
riguardo alla presenza di attivita' commerciali e artigianali e alla
tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.
3. Nei centri storici:
a) e' vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed
edilizia, nonche' i manufatti anche isolati che costituiscono
testimonianza storica o culturale;
b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in
atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di
commercio di vicinato;
c) non e' ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non
possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi
perche' destinati ad usi urbani o collettivi nonche' quelli di
pertinenza dei complessi insediativi storici.
4. Il PSC puo' prevedere, per motivi di interesse pubblico e in ambiti
puntualmente determinati, la possibilita' di attuare specifici
interventi in deroga ai principi stabiliti dal comma 3. Nell'ambito di
tali previsioni, il PSC puo' inoltre individuare le parti del tessuto
storico urbano prive dei caratteri storico-architettonici, culturali e
testimoniali, ai fini dell'eliminazione degli elementi incongrui e del
miglioramento della qualita' urbanistica ed edilizia.
5. Il POC, coordinando e specificando le previsioni del PSC,
disciplina gli interventi diretti: al miglioramento della vivibilita'
e qualita' ambientale del centro storico; alla sua riqualificazione e
allo sviluppo delle attivita' economiche e sociali; alla tutela e
valorizzazione del tessuto storico e al riuso del patrimonio
edilizio.
6. Il P.O.C. individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre
a strumentazione esecutiva, anche attraverso programmi di
riqualificazione urbana di cui alla L.R. n. 19 del 1998.".
2) Il testo dell'articolo A-8 dell'Allegato alla Legge regionale 24
marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. A-8 - Insediamenti e infrastrutture storici del territorio
rurale
1. Gli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale
sono costituiti dalle strutture insediative puntuali, rappresentate da
edifici e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonche' dagli
assetti e dalle infrastrutture territoriali che costituiscono elementi
riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, quali: il
sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; la
viabilita' storica extraurbana; il sistema storico delle acque
derivate e delle opere idrauliche; la' struttura centuriata; le
sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le piantate, i maceri e i
filati alberati; il sistema storico delle partecipanze, delle
universita' agrarie e delle bonifiche.
2. Il PTCP, in conformita' alle disposizioni del P.T.P.R., contiene
una prima individuazione dei sistemi e degli immobili di cui al comma
1 e detta la disciplina generale per la loro tutela, nonche' le
condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso. Il PTCP
provvede inoltre ad una prima individuazione e regolazione delle aree
d'interesse archeologico, nel rispetto delle competenze statali,
sviluppando ed integrando quanto previsto dal P.T.P.R.
3. Il PSC recepisce e integra nel proprio quadro conoscitivo i sistemi
e gli immobili individuati a norma del comma 2 e specifica la relativa
disciplina di tutela.
4. Il P.O.C. puo' prevedere interventi di valorizzazione e
conservazione degli insediamenti e delle infrastrutture non urbani.".
3) Il testo dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 267 che
concerne Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno
1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella
regione Campania e' il seguente:
"Art. 1
1. Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per
la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".
4) Il testo dell'articolo A-3-bis dell'Allegato alla Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' il seguente:
"Art. A-3-bis - Contenuti della pianificazione per le zone interessate
da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
1. Ai fini delle disposizioni del presente articolo si definiscono:
a) stabilimento a rischio di incidente rilevante: stabilimento
soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334  (Attuazione della direttiva
96/82/CE  relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose);
b) area di danno: l'area sulla quale ricadono i possibili effetti
incidentali prodotti da uno stabilimento a rischio di incidente
rilevante.
2. Il PTCP individua le aree di danno prodotte dagli stabilimenti a
rischio di incidente rilevante e disciplina le relazioni tra gli
stabilimenti a rischio e gli elementi territoriali ed ambientali
vulnerabili, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale 9
maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante). Gli elementi
territoriali vulnerabili ricomprendono, tra l'altro, le reti ed i nodi
infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e
previsti. La disciplina delle relazioni tiene conto delle aree di
criticita' relative alle diverse ipotesi di rischio naturale
individuate nei piani di previsione e prevenzione di protezione
civile.
3. Nell'ambito del processo di elaborazione del PTCP, le Province
limitrofe in cui sono ubicati stabilimenti a rischio di incidente
rilevante collaborano all'individuazione delle aree di danno originate
da detti stabilimenti ed estese al territorio oggetto del PTCP.
4. Sulla base dell'individuazione delle aree di danno, il PTCP
determina l'insieme dei Comuni tenuti all'adeguamento degli strumenti
urbanistici, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto
legislativo n. 334 del 1999.
5. La pianificazione comunale aggiorna l'individuazione delle aree di
danno operata dal PTCP e regolamenta gli usi e le trasformazioni
ammissibili all'interno di tali aree in conformita' ai criteri
definiti dal decreto ministeriale 9 maggio 2001 e dalla pianificazione
territoriale. Con l'intesa della Provincia e dei Comuni interessati,
la regolamentazione puo' essere compiuta nell'ambito del PTCP.
6. L'obbligo di regolamentazione di cui al comma 5 vale per i seguenti
Comuni:
a)   Comuni sul cui territorio e' presente o in fase di realizzazione
uno stabilimento a rischio di incidente rilevante;
b) i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno
di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante ubicato in altro
comune, sulla base della determinazione contenuta nel PTCP, ai sensi
del comma 4, o sulla base della comunicazione fornita dal Comune di
ubicazione dello stabilimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
decreto ministeriale 9 maggio 2001, o sulla base di altre informazioni
elaborate a norma degli articoli 6, 7, 8 e 21  del decreto legislativo
n. 334 del 1999.
7. La regolamentazione di cui al comma 5 e' compiuta nell'ambito
dell'apposito elaborato tecnico Rischio di incidenti rilevanti (RIR),
di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.".
Comma 10
5) Il testo dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115 che concerne Attuazione della direttiva 2006/32/CE
relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE e' il seguente:
"Art. 11 - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative e regolamentari
(omissis)
2. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e
degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima
del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni,
certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo,
e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di
rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto
dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze
minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20
centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne,
nonche' alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25
centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La
deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli
edifici confinanti.
(omissis)"
Comma 15
6) Il testo dell'articolo 31 della Legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 31 - Convenzione-tipo
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli
interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale
approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri e
i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali
nonche' gli atti di obbligo, in ordine in particolare:
a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive
degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla
base del costo delle aree, della costruzione e delle opere di
urbanizzazione, nonche' delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) alla durata di validita' della convenzione, non superiore a trenta
e non inferiore a venti anni.
2. Il Consiglio regionale stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del valore delle aree destinate ad interventi di
edilizia abitativa convenzionata, allo scopo di calmierare il costo
delle medesime aree.
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle
convenzioni ai sensi del comma 1 sono aggiornati in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione individuati dopo la
stipula delle convenzioni medesime.
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e
dei canoni di locazione e' nulla per la parte eccedente.".
NOTE ALL'ART. 56
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 10 - Disciplina della denuncia di inizio attivita'
1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la
denuncia di inizio attivita', almeno trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori, presenta allo Sportello unico per l'edilizia la denuncia,
accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dal RUE e da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi
dell'art. 481 del Codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle igienico-sanitarie, nonche' la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RUE e
alla valutazione preventiva, ove acquisita.
2. La denuncia di inizio attivita' e' accompagnata altresi' dalla
quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione,
secondo quanto previsto dal Titolo V della presente legge.
3. La denuncia di inizio attivita' e' corredata dall'indicazione del
direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i
lavori ed e' sottoposta al termine massimo di validita' pari a tre
anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella
denuncia stessa. L'interessato e' tenuto a comunicare la data di
ultimazione dei lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla
scadenza, il termine di ultimazione dei lavori puo' essere prorogato
per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei
alla volonta' dell'interessato. La realizzazione della parte
dell'intervento non ultimata e' soggetta a nuova denuncia di inizio
attivita'.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro
trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero
dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di
annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non sono
favorevoli, la denuncia e' priva di effetti.
5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale ed il
parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla
denuncia, spetta allo Sportello unico per l'edilizia, entro dieci
giorni dalla presentazione, richiedere all'autorita' preposta il
rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il
responsabile dello Sportello unico per l'edilizia convoca una
conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per
l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero
dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attivita' e' priva
di effetti se l'assenso e' negato ovvero se la conferenza ha esito non
favorevole.
6. La sussistenza del titolo edilizio e' provata con la copia della
denuncia di inizio attivita' da cui risulta la data di ricevimento
della stessa da parte dell'Amministrazione comunale, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso di altre
Amministrazioni eventualmente necessari.
7. Gli estremi della denuncia di inizio attivita' sono contenuti nel
cartello esposto nel cantiere, secondo le modalita' stabilite dal
R.U.E.
8. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio
attivita' e' soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista
dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti
opere.".
2) Il testo dell'articolo 10, comma 1 della Legge regionale 25
novembre 2002, n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia e'
gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 56.
3) Il testo dell'articolo 11 della Legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 11 - Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio
attivita'
1. Il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia, entro il
termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attivita', provvede esclusivamente:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e
asseverato dal professionista abilitato rientra nei casi previsti
dagli articoli 8 e 9;
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo di
costruzione dovuto nonche' l'avvenuto versamento del corrispondente
importo.
2. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della
documentazione, il dirigente provvede a richiedere l'integrazione e il
termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al ricevimento
degli atti necessari. Qualora accerti l'inammissibilita' della
denuncia, il dirigente notifica l'ordine motivato di non effettuare il
previsto intervento.
3. Il R.U.E. stabilisce le modalita' di controllo di merito dei
contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio
attivita' e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di
realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista
abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) il controllo e' effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici
mesi dalla comunicazione, di fine dei lavori ovvero, in assenza di
tale comunicazione. entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei
lavori indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a
certificato di conformita' edilizia e agibilita' il controllo e'
comunque effettuato entro la data di presentazione della domanda di
rilascio del medesimo certificato;
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno
una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o
in corso di realizzazione.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione
del R.U.E. trovano comunque applicazione le modalita' di controllo
previste al comma 3 e le procedure di applicazione delle sanzioni
previste dalla legge statale.".
Comma 2
4) Il testo dell'articolo 30 della Legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 30 - Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
1. Il contributo di costruzione non e' dovuto:
a) per gli interventi anche residenziali, da realizzare nel territorio
rurale in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12
della Legge 9 maggio 1975, n. 153, ancorche' in quiescenza;
b) per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), h), i), k),
comma 1 dell'art. 8;
c) per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
d) per gli interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura
non superiore al 20 per cento di edifici unifamiliari;
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
e dalle Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (O.N.L.U.S.),
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni
relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali.
2. Il Consiglio regionale, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli
articoli 28 e 29, puo' prevedere l'applicazione di riduzioni del
contributo di costruzione per la realizzazione di alloggi in locazione
a canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato nonche' per la
realizzazione di opere edilizie di qualita', sotto l'aspetto
ecologico, del risparmio energetico, della riduzione delle emissioni
nocive e della previsione di impianti di separazione delle acque
reflue, in particolare per quelle collocate in aree ecologicamente
attrezzate.
3. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, anche relativa ad
edifici esistenti, il contributo di costruzione e' ridotto alla sola
quota afferente agli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attivita' si impegni, attraverso una convenzione con il Comune, ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi
della convenzione-tipo prevista all'art. 31.
4. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima
abitazione e' pari a quello stabilito per l'edilizia in locazione
fruente di contributi pubblici, purche' sussistano i requisiti
previsti dalla normativa di settore.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato il contributo di costruzione e' commisurato all'incidenza delle
opere di urbanizzazione.".
Comma 3
5) Il Titolo III della Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31
"Disciplina generale dell'edilizia concerne "Verifica delle opere
realizzate".
6) Il testo dell'articolo 20 della Legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 20 - Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato
1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio e' dotato di una
scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unita'
immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati
catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione
dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fomite in
ordine ai requisiti obbligatori, nonche' gli estremi dei provvedimenti
comunali e delle denuncie di inizio attivita' relativi allo stesso. La
scheda tecnica deve inoltre essere completa con le dichiarazioni
concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti obbligatori.
2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati
regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che
l'opera realizzata e' conforme al progetto approvato o presentato ed
alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono allegati
i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni se previsti
dalla legge.
3. La scheda tecnica e' documento necessario per il rilascio del
certificato di conformita' edilizia e agibilita' ed e' predisposta ed
aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del Codice penale, da
un professionista abilitato.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate forme
semplificate di predisposizione della scheda tecnica descrittiva,
relativamente agli interventi non soggetti a certificazione comunale
della conformita' edilizia.
5. Ai fini di una corretta compilazione della scheda tecnica, il
funzionario dell'Ente responsabile del procedimento dovra' fornire al
progettista i dati in possesso dell'Ente che verranno richiesti.
6. La scheda tecnica e' parte integrante del fascicolo del fabbricato,
nel quale sono raccolte e aggiornate le informazioni di tipo
progettuale, strutturale, impiantistico, geologico e riguardanti la
sicurezza dell'intero fabbricato. La Giunta regionale:
a) specifica i contenuti del fascicolo del fabbricato;
b) stabilisce le modalita' di compilazione, custodia e aggiornamento
del fascicolo, sia per gli edifici esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia per le nuove costruzioni.".
7) Il testo dell'articolo 21 della Legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia e' il seguente:
"Art. 21 - Certificato di conformita' edilizia e agibilita'
1. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' attesta che
l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal
punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Sono soggetti al certificato:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di cui
al comma 2, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha
presentato la denuncia di inizio attivita' ovvero i loro successori o
aventi causa.
4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la dichiarazione
di conformita' del professionista abilitato, contenuta nella scheda
tecnica descrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del certificato di
conformita' edilizia e agibilita'. Per i medesimi interventi, copia
della scheda tecnica descrittiva e' trasmessa al Comune entro quindici
giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
5. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda di certificato
di conformita' edilizia e agibilita' e la mancata trasmissione al
Comune di copia della scheda tecnica descrittiva, secondo quanto
previsto dai commi 2, 3 e 4, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 Euro.
6. Il certificato di conformita' edilizia e agibilita' ha il valore e
sostituisce il certificato di agibilita' di cui agli artt. 24 e 25 
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni
all'esercizio delle attivita' previste dalla legislazione vigente.".
Comma 4
8) Il testo dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 che concerne Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e' il seguente:
"Art. 45 - Prescrizioni di tutela indiretta
1. Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le
altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita'
dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la
luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi
degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti
pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime
nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.".
Comma 5
9) Il Titolo IV della Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 Norme per
la riduzione del rischio sismico concerne "Vigilanza su opere e
costruzioni per la riduzione del rischio sismico".
Comma 7
10) Il testo dell'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e' il
seguente:
"Art. 44 - Sanzioni penali (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19
e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,  art. 3, convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in
quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come
previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica
anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in
variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del
permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per
effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta
la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza o in totale difformita' dalla stessa.".
11) Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della Legge regionale 21
ottobre 2004, n. 23 che concerne Vigilanza e controllo dell'attivita'
edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo
32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla
Legge 24 novembre 2003, n. 326 e' il seguente:
"Art. 13 - Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza del
titolo abilitativo, in totale difformita' o con variazioni essenziali
1. Gli interventi di nuova costruzione eseguiti in totale difformita'
dal titolo abilitativo sono quelli che comportano la realizzazione di
un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto
del titolo stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
2. Lo Sportello unico per l'edilizia, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza del titolo abilitativo richiesto, in totale
difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell'articolo 23 della Legge regionale n. 31 del
2002, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di
diritto ai sensi del comma 3, nonche' le eventuali servitu' di
passaggio.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonche' quella
necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'area acquisita non
puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie
utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel
termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita e' demolita con ordinanza dello Sportello unico
per l'edilizia a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti
interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con interessi
urbanistici o ambientali.
6. L'acquisizione prevista dal comma 3 non opera per parti di
organismi edilizi non dotate di autonoma configurazione fisica e
funzionale e nel caso in cui il proprietario dell'immobile non sia
corresponsabile del compimento dell'abuso.
"Art. 14 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza
di titolo abilitativo, in totale difformita' o con variazioni
essenziali
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia, di cui alla
lettera f) dell'allegato alla Legge regionale n. 31 del 2002, eseguiti
in assenza di titolo abilitativo, in totale difformita' o con
variazioni essenziali da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli
edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine, non superiore a
centoventi giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con
propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a
cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per
l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a
seguito della avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione
tecnica, l'impossibilita' della rimozione o demolizione delle opere
abusive, in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che
sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile. In tale ipotesi il
Comune puo' prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere
l'intervento piu' consono al contesto ambientale, assegnando un
congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per
l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi
i quali la richiesta stessa si intende rifiutata.
3. Qualora le opere abusive siano state eseguite su immobili non
vincolati compresi nei centri storici e negli insediamenti storici, di
cui rispettivamente agli articoli A-7 e A-8 dell'allegato alla Legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio), lo Sportello unico per l'edilizia, ai fini di
provvedere sulla richiesta dell'interessato, acquisisce il parere
della Commissione per la qualita' architettonica e il paesaggio circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al comma 2. Qualora il parere non venga reso entro sessanta
giorni dalla richiesta, lo Sportello unico per l'edilizia provvede
autonomamente.
4. Qualora, ai sensi del comma 2, non si disponga la demolizione delle
opere, e' dovuto il contributo di costruzione di cui all'articolo 27
della Legge regionale n. 31 del 2002.
"Art. 15 - Interventi eseguiti in parziale difformita' dal titolo
abilitativo
1. Gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia
eseguiti in parziale difformita' dal titolo abilitativo sono rimossi o
demoliti a cura e spese del responsabile dell'abuso entro il congruo
termine, non superiore a centoventi giorni, stabilito dallo Sportello
unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale
l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del Comune e a spese del
responsabile dell'abuso.
2. Fuori dai casi di cui all'articolo 10, lo Sportello unico per
l'edilizia, su richiesta motivata dell'interessato presentata a
seguito dell'avvenuta sospensione dei lavori, irroga una sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, e comunque non inferiore a 1.000 Euro,
qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilita'
della rimozione o demolizione delle opere abusive in relazione al
pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti
residue dell'immobile. In tale ipotesi il Comune puo' prescrivere
l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento piu' consono al
contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione
dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla
richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si
intende rifiutata.
3. Nei casi di cui al comma 2, e' corrisposto il contributo di
costruzione di cui all'articolo 27 della Legge regionale n. 31 del
2002, qualora dovuto.".
12) Il Titolo V della Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 Norme per
la riduzione del rischio sismico concerne "Sistema sanzionatorio".
NOTE ALL'ART. 57
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 41, comma 1 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 41 - Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e loro
modificazioni
1. Fino all'approvazione del PSC, del R.U.E. e del P.O.C. in
conformita' alla presente legge, i comuni danno attuazione alle
previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 12 della Legge regionale 24 marzo 2000, n.
20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio e' il seguente:
"Art. 12 - Salvaguardia
1. A decorrere dalla data di adozione degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica, le Amministrazioni
pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:
a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio
che siano in contrasto con le previsioni dei piani adottati o tali da
comprometterne o renderne piu' gravosa l'attuazione;
b) all'approvazione di strumenti sottordinati di pianificazione
territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni
del piano adottato.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in
vigore del piano e comunque per non oltre cinque anni dalla data di
adozione, salvo diversa previsione di legge.".
NOTA ALL'ART. 58
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7, comma 1 della Legge regionale 18 maggio
1999, n. 9 che concerne Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale era il seguente:
"Art. 7 - Opere pubbliche
1. Per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e
B.3, relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico ovvero a 4
impianti, opere o interventi non assoggettati alla disciplina dello
sportello unico per le attivita' produttive di cui all'art 6,
l'autorita' competente provvede al coordinamento e all'integrazione
dei procedimenti amministrativi e all'acquisizione unitaria degli atti
autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 59
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 17, comma 4 della Legge regionale 21 ottobre
2004, n. 23 che concerne Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia
ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge
24 novembre 2003, n. 326 era il seguente:
"Art. 17 - Accertamento di conformita'
(omissis)
4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria e' accompagnata
dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi
dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformita'. Sulla
richiesta del permesso o della denuncia di inizio attivita' in
sanatoria e' acquisito il parere della Commissione per la qualita'
architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali
il parere e' richiesto ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale
n. 31 del 2002.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 19 della Legge regionale 21 ottobre 2004, n.
23 che concerne Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia ed
applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del DL 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e' il seguente:
"Art. 19 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia
possibile in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle
procedure amministrative o la restituzione in pristino, lo Sportello
unico per l'edilizia applica una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato ai
sensi dell'articolo 21, comma 2. La valutazione e' notificata
all'interessato dallo Sportello unico per l'edilizia e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 17.".
NOTE ALL'ART. 60
Comma 1
1) Il Titolo I della Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 Disposizioni
transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme
urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 concerne "Disposizioni transitorie in materia di valutazione
ambientale strategica".
NOTE ALL'ART. 61
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, comma 2 della Legge regionale 30 ottobre
2008, n. 19 che concerne Norme per la riduzione del rischio sismico
era il seguente:
"Art. 5 - Compiti della Provincia
(omissis)
2. Il parere e' rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di
assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del
procedimento di approvazione dello strumento urbanistico. Nei casi in
cui la legge non preveda l'intervento della Provincia nel procedimento
di approvazione dello strumento urbanistico, il parere e' reso entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione
comunale. In caso di inutile decorrenza del termine per l'espressione
del parere, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di
servizi.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 22 della Legge regionale 30 ottobre 2008, n.
19 che concerne Norme per la riduzione del rischio sismico era il
seguente:
"Art. 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui
all'articolo 17 della Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23
(Vigilanza e controllo dell'attivita' edilizia ed applicazione della
normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24
novembre 2003, n. 326) e' subordinata alternativamente
all'asseverazione del progettista abilitato che le opere realizzate
non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli
effetti dell'azione sismica sulle stesse, ovvero alla presentazione
della domanda di autorizzazione o al deposito del progetto esecutivo
dell'intervento riguardante le strutture, accompagnato
dall'asseverazione del progettista abilitato che le opere, realizzate
in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo, rispettano la
normativa tecnica per le costruzioni.".
NOTE ALL'ART. 62
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 16-bis, comma 4 della Legge regionale 19
dicembre 2002, n. 37 che concerne Disposizioni regionali in materia di
espropri era il seguente:
"Art. 16-bis - Interventi nelle fasce di rispetto e nelle aree a
rischio idrogeologico
(omissis)
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche per le
opere pubbliche di difesa del suolo e di bonifica da realizzarsi entro
i limiti previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera f) del regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di
legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e
dall'articolo 133, comma 1, lettera a) del regio decreto 8 maggio
1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del TU della legge 22 marzo
1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni
delle paludi e dei terreni paludosi) nonche' per le opere di difesa
del suolo da realizzarsi nelle aree a rischio idrogeologico molto
elevato perimetrate ai sensi del decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180
(Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a
favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania),
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.".
Comma 2
2) Il previgente testo dell'articolo 16-bis, comma 4 della Legge
regionale 19 dicembre 2002, n. 37 che concerne Disposizioni regionali
in materia di espropri e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo
62.
NOTE ALL'ART. 63
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227 che concerne Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 e' il
seguente:
"Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
(omissis)
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro
competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari
affinche' un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la
continuita' del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da
considerarsi bosco.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227 che concerne Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 e'
il seguente:
"Art. 2 - Definizione di bosco e di arboricoltura da legno
(omissis)
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2
e ove non diversamente gia' definito dalle regioni stesse si
considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea
associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale,
in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la
macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita' di coltura e
gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al
comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi
sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e
larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al
20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.
E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18
luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a bosco i fondi gravati
dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa
idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del
patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e tutte le
altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che
interrompono la continuita' del bosco.".
3) Il testo dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che concerne Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6
luglio 2002, n. 137 e' il seguente:
"Art. 142 - Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
(omissis)
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 64
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 25, commi 3 e seguenti della Legge regionale
24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio e' gia' riportato alla nota 1) dell'articolo 26.
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 43, comma 3 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 43 - Adeguamento dei piani provinciali e comunali alla presente
legge
(omissis)
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione
dei piani regolatori generali e' effettuata attraverso la
contemporanea elaborazione del PSC, del R.U.E. e del P.O.C., secondo i
contenuti di cui alla presente legge. A tal fine il PSC, il R.U.E. e
il P.O.C. possono essere adottati dal Comune contestualmente.
(omissis)".
Comma 7
3) Il testo dell'articolo 20, comma 3 del decreto legge 31 dicembre
2007, n. 248 che concerne Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria e' il
seguente:
"Art. 20 - Regime transitorio per l'operativita' della revisione delle
norme tecniche per le costruzioni
(omissis)
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonche'
per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano
affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima
dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche
per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad
applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei
progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 65
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 23, comma 4 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 23 - Piano territoriale regionale (P.T.R.)
(omissis)
4. Il P.T.R. puo' contenere prescrizioni, espresse attraverso una
rappresentazione grafica atta a individuare puntualmente gli ambiti
interessati, che prevalgono sulle diverse previsioni contenute negli
strumenti provinciali e comunali di pianificazione territoriale e
urbanistica vigenti e adottati.".
2) Il testo dell'articolo 44, comma 1 della Legge regionale 24 marzo
2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del
territorio era il seguente:
"Art. 44 - Norme relative alle concessioni edilizie e agli altri
titoli abilitativi
1. Fino all'approvazione della Legge regionale di riordino in materia,
le concessioni e autorizzazioni edilizie, la denuncia di inizio
attivita', gli altri titoli abilitativi alle trasformazioni del suolo
e ai mutamenti di destinazione d'uso sono disciplinati dalla vigente
normativa nazionale e regionale.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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