REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2009, n. 778

L.R. 5/2009. Art. 1. Criteri per la successione dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti, nonche' per la formazione dei Consigli di Amministrazione provvisori

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
vista la L.R. n. 5 del 24 aprile 2009 "Ridelimitazione dei comprensori
di bonifica e riordino dei Consorzi";
viste le LL.RR. 2 agosto 1984, n. 42 e 23 aprile 1987, n. 16;
dato atto che l'art. 1 comma 1, della predetta L.R. 5/09 dispone di
suddividere il territorio regionale in otto comprensori di bonifica,
denominati in ordine numerico da C1 a C8, e che il comma 3 dispone che
su ogni comprensorio di bonifica e' istituito un Consorzio di bonifica
derivante dal riordino mediante fusione ed eventualmente scorporo dei
Consorzi di bonifica esistenti all'entrata in vigore della medesima
legge;
dato atto altresi' che allo stesso comma 3 e' prevista a far data
dalla nomina dei Consigli provvisori e comunque dall'1 ottobre 2009 la
soppressione degli esistenti Consorzi: Consorzio Bacini Tidone
Trebbia, Consorzio Bacini Piacentini di Levante, Consorzio della
Bonifica Parmense, Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza,
Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia Secchia; Consorzio della
Bonifica Burana-Leo-Scoltenna-Panaro; Consorzio della Bonifica
Reno-Palata, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio di Bonifica
della Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica della Romagna
Centrale, Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone, Consorzio di
Bonifica della Provincia di Rimini, Consorzio di Bonifica Valli di
Vecchio Reno, Consorzio di Bonifica del I Circondario Polesine di
Ferrara, Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S.
Giorgio;
ritenuto che la Giunta regionale, prima della nomina dei Consigli di
Amministrazione provvisori da parte dell'Assemblea legislativa ai
sensi della L.R. 16/87, provvedera' alla definizione del nome dei
nuovi Consorzi di bonifica e della sede legale definitiva o
provvisoria, sulla base delle indicazioni provenienti dal territorio;
dato atto che l'individuazione e la ridelimitazione dei comprensori di
bonifica approvati con la citata L.R. 5/09, cosi' come meglio
identificati negli Allegati A e B, costituiscono determinazione del
perimetro di contribuenza ai sensi dell'art. 3 e 17 del R.D. n.
215/1933 e con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale n. 74 del 24
aprile 2009 si intendono adempiute, le formalita' di pubblicazione di
cui all'art. 10, comma 2 del R.D.L. 215/1933;
rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. 5/09 spetta alla
Giunta regionale indicare i criteri per la formazione dei Consigli di
Amministrazione provvisori, sulla base del procedimento previsto dalla
L.R. 16/87;
considerato che la Regione auspica e si impegna a favorire, anche
sulla base degli incontri svolti tra i soggetti che a diverso titolo
sono tenuti alla contribuenza, che la nuova governance dei Consorzi di
bonifica sia coerente con il nuovo ruolo che i Consorzi hanno
progressivamente assunto nel tempo in relazione alle molteplici
attivita' svolte dalla bonifica sul territorio e sia espressione della
diversa composizione della contribuenza;
ritenuto pertanto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. a) e b)
della L.R. 16/87 sopra citata e sulla base di quanto sopra detto, la
nomina dei Consigli di Amministrazione provvisori sia effettuata
dall'Assemblea legislativa sulla base di una rosa di candidati
composta da undici rappresentanti designati nel loro interno dai
Consorzi preesistenti, in rapporto alla estensione territoriale ed
alla composizione della contribuenza riferita al comprensorio del
nuovo Consorzio, e dai rappresentanti delle organizzazioni
professionali maggiormente rappresentative a livello provinciale
indicate dalle stesse e in misura di due per ciascuna;
dato atto che compete alla Regione sia indicare il numero di
rappresentanti che, in rapporto alla superficie territoriale e
all'entita' della contribuenza, ciascun ente deve designare, sia
individuare le Organizzazioni agricole maggiormente rappresentative
operanti nelle singole province in cui ricade la maggior parte del
comprensorio di bonifica, al fine di consentire, a ciascuna di esse,
l'indicazione di due rappresentanti;
accertato:
- che negli otto comprensori di bonifica, come individuati con la
citata L.R. 5/09 esistono i Consorzi di bonifica indicati nella
Tabella A) parte integrante della presente deliberazione;
- che nei singoli comprensori di nuova delimitazione l'estensione
territoriale e l'entita' della contribuenza, sulla base dei ruoli per
l'anno 2008, risulta precisata, per ciascuno degli esistenti Consorzi,
nella sopra citata Tabella A);
ritenuto:
- che le designazioni da parte dei Consorzi di bonifica debbano
avvenire sulla base dei parametri (superficie e contribuenza) cosi'
come indicati dall'art. 3, sesto comma, lett. a) della L.R. 16/87;
- che ai parametri indicati dal legislatore regionale, estensione
territoriale ed entita' della contribuenza, possa essere attribuita
rispettivamente la incidenza di un terzo e due terzi e che, pertanto,
a ciascuno dei sottoelencati Consorzi spetti la designazione di un
numero di rappresentanti come indicato nella tabella B) parte
integrante della presente deliberazione;
- che per quanto concerne la individuazione delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
provinciale - Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), Federazione
Coltivatori Diretti (CD), Confagricoltura Emilia-Romagna (CA) e
COPAGRI (CO) - e i rispettivi rappresentanti da inserire nella rosa
dei candidati designati dai Consorzi stessi per la nomina dei Consigli
di Amministrazione provvisori, da indicare per ciascuno dei
comprensori individuati con la citata L.R. 5/09, si possono elencare e
quantificare cosi' come riportato nella Tabella C) parte integrante
della presente deliberazione;
considerato che l'art. 1, comma 2 della suddetta L.R. 5/09, prevede
che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge la
Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare,
definisca i criteri per la successione dei nuovi Consorzi di bonifica
ai Consorzi esistenti, nonche' per la formazione dei Consigli di
Amministrazione provvisori sulla base del procedimento previsto dalla
L.R. 23 aprile 1987, n. 16;
ritenuto pertanto in ottemperanza alla citata legge ed al fine di
assicurare l'ordinata continuita' della gestione dell'attivita' di
bonifica favorendo la corretta successione tra gli Enti, che gli
attuali Consorzi di bonifica, come sopra citati, sino alla data di
nomina dei Consigli di Amministrazione provvisori, debbano attenersi a
quanto di seguito stabilito:
A) astenersi dal procedere a modificazioni del vigente Piano di
organizzazione variabile;
B) identificare il personale, dipendente e dirigente, da passare al
Consorzio subentrante, nel caso che il riordino dei comprensori di
bonifica comporti frazionamenti territoriali di attuali Consorzi, con
i seguenti criteri:
- gli oneri complessivi per il personale del Consorzio soggetto a
frazionamento devono essere ripartiti tra gli Enti interessati in
proporzione diretta alla contribuenza dei territori degli Enti estinti
ricadenti nei nuovi Enti. Ai predetti fini per contribuenza si deve
intendere la somma dei complessivi contributi consortili - agricoli ed
extragricoli - iscritta a ruolo nel triennio 2006-2008;
- i nominativi del personale che passa alle dipendenze degli Enti
subentranti saranno definiti mediante accordi tra gli attuali
Consorzi. Qualora alla data di soppressione degli attuali Consorzi non
si sia perfezionato l'accordo il personale e' posto alle dipendenze
del nuovo Consorzio a cui e' stata attribuita la maggiore porzione
territoriale del Consorzio soppresso. Entro dieci giorni dalla
costituzione dei nuovi Consorzi i Presidenti provvedono alla
ripartizione del personale secondo i criteri di cui al presente atto;
- gli accordi di cui al punto precedente sono sottoscritti a seguito
di confronto con le organizzazioni sindacali e previa acquisizione del
loro parere, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 4, comma 1
della L.R. 5/09;
- il personale le cui mansioni sono caratterizzate rispetto a
specifiche aree del comprensorio di bonifica cessante, devono
prioritariamente accompagnare la destinazione delle aree medesime
verso i nuovi comprensori di bonifica;
C) trasmettere al Consorzio di nuova istituzione:
- elenco delle opere di bonifica che insistono nel comprensorio del
Consorzio originale;
- Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 e le eventuali
variazioni di bilancio;
- chiusura provvisoria del bilancio alla data di nomina dei Consigli
di Amministrazione provvisori o alla data del 30 settembre 2009, fermo
restando che il conto consuntivo relativo all'esercizio 2009 sara'
unitario e redatto dai nuovi Consorzi, per il periodo 1 gennaio/31
dicembre, con riferimento al territorio di competenza;
- gli stralci del Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 di
competenza delle parti di comprensorio ricadenti negli Enti di nuova
istituzione, nel caso che il riordino comporti frazionamenti
territoriali degli attuali Consorzi;
- situazione di cassa accertata alla data di nomina dei Consigli di
Amministrazione provvisori o alla data del 30 settembre 2009;
- consistenza della quota dei ruoli di contribuenza 2009 da trasferire
al Consorzio o ai Consorzi di nuova costituzione;
- eventuali posizioni IVA attinenti particolari attivita' del
Consorzio;
- situazione patrimoniale provvisoria, stato di consistenza dei beni
immobili e inventario dei beni mobili e attrezzature di proprieta'
alla data di nomina dei Consigli di Amministrazione provvisori o alla
data del 30 settembre 2009;
- elenco dei rapporti giuridici a carattere contenzioso ed eventuali
termini di decadenza;
- elenco dei mutui in essere e loro destinazione, contratti di leasing
e di fornitura che comportano impegno di spesa annuale e pluriennale;
- elenco contratti di locazione, di comodato e affitti attivi e
passivi;
- concessioni amministrative di beni demaniali, attive e passive;
- indicazione degli istituti titolari dei servizi di concessione per
la riscossione e alle banche incaricate del servizio di tesoreria o
cassa;
- elenco delle pertinenze di bonifica delle quali il Consorzio e'
usuario, distinte per comune e specificandone, nel caso di edifici, la
destinazione;
- elenco dei beni patrimoniali e delle opere di bonifica, di cui il
Consorzio e' usuario, ubicate fuori dal comprensorio consortile;
- elenco delle derivazioni d'acqua di cui il Consorzio e'
concessionario, comprese quelle eventualmente scadute;
- elenco del personale da passare ai Consorzi di nuova istituzione;
- elenco dei titolari di pensione consorziale e ammontare dell'onere
finanziario 2009 per detto titolo, da trasferire, per la parte
eventualmente non coperta da Fondo gestito dall'ENPAIA, secondo i
criteri che regolano la successione dei rapporti di lavoro;
- consistenza al 30 settembre 2009 del fondo di previdenza a favore
dei dipendenti consorziali non soggetti all'assicurazione infortuni
ENPAIA;
- elenco dei contratti di appalto di opere pubbliche e stato
d'avanzamento delle eventuali opere in corso di esecuzione;
- elenco dei progetti delle opere in corso di istruttoria per il
finanziamento;
D) notificare ai rispettivi istituti titolari dei servizi di
concessione per la riscossione e alle banche incaricate al servizio di
tesoreria o cassa:
- all'istituto bancario che la gestione del servizio di tesoreria o
cassa dell'esercizio 2009 restera' ad esso affidato fino alla chiusura
dell'esercizio stesso, con impegno di rendere in conto al Consorzio di
nuova costituzione;
- a tutte le societa' di riscossione locale o incaricate che il
versamento del residuo importo dei ruoli di contribuenza cha ha avuto
in carico dovra' essere versata al Consorzio di nuova costituzione;
ritenuto altresi' che, al fine di assicurare l'ordinata continuita'
della gestione dell'attivita' di bonifica, favorendo la corretta
successione tra gli Enti, i principi a cui devono far riferimento i
nuovi Consorzi in materia di patrimonio, rapporto di lavoro,
contenzioso, archivio, sono i seguenti:
1) Patrimonio
Viene trasferito interamente il patrimonio dei Consorzi i cui
territori sono interamente ricompresi nel comprensorio di nuova
delimitazione. Per i Consorzi il cui comprensorio e' ricompreso solo
in parte nel comprensorio di nuova delimitazione, il trasferimento del
patrimonio e' effettuato in base ai seguenti criteri:
- relativamente ai beni immobili e mobili strumentali, essi seguono il
territorio servito. Per beni strumentali si intendono i beni connessi
allo svolgimento dell'attivita' di bonifica e di irrigazione e gli
uffici il cui utilizzo sia strettamente connesso allo svolgimento
dell'attivita' amministrativa ad esse connesse;
- relativamente ai beni immobili e mobili non strumentali, una volta
determinato il valore complessivo dei medesimi esso viene ripartito in
base al rapporto fra la contribuenza a carico della parte di
territorio ricompreso nel comprensorio del nuovo Consorzio di bonifica
e la contribuenza totale di ciascuno degli stessi preesistenti
Consorzi; una volta ripartito il valore, la precisa individuazione
degli immobili avverra' tramite accordo tra i Consorzi subentranti;
- relativamente a fondi finanziari accantonati, riserve, o altre
disponibilita' finanziarie comunque denominate, essi sono ripartiti in
base al rapporto fra la contribuenza a carico della parte di
territorio ricompreso nel comprensorio del nuovo Consorzio di bonifica
e la contribuenza totale di ciascuno degli stessi preesistenti
Consorzi.
2) Rapporto di lavoro
Il nuovo Consorzio succede in tutti i rapporti di lavoro in atto con i
dipendenti e i dirigenti che prestano attivita' presso i preesistenti
Consorzi ricadenti in tutto o in parte nel Consorzio di nuova
istituzione, fermo restando le modalita' di assegnazione di cui alla
precedente lettera B) in caso di scorporo. Per quanto concerne il
personale avventizio i Consorzi subentranti si conformeranno, di
norma, alle prassi in uso e accordi sindacali esistenti per la loro
chiamata annuale, gia' in uso presso i preesistenti Consorzi.
3) Contenzioso
Le conseguenze attive e passive relative a rapporti contenziosi
definiti con sentenze passate in giudicato, nonche' a transazioni
validamente perfezionate, sono imputate, al momento della successione,
ai nuovi Consorzi secondo i criteri fissati nel presente atto per la
successione nel tipo di rapporto giuridico cui si riferisce la
controversia.
4) Archivio
Viene trasferito al nuovo Consorzio l'intera documentazione di
archivio degli esistenti Consorzi ricadenti per intero nel
comprensorio del nuovo Ente, nonche' quella dei Consorzi ricadenti
solo in parte, quando la parte ricadente nel nuovo comprensorio sia
gravata complessivamente del maggiore carico contributivo rispetto
alla parte restante.
Specificita'
Con riferimento all'art. 3 della Legge 5/09 gli attuali Consorzi che
fanno riferimento ai nuovi comprensori C4 e C8 predispongono entro un
mese dalla data della presente delibera uno schema di convenzione da
sottoscrivere dopo l'approvazione della Giunta regionale.
La convenzione dovra' regolare, individuandone il percorso anche
temporale, le attivita' di scolo delle acque del bacino Burana e Po di
Volano ricadente nella regione al fine di garantire allo stato attuale
attraverso meccanismi di gestione la massima sicurezza del territorio
e prefigurando altresi' ipotesi a carattere strutturale per la messa
in sicurezza del territorio. La convenzione dovra' anche valutare gli
aspetti economici connessi alle modalita' gestionali.
La convenzione dovra' altresi' trattare gli aspetti connessi agli
aspetti irrigui del sistema in quanto e se non previsti negli atti
concessori.
Con riferimento all'art. 3 della Legge 5/09 gli attuali Consorzi che
fanno riferimento ai nuovi comprensori C4 e C5 presentano alla
Direzione Ambiente Difesa del suolo e della costa entro tre mesi dalla
data della presente delibera una ipotesi applicativa di quanto
previsto dal sopracitato articolo.
Ritenuto altresi' che, al fine di assicurare l'ordinata continuita'
della gestione dell'attivita' di bonifica e di favorire la corretta
successione tra gli Enti, i Consorzi di bonifica di nuova istituzione,
dovranno attenersi a quanto di seguito stabilito:
Competenze del Consiglio di Amministrazione provvisorio
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio del nuovo Consorzio deve
attenersi alle seguenti disposizioni:
a) nell'adunanza di insediamento il Consiglio di Amministrazione
provvisorio, da tenersi entro 10 giorni dalla sua nomina e comunque
entro il 10 ottobre 2009, dovra' nominare i componenti del Collegio
dei revisori dei conti ad esclusione del suo Presidente la cui nomina
e' riservata alle Province ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 15 e 23 della L.R. 42/84 e del Direttore generale. Al fine di
uniformare a livello regionale la composizione degli organi di
amministrazione provvisori dei nuovi Consorzi di bonifica, il
Consiglio provvedera' a nominare due vicepresidenti in deroga alle
disposizioni statutarie vigenti.
Il Consiglio provvisorio dovra' altresi' approvare il bilancio di
previsione per il periodo intercorrente tra la data di nomina del
Consiglio medesimo ed il 31/12/2009, i cui stanziamenti derivano
dall'aggregazione delle disponibilita' residue dei Bilanci preventivi
2009 dei Consorzi soppressi.
Gli stanziamenti dei bilanci dei preesistenti Consorzi ricadenti solo
in parte nel nuovo comprensorio sono acquisiti dai nuovi Consorzi pro
quota in proporzione alla contribuenza delle relative parti di
territorio.
Il nuovo Consorzio approvera' entro il termine statutario il conto
consuntivo dei Consorzi soppressi relativamente al periodo
dall'1/1/2009 alla data di soppressione, nonche' il conto consuntivo
per il restante periodo dell'esercizio finanziario sulla base delle
risultanze contabili comunicate dall'istituto tesoriere;
b) fino all'adozione dello statuto, da predisporre sulla base dei
criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma
5 bis della L.R. 16/87, si applica lo statuto del preesistente
Consorzio sul cui territorio grava il maggior carico contributivo del
nuovo Ente, cosi' come riportato nella Tabella A) parte integrante
della presente deliberazione;
c) fino all'approvazione del nuovo piano di classifica per il riparto
della contribuenza da predisporre da parte degli organi di
amministrazione ordinari, sulla base dei criteri approvati dalla
Regione, continuano ad applicarsi i criteri di riparto di contribuenza
in vigore nei Consorzi che vengono ad estinguersi alla data di nomina
dei Consigli di Amministrazione provvisori o alla data del 30
settembre 2009, anche nei casi nei quali il comprensorio dell'attuale
Consorzio sia frazionato;
d) entro 15 giorni dall'insediamento, il Consiglio di Amministrazione
provvisorio dovra' provvedere alla ricognizione e al recepimento delle
posizioni di carriera dei dipendenti dei preesistenti Consorzi passati
alle dipendenze del nuovo Ente, nonche' a definire, in via provvisoria
e senza alcun pregiudizio per gli assetti futuri definiti ai sensi
della successiva lett. g), l'utilizzazione del personale e degli
incarichi di direzione, sulla base delle norme contrattuali in
vigore;
e) entro tre mesi dalla emanazione da parte della Giunta regionale dei
criteri, di cui all'art. 3, comma 5 bis, della L.R. 16/87, il
Consiglio di Amministrazione provvisorio deve deliberare lo statuto
dell'Ente;
f) entro sei mesi dall'insediamento il Consiglio di Amministrazione
provvisorio deve deliberare il Piano di organizzazione variabile,
previo confronto con le Organizzazioni sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 5/09, provvedendo in particolare a uniformare e
centralizzare le attivita' di supporto con particolare riferimento
alle Aree amministrative e contabili;
g) il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea per le elezioni
dei componenti del Consiglio di Amministrazione ordinario, da tenersi
entro il mese di ottobre 2010, sulla base delle norme statutarie e
della contribuenza riscossa nell'esercizio finanziario precedente le
elezioni;
visti:
- la L.R. 26/11/2001, n. 43 recante "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la L.R. 13/3/2005, n. 13 di approvazione dello Statuto della Regione
Emilia-Romagna;
- la determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo
e della costa n. 16513 del 23 dicembre 2008 recante "Conferimento di
incarico di Responsabile del Servizio Difesa del suolo della costa e
Bonifica";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito
alle modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali" e successive modifiche;
- n. 1150 del 31 luglio 2006 concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/8/2006)";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Modifiche all'assetto
delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del
Presidente";
- n. 2416 del 10 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07";
dato atto del parere della competente Commissione assembleare con
prot. n. 15778 nella seduta del 28 maggio 2009;
dato atto del parere allegato;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare i criteri, elencati nelle premesse, per la formazione
dei Consigli di Amministrazione provvisori dei Consorzi di bonifica;
2) di approvare i criteri, elencati nelle premesse, per la successione
dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti;
3) di approvare la Tabella A) allegata quale parte integrante,
concernente l'individuazione degli attuali Consorzi di bonifica che
svolgono attivita' di bonifica nei comprensori di nuova delimitazione,
la relativa estensione territoriale e l'entita' della contribuenza;
4) di approvare la Tabella B) allegata quale parte integrante,
concernente l'individuazione dei rappresentanti degli attuali Consorzi
di bonifica da inserire nella rosa dei candidati, designati dai
Consorzi stessi, per la nomina dei Consigli di Amministrazione
provvisori;
5) di approvare la Tabella C) allegata quale parte integrante,
concernente l'individuazione del numero dei rappresentanti delle
Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello provinciale.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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