REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2435 - Risoluzione proposta dal consigliere Corradi per impegnare la Giunta a vietare il commercio e l'importazione dall'estero di cuccioli di cane sottoposti ad interventi chirurgici finalizzati al taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
- con ordinanza 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 13 gennaio 2007, il Ministro della Salute ha adottato
disposizioni per la tutela della salute degli animali d'affezione;
- l'art. 1, lettera e) dell'ordinanza 12 dicembre 2006, vieta: "Gli
interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o
finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare: il taglio
della coda; il taglio delle orecchie; la recisione delle corde
vocali", precisando che tale divieto: "non si applica agli interventi
curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria";
- per effetto dell'ordinanza sopra citata, in Italia sono vietati gli
interventi finalizzati a tagliare la coda, le orecchie e le corde
vocali dei cani;
rilevato che
- il provvedimento del Ministro della Salute non prevede alcun divieto
all'importazione di cani a cui siano state tagliate la coda e le
orecchie, oppure a cui siano state recise le corde vocali;
- da informazioni assunte, risulta che successivamente all'entrata in
vigore dell'ordinanza del Ministro della Sanita' sia aumentata
l'importazione dall'estero di cuccioli di cani che hanno subito il
taglio della coda e delle orecchie (con particolare riferimento a
determinate razze), oppure la recisione delle corde vocali.
- la commercializzazione di cuccioli di cane sottoposti al taglio
della coda e delle orecchie puo' avvenire liberamente a condizione che
le amputazioni sia state fatte all'estero;
considerato che
- il divieto di effettuare il taglio della coda e delle orecchie,
disposto dall'ordinanza del Ministro della Salute, si rileva privo di
efficacia concreta, stante la possibilita' di aggirarlo con
l'importazione dall'estero di cuccioli ai quali sono state inflitte le
sopra citate mutilazioni;
- al fine di consentire un effettivo contrasto alla pratica del taglio
della coda e delle orecchie ai cuccioli di cani, si rende necessario
vietare l'importazione dall'estero di animali che abbiano subito i
predetti interventi;
impegna la Giunta
- a vietare il commercio, all'interno della regione, di cuccioli di
cane sottoposti agli interventi chirurgici di cui all'art. 1, lettera
e), dell'ordinanza del Ministro della Sanita' 12 dicembre 2006;
- ad intervenire presso il Governo affinche' vieti l'importazione
dall'estero di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui
all'art. 1, lettera e), dell'ordinanza del Ministro della Sanita' 12
dicembre 2006.
Approvata all'unanimita' nella seduta pomeridiana del 22 aprile 2008.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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