REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 maggio 2008, n. 174

Elezione del Difensore civico regionale (L.R. 16 dicembre 2003, n. 25)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la Legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore
civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n.
15 (Nuova disciplina del Difensore civico)";
dato atto che:
- con deliberazione consiliare progr. n. 540 del 15 gennaio 2004, il
dott. Antonio Martino e' stato eletto Difensore civico regionale;
- successivamente il dott. Martino ha rinunciato al proprio ufficio di
Difensore civico e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, ai sensi
dell'articolo 10 della L.R. 25/03, ha preso atto della rinuncia e
constatato la cessazione del mandato;
ritenuto pertanto di procedere a nuova elezione del Difensore civico
regionale;
visti gli articoli 1, 7, 8, 9 e 10 della citata L.R. n. 25 del 2003 in
materia di: ruolo istituzionale del Difensore civico; requisiti per
l'elezione; elezione; ineleggibilita' e incompatibilita'; durata del
mandato, rinuncia, revoca e decadenza;
ritenuto in particolare che:
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 7, per quanto non espressamente
previsto dalla citata L.R. n. 25 del 2003, alla nomina del Difensore
civico si applicano in quanto compatibili le disposizioni della Legge
regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza
regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni
sull'organizzazione regionale), ad eccezione degli articoli 6, 7 e 15,
comma 4;
- per il comma 1 dell'articolo 10 il Difensore civico dura in carica
cinque anni e puo' essere rieletto per una sola volta e in caso di
rielezione deve comunque ottenere i voti dei due terzi dei consiglieri
assegnati alla Regione;
- secondo l'articolo 8 l'elezione del Difensore civico e' effettuata
dal Consiglio regionale con voto segreto; e' eletto il candidato che
ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione;
dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum
l'elezione e' rimandata alla seduta del giorno successivo; in questa
seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi
dei voti assegnati il Difensore civico viene eletto con la maggioranza
dei Consiglieri assegnati alla Regione, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 10, comma 1;
previa votazione segreta a mezzo schede, che da' il seguente risultato
al quarto scrutinio:
(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)
presenti	n. 40
assenti	n. 10
votanti	n. 40
voti a favore del sig. Daniele Lugli	n. 38
schede bianche	n.  1
schede nulle	n.  1
delibera:
di eleggere a Difensore civico regionale il dott. Daniele Lugli (nato
a Suzzara -MN- l'1 settembre 1941).

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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