REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 11 maggio 2009, n. 3879

Autorizzazione preventiva ai sensi art. 60 DPR 753/1980 per variante a restauro e risanamento conservativo di fabbricato esistente in comune di Savignano sul Panaro (MO), Via Claudia, nella fascia di rispetto della ferrovia Casalecchio-Vignola

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali, la variante al progetto di restauro e risanamento
conservativo di fabbricato esistente in comune di Savignano sul Panaro
(MO), Via Claudia, ricadente nella fascia di rispetto della ferrovia
Casalecchio-Vignola, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che
risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal
Servizio Ferrovie della Direzione generale Reti infrastrutturali,
Logistica e Sistemi di mobilita' ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80,
derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso
DPR;
2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
2.a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del
presente atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
2.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente
autorizzazione, dovra' ottemperare alle seguenti prescrizioni:
- la barriera antirumore realizzata al confine con l'area ferroviaria
dovra' garantire le stesse caratteristiche di antintrusione dei
veicoli sul confine ferroviario; a tal fine dovra' essere prodotta la
documentazione, se non presentata con la prima domanda di
autorizzazione, comprovante l'impossibilita', per qualsiasi mezzo
meccanico, d'invadere la parallela sede ferroviaria;
- durante le attivita' che possano  comportare soggezione alla
circolazione ferroviaria, dovra' essere presente sul posto personale
ferroviario addetto alla sorveglianza dei cantieri;
- le attivita' che richiedono l'utilizzazione dei mezzi d'opera o di
sollevamento materiali nelle dirette vicinanze della sede ferroviaria
(entro i cinque metri dalla linea aerea di contatto), dovranno essere
eseguite in regime di tolta tensione e comunque sospese per il tempo
strettamente necessario al passaggio dei treni;
- la Direzione d'Esercizio della ferrovia, dovra' provvedere, durante
l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi, ad accertare che il
medesimo non sia causa di inconvenienti alla sede ferroviaria e venga
realizzato in maniera corrispondente a quanto progettato;
4. di stabilire inoltre quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione
il proprietario richiedente dovra' presentare domanda al Comune
interessato per acquisire il relativo "Permesso di Costruire" o
depositare la Denuncia di "Inizio Attivita'"; scaduto inutilmente tale
termine, la presente autorizzazione decade di validita';
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
- qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'Inizio
Attivita' (DIA), e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
- il richiedente dovra' dare comunicazione all'Azienda concessionaria
della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in oggetto e
successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta
di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza dello
stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna,
fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
5. di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i
diritti di terzi;
6. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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